Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Documenti analoghi
Il lavoro nell edilizia La mobilità del personale

Il distacco del lavoratore: rassegna giurisprudenziale

Il Distacco: approfondimento e fac-simili

Nuove possibilità di gestione del rapporto di lavoro nelle reti di impresa

Distacco del lavoratore: quali requisiti e condizioni. FiscoLavoro

Distacco dei Lavoratori

INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA

Guida del DISTACCATO. Centro Studi Macro Economici Noachide SINFUB Edizione novembre 2016

Enti locali: reverse charge anche nei contratti di global service

STRUMENTI DI IMPIEGO TEMPORANEO DEI LAVORATORI STRANIERI NEGLI EVENTI EXPO

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Legge n. 30 del 14 febbraio 2003: "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003).

Diritto del Lavoro. Le mansioni

Il lavoro all estero. Bolzano, 7 novembre 2016 Avv. Luca De Compadri Consulente del lavoro

Prot. n. 53/2019 Milano,

INDICE. CAPITOLO I L interposizione lecita nei rapporti di lavoro subordinati

Milano, 16 novembre 2018 Avv. Antonella Negri Studio legale BonelliErede

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI E SOLIDARIETA'

LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL ESTERO Aspetti contrattuali, previdenziali, fiscali ed amministrativi del distacco di dipendenti all estero

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 8 del

Al datore di lavoro il legislatore imputa una serie di obblighi tra i quali:

APPALTO E SOMMINISTRAZIONE

Circolare N. 173 del 11 Dicembre 2015

Benefici contributivi ed applicazione contratto Edilizia. Circolare Ispettorato Nazionale Lavoro 9/2019

Roma, 10 novembre 2008

RASSEGNA PREVIDENZIALE N. 6

Accordo Denunce per Congruità

CONTRATTO DI RETE : vantaggi ed opportunità relativi alla utilizzazione del personale.

CONTRATTO A TERMINE E CONTRATTO A PROGETTO

RISOLUZIONE N. 76/E. Roma, 4 marzo 2008

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

Distacco del dipendente all'estero. Autore : Redazione. Data: 01/12/2018

RESPONSABILITA E CORRESPONSABILITA TRA COMMITTENTI ED IMPRESE NEGLI APPALTI DI LAVORI CASSA EDILE PISA - AREA DURC ON LINE E APPALTI

A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi. Reggio Emilia, lì 17 dicembre 2014 CIRCOLARE N. 51/2014

Il distacco del prestatore di lavoro: rassegna giurisprudenziale

Costo lavoro: quanto conviene assumere un giovane

Il lavoro intermittente nel settore edile. di Giovanni Greco*

Circolare N. 50 del 5 Aprile 2017

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo Prot. n.

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:

INDICE SOMMARIO. Parte prima LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. APPALTO, DISTACCO, TRASFERIMENTO D AZIENDA di Alessandro Brignone

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 9 ottobre 2003, n. 235 Supplemento Ordinario n.

Al NURSIND Sindacato delle Professioni Infermieristiche

Controlli in materia lavoro: il GPS necessita di accordo sindacale

La disciplina delle mansioni. Dott. Maria Rosa Gheido Consulente del lavoro - Dottore commercialista

Prot.n Legge n.92/2012 (c.d. Riforma del Lavoro Fornero) - Lavoro intermittente - Indicazioni ministeriali.

Massimo Culini Responsabile Banca Diretta Multicanale D.N. Roma - UniCredit

Cambiamenti e opportunità per la gestione del personale nei contratti di lavoro subordinato

Il documento unico di regolarità contributiva

Art c.c. «PRESTAZIONE DEL LAVORO» (nuovo 2103) «MANSIONI DEL LAVORATORE» (vecchio 2103)

Periodico informativo n. 95/2013. Responsabilità solidale negli appalti: ambito applicativo

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE (O APPALTANTE) E DELL APPALTATORE

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

LA TRASFERTA DEL LAVORATORE ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MAGENTA 17 APRILE 2009

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

D.Lgs. 10 settembre 2003 n La somministrazione di lavoro

Le differenze di contratto

Le Parti si danno atto che, coerentemente con la finalità propria delle ferie, le stesse devono essere godute entro l anno di riferimento.

QUESITI. Forum Lavoro RISPONDE Danilo Papa Dir. Generale Attività ispettiva del Ministero del Lavoro CORRETTIVO AL JOBS ACT

COMUNE DI STRADELLA Provincia di Pavia

Autorità Nazionale Anticorruzione. Linee Guida n. 13 recanti La disciplina delle clausole sociali

SPAZIO AZIENDE LAVORO SETTEMBRE 2017

APPALTI: LIMITATA LE RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

Jobs Act: riordino delle Tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle Mansioni

Il tirocinio a rischio subordinazione

Contratto di lavoro intermittente

Le indicazioni interpretative del MLPS sull applicazione del decreto Dignità

Oggetto: Obbligatorietà CCNL edilizia per le lavorazioni edili Iscrizione alla Cassa Edile.-

Il regime fiscale delle trasferte e i rimborsi spese. Claudia Lesioli - Referente Lavoro - Area Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro E delle Politiche Sociali

La nuova disciplina dell assegnazione unilaterale a mansioni inferiori e del patto di demansionamento

Obblighi formativi del datore di lavoro

Art. 9, D. Lgs. n. 124/2004 Art. 3, comma 4, Legge n. 68/1999 Ministero del Lavoro, Interpello n Nota prot. 37/ del 1 agosto 2012.

Il riassetto dell Apprendistato dopo la circolare Inps n. 108/2018 Relatore: dott. Massimo Brisciani

Prot. N 70 LETTERA CIRCOLARE

Circolare N. 172 del 13 Dicembre 2016

OGGETTO: Gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge n. 335/95. Chiarimenti a seguito di parere ministeriale.

OGGETTO: Art. 24, comma 3 del Decreto Legislativo n. 165 del Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti.

Le pillole di APPALTO E SOMMINISTRAZIONE. Area Lavoro. Notizie, commenti, istruzioni ed altro Numero Direttore responsabile: Edi Sommariva

Oggetto Socio addetto ad attività di sovrintendenza per conto della società. Rapporto di lavoro subordinato. Obbligo assicurativo.

Il distacco del personale dipendente

Il distacco: disciplina e prassi patologiche

Obbligo di diligenza e fedeltà

Art. 41 Cost. L iniziativa economica privata è libera.

DIRITTO DEL LAVORO. DIRITTO DEI RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO (Diritto del lavoro in senso stretto)

TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI. TITOLO III, IV E V (SCHEMA DI DLGS 158/2015)

Indice * Presentazione. Capitolo I Contratto di lavoro, subordinazione e organizzazione. Capitolo II La stipulazione del contratto di lavoro

Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione

DIRITTO DEL LAVORO. DIRITTO DEI RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO (Diritto del lavoro in senso stretto)

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n del 10 giugno 2011.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N. 34/ Job Act

C o n v e g n o 11 Luglio 2016

CONTRATTO A TERMINE. Avv. Luca Negrini Torino, via Brofferio 1, 011/

GARA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAPITOLATO DI FORNITURA

Transcript:

Roma, 11 luglio 2005 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l Attività Ispettiva Alla Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Prot. n 1006 e p.c. alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro LORO SEDI Oggetto: Distacco di manodopera art. 96 CCNL Edilizia D.Lgs. n. 276/2003, art. 30 e circolare n. 3/2004 L associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha sollevato la problematica relativa alla compatibilità della previsione di cui all art. 96 del CCNL dell edilizia, alla luce dell art. 30 D. Lgs. 276/03, che ha introdotto nell ordinamento la disciplina del distacco. L art. 96 citato stabilisce in particolare che nell ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un impresa edile ad un altra, qualora esista l interesse economico produttivo dell impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell impresa distaccataria. Il consenso del lavoratore salvo che il distacco comporti un mutamento di mansioni non è un elemento costitutivo della fattispecie, norma che conferma, tra l altro, il consolidato orientamento giurisprudenziale già formatosi ancor prima del D.Lgs 276 del 2003. Se, infatti, il distacco si configura quale legittimo esercizio del potere del datore di lavoro, jus variandi, il consenso del lavoratore non è richiesto, dato il suo dovere di obbedienza ex art. 2104 c.c.. 1

Solo qualora il distacco implichi un mutamento di mansioni, come anticipato, sarà necessario il consenso del lavoratore, coerentemente con quanto stabilito dall art. 2103 c.c. La norma contrattuale, nel prevedere il consenso del lavoratore ai fini del distacco, si configura quale norma di maggior favore rispetto a quanto previsto dall art. 30 del D. Lgs. 276/03, il quale invece stabilisce che il consenso del personale da distaccare si debba richiedere solo quando il distacco comporti un mutamento delle mansioni. La norma contrattuale appare pertanto pienamente compatibile con la previsione di cui all articolo 30 D.Lgs 276/2003 essendo certamente consentito alle parti stabilire deroghe in melius rispetto alla fonte normativa. Benché l articolo 96 del contratto collettivo disponga che il lavoratore possa essere distaccato solo con mansioni equivalenti, ben potrà il datore di lavoro distaccare il proprio dipendente prevedendo un miglioramento delle mansioni: in tal caso, nella specie, diventa superflua la previsione di cui al terzo comma dell articolo 30 d.lgs 276/2003 posto che il consenso va in ogni caso (ossia, come sopra specificato, a prescindere dal mutamento di mansioni) richiesto al lavoratore. Per quanto concerne l interesse sottostante la procedura di distacco, si ricorda che l art. 30 ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato, come chiarito da questo Ministero con circolare n. 3/2004 da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui. Tale interpretazione evidenzia pertanto la necessità a che il distacco del lavoratore non sia legato esclusivamente a fini di lucro, come invece con riferimento alla somministrazione di lavoro. In linea generale l interesse in argomento può ritenersi coincidente con una qualsiasi motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa del distaccante purché effettivamente esistente, rilevante e legittima. Al riguardo, l articolo 96 del contratto collettivo in oggetto, nel subordinare la liceità del distacco all esistenza dell interesse produttivo dell impresa distaccante, pare specificare che tale interesse può anche essere individuato con particolare riguardo alla salvaguardia delle professionalità dei lavoratori distaccati. Previsione questa che non pare porsi in contraddizione con 2

l articolo 30 del D.lgs 276 2003, ben potendo rientrare la salvaguardia delle professionalità dei lavoratori distaccati nella più ampia categoria degli interessi economico produttivi di un impresa. Alla luce di quanto sopra non sembrano rinvenirsi profili di incompatibilità del citato art. 96 del CCNL edilizia con la definizione di distacco genuino, giacché l interesse messo in rilievo dall articolo non appare di natura esclusivamente economica, bensì legato alla salvaguardia delle professionalità dei lavoratori distaccati, la quale rientra sicuramente nell ambito della più ampia categoria degli interessi economico produttivi che fanno capo all impresa. PP IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro) DP 3

Roma, 13 luglio 2006 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Alla Associazione Industriali della Provincia di Cremona P.zza. Cadorna 6 Cremona Prot. n. 25/I/0001565 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta a istanza di interpello avanzata dalla Associazione Industriali della Provincia di Cremona Appalto pubblico Distacco di personale. L Associazione Industriali della Provincia di Cremona, con l istanza di interpello in oggetto, chiede se una impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, nell ipotesi in cui utilizzi personale distaccato da altra impresa, non incorra in alcuna violazione della disciplina che regola lo specifico settore. In proposito acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue. L istituto del distacco, fermi restando i requisiti essenziali per farvi ricorso cioè la temporaneità del distacco e l interesse del distaccante, che può corrispondere a qualsiasi interesse produttivo non coincidente con la mera somministrazione di lavoro ha un campo di applicazione ampio e trasversale. In presenza dei citati requisiti, il lavoratore è ammesso ad effettuare la propria prestazione lavorativa a beneficio di un soggetto che non è il proprio datore di lavoro, il quale resta comunque obbligato al rispetto degli obblighi retributivi e contributivi. Non sembra giustificato il timore di una insufficiente tutela del lavoratore distaccato per la mancata applicazione di disposizioni in materia di appalto fra cui, ad esempio, l art. 18, comma 7, della L. n. 55/1990 secondo cui l appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori ( ) e l art. 36 della L. n. 300/1970 che subordina la concessione di benefici a favore di imprenditori alla applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. 1

Infatti, analoghe finalità di tutela sono dettate dalla specifica disciplina del distacco, richiamata nella circolare di questo Ministero n. 3/2004 la quale, fra l altro, chiarisce che l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico del distaccante, salvo diversa intesa con il distaccatario, ma l importo è calcolato sulla base dei premi e della tariffa del distaccatario. In tal modo, nei confronti dei lavoratori temporaneamente distaccati, l impresa distaccataria che utilizza di fatto le prestazioni di lavoro è vincolata ai medesimi obblighi di sicurezza e di prevenzione che è tenuta ad osservare nei confronti dei propri dipendenti. Va inoltre osservato che, con riferimento ad ipotesi di distacco di manodopera, non è necessario attivare il regime autorizzatorio previsto per il subappalto dall art. 18, comma 12, della L. n. 55/1990. Tale contratto, infatti, presuppone che l esecutore dei lavori subappaltati abbia qualità di imprenditore e assuma quindi l obbligo del compimento di una porzione d opera, con gestione a proprio rischio e con organizzazione di mezzi propri. Tali caratteristiche sono senz altro diverse da quelle che connotano l istituto del distacco manodopera, nel quale invece il personale distaccato viene inserito, anche gerarchicamente, nell ambito della struttura dell impresa appaltatrice. Da ciò inoltre discende che il distacco non è soggetto neanche alla comunicazione prevista dall art. 18, comma 12, della L. n. 55/1990 per tutti i subcontratti diversi dall appalto e stipulati per l esecuzione dell appalto stesso. Questi, infatti, sono collegati, sotto il profilo funzionale, alla causa del contratto principale ovvero all appalto poiché hanno ad oggetto l esecuzione di opere, servizi o, infine, forniture connessi alla realizzazione dei lavori. L istituto del distacco, invece, ha una causa diversa da quella dell appalto e non è pertanto riconducibile in alcun modo ai subcontratti cui l art. 18 cit. fa riferimento. Risulta comunque evidente che, indipendentemente da tali ricostruzioni, resta ferma la necessità di verificare nelle singole fattispecie la presenza dei requisiti di legge ai fini della valutazione della genuinità del distacco fra cui l applicazione, anche ai lavoratori distaccati, delle condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona nella quale si svolgono i lavori. PP IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro) DP 2