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Transcript:

Gianluca Cristofori (Dottore Commercialista) I chiarimenti degli esperti 1

Errata imputazione economico -temporale di componenti negativi di reddito Nell eventualità in cui a causa di errori materiali un costo di competenza dell esercizio T non venga contabilizzato nell esercizio di competenza, bensì nel successivo esercizio T+n nel quale il contribuente, avvedutosi dell errore, rilevi nella gestione straordinaria di conto economico una sopravvenienza passiva, questi risulterebbe ingiustamente assoggetto ad un fenomeno di doppia imposizione, palesemente riscontrabile nella mancata deduzione di un componente negativo di reddito sia nell anno T, per l errore commesso in termini di mancata previa imputazione a conto economico del componente negativo di reddito, sia nell anno T+n, in quanto la sopravvenienza passiva risulterebbe indeducibile per difetto del requisito di competenza. In una simile fattispecie, si chiede se e come il contribuente possa porre rimedio a tale possibile doppia imposizione: in particolare, si chiede se siano estendibili anche al caso di specie le conclusioni cui è giunta l Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 23/E del 04/05/2010. 2

Deducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori L art. 24, co. 31, D.L. 6/12/2011, n. 201, ha previsto che Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) [ ] erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. [ ]. L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.3/e del 28 febbraio 2012 ha precisato che [ ] si ritiene che la previsione secondo cui le disposizioni in esame si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali intende confermare la ratio della norma, senza nel contempo differenziarne l applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Anche nei confronti di questi ultimi, quindi, la disposizione in esame si applica ai compensi e alle indennità in denaro e in natura, comprese eventuali stock options, che eccedono l importo di euro 1.000.000. 3

Deducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori Preso atto di tale modifica normativa, che attiene al regime fiscale del percipiente, e in considerazione di quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 211/E del 28/05/2008, che lega per l impresa erogante la deduzione per competenza (anziché secondo il criterio di cassa che regola, in via ordinaria, la deduzione dei compensi spettanti agli amministratori) di tali accantonamenti (ex art. 105, co. 4, TUIR) alla circostanza che siano rispettati i requisiti richiesti affinché il percipiente possa fruire della tassazione separata (ex art. 17, co. 1, lett. c), TUIR), si chiede se l esclusione ipso iure dalla citata tassazione separata seppur limitatamente alle somme che superano la soglia di 1.000.000 euro determini ripercussioni anche ai fini della deducibilità per competenza di tali accantonamenti. 4

Deducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori Si chiede, in concreto, se, nell eventualità in cui vengano meno i presupposti per la tassazione separata e, quindi, per accantonamenti al fondo TFM che eccedono, nell ammontare complessivamente accumulato per singolo percipiente, la soglia di euro 1.000.000 in presenza di rapporti che soddisfino la condizione recata dall art. 17, co. 1, lett. c), TUIR ( [ ] il diritto all indennità risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto [ ] ) tali accantonamenti continuino ad essere deducibili per competenza o, per contro, risultino deducibili solo per cassa. 5

Remissione [parziale o totale] del debito Ai sensi dell art. 1236, c.c., la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. Considerato che la norma citata espressamente prevede che la remissione del debito comporta l estinzione dell obbligazione, in tali ipotesi la perdita che ne deriva è da ritenersi deducibile, considerato che essa riveste i caratteri della certezza [estinzione del debito] e precisione [determinazione esatta dell importo della perdita]? 6

Beni intangibili e tassazione dei redditi di lavoro autonomo Preso atto delle risposte fornite con il Question time n. 5-00752 del 21/02/2007, in ordine alla rilevanza fiscale delle plusvalenze rivenienti dall estromissione dal regime di lavoro autonomo di beni immobili strumentali con riferimento esclusivo a immobili acquisiti successivamente al 1 gennaio 2007 e con la Risoluzione n. 310/E del 21/07/2008, in ordine alla rilevanza fiscale delle plusvalenze rivenienti dall estromissione dal regime di lavoro autonomo di beni mobili strumentali con riferimento esclusivo a beni mobili acquisiti successivamente al 4 luglio 2006 si chiedono chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare alle plusvalenze rivenienti da beni intangibili «prodotti internamente» (marchi o avviamento professionale) già prima del 4 luglio 2006, ceduti a titolo oneroso solo dopo tale data. 7

Conferimento in società semplice o associazione professionale di un marchio o di altro segno distintivo o identificativo di uno studio professionale, ovvero di un portafoglio clienti : deducibilità per la società semplice o l associazione conferitaria A fronte del conferimento in società semplice o associazione professionale di un marchio o di altro segno distintivo o identificativo di uno studio professionale, ovvero di un portafoglio clienti, da parte di soggetti già esercenti attività professionale, a fronte del quale venga loro riconosciuto un corrispettivo in termini di futura partecipazione agli utili, ovvero di un diritto alla liquidazione di una determinata somma in ipotesi di recesso, esclusione o liquidazione della propria quota agli eredi, in virtù dell art. 54, co. 1-quater, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) viene a configurarsi in capo al professionista un operazione fiscalmente rilevante da assoggettare a tassazione. Si chiede se, a fronte del realizzo di una plusvalenza da conferimento a valore normale in capo al professionista, si possa dedurre - nel medesimo periodo d imposta - un corrispondente onere in capo all associazione professionale o società semplice, pur in assenza di un corrispettivo erogato in denaro. 8