LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

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Transcript:

1 LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA 11 maggio 2011 Avv. Emilio Sani e.sani@macchi-gangemi.com Avv. Alessia Marconi a.marconi@macchi-gangemi.com Macchi di Cellere Gangemi Via G. Serbelloni, 4-20122 Milano Tel. +39.02.763281 www.macchi-gangemi.com

2 Le nuove previsioni del D. Lgs. 28/2011 In generale gli interventi di sostegno alla efficienza energetica e alla produzione termica da fonti rinnovabili sono: A. Contributi pubblici per lo sviluppo tecnologico; B. Obblighi per i nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti; C. Sgravi fiscali (non esaminati in questa sede); D. Deroga ai limiti urbanistici per spessori (non esaminato in questa sede) E. Certificati bianchi; F. Risparmio delle addizionali sull energia in caso di autoproduzione; G. Assimilazione a certe condizioni del biometano a fonte rinnovabile al fine del riconoscimento degli incentivi; H. Premi sugli incentivi garantiti dal Quarto Conto Energia; I. Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria delle reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento; J. Contributi per la realizzazione di reti di teleriscaldamento e per la integrazione con sistemi di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili; K. Contributi che saranno garantiti con decreto entro il 29 settembre 2011 per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni e che sono finanziati a valere sulle tariffe del gas naturale.

3 Interventi di piccole dimensioni: contributi Per gli interventi di efficienza energetica o di produzione termica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011 sono previsti contributi finanziati con le tariffe del gas, secondo i principi di seguito: l incentivo è commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici; il periodo di diritto all incentivo non dovrebbe superare i dieci anni; l incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto; l incentivo è assegnato solo a chi non ha altri contributi statali fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse; gli incentivi sono assegnati con contratto di diritto privato fra il GSE e il gestore dell impianto; questi incentivi saranno finanziati sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. Le modalità di incentivazione e il valore degli incentivi saranno determinati con decreto del Ministero Sviluppo Economico da emanarsi entro il 29 settembre 2011.

4 I certificati bianchi I certificati bianchi sono titoli che garantiscono: i. alle società di vendita di energia al dettaglio di adempiere agli obblighi di risparmio energetico che saranno loro imposti ex art. 7 del Dlgs n. 115/2008; ii. alle imprese di distribuzione di adempiere agli obblighi di efficienza energetica stabiliti in capo alle stesse. Questi titoli sono emessi in relazione alla effettuazione di interventi per l incremento della efficienza energetica che sono individuati nei provvedimenti attuativi (attualmente il D.M. 20 luglio 2004). L Autorità per l energia Elettrica prevede le modalità per coprire attraverso le tariffe di trasporto e distribuzione di energia i costi originati dai certificati bianchi. Non sono cumulabili con i certificati verdi. Lo scopo è di conseguire gli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico identificati con i piani di azione sull efficienza energetica. Onde garantire il conseguimento dell obiettivo, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare un decreto per: i) far passare dal GME al GSE la gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi; ii) raccordare il periodo di diritto ai certificati bianchi con la vita utile degli interventi; iii) individuare modalità per ridurre tempi e adempimenti per l ottenimento dei certificati; iv) stabilire i criteri per la determinazione del contributo tariffario.

5 Misure in materia di efficienza energetica Nel DM 20 luglio 2004 è prevista una lista di interventi che danno diritto all ottenimento dei certificati bianchi con la identificazione di 14 tipologie di intervento: i) rifasamento elettrico; ii) Motori elettrici e loro applicazioni; iii) Sistemi per l illuminazione; iv) Electricity leaking; v) Interventi per l uso di fonti o vettori più appropriati dell energia elettrica; vi) Riduzione dei consumi di energia elettrica per usi termici; vii) Interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il condizionamento; viii) elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza; ix) dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili; x) Interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica nei casi in cui si sia verificata una riduzione dei consumi di energia primaria; xi)climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l uso di fonti energetiche non rinnovabili; xii) Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali; xiii) Veicoli elettrici e a gas naturale; xiv) Formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione.

6 Misure in materia di efficienza energetica: D.lgs n. 28/2011 All articolo 30 è previsto che entro sei mesi dall entrata in vigore del Dlgs 28/2001, l Enea dovrà redigere schede per la quantificazione dei risparmi ai fini del riconoscimento dei certificati bianchi con riguardo agli interventi di seguito: i. diffusione di automezzi elettrici, a gas naturali e a GPL; ii. iii. iv. interventi nel settore informatico con particolare riguardo all utilizzo di server /servizi remoti anche virtuali; illuminazioni efficienti con particolare riguardo all illuminazione pubblica a LED e al terziario; misure di efficientamento nel settore dell impiantistica industriale; v. misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica; vi. vii. viii. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazione e uso delle tecnologie di telecomunicazione per il risparmio energetico; recuperi di energia; apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale.

7 Contributi pubblici per lo sviluppo tecnologico Entro il 29 settembre 2011 il ministro per lo Sviluppo Economico dovrebbe individuare interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili e efficienza energetica secondo i principi di seguito. Si intende sostenere progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, finanziati con fondi della cassa conguaglio per il settore elettrico con particolare riguardo a: a) accumulo; b) gassificazione e pirogassificazione di biomasse; c) biocarburanti di seconda generazione e di nuova generazione; d) tecnologie innovative di conversione dell energia solare con particolare riferimento al solare ad alta concentrazione; e) innovazione dei processi e dell organizzazione dei servizi energetici; f) creazione e ampliamento di poli di innovazione finalizzati ai progetti di cui sopra; g) fondi per consentire a enti pubblici di fare progetti per fonti rinnovabili e risparmio energetico.

8 Disposizioni particolari in materia di biometano Il biometano inserito nella rete del gas naturale può essere incentivato attraverso: i. il rilascio degli incentivi per la produzione da energia elettrica da fonti rinnovabili se immesso in rete e utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento; ii. iii. con il rilascio dei certificati per l immissione in consumo qualora sia utilizzato per coprire gli obblighi nei trasporti di utilizzo di combustibili non fossili; con uno specifico incentivo se è semplicemente immesso nella rete del gas naturale. Entro il 29 luglio 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce le modalità per l erogazione di tali incentivi.

9 Reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento: opere di urbanizzazione primaria Le reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e quindi possono essere portate a scomputo degli oneri di urbanizzazione in casi e condizioni che saranno stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che terrà conto: i) della disponibilità di biomasse nell area; ii) delle previsioni dei piani rifiuti e degli impianti di valorizzazione energetica a valle della differenziata; iii) della disponibilità di biomasse di scarto nei distretti industriali e agricoli; iv) della fattibilità di reti di trasporto di calore geotermico; v) della presenza di impianti e progetti operanti o operabili in cogenerazione; vi) della distanza da reti di teleriscaldamento esistenti.

10 Contributi per la realizzazione di reti di teleriscaldamento e per la integrazione con sistemi di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili I Comuni ogniqualvolta vi siano ristrutturazioni di aree industriali, residenziali o commerciali o di reti o strade devono verificare se vi siano terzi disponibili a integrare in tali interventi, progetti di energia da fonti rinnovabili e reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento anche da fonti non rinnovabili. Per la specifica realizzazione delle reti di teleriscaldamento vi è un fondo alimentato dalla Cassa Conguaglio per il settore Elettrico. Le modalità di accesso al fondo sono stabilite con decreto del Ministero per lo Sviluppo economico che tiene conto nell individuare le modalità di erogazione dei contributi di quanto segue: i. della disponibilità di biomasse nell area; ii. delle previsioni dei piani rifiuti e degli impianti di valorizzazione energetica a valle della differenziata; iii. della disponibilità di biomasse di scarto nei distretti industriali e agricoli; iv. della fattibilità di reti di trasporto di calore geotermico; v. della presenza di impianti e progetti operanti o operabili in cogenerazione; vi. della distanza da reti di teleriscaldamento esistenti.

11 Obblighi per i nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti I progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l utilizzo di fonti rinnovabili per i consumi di calore, elettricità e raffrescamento, secondo dei principi minimi, di seguito indicati: i. consumi per acqua calda sanitaria per il 50 % da energia da fonti rinnovabile; ii. in aggregato per l acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento si parte dal 20 % se la richiesta è presentata al 31 maggio 2012 per arrivare al 50 % se la richiesta è presentata dal 1 gennaio 2017. Non si può adempiere a questo obbligo o a quello precedente producendo energia elettrica che a sua volta produca calore. Il presente obbligo e quello di cui al punto i) non si applicano se vi è l allaccio a una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento; iii. devono essere alimentati da impianti a energia rinnovabile sopra dentro o nelle pertinenze dell edificio una certa quantità di Kw commisurata alla superficie occupata dall edificio. Il numero di tali kw si incrementa circa del 40 % dal 31 dicembre 2013 al 1 gennaio 2017; iv. se sono usati pannelli termici o fotovoltaici, questi devono essere integrati o aderenti con la stessa inclinazione della falda.

12 Obblighi per i nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti (segue) Tali soglie sono diminuite del 50 % nei centri storici e le disposizioni in oggetto non si applicano ai beni storici e artistici. Se gli obblighi non sono osservati non viene rilasciato il titolo edilizio. Le Regioni entro il 29 settembre 2011 devono adeguare al presente decreto le loro disposizioni se non lo fanno si applica comunque il presente decreto. L energia prodotta per adempiere agli obblighi di cui sopra non può essere incentivata, mentre possono esserlo le eccedenze.

13 Risparmio delle addizionali sull energia in caso di autoproduzione Va poi considerato che attraverso meccanismi di generazione distribuita al servizio di specifiche unità di consumo può essere garantito all unità di consumo il risparmio dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, di quelli di dispacciamento e degli oneri generali di sistema per l energia dedicata. In particolari tali sistemi possono essere: l autoproduzione in cui le unità di produzione di consumo sono detenute dallo stesso soggetto. In proposito l articolo 2 del D.M. 10 dicembre 2010 ha ribadito l esclusione di tali oneri per i sistemi di auto approvvigionamento energetico in cui sia le aree delle unità di produzione che le aree delle unità di consumo sono nella disponibilità del soggetto titolare dell unità di consumo o appartenente allo stesso gruppo societario; le reti interne di utenza, che sono reti preesistenti o pre-autorizzate rispetto alla entrata in vigore della l. 23 luglio 2009 dove vi è una unità di produzione che connette diverse unità di consumo attraverso una linea dedicata gestita da un solo soggetto responsabile e tale fornitura dedicata è essenziale per il processo produttivo dell unità di consumo in quanto legata a una fornitura necessaria di energia termica o in quanto l interruzione dell erogazione dal sistema dedicato incide sul regolare svolgimento del processo produttivo.

14 Risparmio delle addizionali sull energia in caso di autoproduzione i sistemi efficienti di utenza dove una unità di produzione da fonte rinnovabile o un sistema cogenerativo ad alto rendimento di potenza non superiore a 20 MW è installata nello stesso sito di una unità di consumo e rifornisce direttamente tale sito senza passare attraverso la rete con obbligo di connessione di terzi, configurando così una modalità sostanzialmente analoga alla autoproduzione anche se il soggetto produttore e il soggetto consumatore sono differenti. Sostanzialmente il consumatore ha dato un mandato al produttore di costruire per suo conto un impianto nella sua area e il produttore attraverso l impianto costruito per conto del consumatore lo approvvigiona direttamente senza passare dalla rete con obbligo di connessione di terzi, risparmiando così tutti gli oneri connessi. L AEEG nel corso del Solarexpo ha affermato che sarà emanato a breve il documento di consultazione per la effettiva attuazione di tale meccanismo; il meccanismo di scambio sul posto. Tale meccanismo per gli impianti sotto ai 200 Kw consente agli alimentati da fonte rinnovabile che non si avvalgano della tariffa fissa omnicomprensiva di valorizzare ai fini dell autoconsumo tutta l energia consumata facendo in sostanza un bilancio globale di tutta l energia prodotta e di tutta quella consumata e applicando gli oneri solo all energia che eventualmente in aggregato ecceda complessivamente quella prodotta. Alla luce del recente Quarto Conto energia assume particolare interesse la possibilità di cumulare le tariffe incentivanti previste per l autoconsumo dal 2013, con i risparmi sull approvvigionamento energetico che possono essere garantiti dai sistemi efficienti utenza e dallo scambio sul posto e con i premi per l incremento dell efficienza energetica.

15 Premi sugli incentivi garantiti dal Quarto Conto Energia Ricordiamo che il Quarto Conto Energia, in aggiunta alle tariffe incentivanti prevede: per i piccoli impianti su edifici (e quindi per i tetti fino a 1 MW) il premio per gli interventi che migliorano l efficienza energetica dell edificio su cui è ubicato l impianto, premio che può arrivare sino al 30 % su tutta l energia elettrica prodotta, anche se l incremento è riconosciuto come percentuale sulla sola componente incentivante che è convenzionalmente pari alla tariffa per autoconsumo per gli impianti dopo il 31 gennaio 2013. Tale premio è riconosciuto dall anno successivo alla presentazione dell istanza. Il premio è in misura pari alla metà della % di riduzione del fabbisogno di energia, con una soglia minima del 10 % per entrambi gli indici estivi e invernali. Rispetto al precedente conto energia che si limitava a 200 kw è stata estesa l applicabilità della previsione. Per gli impianti di nuova costruzione il premio è una maggiorazione del 30 % se è conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento e per il riscaldamento del 50 % minore rispetto a quella minima di legge.

16 Brevemente sulle ESCO Ai sensi del D. Lgs. 115/2008 Esco è chi fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell utente e con ciò accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi si basa totalmente o parzialmente sul miglioramento dell efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. Tale meccanismo ampiamente sperimentato nei settori dell energia termica potrebbe essere importante anche nel settore dell energia elettrica in particolare nei sistemi efficienti di utenza in cui non vi è una vera e propria vendita di energia ma la prestazione di un servizio energetico da parte del produttore a favore del consumatore. Il riconoscimento esplicito di quanto sopra darebbe un importante contributo alla generazione perché permetterebbe con chiarezza anche agli operatori professionali con capitali di costruire impianti efficienti di approvvigionamento di energia elettrica da fonte rinnovabile per specifici consumatori permettendo loro di risparmiare oneri di trasmissione e dispacciamento e oneri di sistema.

17 Avv. Emilio Sani Avv. Alessia Marconi Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Tel. +39.02.763281 Fax +39.02.76001618 e.sani@macchi-gangemi.com a.marconi@macchi-gangemi.com Macchi di Cellere Gangemi Roma Milano Bologna Verona Parigi www.macchi-gangemi.com