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STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi Oggetto: nuovo regolamento ENASARCO 2013 1. Premesse, riferimenti normativi ed entrata in vigore Dal 1 Gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo regolamento delle attività istituzionali della gestione previdenziale integrativa ENASARCO, che interessa gli agenti ed i rappresentanti in qualunque forma costituiti. Le modifiche introdotte contengono alcune variazioni al Regolamento delle attività istituzionali e sono finalizzate a garantire la sostenibilità del sistema per 50 anni così come richiesto dall art. 24, comma 24, Decreto Legge 201/2011 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 214/2011. Le novità riguardano in particolare, l aggravio della contribuzione previdenziale integrativa, l'aumento graduale dei requisiti pensionistici sia per gli uomini che per le donne,l introduzione di un tetto di spesa vincolante per le prestazioni integrative e assistenziali destinate alla categoria. 2. Fondo di Previdenza: aumento dei contributi (agenti cosituiti in forma di ditta individuale o società di persone) I contributi dovuti al Fondo di Previdenza per gli agenti che operano individualmente o sotto forma di società di persone (Sas e Snc) subiranno le seguenti variazioni: - per le provvigioni di competenza del IV trimestre del 2012, in scadenza il prossimo 20 febbraio, resta ovviamente invariata l attuale misura contributiva, pari al 13,50% sul totale dei corrispettivi dovuti all agente (a qualsiasi titolo); - a decorrere dal 2013, invece, scatterà l aumento, progressivo in un arco temporale di otto anni, in base al seguente schema: ********** VIA CIPRO n. 3 20100 MILANO Tel. +39.02.36.59.24.00 Fax +39.02.36.59.24.09 Mail segreteria@studiodpm.com Codice Fiscale e P. IVA 06379570960

- Fondo di Previdenza: l aliquota contributiva 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aliq. previdenziale 12,50 12,70 12,90 13,10 13,30 13,50 13,75 14,00 Quota di solidarietà 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 Aliq. contributiva 13,75 14,20 14,65 15,10 15,55 16,00 16,50 17,00 Resta fermo che il contributo è a carico del preponente e dell agente in misura paritetica (50% ciascuno). La quota dell agente continua ad essere trattenuta e versata dalla ditta preponente. E opportuno quindi che sia gli agenti, sia le ditte preponenti verifichino che le prime fatture emesse per provvigioni di competenza del 2013 siano adeguate alle nuove disposizioni normative (e riportino quindi la nuova ritenuta pari al 50% del 13,75%). 3. Fondo di Previdenza: li e massimali provvigionali (agenti cosituiti in forma di ditta individuale o società di persone) Il contributo annuale dovuto al Fondo di Previdenza, di cui al paragrafo 2, dovrà comunque essere commisurato agli importi li e massimali stabiliti dal Regolamento. In particolare il contributo annuale dovuto al Fondo di Previdenza non potrà essere inferiore a 400,00 euro per gli agenti plurimandatari e 800,00 euro per quelli monomandatari. La differenza tra l'entità dei contributi effettivamente dovuti e l'importo le da versare sarà sempre a totale carico del preponente. In particolare, le modifiche apportate al regolamento delle Attività Istituzionali comportano l applicazione dei seguenti nuovi limiti massimali: (importi in Euro) 2012 2013 2014 2015 Monomandatari 30.000 32.500 35.000 37.500 Plurimandatari 20.000 22.000 23.000 25.000 2

E previsto che i massimali provvigionali ed i li contributivi vengano successivamente rivalutati, a decorrere dall'anno 2016, con periodicità annuale, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 4. Fondo di Assistenza: aumento delle aliquote e ripartizione dell onere (agenti costituiti in forma di società di capitali) Per gli agenti operanti in forma di società di capitale (Spa e Srl), le novità apportate dal Regolamento consistono, da un lato, nell aumento progressivo (dal 2 al 4% in cinque anni) del contributo dovuto al Fondo di Assistenza e, dall altro, nella ripartizione in misura paritetica dell incremento di aliquota rispetto a quella in vigore nel 2011 (ossia il 2%) a carico del preponente e dell agente (ad esempio l incremento dello 0,8% dell aliquota del primo scaglione per l anno 2013 graverà per lo 0,4% anche in capo all agente, oltre che alla ditta preponente). Le nuove aliquote contributive saranno le seguenti: (Importi in Euro) Importi provvigionali Aliquota regol. Nuove aliquote contributive annui 2004 2012 2013 2014 2015 2016 Fino a 13.000.000,00 2% 2,4% 2,8% 3,2% 3,6% 4% Da 13.000.000,01 a 1% 20.000.000,00 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2% Da 20.000.000,01 a 0,5% 26.000.000,00 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1% oltre 26.000.000,00 0,1% 0,15% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% Il versamento verrà effettuato sempre e solo dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per la quota a carico dell agente (tramite trattenuta da operare all atto del pagamento). Anche in questo caso è opportuno che sia gli agenti, sia le ditte preponenti verifichino che le prime fatture emesse per provvigioni di competenza del 2013 siano adeguate alle nuove disposizioni normative (e riportino quindi la nuova ritenuta pari al 50% dello 0,8%). 3

5. Aumento dei requisiti pensionistici La Fondazione Enasarco, come tutti gli Enti Previdenziali ha dovuto ottemperare agli obblighi di legge previsti dall art.24, comma 24 Decreto Legge 201/2011 (il c.d. Decreto Salva Italia ), che in sostanza equipara l Enasarco alle altre Casse Previdenziali, nonché alle norme varate per la previdenza pubblica, con particolare riferimento all innalzamento dell età pensionabile. L innalzamento dell età pensionabile a 67 anni sia per gli uomini sia per le donne con contribuzione di 20 anni e conseguente incremento a 92 della quota pensionabile derivante dalla somma fra età e anzianità contributiva è stato reso più graduale attraverso un regime transitorio di elevazione dell età diluito fino al 2019 per gli uomini e fino al 2024 per le donne, dal meccanismo della quota e non ultima dalla possibilità di richiedere l anticipazione della pensione di vecchiaia, di uno o due anni, avendo compiuto almeno 65 anni e con almeno 20 anni di contribuzione, quando la somma tra età anagrafica e anzianità contributiva risulti almeno pari a 90, con una penalizzazione, da definire con il ministero, per ciascuno degli anni di anticipazione. Schema dell incremento graduale dei requisiti pensionistici Sesso Requisiti Anno di decorrenza 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Quota 85 86 87 88 89 90 91 92 M Eta Anzianità 65 65 65 65 65 66 66 67 20 20 20 20 20 20 20 20 Quota 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 92 92 F Eta Anzianità 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4

Contestualmente all innalzamento dei requisiti pensionistici, vi è stata l introduzione della facoltà per l agente di richiedere l anticipazione della pensione di vecchiaia al compimento dei requisiti minimi di 65 anni di età, 20 anni di anzianità contributiva e quota 90 e, di conseguenza, uno o due anni prima del pensionamento secondo i requisiti ordinari previsti dal comma 1 dell articolo 14 (67 anni e quota 92). Il trattamento è ridotto del 5% per ciascun anno di anticipazione. La facoltà di anticipazione è concessa anche nel periodo transitorio di elevazione dei requisiti pensionistici fermi restando i requisiti minimi di 65 anni di età, 20 di contribuzione e quota 90. Pertanto diviene operativa a decorrere dal 2017 per gli uomini e dal 2021 per le donne. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. L innalzamento a 67 anni dell età riguarda anche la possibilità di richiedere la rendita contributiva per effetto dei requisiti pensionistici nonché posticipazione, al 2024, della decorrenza dell istituto anche per quanto riguarda la rendita contributiva indiretta. Per ogni informazione relativa alla posizione previdenziale maturata dai singoli iscritti, si rimanda la clientela interessata agli sportelli dell ente preposto. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. Milano, 22 gennaio 2013 STUDIO DPM 5