ing. Domenico Mannelli sicurezza antincendio nella pubblica amministrazione-istruzione



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ing. Domenico Mannelli sicurezza antincendio nella pubblica amministrazione-istruzione

2/99

E la manifestazione visibile di una forte reazione chimica esotermica (COMBUSTIONE) che avviene tra due sostanze chimiche diverse (COMBUSTIBILE E COMBURENTE) con trasformazione dei reagenti in altre sostanze (PRODOTTI DI COMBUSTIONE) ed emissione di energia sensibile (CALORE E LUCE) 3/99

È una qualsiasi sorgente di calore (es. fiamma, scintilla, corpo caldo) che a contatto con la miscela infiammabile scatena la reazione di combustione. Deve presentare i seguenti requisiti: 1. temperatura temperatura miscela 2. apporto di energia calorica 3. durata sufficiente del tempo di contatto 4/99

È la minima temperatura alla quale la miscela combustibile-comburente inizia a bruciare spontaneamente e continua nella combustione senza apporto di calore esterno 5/99

L INCENDIO TIPO Si evolve secondo una sequenza elementare distinguibile in tre fasi: Temperatura in C Tempo in minuti 1. Fase di ignizione 2. Fase di flash-over Eventuali guasti visivi 3. Fase di spegnimento 6/99

I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE 1. FUOCO 2. ANIDRIDE CARBONICA (CO 2 ) per combustione completa in presenza di ossigeno 3. MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) per combustione incompleta in carenza di ossigeno 4. VAPORE ACQUEO (H 2 O) 5. ANIDRIDE SOLFOROSA (SO 2 ) E SOLFORICA (SO 3 ) per combustibili contenenti zolfo (S) 6. CENERI, sostanze inorganiche di varia natura con diametro > 1 micron mischiate a materiali incombusti che si disperdono nell aria dai gas di combustione. Possono contenere ossidi di metalli pesanti (es. piombo, mercurio, cromo, selenio, cadmio). 7. FUMI, formati da particelle solide o liquide con diametro < 1 micron costituiti da carbone (fuliggine), idrocarburi parzialmente incombusti e goccioline di catrame. 7/99

classificazione dei fuochi e loro caratteristiche 8/99

FUOCHI DI MATERIE SOLIDE, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene normalmente con produzione di braci che ardono allo stato solido (carbone) e bassa emissione di fiamma Sostanze che possono anche depositarsi sul combustibile che può sostenere l estinguente senza inglobarlo al suo interno. L ossigeno si separa facilmente dall aria ed il combustibile non si sparge 9/99

FUOCHI DI LIQUIDI O DI SOLIDI che possono liquefarsi (es. cera, paffina). Il combustibile presenta volume proprio ma non forma propria (es. benzina) Azione di raffreddamento e di soffocamento che consiste nella separazione tra combustibile e comburente. Non si deve usare acqua perché a densità inferiore rispetto al liquido che la inghiotte. 10/99

FUOCHI DI GAS che non hanno né forma né volume proprio. I gas combustibili sono molto pericolosi perché miscelati con aria possono provocare esplosioni Azione di raffreddamento, di separazione ed inertizzazione della miscela gas-aria (il gas combustibile brucia solo a certe miscelazioni) 11/99

FUOCHI DI METALLI (es. magnesio, alluminio, manganese, sodio, potassio) e reazioni di perossidi, clorati e per-clorati che interagiscono anche violentemen-te con i comuni mezzi di spegni-mento, in partico-lare con l acqua 12/99

FUOCHI DI NATURA ELETTRICA comprendente apparecchiature elettriche e loro sistemi di servizio che potrebbero essere sotto tensione al momento della combustione Azione di soffocamento per eliminazione del contatto dell ossigeno con il comburente. Azione di raffreddamento per sottrazione di calore per passaggio di stato liquido-gas 13/99

SOSTANZE ESTINGUENTI 1. ACQUA 2. SCHIUMA 3. ANIDRIDE CARBONICA (CO 2 ) 4. POLVERE 14/99

SI PER FUOCHI DI CLASSE A SI PER FUOCHI DI CLASSE B a patto che il peso specifico del liquido incendiato sia superiore a quello dell acqua NO PER FUOCHI DI CLASSE C - D - E 15/99

SI PER FUOCHI DI CLASSE A B 16/99

SI PER FUOCHI DI CLASSE A B- C- E 17/99

SI PER FUOCHI A B- C PUO ANCHE ESSERE USATO SU FUOCHI DI CLASSE E sino a 1000 volt 18/99

PROTEZIONI PASSIVE Per ridurre gli effetti di un possibile incendio si adottano le protezioni passive. Le protezioni passive sono quelle che non richiedono l intervento di personale o di impianti manuali o automatici. PROTEZIONI ATTIVE Per combattere un incendio si adottano le protezioni attive. Le protezioni attive sono quelle che richiedono l'intervento del personale o degli impianti e comprendono le attrezzature e gli impianti per la lotta antincendio, il cui azionamento può avvenire manualmente o automaticamente. 19/99

RESISTENZA AL FUOCO Viene definita come la capacità di una struttura (porta, solaio, parete, ecc.) a resistere alla sollecitazione termica, secondo lo sviluppo della curva standard, per un periodo di tempo definito. Nella prassi sono classificati periodi di 15, 30, 45, 60, 90, 120, e 180. Questa si esprime secondo tre parametri: R, E, ed I. 20/99

Rappresenta la stabilità ossia l'attitudine a mantenere le proprie capacità meccaniche sotto l'azione termica di uno sviluppo di incendio conforme atta curva standard e per il tempo in minuti dichiarato. 21/99

Alcuni valori 22/99

Indica la capacità dell'elemento strutturale di impedire, ed al tempo stesso non produrre, il passaggio di fiamme, va-pori, e gas caldi oltre il lato non esposto all'incendio per un tempo non superiore alla indicazione in minuti. 23/99

Definisce poi la prerogativa di impedire, nel tempo non superiore alla indicazione in minuti primi, il passaggio di calore anche sotto forma di irraggiamento; questo parametro rappresenta l'innalzamento della temperatura della faccia non esposta. 24/99

RESISTENZA AL FUOCO Una struttura REI 120 è in grado di mantenere le capacità di stabilità-tenuta-isolamento termico per 120 minuti 25/99

LEGISLAZIONE ANTINCENDIO D.M. 18/12/1975 D.P.R. n. 384 del 27/04/1978 D.M. del 26/08/1992 Circ. del 17/05/1996 L.C. n. P2244/4122 sott.. 32 del 30/10/1996. L.C prot.. n. 119 del 29/04/1999 D.M. n. 382 del 29/09/1998 Legge 265/99 26/99

Prevede la designazione e la formazione degli addetti nei seguenti articoli: Art.4, comma5, lettera a), q) Art.12, comma 1, lettera b) Art.21, comma 1 lettera e) Art.22, comma 5 27/99

Art.4, comma5, lettera a) Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, e comunque di gestione dell'emergenza. 28/99

Art.4, comma 5, lettera q) Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: adotta le misure necessarie a fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave ed immediato.tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti. 29/99

Art.21, comma 1 lettera e) Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su : le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori. 30/99

Art.22, comma 5 I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. 31/99

Prevede i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro E composto da 9 articoli e da 10 allegati 32/99

Art.7 I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto all'allegato IX. 33/99

Allegato VII, punto 7.4... i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. 34/99

Allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro Allegato II - Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi Allegato III - Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio Allegato IV - Misure per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio Allegato V - Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio Allegato VII - Informazione e formazione antincendio Allegato VIII - Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazion per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività Allegato X - Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall'art.6, comma 3 35/99

DECRETO MINISTERIALE 10/3/1998 CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell incendio sulle persone presenti VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio. 36/99

la prevenzione dei rischi l informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti la formazione dei lavoratori le misure tecnico organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari Si tiene conto di: tipo di attività materiali immagazzinati e manipolati attrezzature e arredi presenti nel luogo di lavoro caratteristiche costruttive e materiali dei luoghi di lavoro dimensioni e articolazione del luogo di lavoro numero di persone presenti 37/99

pericoli identificati lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati conclusioni derivanti dalla valutazione a seguito di variazioni del rischio 38/99

MISURE TECNICHE impianti elettrici a regola d arte messa a terra di impianti, strutture metalliche e masse protezione contro le scariche atmosferiche ventilazione dei locali MISURE ORGANIZZATIVO-GESTIONALI rispetto dell ordine e della pulizia controllo delle misure di sicurezza (procedure) informazione e formazione dei lavoratori 39/99

Classificazione del livello di rischio di incendio Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato. 40/99

A: LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 41/99

B: LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso e' da ritenersi limitata. Esempio: cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. 42/99

C: LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ALTO Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro in cui, per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. 43/99

C: LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ALTO Tali luoghi comprendono: - aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili; - aree dove c'e deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; - aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili; - aree dove c'e' una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili; 2006 - edifici interamente sicurezza realizzati antincendio nella pubblica con strutture in legno. 44/99

La valutazione del rischio incendio Identificazione dei pericoli di incendio Individuazione dei lavoratori e delle persone esposte al rischio Eliminazione o riduzione del rischio incendio Materiali combustibili Fonti di innesco fiamme o scintille dovute ai processi saldatura sorgenti di calore per scarsa coibentazione o attriti fiamme libere attrezzature e impianti elettrici inadeguati Valido in generale per tutte le persone ma occorre considerare in particolare: La presenza di aree di riposo Affollamento di pubblico occasionale Persone con handicap Per ogni pericolo individuato bisogna valutare se può essere: Eliminato Ridotto Sostituito con alternative più sicure Separato o protetto da altre attività Valutazione del rischio residuo di incendio Classificazione del livello di rischio di incendio dei luoghi di lavoro o di parte di essi: A)RISCHIO DI INCENDIO BASSO: sostanze a bassa infiammabilità, bassa probabilità di sviluppo e di propagazione B) RISCHIO DI INCENDIO MEDIO: sostanze infiammabili, probalità di incendio ma limitatat probabilità di propagazione C) RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO: sostanze altamente ininfiammabili, alta probabilità di incendio e propagazione Le attività soggette a C.P.I. sono considerate adeguate. Per le altre attività si devono applicare le misure per ridurre o Verifica dell adeguatezza delle eliminare i rischi. Se non è possibile si applicano una o più misure 2006misure esistenti sicurezza antincendio compensative nella pubblica riguardanti le vie di esodo, i mezzi ed impinati 45/99 di ammimistrazione spegnimento, - istruzione la rivelazione e gli allarmi antincendio, l informazione e la formazione

46/99

Calcolo uscite allegato III dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati: - 15 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato; - 30 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio; - 45 60 metri (tempo max di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso; 47/99

Calcolo uscite allegato III Per percorsi di uscita in un'unica direzione, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati: - 6 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato; - 9 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio; - 12 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso. 48/99

Calcolo uscite allegato III In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. Eccezione a tale principio sussistono quando: a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone; b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite; c) la lunghezza del percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti 49/99

Calcolo uscite allegato III Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a: A L (metri) = ----------- x 0,60 50 in cui: - " A " rappresenta il numero delle persone presenti al piano ( affollamento); - il valore 0,60 costituisce la larghezza ( espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio); - 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. 50/99

Calcolo uscite allegato III Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendio non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio,di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita. Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normative. 51/99

Calcolo uscite allegato III Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula: A* L (metri) = ----------- x 0,60 60 in cui: A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1 piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento 52/99

Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell attività formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell attività I contenuti dei corsi obbligatori sono modulati in base al rischio: RISCHIO ELEVATO: corso C 16 ore RISCHIO MEDIO: corso B 8 ore RISCHIO BASSO: corso A 4 ore TUTTI PREVEDONO ESERCITAZIONI PRATICHE 53/99

strutture tagliafuoco di separazione tra i locali strutture portanti resistenti al fuoco aperture per l evacuazione di fumo e calore in caso di incendio porte e portoni tagliafuoco murature e solette resistenti al fuoco per un tempo adeguato (>30 ) senza cedimenti per un tempo adeguato (>30 ) aperture permanenti, serramenti con apertura automatica serramenti di chiusura di aperture di passaggio attraverso strutture tagliafuoco 54/99

ESTINTORI IDRANTI AD ACQUA IMPIANTI SPRINKLER IMPIANTI DI RIVELAZIONE E DI ALLARME ALTRE DOTAZIONI ANTINCENDIO portatili, composti da recipienti conte-nenti una sostanza estinguente da ero-garsi sull incendio e direzionata dall ope-ratore, agendo sulla valvola a maniglia posta superiormente all apparecchio idranti a parete (entro cassetta) o a co-lonna soprassuolo, di tipo sottosuolo (entro pozzetto interrato); l'uso di impianti ad acqua non è consentito prima di avere tolto l'elettricità Impianti automatici ad acqua composti da una rete di tubazioni e di erogatori che entrano in funzione automaticamen-te in caso di incendio rivelatori di incendio, pulsanti ad azionamento manuale, conduttori di segnale, centralina, segnali sonori, segnali ottici Guanti anticalore, coperte ignifughe, indumenti ignifughi, asce, maschere antigas, autorespitarori, caschi, corde 55/99

Le vie di emergenza devono consentire un esodo sicuro in caso di incendio nei locali o nelle aree circostanti. Per migliorare le condizioni di sicurezza è necessario evitare che lungo le vie di esodo vengano installate le apparecchiature e oggetti che possono impedire o ostacolare l esodo Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala 56/99

percorso breve tra qualsiasi punto dei locali e l esterno, tale da non superare i 40 m o da non richiedere oltre 1 minuto per raggiungere l esterno le porte poste lungo le vie di esodo devono aprirsi verso l esterno ed essere dotate di maniglione con apertura a spinta (maniglione antipanico) il percorso deve essere possibilmente orizzontale, senza ostacoli ed il più possibile rettilineo i percorsi di esodo devono essere sempre di larghezza adeguata (circa 1,20 m) ed altezza non inferiore a 2,00 m 57/99

i percorsi di esodo devono essere segnalati con frecce direzionali di dimensioni adeguate i percorsi di esodo devono essere illuminati con illuminazione sussidiaria di emergenza entrante in funzione automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica e con un livello sufficiente (almeno 2 lux); durante l orario di lavoro le porte di emergenza devono essere tenute non chiuse a chiave le vie di esodo devono essere tenute libere da materiali che potrebbero ingombrarle e ridurre la larghezza utile 58/99

1. Misure di tipo organizzativo-gestionale: - rispetto dell'ordine e della pulizia; - controlli sulle misure di sicurezza. 2. Misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili: - rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività; - sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi; - immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi; - rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio; - eliminazione dei rifiuti e degli scarti. 59/99

3. Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore: - rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; - controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche; - riparazione o sostituzione delle apparecchiatura danneggiate; - divieto di fumo e regolamentazione sul fumo nelle altre aree; - divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio; 60/99

4. Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili - i materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali 61/99

5. Utilizzo di fonti di calore -i generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori; - i condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri; - ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli regolari. 62/99

6. Impianti ed attrezzature elettriche - i lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici; - nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti; - le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato; - controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti. 63/99

7. Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento Sono vietati: - il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento; - il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili; 64/99

8. Presenza di fumatori - occorre identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di incendio e dispone il divieto, in quanto la mancanza di disposizione a riguardo è una delle principali cause di incendi; - nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente; - i portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti; - è VIETATO FUMARE nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili ed in tutti i luoghi dove vige tale divieto, segnalato con apposita cartellonistica. 65/99

9. Aree non frequentate - le aree dei luoghi di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate 66/99

Estintori La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai criteri di seguito indicati: - il numero dei piani (non meno di un estintore a piano); - la superficie in pianta; - lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio); - la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30m). 67/99

Gli estintori commercializzati devono essere conformi al prototipo approvato dal Ministero dell'interno, ai sensi del DM 20.12.82 - G.U. n. 19 del 20.01.1983 Gli estintori vanno controllati almeno ogni sei mesi da personale esperto e revisionati in officina specializzata a scadenze piu lunghe rispetto a quella di controllo; per quanto riguarda gli estintori a CO 2 la bombola deve essere sottoposta ad un vero e proprio collaudo, la prima volta dopo 5 anni. 68/99

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Allegato V TIPO DI ESTINTORE 13 A 89 B 21 A -113 B 34 A 144 B 55 A 233 B SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE RISCHIO DI INCENDIO BASSO MEDIO ALTO 100 mq - - 150 mq 100 mq - 200 mq 150 mq 100 mq 250 mq 200 mq 200 mq 70/99

le attività comprese nell'allegato al dm 16/2/1982 sono sottoposte ad una procedura autorizzativa ben definita che si conclude con il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI); il CPI viene rilasciato in seguito ad esito positivo del sopralluogo dei VV.F. tale certificato, al cui rilascio è preposto il comando provinciale dei vigili del fuoco, attesta che l'attività, sottoposta a controllo, è conforme alle disposizioni di sicurezza antincendio vigenti in materia 71/99

N Atti vità 35 39 43 46 64 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 Descrizione attività Mulini per cereali ed altre macinazioni con po tenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li... Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini: da 50 a 1.000 q.li superiore a 1.000 q.li Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto... Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti Durata del CPI in anni Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri U.T. 72/99 Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, ammimistrazione aventi corsa - istruzione sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, U.T. installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di i ll' t 9 d l d t d l P id t d ll R bbli 29 i 1963 1497 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 U.T. 6 6 6

LEGISLAZIONE ANTINCENDIO NELLA SCUOLA Decreto Ministeriale 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica. 73/99

LEGISLAZIONE ANTINCENDIO NELLA SCUOLA D.P.R. n. 384 del 27/04/1978 Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 11 8 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici. 74/99

LEGISLAZIONE ANTINCENDIO NELLA SCUOLA Circ. del 17/05/1996 OGGETTO: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni. - 75/99

LEGISLAZIONE ANTINCENDIO NELLA SCUOLA D.M. del 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. E la norma principale di prevenzione incendi per gli edifici scolastici 76/99