Regioni e si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico,



Documenti analoghi
ENPALS E RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVI DILETTANTISTICI. Dott. Paolo Bramante

Le retribuzioni in piscina alla luce della riforma Biagi

I RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO

IN CAMPO CON IL CUORE DEFIBRILLATORI NELLO SPORT Le Norme e gli aspetti legali

La certificazione per le attività sportive non agonistiche secondo le nuove norme

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive

IL MINISTRO DELLA SALUTE. di concerto con IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Adempimenti ed agevolazioni delle società ed associazioni sportive dilettantistiche

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

SOMMARIO. Capitolo I L ORDINAMENTO SPORTIVO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

I RAPPORTI DI LAVORO. Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi corrisposti nell esercizio di attività sportiva dilettantistica

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Il punto su...le prestazioni e le collaborazioni sportive dilettantistiche

Risoluzione n. 114/E

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

I MODELLI DI IMPRESA COOPERATIVA SPORTIVA. Forlì, 27 novembre 2015

LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALI

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

Costo del lavoro. La contribuzione da lavoro autonomo aconfronto Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma.

CORSO DI DIRITTO SPORTIVO I RAPPORTI DI LAVORO ALL INTERNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AVV. MARIA ELENA PORQUEDDU

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Quali enti sono tenuti a pagare l Irap? Tutti indistintamente, sia che svolgano attività commerciale sia che non la svolgano.

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

Inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs.81/08. Expo - Sabato 4 aprile 2014 Dott. Massimo Lombardi

SOGGETTI INTERESSATI

F.A.Q. OdV e Aps a confronto

PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO DI UNA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA DI CAPITALI

RISOLUZIONE N. 110/E

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012

Le associazioni sportive

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE. Principali disposizioni fiscali e tributarie

COMPENSI AI COLLABORATORI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ASSOCIAZIONI NO PROFIT Associazioni/gruppi sportivi Associazioni Sportive Dilettantistiche

Circolare N.47 del 29 Marzo Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Riferimenti normativi

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

SPORTIVI DILETTANTI CHIARIMENTI SUGLI ADEMPIMENTI DELLE ASD

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Allegato 1 - LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISITICA

Roma, 19 novembre 2014

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 102/E

Estratto dal D. L. 04/12/97 n. 460

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO

Il certificato medico nelle attività fisico-sportive in ambito non agonistico

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

COSTITUZIONE DI UN ENTE NON COMMERCIALE ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

FORUM IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI LA COMUNICAZIONE DEI DATI FISCALMENTE RILEVANTI IL MODELLO EAS

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art.

La fiscalità della sanità integrativa

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

Roma, 09 settembre 2003

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

OGGETTO: Principio di cassa allargato

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di Promozione Sociale

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

PRESTAZIONI LAVORATIVE CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE. Sintesi della normativa statale e del CONI Principali disposizioni fiscali e tributarie

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

INQUADRAMENTO FISCALE DELL ATTIVITA INTERNA ED ESTERNA DELLE APS

IL MINISTRO DELLA SALUTE

RISOLUZIONE N. 248/E

Roma, 22 ottobre 2001

Decreto Ministeriale 24 aprile DECRETO BALDUZZI pubblicato sulla GU n. 169 del 20/07/2013. Disciplina della certificazione dell attivit

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

DECRETO 24 aprile 2013 (GU n.169 del )


aggiornato al 31 luglio 2014

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN TERRITORIO COMUNALE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

LA NUOVA DEFINIZIONE DI BENEFICENZA E IL SUO IMPATTO SULLE FONDAZIONI DI EROGAZIONE. Stresa 27 novembre 2009

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

DISCIPLINA FISCALE DELLE BORSE E DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

La riforma del lavoro

Transcript:

CORSO DI FORMAZIONE FIPAV CRER Hotel SAVOIA Bologna, 6 Ottobre 2013 Relatore: Prof. Avv. Guido martinelli 1

LA NUOVA DISCIPLINA DEI CERTIFICATI MEDICI E DELLE DOTAZIONI SANITARIE ALLA LUCE DEL DECRETO BALDUZZI 2

Legge n. 1099/1971 Tutela sanitaria dell'attività sportiva La tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle Regioni e si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità ità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistiche. I contravventori sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 Condanna del doping nell ottica dei rischi per l incolumitàl fisica dello sportivo, prevedendo delle ammende in caso d impiego, somministrazione e detenzione di sostanze dirette ad alterare le energie fisiologiche dell atleta Istituiti i corsi di Medicina dello Sport 3

D.M. 18/02/1982 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica Art. 1 Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità ità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali oagli enti sportivi riconosciuti. Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali. 4

D.M. 18/02/1982 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica Art. 5 La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni. 5

D.M. 28/02/1983 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica - ABROGATO Art. 1 Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche: a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nel l'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale. 6

D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. decreto Balduzzi conv. in L. 189/2012) Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l attività sportiva non agonistica) 11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il turismo e lo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositiviiti i salvavita. 7

Decreto 24/04/2013 Balduzzi Art. 2, Comma 1 è definita amatoriale l attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti i i dal CONI, individuale id o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psicofisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l attività lattività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. 8

Decreto 24/04/2013 Balduzzi Art. 3 Definizione di attività sportiva non agonistica. Certificazione 1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:. b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;.. 3. E' obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti. 9

Decreto 24/04/2013 Balduzzi Art. 4 Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline i associate o da Enti di promozione sportiva 1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali. a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi..il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa,. 10

Decreto 24/04/2013 Balduzzi Art. 5 Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita 1. Ai finii del presente decreto, si intendono società sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.. 3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche ti ti che svolgono attività ità sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. 11

Decreto 24/04/2013 Balduzzi Art. 5 Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita 5. Le società dilettantistichei i attuano la diposizionei i di cui al comma 3 entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 6. L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione e' a carico della societa'. Le societa' che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni dicuialpresentearticolo.lesocieta' singole o associate possono demandared l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilita' in ordine all'uso e alla gestione. 12

Art. 42 bis legge 9 Agosto 2013, n. 98 Soppressione dell obbligo di certificazione sanitaria per l attività ludico-motoria e amatoriale Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l obbligo di certificazione per l attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. Rimane l obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l attività ità sportiva non agonistica. iti Sono i medici i o pediatri i di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l elettrocardiogramma". 13

Giurisprudenza principio generale Superiore principio della tutela del danneggiato e probatio diabolica da superare dimostrando di aver fatto tutto quanto nelle proprie possibilità (e doveri giuridici) per far sì che il danno non si verificasse. 14

Trib. Bari, Sent. 2546 del 20/11/04 l acquisizione i i del certificato t medico di idoneitàità all attività sportiva non agonistica, corrisponde ad una realtà oramai consolidata. Innegabile, dunque, la responsabilità del centro per violazione di quelle norme di accortezza e prudenza, che consiste nell omessa verifica dell idoneità fisica del soggetto leso allo svolgimento di attività sportive, implicanti sforzi fisici e defatigamento, t tale da risultare, in taluni casi, non sostenibili risultando indispensabile, pertanto, a tal proposito una preventiva selezione sulla base delle condizioni individuali di salute dei soggetti che intendano cimentarsi. 15

Cassazione, Sent. n. 15394 del 7/06-13/07/2011 / / In sede penale il Presidente dell associazione per cui il soggetto (deceduto) era tesserato ed il Presidente del Comitato Provinciale dell Ente di Promozionale Sportiva vengono condannati per omicidio idi colposo. La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d Appello di Torino che aveva condannato la Direzione Nazionale dell EPS al risarcimento, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore degli eredi del defunto per la complessiva somma di 270.436,32 32 oltre interessi legali confermando che la mancata predisposizione da parte dell'ente organizzatore di un regolamento perun torneo calcistico liti a carattere agonistico iti che prevedesse l obbligo di visita medica comporta il sorgere della responsabilità ex art. 2049 con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni. 16

ASSOCIAZIONE E SOCIETA SPORTIVA: QUALE SCELTA E PERCHE? 17

Le caratteristiche ti istitutive e di gestione delle società o associazioni a o sportive dilettantistiche ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell art. 90 Legge 289/02 18

Associazioni e società sportive dilettantistiche Associazioni riconosciute Associazioni non riconosciute Società a responsabilità limitata it t Società per azioni Cooperative Perché mancano le società di persone e quelle in accomandita? È possibile affiliare una Srl semplificata? Problema: assenza di una figura tipizzata di società sportiva 19

Art. 90 Legge 289 / 2002 comma 17 Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a)associazione sportiva priva di personalità giuridica b)associazione sportiva con personalità giuridica c)società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Problema: Se sono costituite secondo le disposizioni vigenti sono le stesse società del libro quinto del codice civile o sono società di diritto speciale? 20

Art. 90 Legge 289 / 2002 comma 18 Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) La denominazione; b) L oggetto sociale con riferimento all organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l attività didattica; c) l attribuzione della rappresentanza legale dell associazione; d) l assenzadifinidilucroelaprevisionecheiproventidelle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; Problemi: la sede legale completa di indirizzo? l oggetto sociale l attività lattivitàsportiva deve essere esclusiva? concetto di lucro indiretto 21

Art. 90 Legge 289 / 2002 comma 18 e) le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell associazione: h) l obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni Problemi: Uguaglianza di diritti di tutti gli associati Natura del rendiconto economico finanziario. Cassa? 22

Art. 90 Legge 289/2002 (comma 18 bis) DISPOSIZIONI PER L ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA E fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e nell ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva MANCA LA SANZIONE PER L INADEMPIMENTO ELIMINATO L OBBLIGO DELLA GRATUITA DEGLI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI limite dei compensi legati al lucro indiretto. Art. 10 d.lgs. 460/97 23

I RAPPORTI CON ATLETI, TECNICI E DIRIGENTI: ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 24

Un po di storia Non vi è dubbio che nei primi anni 50, le prestazioni che venivano svolte nell ambito delle attività sportive fossero svolte da soggetti tesserati alla Federazione di appartenenza e legati da vincolo associativo con il club di appartenenza. Ne conseguiva che, essenzialmente, queste non venivano svolte in regime di scambio tra persona fisica e soggetto sportivo affiliato, ma nel quadro di una comune finalità associativa, spesso anche a carattere gratuito. C ò era dimostrato sia dal c.d. regime di vincolo (come tale incompatibile con qualsivoglia libera prestazione lavorativa) sia dall elettorato attivo nelle assemblee federali, posto solo in capo al legale rappresentante del sodalizio affiliato. 25

Legge 14 giugno 1973, n. 366 - Art. 1 Il primo intervento legislativo L assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l assicurazione contro le malattie gestite dall ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e che svolgano la loro attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e che svolgano professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio 26

La prestazione sportiva CAUSA DEL RAPPORTO Natura associativa Assenza rapporto sinallagmatico Non è un rapporto di lavoro Corrispettività della prestazione Lavoro autonomo o subordinato 27

Natura associativa (Cass. Civ. 12.05.09 n 10867) E deve ritenersi altresì l inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l esistenza di un rapporto associativo dell arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell A.I.A., di talchè le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e della presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l esercizio in comune dell attività sportiva. A meno che l attività lattività svolta esuli dal contenuto dell oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. 28

Le prestazioni sportive dilettantistiche possono essere A titolo gratuito Atitoloretribuito 29

Prestazioni a titolo gratuito 1) Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da acquisire 2) Nessun obbligo fiscale 3) Nessun obbligo previdenziale 4) Copertura assicurativa come tesserati (Art. 51 L. 289/02) morte + invalidità permanente 5) E possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute 30

Al Consiglio Direttivo Dell Associazione Il sottoscritto socio dell associazione Dichiara a Di non percepire alcun compenso per la partecipazione all attività (o manifestazioni a cui sarà invitato) dell Associazione. Dichiara inoltre di svolgere l attività ità in modo del tuttott volontaria egratuita senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell Associazione. Al sottoscritto saranno rimborsate unicamentelespesesostenuteeautorizzate (viaggio, soggiorno, vitto) con presentazione di idonea documentazione. Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità l Associazione nello svolgimento dell attività di cui sopra. In fede (il socio) Luogo, lì 31

Circolare Enpals n. 20 del 04/06/2002 Sportivi professionisti e addetti agli impianti sportivi - chiarimenti i il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile e uno specifico interesse esse del lavoratore, ao quale potrebbe essere e uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell ordine di appartenenza) o ancora l attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Sul punto la Giurisprudenzai tende apresumere l esistenza del lavoro subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l applicabilità della relativa disciplina, stabilendo inoltre che la prova della gratuità è a carico di chi afferma la circostanza Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro. 32

La disciplina dei compensi agevolati degli atleti TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI A titolo retribuito 1. prestazioni di lavoro dipendente (art. 2094 c.c.) 2. prestazioni di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) 3. prestazioni sportive dilettantistiche (è una forma di lavoro tipica tertiumti non datur -o ha finalità associative?) 33

Lavoro autonomo subordinato: definizione Ex art. 2222 c.c. c Lavoro autonomo: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, Ex art. 2094 c.c. Lavoro subordinato: E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore. 34

La disciplina dei compensi agevolati degli atleti SVILUPPO NORMATIVO Legge n. 133/1999 (art. 25) Regolamento attuativo dell art. 25 Legge n. 342/2000 prima definizione di compenso agli sportivi dilettanti piena attuazione modifica la alla L. 133/99 disciplina introdotta con L. 133/99 Effetto 01 gennaio 2000 Colloca la disciplina dei compensi tra i redditi diversi nel TUIR (art. 67 definizione e art. 69 trattamento fiscale) 35

Situazione fino al 2000 Fino al 2000 la disciplina dei compensi erogati agli sportivi dilettanti (prima L. 80/86 e poi art. 25, L.133/99) prevedeva che per la parte eccedente la fascia esente (inizialmente 60.000 per ogni partecipazione a manifestazione sportiva, poi elevata a 90.000-6 milioni annui e poi, con L.133/99 forfettizzata a 10 milioni), i compensi venissero inquadrati tra i proventi da collaborazione coordinata e continuativa. 36

Compensi erogati agli sportivi dilettanti Art. 67, comma 1, lett. m) TUIR TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO 37

Art. 67 1 Comma Lett. M) TUIR Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: d Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto 38

Art. 69 2 Comma TUIR Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d imposta a 7.500. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale 39

CO.CO.CO Amministrativo - gestionali ART. 90 Legge 289/2002, comma 3: a) all articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo: Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. 40

Circolare Ag. Entrate n. 21/E del 22/04/2003 CHIARIMENTI SULLE SOMME EROGATE PER PRESTAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI 1. Svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa Assenza del vincolo di subordinazione Continuità nel tempo Inserimento nell organizzazione economica del committente Coordinamento con il committente 2. Di natura non professionale La prestazione non rientra nell oggetto dell arte o professione del percettore 3. Rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche 41

Circolare 21/03 Agenzia delle Entrate Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell attività ità amministrativa e di gestione dell ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti. 42

Ed infine, le CO.CO.CO. delle Federazioni L art. 35, comma 6, L. 14/2009 ha esteso anche alle Federazioni la possibilità di assumere co.co.co., i cui compensi, pertanto, verranno ricondotti alla disciplina di cui all art. 67 primo comma, lett. m) TUIR. 43

Compensi da erogare a dipendenti pubblici Comma 23 dell art.90 L. n. 289/2002 I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall orario di lavoro, la propria p attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all amministrazione di appartenenza. Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione. A questi infatti possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfetari di cui all art.67, comma 1 lett. m) Tuir. 44

Compensi da erogare a dipendenti pubblici Comma 23 dell art.90 L. n. 289/2002 Ciò deve in ogni caso limitarsi comunque al solo ambito sportivo dilettantistico ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per attività prestata al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quindi non sportive). La possibilità di erogare eventuali rimborsi forfetari di spesa anche all interno del comune dove viene svolta l attività deve tenere conto di specifici criteri tali da non configurare veri e propri compensi, da valutarsi in relazione alle diverse fattispecie che si prospettano di volta in volta. 45

Attività escluse dal regime agevolato Il trattamento di favore riservato ai compensi erogati nell ambito dell attività dello sportiva dilettantistica non può in ogni caso riguardare le prestazioni: DI LAVORO DIPENDENTE DI LAVORO AUTONOMO O D IMPRESA DI SPORTIVI DILETTANTI IN UNA MANIFESTAZIONE DI PROFESSIONISTI DI SPORTIVI PROFESSIONISTI IN UNA MANIFESTAZIONE DILETTANTISTICA A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA OCCASIONALE, ANCORCHE EROGATE DA SOCIETA O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (O FSN) 46

Art. 38 Costituzione Comma II I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia Gli sportivi dilettanti non hanno queste tutele, quindi, non sono lavoratori. Secosìfosse,allora,qualèla causa e l oggetto della loro oprestazione? e 47

D.M. 15 Marzo 2005 - (G.U. 7.4.2005 n. 80) Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l ENPALS Il decreto ha aggiornato la platea delle professionalità assicurate presso questo Ente sulla scorta dell evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore. 48

D.M. 15 Marzo 2005 - (G.U. 7.4.2005 n. 80) Mentre prima si parlava solo di addetti agli impianti sportivi, ora tra le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l ENPALS ritroviamo:... 20) impiegati, operai, istruttorieaddettiagliimpiantie circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche (Fondo sportivi professionisti) 49

ENPALS - Caratteristiche La gestione non si basa sull inquadramento previdenziale del datore di lavoro, come anche per l INPS, ma dei lavoratori che il legislatore individua autoritariamente come beneficiari delle prestazioni previdenziali prescindendo dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro 50

Circolare ENPALS n. 13 del 7.8.2006 Per erogare compensi da prestazione sportiva dilettantistica le società devono essere iscritte al Registro CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche Rientrano nell esenzione da contributo previdenziale solo gli sportivi dilettanti che non svolgono tale attività nell esercizio di arte o professione 51

Circolare ENPALS n. 13 del 7.8.2006 Costituisce esercizio di arte o professione l esercizio, per professione abituale ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche Si configurano i presupposti per accedere alla nozione o giuridica gu dcadi reddito professionale poesso aeladdove lo svolgimento dell attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all attività svolta. 52

Circolare ENPALS n. 13 del 7.8.2006 Requisiti iti di professionalità 1) L attività deve avere caratteristiche di abitualità ( intendendosi d i come tale un attività ità caratterizzata t da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti ) ) 2) La misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità come indice di marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo pari a 4.500 53

Art. 35, comma 5 C.D. Decreto Milleproroghe (L. 14/2009) Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l assistenza sportiva dilettantistica. 54

Finanziaria 2007 Art. 1 comma 1180: in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, i datori di lavoro privati sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.. PROBLEMA: SI DEVE APPLICARE ANCHE AI RAPPORTI C.D. DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO? 55

Obbligo di Comunicazione Con lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva affermato che devono ritenersi incluse nell obbligo di comunicazione sopra richiamato la prestazione sportiva, di cui all art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con Interpello 22/2010 il Ministero chiarisce che le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all art art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l impiego 56

Sintesi Tipologia di rapporto Trattamento fiscale e previdenziale Esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (c.d. prestazione sportiva dilettantistica) ex art. 67, comma 1, lett. m), primo capoverso Tuir Collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale ex art. 90, comma 3 L. n 289/2002 e art. 67, comma 1, lett. m), secondo capoverso Tuir Trattamento fiscale ex art. 69 Tuir (non imponibilità sino ad 7.500 etc.) e non debenza di contribuzione previdenziale Trattamento fiscale ex art. 69 Tuir (non imponibilità sino ad 7.500 etc.) e non debenza di contribuzione previdenziale Collaborazione coordinata e continuativa Trattamento fiscale secondo le regole di comunque resa ed utilizzata a fini tassazione dei lavoratori parasubordinati istituzionaliexart.61,comma3,d.lgs.n. ed assoggettamento a contribuzione 276/2003 previdenziale Rapporto di lavoro subordinato o nell esercizio di arti o professioni Ordinarie regole di tassazione ed assoggettamento a contribuzione previdenziale 57