Prontuari PAOLA RIZZELLI - MAURIZIO VILLANI Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario Guida pratica con formulari, schemi e suggerimenti operativi
PAOLA RIZZELLI - MAURIZIO VILLANI Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario Guida pratica con formulari, schemi e suggerimenti operativi
Copyright 2012 Filodiritto Editore Via Castiglione 81 40124 Bologna www.filodirittoeditore.com ISBN 978-88-95922-45-4 La traduzione, l adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i film, i microfilm, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. Filodiritto (www.filodiritto.com) e Filodiritto Editore (www.filodirittoeditore.com) sono marchi di Inforomatica S.r.l. (www.inforomatica.it)
Autori Paola Rizzelli Avvocato Tributarista Iscritta all Albo degli Avvocati di Lecce dal 29/03/2012 Collabora con lo Studio Legale Tributario Villani insieme al quale scrive per Il Sole 24Ore, ItaliaOggi, Maggioli Editore, Ipsoa, Il Commercialista telematico Maurizio Villani Avvocato Tributarista Cassazionista Specializzato in Diritto Tributario e Penale-Tributario Iscritto all Albo degli Avvocati di Lecce dal 23/04/1976 Iscritto all Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori dal 22/06/1990
Sommario Il giudizio di ottemperanza 1. Introduzione 6 2. Inquadramento della disciplina del giudizio di ottemperanza 6 3. Ambito di applicazione 7 4. Presupposti processuali del giudizio di ottemperanza 8 5. Atto di messa in mora 8 6. Ricorso in ottemperanza 9 7. Commissione tributaria competente 12 8. Procedimento di ottemperanza 12 9. Ricorso per Cassazione avverso la sentenza di ottemperanza 16 10. Scheda di sintesi 18 11. Formule 21 11.1 Atto di messa in mora 21 11.2 Ricorso in ottemperanza 22
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA Sommario: 1. Introduzione 2. Inquadramento della disciplina del giudizio di ottemperanza 3. Ambito di applicazione 4. Presupposti processuali del giudizio di ottemperanza 5. Atto di messa in mora 6. Ricorso in ottemperanza 7. Commissione tributaria competente 8. Procedimento di ottemperanza 9. Ricorso per Cassazione avverso la sentenza di ottemperanza 10. Scheda di sintesi 11. Formule 11.1 Atto di messa in mora 11.2 Ricorso in ottemperanza 1. Introduzione Il presente approfondimento si propone quale obiettivo quello di analizzare il giudizio di ottemperanza, partendo dalla normativa di riferimento, integrata da quella civilistica e messa a confronto con quella prevista in ambito amministrativo. Le problematiche e i dubbi interpretativi che ruotano attorno a tale giudizio sono molteplici, pertanto, si auspica che il presente lavoro possa costituire una valida guida pratica a tutti coloro che sono costretti a ricorrere a tale mezzo per veder tutelato il definitivo riconoscimento di un diritto di credito. 2. Inquadramento della disciplina del giudizio di ottemperanza Il giudizio di ottemperanza è stato introdotto per la prima volta nel processo tributario con l art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Difatti, nel sistema previgente il giudice tributario poteva emanare decisioni di condanna nei confronti dell A.F. al pagamento del credito vantato dal ricorrente in virtù dell art. 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972. Tale disposizione normativa è stata, poi, abrogata dall art. 71 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che testualmente così disponeva: «La commissione tributaria, in ogni grado del giudizio, quando accerta un credito del ricorrente, può, su richiesta, condannare l amministrazione al pagamento». Ciò sulla scorta di un elaborazione giurisprudenziale che ha riconosciuto che per l esecuzione delle decisioni del giudice tributario possa esperirsi, in via alternativa o cumulativa, sia l esecuzione ordinaria, sia il giudizio di ottemperanza 1. Tale istituto, così come quello previsto nel processo amministrativo, risponde all esigenza di salvaguardia della sfera di autonomia del potere esecutivo dal potere 1 Cassazione Civile, Sezioni Unite, 9 marzo 1981, n. 1299. Filodiritto Editore
giudiziario, secondo il tradizionale principio liberale della separazione dei poteri 2. 7 Ad ogni modo, però, mentre il giudizio amministrativo di ottemperanza è divenuto lo strumento per il rifacimento o completamento del tratto di azione amministrativa mancante all attuazione della tutela riconosciuta dalla sentenza, con poteri sostitutori del giudice o del soggetto a ciò delegato (il commissario ad acta), nelle linee funzionali dell azione amministrativa, nel processo tributario, invece, il giudicato incide su un attività della pubblica amministrazione nella quale stante la particolare intensità che assume il principio di legalità dell azione amministrativa non sono ravvisabili margini discrezionali. Inoltre, il giudizio di ottemperanza tributario si differenzia dal processo esecutivo civile in quanto il suo scopo non è solo quello di ottenere l esecuzione coattiva della sentenza passata in giudicato, quanto piuttosto quello di rendere effettivo quel comando 3. L art. 70 cit., però, al comma 1, fa «salvo quanto previsto dalle norme del c.p.c. per l esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo», generando un ampio dibattito in dottrina sulla esclusività o concorrenzialità tra il giudizio di ottemperanza e l esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, risolto poi in favore della seconda 4. 3. Ambito di applicazione Con il ricorso in ottemperanza, il contribuente chiede alla Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato di emettere i provvedimenti necessari e stabiliti nella pronuncia. Conseguentemente, quindi, oggetto del giudizio di ottemperanza è in primis l accertamento dell inottemperanza e in secundis l adozione di provvedimenti idonei a rendere effettivo l ordine di esecuzione contenuto nella sentenza. A tal riguardo, però, sono sorti non pochi problemi interpretativi legati alle diverse tipologie di sentenze, considerato che il comando contenuto nelle stesse può essere di annullamento (totale o parziale) dell atto impugnato, di condanna al versamento delle somme a seguito di presentazione dell istanza di rimborso. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità 5, la mancanza di un espresso comando «non esclude l obbligo dello stesso giudice investito dell ottemperanza di rendere effettivo il comando (...) concernente [nella specie] il diritto della contribuente a fruire degli specifici benefici fiscali alla stessa riconosciuti». In ossequio a tale principio, dunque, si può sostenere che l ottemperanza è ammissibile: 2 L. Ferrara, Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione, Giuffrè, Milano, 2003, 3. 3 Cassazione Civile, 12 maggio 2009, n. 5925. 4 Cassazione, 24 settembre 2010, n. 20202, e, 14 gennaio 2004, n. 358. 5 In tal senso Cassazione Civile, 30 ottobre 2006, n. 23374. Filodiritto Editore