LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) Ing. Serena Conserva Roma, marzo 2008



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LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) Ing. Serena Conserva Roma, marzo 2008

Definizione La Valutazione di Impatto Ambientale rappresenta una procedura tecnico-amministrativa volta alla formulazione di un giudizio di compatibilità sugli effetti che una determinata attività di pianificazione o di progetto di un opera avrà sull ambiente globale inteso come l insieme delle attività ità umane e delle risorse naturali 2

Definizione Il termine V.I.A. implica che debba essere formulato un giudizio sugli effetti di una perturbazione (in genere di origine antropica) sull ambiente Permette di valutare l impatto che piani ed opere in progetto possono esercitare sull ambiente 3

Finalità La VALUTAZIONE deve essere eseguita da un punto di vista TECNICO con lo scopo di permettere all Amministrazione Pubblica di valutare gli effetti che il progetto in questione può esercitare sull ambiente ambiente. La V.I.A. costituisce un elemento di supporto per il rilascio delle autorizzazioni dei progetti definitivi, ma non è l unico vincolo decisionale poiché la decisione finale sarà basata anche su ragioni politiche, economiche, strategiche e sociali. VALUTAZIONE ECONOMICA VALUTAZIONE SOCIALE VALUTAZIONE STRATEGICA VALUTAZIONE AMBIENTALE Analisi costi/benefici Distribuzione di equità vantaggi/svantaggi; esigenze di sviluppo Valutazioni militari; diversificazione di approvvigionamento risorse; gestione delle risorse rare e delle tecnologie avanzate VIA V.I.A 4

Finalità E uno degli strumenti riconosciuti dalla politica ambientale della CEE, fondata appunto su principi di azione preventiva Agire direttamente alla fonte anziché riparare ai danni provocati 5

Finalità considerare in fase di progettazione gli obiettivi i di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, di garantire l uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile; valutare gli effetti diretti ed indiretti sull uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull aria, sul clima, sul paesaggio e sull interazione fra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale; garantire lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto e l autorità competente, nonché l informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento 6

Normativa comunitaria Direttiva Comunitaria 85/337/CEE Direttiva Comunitaria 97/11/CE Direttiva Comunitaria 2001/42/CE Normativa nazionale art. 6d della Legge n. 349 dell 8 luglio li 1986 DPCM n. 377 del 10 agosto 1988 DPCM 27 dicembre 1988 DPR n. 210 12 aprile 1996, successivamente integrato e modificato dal DPCM del 3 settembre 1999 e dal DPCM del 1 settembre 2000 D.L. 152/2006 Testo Unico Ambientale Normativa regionale 7

Normativa comunitaria: La politica ambientale dell UE si realizza (2001) attraverso due strumenti ti di VALUTAZIONE AMBIENTALE: V.I.A. applicata a singoli progetti di opere V.A.S. applicata a piani e programmi (recentemente recepita dal DL 152/2006 ) 8

Normativa comunitaria: Direttiva Comunitaria 85/337/CEE Fa riferimento esclusivamente a PROGETTI ed OPERE pubbliche oprivate le cui dimensionii i o caratteristiche sono tali da poter indurre cambiamenti ambientali o effetti negativi i sul benessere della popolazione 9

Normativa comunitaria: Direttiva Comunitaria 85/337/CEE L autorizzazione all esecuzione di tali progetti viene concessa previa valutazione delle ripercussioni sull ambiente tenendo in considerazione: La necessità di proteggere la salute umana e migliorare la qualità della vita salvaguardando l ambiente lambiente La necessità di mantenere le varie specie La necessità di conservare la capacità di riproduzione dell ecosistema 10

Normativa comunitaria: Direttiva Comunitaria 85/337/CEE In base all art. 3 la V.I.A. devee individuare, id descrivereere e valutare in modo appropriato gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: L uomo Luomo, la fauna, la flora Il suolo, l acqua, l aria, il clima, il paesaggio L interazione tra i suddetti fattori 11

Normativa comunitaria: DIR. 85/337/CEE DIR. 97/11/CE DIR. 2001/42/CE Allegato I Procedura VIA obbligatoria Progetti più importanti ad elevato rischio ambientale, sanitario, naturalistico, sociale, ecc. Allegato II Procedura VIA non obbligatoria ma possibile Progetti meno importanti AMBITO NAZIONALE AMBITO REGIONALE 12

Normativa comunitaria: Direttiva Comunitaria 91/11/CE La novità più importante è l inserimento della FASE DI SCREENING o SELEZIONE (art. 4, paragrafi 2 e 3) applicata solo ai progetti dell allegato II (V.I.A. non obbligatorio) Criteri di selezione: Caratteristiche dei progetti (dimensione, produzione rifiuti, rischio incidenti, inquinamento e disturbi ambientali, ecc.) Localizzazione dei progetti (sensibilità ambientale delle aree geografiche: zone costiere, parchi naturali, zone a forte densità demografica, ecc.) Caratteristiche dell impatto probabilità dell impatto, ecc.) potenziale (la portata dell impatto, la 13

Normativa comunitaria: Direttiva Comunitaria 2001/42/CE Include la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente (Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.) Per piani e programmi si intendono tutti i piani e programmi: Elaborati e/o redatti da un autorità a livello nazionale, regionale o locale Previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative 14

Normativa comunitaria: Direttiva Comunitaria 2001/42/CE Viene effettuata per tutti i piani e programmi elaborati per i settori AGRICOLO, FORESTALE, della PESCA, ENERGETICO, INDUSTRIALE, dei TRASPORTI, di GESTIONE dei RIFIUTI, TELECOMUNICAZIONI, TURISTICO, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DESTINAZIONE dei SUOLI; Non rientrano nell ambito di applicazione della direttiva PIANI e PROGRAMMI destinati a scopi di DIFESA NAZIONALE e di PROTEZIONE CIVILE; PIANI e PROGRAMMI FINANZIARI o di BILANCIO 15

Normativa comunitaria: Direttiva Comunitaria 2001/42/CE La V.A.S prevede una fase di monitoraggio dove gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani edeiprogrammi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi previsti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune (art.10). La finalità prioritaria della valutazione è la verifica della rispondenza del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, sia valutando il grado di integrazione dei principi di sviluppo sostenibile al suo interno, sia verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente. 16

Normativa comunitaria: Direttiva Comunitaria 2001/42/CE Per valutazione ambientale si intende l elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati ti delle consultazioni i nell iter decisionale i 17

Normativa comunitaria: Direttiva Comunitaria 2001/42/CE Per rapporto ambientale si intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte in art. 5 allegato I Illustrazione dei contenuti edegli obiettivi principali del piano odel programma anche in rapporto con altri piani e programmi Aspetti riguardanti lo stato attuale dell ambiente ela sua probabile evoluzione del piano odel programma Caratteristiche ambientali delle aree interessate Problemi ambientali esistenti, pertinenti al piano oal programma, soprattutto quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale 18

Normativa comunitaria: Direttiva Comunitaria 2001/42/CE Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario odegli stati membri eil modo in cui si ètenuto conto di tali obiettivi durante la preparazione del piano odel programma Possibili aspetti significativi ifi i sull ambiente (biodiversità, ità salute umana, flora efauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni culturali ) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi sull attuazione del piano Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio 19

FONTE: APAT 1/07/2005 La direttiva 2001/42 non era stata recepita a livello nazionale, mentre a livelloll regionale erano state emanate disposizioni concernenti direttamente il recepimento, anche se parziale, della direttiva. LAZIO Delibera G. R. 21/11/2002, 1516 20

Normativa nazionale: La procedura di V.I.A. in Italia è organizzata a due livelli: Ambito statale Ambito regionale L elemento principale discriminante è l appartenenza lappartenenza delle tipologie e delle dimensioni dell opera 21

Normativa nazionale: art. 6 della Legge n. 349 dell 8 luglio 1986 Recepisce la direttiva comunitaria n. 85/337/CEE introducendo la V.I.A. inmaniera assai generale ed istituendo il Ministero dell Ambiente 22

Normativa nazionale: DPCM n. 377 del 10 agosto 1988 DPCM 27 dicembre 1988 Si varano le disposizioni applicative della procedura di V.I.A., gli aspetti disciplinatii i sono: Il tipo di opere che devono essere sottoposte obbligatoriamente a V.I.A Lafasediproceduradiviarelativaallacomunicazione (consegna del progetto preliminare, i del progetto definitivo iti ed esecutivo dell opera e la redazione di uno studio di impatto ambientale La fase della pubblicità del progetto 23

Normativa nazionale: DPR 12 aprile 1996, successivamente integrato e modificato dal DPCM del 3 settembre 1999 e dal DPCM del 1 settembre 2000 Il SIA deve contenere almeno le seguenti informazioni (allegato C ) la descrizione del progetto, con l indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso la descrizione dei potenziali effetti sull ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale la rassegna delle relazioni esistenti fra l opera proposta p e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull ambiente 24

Normativa nazionale: OPERE SOTTOPOSTE OBBLIGATORIAMENTE A V.I.A. Artt. 3-4-5 DPCM 27/12/88 ; art 1 deldpcm 10/8/88 impianti industriali centrali termiche e impianti per la produzione dell energia elettrica infrastrutture lineari di trasporto aeroporti porti e vie navigabili impianti i tecnologici i impianti di regolazione delle acque elettrodotti ett aerei e esterni per trasporto to e distribuzione en. el. Presentazione progetto opera e studio V.I.A. al Ministero dell Ambiente 25

Normativa nazionale: cartiere OPERE SOTTOPOSTE OBBLIGATORIAMENTE A V.I.A. DPR 12 aprile 1996 opere allegato A integrate con DPCM 3/9/00, DPCM 1/9/00 dighe industrie chimiche concerie porti turistici discariche rifiuti urbani, e rifiuti speciali stoccaggio rifiuti speciali impianti depurazione cave e torbiere Presentazione progetto opera e studio VIA alla Regione 26

Normativa nazionale: agricoltura OPERE SOTTOPOSTE OBBLIGATORIAMENTE A V.I.A. DPR 12 aprile 1996 opere allegato B se in aree naturali protette (L. 394/97) industrie alimentari industrie tessili, cuoio lavorazione metalli, carta interporti, porti lacuali e fluviali strade extraurbane, urbane, ferrovie localili acquedotti impianti smaltimento RS discariche RSU, RSNP Presentazione progetto opera e studio VIA alla Regione 27

Normativa nazionale: OPERE SOTTOPOSTE SOLO EVENTUALMENTE A V.I.A. DPR 12 aprile 1996 opere allegato B non localizzate su aree naturali protette Presentazione del progetto dell opera alla Regione per valutare se,,p per le sue caratteristiche, deve essere assoggettato a V.I.A. In caso di giudizio positivo In caso di giudizio negativo Presentazione studio S.I.A. alla Regione Si prescinde dalla valutazione di impatto ambientale 28

Normativa nazionale: D.L. 152 2006 Testo unico ambientale 1. Le norme di cui alla parte seconda del decreto costituiscono attuazione: della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente, con i seguenti obbiettivi: 1. garantire un elevato livello di protezione dell ambiente; 2. contribuire all integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, adozione ed approvazionea di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 3. promuovere l utilizzo della Valutazione Ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; 4. assicurare che venga comunque effettuata la Valutazione Ambientale dei piani e dei programmi che possono avere effetti significativi sull ambiente. 29

Normativa nazionale: D.L. 152 2006 Testo unico ambientale della direttiva 85/437/CEE concernente la V.I.A. di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento, con i seguenti obbiettivi : 1. garantire il pieno recepimento delle direttive comunitarie i in materia di V.I.A.; 2. semplificare e le procedure e di V.I.A., che dovranno tenere e econto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; 3. Anticipare i le procedure di V.I.A. alla prima configurazione i sottoponibile ad un esame esauriente del progettodi intervento da valutare; 30

Normativa nazionale: D.L. 152 2006 Testo unico ambientale 4. introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; 5. favorire la partecipazione del pubblico nell elaborazione di piani e programmi in materia ambientale; 6. garantire il completamento delle procedure in tempi certi; 7. introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di V.I.A. e di V.A.S.; 8. adottare misure di coordinamento tra le procedure di V.I.A. e quelle di prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento, ovvero di autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni esovrapposizioni. 31

Normativa nazionale: D.L. 152 2006 Testo unico ambientale 2. La V.A.S. riguarda i piani ed i programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull ambiente derivanti dall attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. 3. La procedura per la V.A.S. costituisce parte integrane del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza previa V.A.S., sono nulli. 4. La V.I.A. riguarda i progetti di opere ed interventi che, per la loro natura o dimensione, i possano avere un impatto importante t sull ambiente. È inoltre preordinata a garantire che gli effetti derivanti dalla realizzazione e l esercizio di tali opere sull ecosistema siano presi in considerazione durante la loro progettazione e prima dell approvazione o autorizzazione dei relativi progetti, o comunque prima della loro realizzazione. 5. La procedura per la V.I.A. costituisce presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza previa V.I.A., sono nulli. 32

Normativa nazionale: D.L. 152 2006 Testo unico ambientale Definizioni: i i i Procedimento di V.A.S.: l elaborazione di un rapporto concernente l impatto limpatto sull ambiente conseguente all attuazione attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o da approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell iter decisionale di approvazione e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione; Procedimento di V.I.A.: l elaborazione di uno studio concernente l impatto sull ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall esercizio di un opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni, la valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni nell iter decisionale di approvazione o autorizzazione del progetto dell opera e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione; 33

Normativa nazionale: D.L. 152 2006 Testo unico ambientale Definizioni: i i i Impatto ambientale: l alterazione qualitativa e/o quantitativa dell ambiente, inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza all attuazione sul territorio di di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività; Piani e programmi: tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali,compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche; 34

Normativa nazionale: D.L. 152 2006 Testo unico ambientale Definizioni: i i i Progetto di un opera od intervento: elaborato tecnico preliminare, definitivo o esecutivo concernente la realizzazione di un impianto, opera o intervento, compresi gli interventi sull ambiente naturale o sul paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse naturali e del suolo. La V.I.A. viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l esatta lesatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale; Rapporto ambientale: lo studio tecnico-scientifico contenente l individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l attuazione di un determinato piano o programma potrebbe avere sull ambiente, nonché delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell ambito territoriale del piano e del programma. 35

Normativa nazionale: D.L. 152 2006 Testo unico ambientale Definizioni: i i i Studio di impatto ambientale (S.I.A.): lo studio tecnico-scientifico contenente una descrizione del progetto con le informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensione, l individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che avrebbe la realizzazione del progetto sull ambiente, nonché contenente il confronto con le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi, degli interessi e dei servizi correlati all opera o all intervento progettato e dell ambito territoriale interessato; Giudizio di compatibilità ambientale: l atto con il quale l organo competente conclude la procedura di V.I.A. o di V.A.S.; Autorità competente: l amministrazione cui compete, in base alla normativa vigente, l adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase. 36

Normativa nazionale: D.L. 152 2006 Testo unico ambientale Commissione i tecnico-consultiva consultiva li per le valutazioni i ambientali Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri è istituita, presso il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, la Commissione tecnico-consuntiva per le valutazioni ambientali. Tale Commissione assicura al Ministero il supporto tecnico-scientifico per l attuazione delle norme relative alle procedure di V.I.A. e V.A.S., provvede all istruttoria e si esprime sui rapporti ambientali e sugli S.I.A. relativi a piani e programmi o a progetti di competenza statale. L attività della Commissione è articolata in tre settori: a) valutazione ambientale strategica b) valutazione di impatto ambientale c) prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento 37

Normativa nazionale: D.L. 152 2006 Testo unico ambientale Disposizioni i i i comuni in materia di V.A.S. Sono sottoposti a V.A.S.: a) Pianii eprogrammi che presentino entrambi i requisiti iitiseguenti: 1. concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; 2. contengano la definizione del quadro di riferimento per l approvazione approvazione, l autorizzazione, l area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a V.I.A. in base alla normativa vigente. b) I piani ed i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria i per la protezione degli habitat tnaturali e della flora e della fauna selvatica. 38

Normativa nazionale: D.L. 152 2006 Testo unico ambientale Disposizioni i i i comuni in materia di V.A.S. Sono sottoposti a V.A.S.: I piani i e i programmi che possonoavereeffetti significativi ifi i sull ambiente esul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme concernenti la V.I.A. e la V.A.S.: a. I piani i e i programmi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di stato; b. I piani e i programmi finanziari o di bilancio; c. I piani e i programmi relativi agli interventi di telefonia mobile soggetti alle disposizioni di cui all articolo articolo 87 del D.L. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) 39

Normativa regionale: E opportuno distinguere: Atti normativi che recepiscono, integrano ed attuano le normative nazionali senza nulla aggiungere in termini né di elenchi di opere né di obblighi autorizzativi Normative che, di fatto, ampliano gli elenchi di opere o introducono nuovi ed aggiuntivi obblighi La V.I.A. regionale è quella che propone gli elenchi di opere obbligate ad una V.I.A. la cui autorizzazione non viene data dal Ministero dell Ambiente ma dall autorità locale (Giunta Regionale o Provinciale) 40