CLeFFe News 2011.002 del 16 gennaio 2012 ACCORDO STATO REGIONI SULLA Data di pubblicazione: 11 gennaio 2012 - G.U. Serie Generale n.8 Argomento dell accordo è la formazione dei Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). L accordo stato regioni fissa durata, contenuti, date di applicazione, termini di applicazione e fornisce indicazione sulle situazioni transitorie e sui possibili crediti formativi pregressi oltre che sulle novità riguardanti i Datori di Lavoro cosiddetti esonerati. Si tratta, per inciso, in questo ultimo caso, di quei Datori di Lavoro che entro il 31 dicembre 1996 avevano già comunicato di svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P. e che, in forza di ciò, non erano finora stati tenuti a seguire alcun corso di formazione. La materia regolata è quella di cui all art.34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Nelle tabelle delle pagine seguenti si presenta una sintesi senza pretesa di esaustività dei contenuti dell accordo e delle varie casistiche possibili, tenuto conto dei transitori consentiti, della situazione a regime e delle possibili formazioni pregresse. PRIMA DI TUTTO Chi può organizzare e curare la formazione dei lavoratori-r.s.p.p.? a) le Regioni e le Province autonome, o ulteriori soggetti accreditati. b) l Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; c) l INAIL; d) il Corpo nazionale VVF; e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione; f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; h) gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici quali definiti all articolo i) i fondi interprofessionali di settore; j) j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento. Tabelle sintetiche accordo formazione Datori di Lavoro - R.S.P.P. Pag.1 di 2
CLeFFe News 2011.002 del 16 gennaio 2012 ACCORDO STATO REGIONI SULLA Data di pubblicazione: 11 gennaio 2012 - G.U. Serie Generale n.8 Dettagli, tempi e date da rispettare: - Nuovo Datore di Lavoro-RSPP - nuova attività: il datore di lavoro ha tempo 90 giorni dall inizio dell attività per seguire il corso di formazione - Transitorio di 6 mesi a partire dal 11 gennaio 2012: fino al 11 luglio 2012 i nuovi Datori di Lavoro-RSPP o i Datori di Lavoro-RSPP che non hanno ancora seguito la prevista formazione potranno seguire i vecchi corsi di formazione di min.16h conformi al D.M.16 gen 1997 - Esentati ed esonerati: i nuovi corsi di formazione di 16, 32, 48 ore NON devono essere seguiti dai Datori di Lavoro-RSPP che hanno già seguito corsi conformi alle norme precedenti (Decreto RSPP, D.M.16 gen 1997 - vd. formazione pregressa). Neppure i datori di lavoro-rspp esonerati devono seguire il nuovo corso di formazione di 16, 32 o 48 ore; però per essi sono previsti termini più ravvicinati per l aggiornamento (vd. Formazione di aggiornamento). Articolazione della formazione e durate MINIME La formazione è basata su 3 (tre) distinti livelli di rischio in funzione della categoria-settore dell azienda: Alto - 48 ore di formazione Medio - 32 ore di formazione Basso - 16 ore di formazione Per tutti e tre i livelli di rischio la formazione è articolata su 4 moduli; i primi due moduli potranno essere erogati con tipologia e-learning e/o formazione a distanza (FAD). (vedere tabelle di identificazione del settore di rischio di appartenenza dell azienda). La formazione costituisce credito formativo permanente nell ambito e a parità di categoria di livello di rischio. Formazione di aggiornamento del datore di lavoro-rspp Ulteriori dettagli, tempi e date da rispettare: - Tutti i datori di lavoro-rspp ad esclusione degli esonerati : il datore di lavoro ha tempo 5 anni a partire dalla pubblicazione dell accordo (dunque può farlo entro il 11 gennaio 2017) per seguire corsi di aggiornamento; le ore di formazione devono essere preferibimente distribuite nell arco dei 5 anni. - Datori di lavoro-rspp esonerati: hanno obbligo di aggiornamento particolare ed entro il 11 gen 2014 (vd. formazione pregressa). La formazione di aggiornamento è completamente erogabile mediante metodologia e-learning o FAD. Durata degli aggiornamenti: Almeno 6 ore ogni 5 anni per rischio basso Almeno 10 ore ogni 5 anni per rischio medio Almeno 14 ore ogni 5 anni per rischio alto L obbligo di aggiornamento: -si applica anche a chi ha frequentato i corsi D.M. 16/01/1997 -si applica agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi D.Lgs. 626/94 (entro 24 mesi) Crediti formativi dei Datori di Lavoro Formazione pregressa dei datori di lavoro-rspp La formazione costituisce credito formativo permanente a parità di categoria di livello di rischio. È riconosciuta la formazione pregressa dei datori di lavoro-rspp svolta secondo i dettati del Decreto RSPP o del D.M. 16 gen 1997. È riconosciuta la posizione dei datori di lavoro-rspp esonerati, che però sono tenuti ad aggiornarsi entro il 11 gen 2014 seguendo un nuovo corso (n.b.: non si capisce se è sufficiente il corso di 16 ore a rischio basso o se l interpretazione deve essere differente). Tabelle sintetiche accordo formazione Datori di Lavoro - R.S.P.P. Pag.2 di 2