S.U. L. P. M. S.U. L. P. L. UFFICIO STUDI S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE Ufficio studi e formazione quadri sindacali VADEMECUM PENSIONI DAL 2012-1 -
Per poter andare in pensione, è necessario averne maturato i requisiti. Prima della riforma Fornero 1 del dicembre 2011, i requisiti potevano essere legati esclusivamente all'età anagrafica (pensione di vecchiaia), oppure ad una combinazione di età anagrafica ed anzianità contributiva (pensione di anzianità). Ora non ci sono più le pensioni di anzianità però è possibile andare in pensione prima dell'età della "vecchiaia" (pensione anticipata) se si accetta una decurtazione dell'importo mensile. La riforma Fornero 1 ha anche abolito diversi meccanismi troppo complessi e poco trasparenti, introdotti con le varie riforme nel corso degli anni come ad esempio, le "finestre d'uscita" (legge n. 247 del 2007) e le "finestre mobili" (legge n. 122 del 2010). Tali regole valgono solo per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Per tutti gli altri, l'attesa si è allungata, anche se - dal punto di vista della retribuzione - non sono stati toccati i diritti acquisiti. Requisiti di vecchiaia L'età minima per andare in pensione, che per decenni è stata di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini, è ora diventata come indicato nella tabella. Vale solo per chi ha maturato 20 anni di contributi versati. Età minima per il pensionamento al 2012 Donne Uomini Lavoro dipendente pubblico Lavoro dipendente privato 66 anni 66 anni 62 anni 66 anni Lavoro autonomo 63 anni e 6 mesi 66 anni e 6 mesi Tale età diventerà gradualmente, per tutti, 67 anni e 2 mesi, nel 2021, senza distinzioni di sesso o di ambito lavorativo. Poi subirà degli adeguamenti ogni due anni, in base alle variazioni della speranza di vita. Pensione anticipata Chi ha cominciato presto a lavorare, può andare in pensione prima delle età sopra indicate, alle seguenti condizioni: - 2 -
le donne, se hanno maturato 41 anni e un mese di contributi versati; gli uomini, se hanno maturato 42 anni e un mese di contributi versati. In tal caso, però, c'è una penalizzazione: l'importo della pensione viene tagliato del 2 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti di vecchiaia. Inoltre, vige ancora la norma che consente alle donne, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, di andare in pensione coi requisiti di anzianità (57 anni d'età e 35 di contribuzione), se scelgono l'appplicazione del solo metodo contributivo per il calcolo dell'assegno mensile. Adeguamento alla speranza di vita A partire dal 2013, i requisiti anagrafici vengono adeguati in base all'eventuale aumento della speranza di vita, così come viene rilevato dall'istat. Tale adeguamento avviene inizialmente ogni tre anni e poi, dopo il 2019, ogni due anni. Eccezioni Possono andare in pensione a 64 anni: i lavoratori del settore privato che, essendo in possesso di 35 anni di contribuzione e con le vecchie regole avrebbero maturato i requisiti di anzianità con il sistema delle "quote" entro entro il 31 dicembre 2012 (tipicamente i nati nel 1950-52); le lavoratrici del settore privato che hanno maturato 60 anni d'età e 20 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012. Riassunto delle novità: La lenta equiparazione dell età pensionabile delle donne con quella degli uomini e poi con i 67 anni per tutti è stata accelerata, e in maniera per niente soft. Dal primo gennaio 2012 l età sale a 62 anni e sarà ulteriormente elevata a 63 anni e 6 mesi nel 2014, a 65 anni nel 2016 e a 66 a partire dal 2018. L elevazione dell età ci sarà anche per gli uomini, i quali a partire dal 2012 potranno ottenere la pensione di vecchiaia dopo aver compiuto 66 anni. Per loro in sostanza non cambia nulla, in quanto sino a oggi potevano averla sì a 65 anni, ma comunque dovevano aspettare un ulteriore anno (in pratica i 66) per poterla riscuotere. Da circa 20 anni nell occhio del ciclone, il pensionamento anticipato con 40 anni, a prescindere dall età anagrafica, stavolta non è rimasto in piedi. A partire dal 2012 per ottenere la pensione prima dell età della vecchiaia occorrono 42 anni ed un mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne, requisiti, anche qui, parametrati alle speranze di vita a partire dal 2013. Tali requisiti sono comunque aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014. Questo, in sostanza, significa che nel 2013, ad esempio, anno in cui si comincia ad elevare tutti i parametri anagrafici sulla base delle cosiddette speranze di vita, il minimo di contributi richiesto per il pensionamento anticipato - 3 -
sarà di 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne (42 o 41 anni e due mesi più i tre mesi di aumento per via delle speranze di vita). Riportiamo le tabelle pubblicate sul Corriere della Sera che dimostrano che la riforma Fornero 1 prende forma e il calcolo dell età pensionabile è possibile. Al fine di disincentivare il pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia, è stata introdotta una misura di riduzione; qualora, infatti, si chieda la pensione di anzianità - 4 -
prima dei 62 anni di età, l assegno verrà corrisposto, per la quota retributiva, con una riduzione pari al 2% per ogni anno di anticipo. Se, ad esempio, si richiede la pensione, dopo aver raggiunto i 42 anni (e rotti), all età di 60 anni, si riscuoterà, per la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, un assegno decurtato del 4%. Il pensionamento anticipato sarà possibile anche per i giovani, coloro cioè che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Per ottenerlo, dovranno aver compiuto 63 anni di età e poter far valere un minimo di 20 anni di contribuzione effettiva. Vi sono inoltre due altre condizioni: bisogna cessare l attività lavorativa e l importo del trattamento deve almeno raggiungere un minimo pari a 2,8 volte l assegno sociale (1.200 euro di oggi). Addio anche alle finestre. La vita si allunga La manovra di luglio ha anticipato al 2013 (doveva partire dal 2015) l adeguamento, che dal 2019 avverrà con cadenza biennale (e non più triennale, come era in origine) in base ai dati forniti dall Istat. La riforma Fornero 1 stabilisce che in assenza dell incremento dato dalle variazioni demografiche, a partire dal 2021 l età del pensionamento non può avvenire comunque prima di 67 anni di età. Chi si salva Le nuove regole sulle pensioni non si applicano a tutti coloro che hanno raggiunto o raggiungono i requisiti (età e contributi) entro questomese. Peraltro ben il 76% delle pensioni esistenti saranno interessate dal provvedimento che congela l indicizzazione per due anni. La circolare n. 2 dell 8 marzo 2012 La circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 2 dello 8 marzo 2012 decreto legge n. 201 del 2011, convertito in 1. n. 214- del 2011, c.d, "decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni, adottata d intesa con il Ministro del Lavoro, con l Inps e con l Inpdap, chiarisce le modalità di applicazione al personale pubblico delle nuove regole in materia pensionistica. In particolare, non si applicano al personale delle PA le incentivazioni per restare in servizio fino a 70 anni di età, la prosecuzione dell applicazione delle regole per il collocamento in quiescenza ed il trattenimento in servizio nei soggetti pubblici. Ed è stato abrogato l istituto dell esonero. Nel giudizio della Funzione Pubblica l'amministrazione, nell'anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si raccomanda alle - 5 -
amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva. Si ricorda al riguardo che il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo in capo all'interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria. L ETA MASSIMA Non è stato modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata. Per cui, rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65 anno di età). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione. Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego. Molto netta la seguente indicazione: nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni. Per cui si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un'età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo minimo - non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta età anagrafica. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991). Altre conseguenze sono che viene meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal 1 gennaio 2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione. Continuano ad essere applicabili gli istituti previsti nell art 72 del d.l. n. 112 del 2008 e, cioè, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro i dipendenti potranno chiedere e le amministrazioni potranno accordare il trattenimento in servizio (fermo quanto previsto.. circa il finanziamento), ma questo si riferirà al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia. - 6 -
IL DIRITTO ALLA PENSIONE Nelle PA il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2012 si consegue al compimento del 66 anno di età in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento è altresì condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di 5 anni. Sempre nelle PA il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 42 anno e un mese di anzianità contributiva. Per le lavoratrici il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 41 anno e un mese di anzianità contributiva. I predetti requisiti contributivi sono poi incrementati di un mese nell'anno 2012 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1 gennaio 2013. La domanda di pensione anticipata da parte di un lavoratore che abbia un'età anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni. LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Viene inoltre chiarito che nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianità di 42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma 10 secondo periodo dell'art. 24 e l'adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l'adeguamento alla speranza di vita) per le dipendenti donne. Su questo punto si raccomanda ancora una volta alle amministrazioni di adottare dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi, dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque adottati dall'autorità politica. Lo staff dell Ufficio Studi SULPM - 7 -