Società a responsabilità limitata

Похожие документы
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Società di capitali. Prof.ssa Laura Frizza

SRL: semplificate e a capitale ridotto

SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA

A. Normativa di riferimento:

Nozioni di base: l'impresa, l'azienda, la società

Le modifiche introdotte alla disciplina della società a responsabilità limitata (decreto lavoro)

Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E C A R A T T E R I G E N E R A L I D E L L A S. R. L.

Società di capitali: caratteristiche. generali

OGGETTO: Srl semplificata: si parte con lo statuto standard

La liquidazione, le cause di scioglimento e la nomina dei liquidatori. Prof.ssa Claudia Rossi 1

Le società di persone

Q u a l e f o r m a g i u r i d i c a p e r l a n u o v a i m p r e s a?

OGGETTO: Srl semplificata: si parte con lo statuto standard

OPERAZIONI STRAORDINARIE. Bellaria, 18 aprile Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi

Indice generale. Presentazione... pag. 7. Capitolo III. Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano

Iscrizione della dichiarazione degli amministratori di accertamento di una causa di scioglimento di spa, sapa, srl, cooperative (2484 c.c.

Deposito dell atto di trasferimento di quota di srl (2470 c.c.)

INDICE. Presentazione...XVII. Introduzione...XIX. Prefazione...XXI PARTE PRIMA SOCIETÀ PER AZIONI. 1 Atto costitutivo e statuto

Costituzione e successivi adempimenti Venerdì 03 Aprile :47

Come creare una società cooperativa Giovedì 01 Dicembre :57

NUOVE FORME DI SRL. A cura della Dott.ssa Vincenza Di Liberto

OPERAZIONI STRAORDINARIE. Catania, 6 maggio Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi

INDICE. I: La costituzione della s.p.a. (N. ABRIANI)... p. 1

GLI ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DA PARTE DI UNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Costituzione di nuova società, acquisto gestione e alienazione di partecipazioni

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

INDICE. Art c.c. Responsabilità... 1

LO STATUTO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. Dott. Romano MOSCONI

Premessa... 5 PARTE PRIMA LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali e delle cooperative

DIRITTO SOCIETARIO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA

LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

DIRITTO DI RECESSO NELLA S.P.A.

SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUZIONE

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DI SOCIETA DI CAPITALI E SOC. COOPERATIVE

LEZIONE 20 NOVEMBRE Oggi analizzeremo le peculiarità delle società di persone, partendo dalla

Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.)

05/12/2012. Economia delle operazioni straordinarie 2012/2013

Riduzione/azzeramento del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento a cifra non inferiore al minimo stabilito dall art c.c.

Indice sommario. Premessa... p. XIII. Parte Prima La società in generale

Emissione delle azioni

Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Le riduzioni

SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA. s.r.l

Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, Milano Redazione: Via G. Patecchio, Milano

SEMBLEE DEI SOCI NELLE S.P.A.

Транскрипт:

Società a responsabilità limitata La società a responsabilità limitata (S.r.l.), disciplinata nel Codice Civile dagli articoli 2462-2483, rappresenta la forma più flessibile e diffusa tra le società di capitali, destinata tendenzialmente ad imprese di dimensioni più ridotte. La S.r.l. presenta caratteristiche intermedie tra società di capitali e società di persone, condividendo con le prime l autonomia patrimoniale perfetta, con i soci che rispondono limitatamente alla propria quota delle obbligazioni sociali, e con le società di persone la forte autonomia statutaria nella disciplina dei rapporti interni tra soci. Il capitale sociale minimo è di 10.000,00, suddiviso in quote che attribuiscono a ciascun socio un potere proporzionale alla quota posseduta, salva diversa disposizione dell atto costitutivo. Possono essere oggetto di conferimento (art. 2464 c.c.) tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica : denaro, crediti, beni mobili ed immobili, ma anche prestazioni di opera o di servizi in favore della società, per le quali si richiede la presentazione di una polizza d assicurazione o di una fideiussione bancaria che garantisca gli obblighi assunti dal socio. Al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo è richiesto che venga versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro (l intero ammontare in caso di S.r.l. con un unico socio): tale versamento può essere sostituito da una polizza o da una fideiussione bancaria che lo garantisca. L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare i dati necessari all identificazione dei soci e della società, l attività che costituisce l oggetto sociale, l ammontare del capitale sottoscritto e versato, i conferimenti e le quote di partecipazione di ciascun socio, i soggetti cui è affidata l amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l amministrazione e la rappresentanza e ripartendo di conseguenza le competenze fra soci e amministratori, l importo globale delle spese di costituzione. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione il notaio provvede a depositare l atto costitutivo presso l ufficio del Registro delle imprese competente, richiedendo contestualmente l iscrizione della società al registro stesso, che 1 / 6

conferisce personalità giuridica alla società. Per le operazioni compiute prima dell iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, l amministrazione è affidata ad uno o più soci (art. 2475 c.c.) nominati dall assemblea. L ampia autonomia statutaria di cui gode la S.r.l. con riferimento alle strutture organizzative, porta all individuazione di diversi modelli di amministrazione e organi amministrativi: - organo amministrativo monocratico, con la figura dell amministratore unico; - organo amministrativo pluripersonale, con la costituzione di un consiglio di amministrazione che può deliberare collegialmente o non collegialmente, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto dagli amministratori; - organo amministrativo pluripersonale con regime di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, con l applicazione delle regole previste per le società di persone (artt. 2257-2258 c.c.). Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e sono solidalmente responsabili verso di essa per i danni che possono derivare dall inosservanza dei doveri imposti dall atto costitutivo o della legge. Tale responsabilità non si estende a chi dimostri di essere esente da colpa o che abbia fatto constare il proprio dissenso. I soci hanno potere decisionale, oltre che sulle materie loro riservate dallo statuto, sulla nomina degli amministratori e del collegio sindacale, sulle modifiche dell atto costitutivo, sull approvazione del bilancio e sulle operazioni che possono portare a modificazioni dell oggetto sociale o dei diritti dei soci. Per l approvazione dell assemblea dei soci è necessaria la maggioranza degli aventi diritto al voto ed almeno la metà del capitale sociale. Nel caso in cui la società sia a tempo indeterminato, il socio ha diritto di recesso in qualsiasi momento inviando comunicazione con lettera raccomandata almeno 180 giorni prima. Colui che recede ha diritto a veder liquidata la propria quota in modo proporzionale al valore del patrimonio sociale, alle prospettive reddituali della società stessa e del probabile valore di mercato delle quote. L esclusione del socio è prevista solo per giusta causa o per i casi indicati nello statuto. Come 2 / 6

nelle società di persone, la decisione deve essere presa a maggioranza dall assemblea dei soci. L atto costitutivo può prevedere, determinandone competenze e poteri, la nomina di un collegi o sindacale o di un revisore. Qualora il capitale sociale sia uguale o maggiore di quello previsto per le S.p.A. ( 120.000,00) o nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell art. 2435 bis, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Lo scioglimento della società è disciplinato dall art. 2484 c.c., che prevede le seguenti cause: - decorrenza del termine; - conseguimento dell oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; - impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell assemblea; - riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, fatta salva la sua contestuale reintegrazione; - ipotesi previste dall art. 2473 del c.c., connesse al procedimento di liquidazione della partecipazione sociale che fa capo al socio recedente; - deliberazione dell assemblea; - altre cause previste dall atto costitutivo, dallo statuto e dalle leggi vigenti. Società a Responsabilità Limitata Semplificata La società a responsabilità limitata semplificata è una nuova forma di s.r.l. prevista dall art. 2463 bis del Codice Civile, introdotto nel nostro ordinamento dall 3 / 6

art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, (cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni ), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o mediante atto unilaterale (è ammessa quindi la forma unipersonale) esclusivamente da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. È vietata la cessione di quote a soci non aventi i requisiti di età previsti, pena la nullità dell atto. Gli amministratori della società devono essere scelti obbligatoriamente tra i soci della stessa. L ammontare del capitale sociale, pari ad almeno un euro e inferiore ai 10.000 euro, deve essere interamente sottoscritto e versato alla data di costituzione. Il conferimento può avvenire esclusivamente in denaro e deve essere versato direttamente all'organo amministrativo. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve essere conforme al modello standard predisposto con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, condizione necessaria per l'entrata in vigore della nuova normativa. Gli elementi che l atto costitutivo deve indicare, come previsto dall art 2463 bis c.c., sono: - il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; - la denominazione sociale contenente l indicazione di società semplificata a responsabilità limitata, il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; - l'ammontare del capitale sociale; - l attività che costituisce l oggetto sociale della società; - la quota di partecipazione di ciascun socio; - le norme relative al funzionamento della società, - le persone cui è affidata l amministrazione e l eventuale soggetto incaricato di effettuare la 4 / 6

revisione legale dei conti; - il luogo e la data di sottoscrizione. - gli amministratori della società, scelti obbligatoriamente tra i soci. Lo stesso articolo del codice civile prevede infine l'adempimento di alcuni specifici obblighi pubblicitari, stabilendo che negli atti e nella corrispondenza della società, nonché nello spazio elettronico destinato alla comunicazione ad essa relativo (es. sito internet), debbano essere indicati la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta. Per espressa previsione dell art. 3, comma 3, del D.L. 1/2012, l atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese della S.r.l. semplificata sono esenti da diritto di bollo e di segreteria. Non sono inoltre dovuti oneri notarili. Permane il pagamento dell imposta di registro all Agenzia delle Entrate e dei diritti camerali. Salvo quanto previsto dal citato art. 2463 bis c.c, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni di cui agli artt. 2462-2483 del codice civile (Capo VII - Della società a responsabilità limitata) in quanto compa tibili. Società a responsabilità limitata con unico socio La società a responsabilità limitata avente un unico socio (S.r.l. unipersonale), al pari della 5 / 6

S.r.l. pluripersonale, è dotata di gode di autonomia patrimoniale perfetta. personalità giuridica e Elementi che la differenziano dalla S.r.l. pluripersonale sono ravvisabili nelle disposizioni relative alla sua costituzione e nelle ipotesi di perdita della responsabilità illimitata: - alla sottoscrizione dell atto costitutivo deve essere versato l intero capitale sociale; - il socio diventa illimitatamente responsabile nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: non sia stata fatta la prescritta pubblicità nel registro delle imprese, il capitale sociale non sia stato interamente versato e la società sia insolvente. La ragione sociale deve indicare che si tratta di una società unipersonale. Allegati: - Codice Civile Libro V 6 / 6