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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente SENTENZA

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ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 00929/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 670 del 2012, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avv. Giuditta Gulino, con domicilio eletto presso Francesco Preti in Catania, Via Luigi Deodato, n.6; contro Prefettura di Catania, Ministero dell'interno, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Distr.le Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Catania in data 12.12.2011; -di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Catania e del Ministero dell'interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Premette il ricorrente di essere un giovane argentino arrivato in Italia nel 2005/06 con visto per motivi di studio e di avere provveduto a rinnovare il titolo legittimante la sua permanenza in Italia fino al 2011. Nell anno 2007/08 avrebbe conseguito il diploma di maestro d arte. In data 21/1/09 gli sarebbe stato rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per motivi di studio in quanto il ricorrente voleva continuare la strada degli studi intrapresi per migliorare conoscenze e capacità. Il citato

permesso veniva a scadere il 20/1/11. In data 14/1/11, per motivi di necessità economica, avrebbe trovato un lavoro a tempo indeterminato come falegname presso una ditta di arredamenti di Grammichele. Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il ricorrente ha pensato di chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e il 17/1/11 ha inoltrato la domanda alla Questura di Catania stipulando nella stessa data assieme al datore di lavoro un contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l Immigrazione. Solo il successivo 11 marzo ripresentava domanda di conversione alla Prefettura di Catania. Quest ultima prima chiedeva documentazione che il ricorrente produceva e poi emetteva il decreto di rigetto che qui si impugna basato sul fatto che il titolo di studio conseguito non è sufficiente ad ottenere la conversione richiesta. Si deduce quanto segue: 1.-violazione art. 14 co.6 d.p.r. 349/99 e dell art. 35 della Costituzione e eccesso di potere. Si sostiene che anche lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno richiesto per la frequenza di corsi di formazione ovvero di tirocini formativi in Italia può, a conclusione del corso, chiedere la conversione del suo permesso di soggiorno in quello per motivi di lavoro subordinato. A sostegno si richiama l art. 14 comma 6 del d.p.r. n.394/99. Sulla base di tale disposizione la Prefettura avrebbe dovuto valutare il nuovo titolo costituito dal possesso del menzionato

contratto di lavoro subordinato, ai fini della conversione del permesso in questione; 2.- violazione e falsa applicazione dell art. 5 d. lgs. n.286/98 e 14 d.p.r. n.394/99. Si contesta il diniego, basato sul presupposto che la tipologia di permesso di soggiorno in possesso del ricorrente, in relazione al titolo di studio conseguito, non consentirebbe di chiedere la conversione del permesso medesimo da studio a lavoro. Il citato art. 14 sarebbe privo di espressa esclusione dalla possibilità di conversione di specifiche tipologie di permessi di soggiorno, per cui, alla luce della generale previsione dell articolo 5 co.5 del t.u. sull immigrazione sarebbe consentito il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che avevano sorretto l originario permesso,senza porre limitazione in ordine ai motivi del rilascio. Nella specie i nuovi elementi ex art. 5 co.5 sarebbero rinvenibili nella circostanza che il ricorrente, in vigenza del permesso di soggiorno per motivi di studio svolgeva regolare attività lavorativa presso una ditta di arredamento sulla base di contratto del 13/1/11; 3.- Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si rileva che, secondo la motivazione dell atto impugnato, dapprima il richiedente non avrebbe prodotto la documentazione richiesta e successivamente si afferma che l attestato prodotto non sarebbe sufficiente ad ottenere la conversione richiesta per poi concludere che il richiedente non avrebbe mai fornito la documentazione necessaria. Invece, tutta la documentazione

richiestagli dalla Prefettura sarebbe stata regolarmente trasmessa. Si è costituita l amministrazione intimata che resiste e chiede il rigetto del gravame. Con ordinanza collegiale n.394/12 è stata accolta l istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2016 il ricorso è stato ritenuto per la decisione. DIRITTO Preliminarmente si ritiene di dover superare la causa di possibile inammissibilità del ricorso sollevata in udienza dal collegio ai sensi dell art. 73 c.p.a. in relazione all omessa contestazione, in gravame, della ragione enunciata nell atto impugnato dall amministrazione e cioè il non essere, l attestato prodotto dal ricorrente allo Sportello Unico Immigrazione di Catania, utile ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro, perché <<non rientra tra i titoli di studio al conseguimento dei quali è possibile chiedere la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro, secondo la circolare n.31/2009>>. La questione va superata perché la descritta motivazione del diniego resta assorbita all interno della impugnativa giurisdizionale de qua con la quale, fra le altre cose, si contesta la limitazione stessa ad alcuni titoli di studio della

possibilità di conseguire il soddisfacimento dell interesse pretensivo alla conversione in parola. Tanto premesso, il ricorso deve essere ritenuto fondato e va quindi accolto. L articolo 6 (Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno) del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede che il permesso di soggiorno <<rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione>>. A sua volta, l art. 14 (Conversione del permesso di soggiorno) del D.P.R. 31/08/1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), ai commi 4, 5 e 6 dispone quanto segue: <<4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20

ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. 5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. 6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la

conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.>>. Ebbene, nella specie il ricorrente, cittadino argentino, è arrivato in Italia con visto per motivi di studio (la normativa di legge, al riguardo, prevede che il visto per studio, di breve o lunga durata, sia concesso anche in favore di studenti stranieri maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore) e, già maggiorenne, si è iscritto ed ha frequentato l Istituto Regionale d Arte di Grammichele fino a conseguire, nell a.s. 2007/08, il diploma di maestro d arte. Gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, poi prorogato e, sia pure nel rispetto dei limiti indicato dal comma 4 di cui al predetto art. 14 del d.p.r. n.394/99, ha svolto attività lavorativa quale operaio falegname alla dipendenze di una ditta di arredamenti. Come già chiarito in fatto, prima della scadenza del permesso di soggiorno, ha inoltrato alla Questura di Catania la domanda di conversione previa stipula d un contratto di soggiorno per lavoro subordinato in quanto il datore di lavoro era intenzionato ad avvalersi in modo maggiore delle sue prestazioni lavoratore. Ora, l impugnato diniego, oltre a fare riferimento ad una omessa produzione -da parte del ricorrente- di documentazione richiesta con nota del 28/3/11 notificatagli l 1/4/11, fa presente che l attestato prodotto non è sufficiente ad ottenere la conversione richiesta, poiché non rientra tra i titoli di studio al conseguimento dei quali è possibile chiedere la conversione

del permesso di soggiorno da studio a lavoro secondo la circolare n.31/2009. Senonchè, quanto all omessa produzione documentale, è la stessa Prefettura di Catania che, nel rapporto difensivo inviato all Avvocatura Statale e depositato in data 5/4/12, fa presente che la stessa è stata, sia pure tardivamente, acquisita. Relativamente invece alla pretesa inidoneità del titolo di studio esibito dal ricorrente, è agevole osservare che la sopramenzionata normativa di legge e di regolamento non contempla limitazioni alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per lavoro riconducibili alla tipologia di titolo di studio o formativo conseguito nel periodo di fruizione del permesso di soggiorno per studio. Il fatto che la circolare menzionata dall amministrazione (la numero 1280 dell 11/3/09 del Ministero dell Interno), nel riferirsi al nuovo ordinamento dei titoli universitari, specifichi una serie di titoli accademici (laurea, laurea specialistica, diplomi post laurea, dottorato di ricerca, master) il cui possesso autorizza la conversione del titolo di studio, non sembra precludere la possibilità di conversione in parola in presenza di altri titoli di studio quali p.e. quelli rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore in favore di maggiorenni extracomunitari che nel nostro Paese hanno frequentato gli istituti scolastici che tali titoli rilasciano al termine del corso di studi previsto. Ne consegue pertanto l illegittimità dell atto impugnato che va quindi annullato.

Quanto alle spese, le stesse, seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 1.500. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l effetto, annulla l atto impugnato. Spese regolate come in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore Pancrazio Maria Savasta, Consigliere Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/04/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)