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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 30.11.2001 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 del 22.03.2002 Regolamento EDILIZIO COMUNALE 1 di 79

INDICE GENERALE TITOLO I: OGGETTO E FINALITA Art.1 Oggetto del Regolamento edilizio pag. 8 Art.2 Competenze del Regolamento edilizio pag. 8 Art.3 Osservanza delle leggi e dei regolamenti pag. 8 Art.4 Correlazioni con il Piano Regolatore Urbanistico Generale pag. 8 TITOLO II: NORME PROCEDURALI CAPO I : L INIZIATIVA SEZIONE I : SOGGETTI Art.5 Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività pag. 9 Art.6 Autorizzazione paesaggistica. pag. 10 Art.7 Piani attuativi. pag. 10 Art.8 Certificati di abitabilità e di agibilità pag. 11 SEZIONE II : CONTENUTI DELL ISTANZA Art.9 Domanda di concessione e autorizzazione edilizia: contenuti. pag. 11 Art.10 Domanda di voltura.. pag. 12 Art.11 Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività. pag. 12 Art.12 Procedimento per le opere interne... pag. 13 Art.13 Domanda di autorizzazione paesaggistica pag. 14 Art.14 - Proposte di piani attuativi di iniziativa privata.. pag. 15 Art.15 Richiesta di certificati di abitabilità e agibilità. pag. 15 SEZIONE III : DOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE Art.16 Documenti ed elaborati da allegare alle istanze.. pag. 16 Art.17 Concessione edilizia. pag. 16 Art.18 Autorizzazione edilizia.. pag. 18 Art.19 Certificati di abitabilità e agibilità. pag. 19 Art.20 Autorizzazione paesaggistica..l... pag. 19 Art.21 Piani attuativi. pag. 20 Regolamento EDILIZIO COMUNALE 2 di 79

SEZIONE IV : AUTOCERTIFICAZIONE ED ASSEVERAZIONE Art.22 Asseverazione... pag. 20 Art.23 Autocertificazione. pag. 20 CAPO II : LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SEZIONE I : FASE DI AVVIO Art.24 Presentazione dell istanza pag. 21 Art.25 Responsabilità del procedimento.. pag. 21 SEZIONE II : FASE ISTRUTTORIA Art.26 Denuncia di inizio attività.. pag. 22 Art.27 Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85.. pag. 22 Art.28 Concessione edilizia.. pag. 22 Art.29 Autorizzazione edilizia.. pag. 23 Art.30 Autorizzazione paesaggistica.. pag. 23 Art.31 Piani attuativi.. pag. 24 SEZIONE III : FASE DECISIONALE Art.32 Concessione edilizia. pag. 25 Art.33 Autorizzazione edilizia.. pag. 26 Art.34 Autorizzazione paesaggistica.. pag. 26 Art.35 Piani attuativi.... pag. 26 SEZIONE IV : PROVVEDIMENTO FINALE Art.36 Provvedimento di concessione edilizia pag. 27 Art.37 Termine di inizio e ultimazione dei lavori pag. 28 Art.38 Autorizzazione edilizia... pag. 28 Art.39 Rilascio dell autorizzazione di abitabilità o agibilità.. pag. 29 SEZIONE V : FASE INTEGRATIVA DELL EFFICACIA Art.40 Comunicazione del provvedimento pag. 29 Art.41 Pubblicazione del provvedimento. pag. 29 Art.42 Autorizzazione paesaggistica. pag. 30 Art.43 Decadenza, annullamento della Concessione e della Autorizzazione edilizia.... pag. 30 Art.44 Comunicazione dei nominativi del direttore dei lavori e del costruttore.. pag. 31 Regolamento EDILIZIO COMUNALE 3 di 79

CAPO III : SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SEZIONE I : COLLABORAZIONE TRA PRIVATI E COMUNE Art.45 Parere preventivo progetto preliminare.. pag. 32 Art.46 Indicazioni interpretative.. pag. 32 CAPO IV : L ACCESSO AI DOCUMENTI SEZIONE I : FONTI NORMATIVE Art.47 Norme applicabili. pag. 33 Art.48 Casi di esclusione... pag. 33 Art.49 Differimento dell accesso ai documenti. pag. 34 SEZIONE II : PROCEDIMENTO DI ACCESSO Art.50 Modalità di accesso ai documenti pag. 34 Art.51 Richiesta di accesso... pag. 35 Art.52 Conclusione del procedimento pag. 35 SEZIONE III : RILASCIO DI COPIE Art.53 Esame del documento.. pag. 35 Art.54 Estrazione di copia del documento.. pag. 36 CAPO IV : VIGILANZA E SANZIONI SEZIONE I : FONTI NORMATIVE Art.55 Sanzioni edilizie pag. 37 Art.56 Sanzioni paesaggistiche..... pag. 37 Regolamento EDILIZIO COMUNALE 4 di 79

TITOLO III: LA COMMISSIONE EDILIZIA CAPO I : COMPOSIZIONE E NOMINA SEZIONE I : COMPOSIZIONE Art.57 Composizione pag. 37 SEZIONE II : NOMINA E DURATA Art.58 Nomina e designazione pag. 38 Art.59 Scadenza pag. 38 SEZIONE III : CASI DI INCOMPATIBILITA Art.60 Incompatibilità pag. 38 Art.61 Conflitto d interessi pag. 39 Art.62 Incompatibilità sopravvenuta pag. 39 Art.63 Assenze ingiustificate. pag. 39 CAPO II : LE ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO SEZIONE I : INDIVIDUAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI Art.64 - Le attribuzioni della Commissione edilizia pag. 39 Art.65 - Casi di esclusione del parere pag. 40 SEZIONE II : FUNZIONAMENTO Art.66 - Funzionamento pag. 41 Art.67 - Relazione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale pag. 42 Art.68 Rapporto tra Commissione edilizia e Ufficio tecnico comunale pag. 42 Regolamento EDILIZIO COMUNALE 5 di 79

TITOLO IV : CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CAPO I : TIPOLOGIE DI INTERVENTO E MODALITA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI SEZIONE I : INTERVENTI Art.69 Interventi di ordinaria manutenzione. pag. 43 Art.70 Interventi di straordinaria manutenzione. pag. 45 Art.71 Interventi di restauro e risanamento conservativo pag. 48 Art.72 Interventi di ristrutturazione edilizia pag. 51 Art.73 Interventi di ristrutturazione urbanistica. pag. 53 Art.74 Interventi di nuova costruzione. pag. 53 Art.75 Interventi di demolizione.. pag. 54 Art.76 Interventi diversi ed opere minori pag. 54 Art.77 Interventi per manufatti provvisori. pag. 55 Art.78 Interventi di variazione della destinazione d uso.. pag. 56 Art.79 Varianti in corso d opera ed interventi non ultimati.. pag. 56 SEZIONE II : PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI Art.80 Elenco degli elaborati grafici allegati alla domanda di Concessione edilizia soggetti a verifica tecnica.. pag. 56 Art.81 Elenco degli elaborati grafici allegati alla domanda di Autorizzazione edilizia soggetti a verifica tecnica.. pag. 58 TITOLO V : DISPOSIZIONI SULL ATTIVITA EDILIZIA Art.82 Classificazione dei locali.. pag. 59 Art.83 Dimensioni di locali e alloggi.. pag. 60 Art.84 Dotazioni di servizi.. pag. 62 Art.85 Igiene del suolo e del sottosuolo. pag. 63 Art.86 Acque potabili. pag. 63 Art.87 Scarichi acque meteoriche, usate, liquami... pag. 64 Art.88 Allacciamento alle reti impiantistiche.. pag. 64 Art.89 Condizioni di temperatura ventilazione pag. 65 Art.90 Protezione dall umidità pag. 66 Art.91 Requisiti illuminotecnici... pag. 67 Art.92 Condizioni di aerazione... pag. 68 Art.93 Comfort acustico pag. 70 Regolamento EDILIZIO COMUNALE 6 di 79

TITOLO VI : NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE Art.94 Stabilità dell edificio e delle sue parti.. pag. 71 Art.95 Protezione dalla caduta accidentale delle persone pag. 71 Art.96 Evacuazione di emergenza delle persone pag. 72 Art.97 Protezione degli incendi e resistenza al fuoco degli elementi pag. 72 TITOLO VII : NORME PARTICOLARI Art.98 Costruzioni accessorie e servizi annessi alle abitazioni pag. 73 Art.99 Edifici e ambienti con destinazioni diverse da quelle residenziali pag. 73 Art.100 Edifici e impianti per allevamento e ricovero degli animali, impianti e uffici per attività produttive pag. 73 Art.101 Tutela dell ambiente urbano pag. 74 Art.102 Elementi aggettanti verso strade o altri spazi pubblici pag. 74 Art.103 Portici, marciapiedi, passaggi pedonali pag. 75 Art.104 Immissioni su spazi soggetti al pubblico passaggio dalle autorimesse o accessi carrai. pag. 75 Art.105 Depositi di materiale pag. 75 Art.106 Rimozione di strutture, materiale o altre cose occupanti il suolo pubblico su concessione pag. 76 Art.107 Antenne radio riceventi radio trasmittenti TV.. pag. 76 Art.108 - Toponomastica, segnaletica e numeri civici pag. 76 Art.109 Indicatori ed apparecchi relativi ai servizi pubblici.. pag. 77 Art.110 Servitù connesse alla segnalazione dei pubblici servizi pag. 77 Art.111 Manifesti e pubblicità murale.. pag. 77 Art.112 Cassette per corrispondenza pag. 78 TITOLO VIII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art.113 Deroghe... pag. 78 Art.114 Adeguamento degli edifici difformi. pag. 78 Art.115 Opere già concesse o autorizzate pag. 78 Art.116 Adeguamento e risanamento delle abitazioni antigieniche pag. 79 Art.117 Entrata in vigore del Regolamento edilizio. pag. 79 Regolamento EDILIZIO COMUNALE 7 di 79

TITOLO I : OGGETTO E FINALITA ART. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio Il Regolamento Edilizio (R.E.), disciplina per l intero territorio comunale tutte le attività edilizie e gli interventi di trasformazione urbanistica previsti sul suolo, in soprassuolo e nel sottosuolo, in attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica o comunque consentiti dalle vigenti disposizioni. Altresì il R.E. disciplina il procedimento amministrativo delle istanze presentate; il contenuto delle stesse in funzione della diversa natura giuridica; i soggetti aventi titolo. Altresì il R.E. disciplina il procedimento di accesso ai documenti; la composizione e nomina della Commissione Edilizia, le attribuzioni e il funzionamento della stessa. ART. 2 Competenze del Regolamento Edilizio Il rispetto dell applicazione del presente regolamento risiede in capo al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, che si avvarrà dell Ufficio Tecnico Comunale, dei VV.UU., nonché degli altri enti esterni all amministrazione comunale competenti in materia di diritto ambientale e/o sanitario; degli enti, delle aziende o società dipendenti dal comune, o di cui il comune ne fa parte in forma associata. ART. 3 Osservanza delle leggi e dei regolamenti Nella realizzazione degli interventi che trovano riferimento al precedente art.1, oltre al presente regolamento ed agli strumenti urbanistici, si dovrà osservare la legislazione vigente dello Stato, della Regione, del Comune vigente al momento del rilascio di un provvedimento autorizzativo o al momento della presentazione di una D.I.A. ART. 4 Correlazione con il Piano Regolatore Urbanistico Generale Il R.E. va posto in relazione alle prescrizioni contenute nel P.R.U.G. Esso ha finalità di disciplina edilizia e non urbanistica; ed è volto alla attuazione degli strumenti di pianificazione generale ed esecutiva per quanto riguarda gli aspetti procedurali, morfologici, igienico-sanitari, ambientali, paesaggistici, e di sicurezza dei progetti e degli interventi. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 8 di 79

TITOLO II : NORME PROCEDURALI CAPO I : L INIZIATIVA SEZIONE I : SOGGETTI ART. 5 Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo (concessione edilizia, autorizzazione edilizia), nonché a presentare la denuncia di inizio attività (D.I.A.), i seguenti soggetti: a) il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari; b) l amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni; c) il singolo condomino, previo consenso dell assemblea condominiale, quando l intervento avviene su parti comuni; d) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l indicazione della procura; e) il rappresentante legale del proprietario; f) il titolare di diritto di superficie; g) l usufruttuario, nei limiti di cui all art.986 c.c.; h) l enfiteuta; i) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l esercizio della servitù; j) l affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la Legge 3 maggio 1982, n.203; k) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; l) il beneficiario di decreto di occupazione d urgenza; m) il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all esercizio dell attività in concessione; n) il conduttore o l affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi; o) colui che abbia ottenuto dall Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; p) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio. I soggetti indicati sono inoltre legittimati ad attivare la procedura di cui all art.26 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 relativa alla realizzazione di opere interne. I soggetti sono altresì legittimati a presentare domanda per ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei subprocedimenti relativi, fatto salvo comunque quanto previsto al successivo art.6 Regolamento EDILIZIO COMUNALE 9 di 79

ART. 6 Autorizzazione paesaggistica Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto prevede l art.151, D.Lgs.. 29 ottobre 1999, n.490, il proprietario, il possessore o il detentore del bene che si intende trasformare. In conformità a quanto disposto dall art.25 del regio decreto 3 giugno 1940, per gli interventi da eseguirsi su aree vincolate paesaggisticamente in base al Capo I del Titolo II del D.Lgs.. 29.10.1999, n.490 (ex leggi 1497/1939 e 431/1985), il rilascio dell autorizzazione di cui all art.151 del D.Lgs.. n.490/99, è in ogni caso, preliminare all avvio dei procedimenti edilizi. E fatto salvo quanto disposto dall art. 152 del D.Lgs.. n.490/99, per quanto riguarda gli interventi non soggetti ad autorizzazione, e precisamente: a. per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e l aspetto esteriore degli edifici; b. per gli interventi inerenti l esercizio dell attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l assetto idrogeologico del territorio; c. per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell art. 146 del D. Lgs. nr. 490/99, purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia. ART. 7 Piani attuativi Sono legittimati a presentare proposta di piani attuativi di iniziativa privata i titolari del diritto di proprietà o del diritto di superficie di tutte le aree comprese nel piano. La proposta di piano attuativo di cui al comma precedente può essere presentata anche dagli usufruttuari previo assenso dei proprietari. La proposta di piano di recupero può essere presentata, ai sensi dell art.30 della Legge 5 agosto 1978 n.457, dai proprietari degli immobili e delle aree facenti parte delle zone di recupero, rappresentanti, in base all imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 10 di 79

ART. 8 Certificati di abitabilità e di agibilità Sono legittimati a chiedere il rilascio dei certificati di abitabilità e agibilità tutti i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti articoli o comunque legittimati alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione di conformità alla normativa igienico sanitaria. SEZIONE II : CONTENUTI DELL ISTANZA ART. 9 Domanda di concessione e autorizzazione edilizia: contenuti La domanda di concessione edilizia, indirizzata alla struttura competente (Ufficio Tecnico Comunale), redatta su moduli predisposti dal Comune e regolarmente bollate, dovranno essere firmate, sin dal momento della presentazione, dal richiedente e dal progettista, deve contenere tutti i seguenti dati: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condomino) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell immobile oggetto dell intervento con la specificazione: 1. della zona urbanistica in cui l immobile oggetto dell intervento ricade; 2. di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura, che gravano sull immobile oggetto dell intervento; e) descrizione sommaria dell intervento, con la qualificazione dell intervento stesso; f) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista; g) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ampliamento e sopraelevazione, vanno indicati, se possibile, anche gli estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell intervento, nonché i proprietari quali risultano dai pubblici registri immobiliari. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 11 di 79

ART. 10 Domanda di voltura Nell ipotesi di trasferimento della concessione o dell autorizzazione edilizia, i successori o gli eventuali aventi causa possono chiedere che la concessione edilizia o l autorizzazione edilizia sia intestata agli stessi. Il successore o l avente causa presenta alla struttura competente la domanda di nuova intestazione (voltura) con indicazione, in via di autocertificazione, dell atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. ART. 11 Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività Il soggetto legittimato presenta alla struttura competente nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente, apposita dichiarazione, redatta in forma libera e sottoscritta da soggetto legittimato e dal progettista, nella quale vanno descritte le opere edilizie che si intendono realizzare con la specificazione dei seguenti dati: a) generalità del dichiarante, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condomino) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella denuncia; b) numero del codice fiscale del dichiarante; c) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell immobile oggetto dell intervento con la specificazione: 1. della zona urbanistica in cui l immobile oggetto dell intervento ricade; 2. di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura, che gravano sull immobile oggetto dell intervento; e) dichiarazione del titolo che legittima il dichiarante a presentare la denuncia di inizio attività; f) generalità del professionista al quale è affidata la direzione dei lavori, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; g) indicazione dell impresa alla quale si intende affidare i lavori; h) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. La D.I.A. deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 12 di 79

Il professionista dovrà, nella relazione, descrivere in modo analitico le opere oggetto della D.I.A., ed asseverare che tali opere siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che particolari, e al vigente regolamento edilizio e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, sia generali che particolari; dovrà altresì asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti. ART. 12 Procedimento per le opere interne Il soggetto legittimato deve presentare alla struttura competente una propria comunicazione con cui dà notizia che, contestualmente al deposito della stessa, ha dato inizio ai lavori relativi alle opere interne alle costruzioni, allegando una relazione a firma di un progettista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. La comunicazione deve contenere i seguenti dati: e) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condomino) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; f) numero del codice fiscale di colui che dà la comunicazione; g) estremi ed ubicazione dell immobile, con indicazione della zona urbanistica in cui insiste l immobile oggetto dell intervento; h) dichiarazione che l immobile non è soggetto a vincoli, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali: D.Lgs. n.490/99; dichiarazione di proprietà dell immobile oggetto dell intervento o indicazione di altro titolo che legittima il dichiarante all esecuzione delle opere interne; i) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; j) generalità dell imprenditore che è stato incaricato della esecuzione delle opere interne; k) sottoscrizione del dichiarante, data e luogo di presentazione della comunicazione. Il professionista, nella relazione, deve: a) autocertificare di essere abilitato alla progettazione, indicando gli estremi dell iscrizione all Ordine o al Collegio professionale di appartenenza; b) descrivere analiticamente le opere da compiersi; Regolamento EDILIZIO COMUNALE 13 di 79

c) asseverare che le opere da compiersi: non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, e con il presente regolamento edilizio; non comportino modifiche alla sagoma della costruzione, ai prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari; non modifichino la destinazione d uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari; non rechino pregiudizio alla statica dell immobile; per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone A, che gli stessi rispettino le originarie caratteristiche costruttive. La relazione deve inoltre asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. ART. 13 Domanda di autorizzazione paesaggistica I soggetti legittimati, ai sensi dell art.151 del D.Lgs.. n.490/99, a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica devono indicare nell istanza medesima i seguenti documenti: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) estremi catastali e ubicazione dell immobile oggetto dell intervento; d) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; e) specificazione della natura del vincolo (apposto in base alle procedure previste ex Legge 1497/39 ovvero operante ai sensi ex Legge 431/85); f) comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi ai sensi dell art.151 del D.Lgs.. 490/99 (ex art.7 della Legge 1497/39) oppure ex art.32, Legge 47/85, oppure di compatibilità ambientale sull immobile in questione; g) solo nel caso di nuova costruzione, di sopraelevazione o di ampliamento, vanno indicati gli estremi catastali dei fondi confinanti ed i proprietari, quali risultano dai pubblici registri immobiliari; h) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 14 di 79

ART. 14 Proposte di piani attuativi di iniziativa privata La proposta di piani attuativi di iniziativa privata, redatta in conformità ad un modello predisposto dall Amministrazione comunale ed alla stessa indirizzata per il tramite della competente struttura organizzativa, deve contenere tutti i dati richiesti nello stesso modello ed in particolare deve indicare: a. generalità del proponente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio, etc.) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettiv o che, comunque, è legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b. numero del codice fiscale del richiedente; c. generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d. ubicazione ed estremi catastali dell immobile oggetto dell intervento con la specificazione: 1. della zona urbanistica in cui l immobile oggetto dell intervento insiste; 2. di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, ecc.) che gravano sull immobile oggetto dell intervento; e. indicazione del titolo che legittima il proponente ad avanzare la proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata; f. luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. ART. 15 Richiesta di certificati di abitabilità e agibilità La domanda di certificato di abitabilità e di agibilità deve indicare: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare l abitabilità o l agibilità; Regolamento EDILIZIO COMUNALE 15 di 79

d) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data); e) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. SEZIONE III : DOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE ART. 16 Documenti ed elaborati da allegare alle istanze Alle istanze di autorizzazione o concessione edilizia, alle dichiarazioni di inizio attività ed alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata deve essere allegata la documentazione allegata come indicata al presente regolamento. Il titolo legittimante l istanza è oggetto di autocertificazione. ART. 17 Concessione edilizia A corredo delle domande di concessione edilizia, devono essere presentati i seguenti elaborati di progetto, redatti secondo quanto disposto dal presente regolamento: a) relazione tecnica illustrativa; b) planimetria di progetto con indicate le opere in oggetto, le distanze dai confini di proprietà e dagli edifici adiacenti, il calcolo del volume del progetto e la verifica della rispondenza agli indici edilizi del PRUG, ed eventuali aree vincolate; c) piante relative a tutti i piani compreso quello di copertura debitamente quotate e con l indicazione delle destinazioni d uso dei locali, dei rapporti aeroilluminanti, degli ingombri degli apparecchi sanitari, della dislocazione dei pluviali e degli scarichi, delle aree coperte e scoperte e relativa destinazione, delle aree destinate a parcheggio e dei relativi accessi; d) di almeno due sezioni quotate di cui una almeno sul vano scala, ove esistente. Gli elaborati grafici allegati alla domanda di Concessione Edilizia sono meglio specificatamente individuati all art. 80 del presente Regolamento Edilizio Comunale. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 16 di 79

Deve essere altresì presentata la seguente documentazione: a) titolo che abilita alla richiesta; b) estratto di mappa catastale con evidenziato l immobile; c) estratto della tavola di azzonamento del P.R.U.G.; d) modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione; e) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; f) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d Igiene; g) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del D.M. 1 marzo 1988; h) se necessario, copia dell autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico; i) se necessario, copia dell autorizzazione rilasciata ai sensi dell art.151 del D.Lgs.. n.490/99, in caso di immobile assoggettato a vincolo paesisticoambientale; j) parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario. Qualora l istanza non sia corredata dalla predetta documentazione, il responsabile del procedimento richiede, nel termine perentorio di 15 giorni di cui all art.4 della Legge 493/93, la documentazione mancante. In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono interrotti e decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione di quanto richiesto. Qualora il soggetto richiedente la concessione non presenti la necessaria documentazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la pratica è archiviata d ufficio. Qualora la richiesta di integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non produce interruzione dei termini fissati dalla Legge per l emanazione del provvedimento finale. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 17 di 79

ART. 18 Autorizzazione edilizia A corredo delle domande di autorizzazione edilizia, devono essere presentati i seguenti elaborati di progetto, redatti secondo quanto disposto dal presente regolamento: a) relazione tecnica illustrativa; b) planimetria di progetto con indicate le opere in oggetto, le distanze dai confini di proprietà e dagli edifici adiacenti, il calcolo del volume del progetto e la verifica della rispondenza agli indici edilizi del PRUG, ed eventuali aree vincolate; c) piante relative a tutti i piani compreso quello di copertura debitamente quotate e con l indicazione delle destinazioni d uso dei locali, dei rapporti aeroilluminanti, degli ingombri degli apparecchi sanitari, della dislocazione dei pluviali e degli scarichi, delle aree coperte e scoperte e relativa destinazione, delle aree destinate a parcheggio e dei relativi accessi; d) di almeno due sezioni quotate di cui una almeno sul vano scala, ove esistente. Gli elaborati grafici allegati alla domanda di Autorizzazione Edilizia sono meglio specificatametne individuati all art. 81 del presente Regolamento Edilizio Comunale. Deve essere altresì presentata la seguente documentazione: e) titolo che abilita alla richiesta; f) estratto di mappa catastale con evidenziato l immobile; g) estratto della tavola di azzonamento del P.R.U.G.; h) modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione; i) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; j) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d Igiene; k) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del D.M. 1 marzo 1988; l) se necessario, copia dell autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico; m) se necessario, copia dell autorizzazione rilasciata ai sensi dell art.151 del D.Lgs.. n.490/99 in caso di immobile assoggettato a vincolo paesisticoambientale; n) parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 18 di 79

Art. 19 Certificati di abitabilità e agibilità A corredo delle richieste dei certificati di abitabilità e di agibilità devono essere allegati i seguenti documenti: a) denuncia di ultimazione dei lavori; b) certificato di collaudo statico delle opere realizzate; c) copia della dichiarazione presentata per l iscrizione in catasto dell immobile, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetria delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti; d) dichiarazione del direttore dei lavori che, ai sensi dell art.4 del D.P.R. 425/94, certifichi, sotto la sua responsabilità la conformità delle opere rispetto al progetto approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. In tale dichiarazione deve essere altresì attestato il rispetto del vigente regolamento comunale d igiene nonché di tutte le altre norme in vigore in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere accompagnata da ogni altro certificato di collaudo e di conformità richiesto dalle leggi e normative vigenti, rilasciato dagli enti competenti; e) certificato di collaudo da parte dei vigili del fuoco degli impianti termici con potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h; f) eventuale certificazione di prevenzione incendi, se necessaria; g) planimetria aggiornata degli impianti tecnologici e degli allacciamenti ai pubblici servizi; h) certificati di collaudo degli impianti tecnologici resi dalle ditte installatrici; i) dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente sulla eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 09.01.1989, n.13 e D.M. 14.06.1989, n.236). ART. 20 Autorizzazione paesaggistica Per la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica si rimanda a quanto indicato nell abaco contenuto nell allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30194 del 25 luglio 1997, pubblicata sul 3 Supplemento straordinario al n. 42 del B.U.R.L. del 17 ottobre 1997. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 19 di 79

ART. 21 Piani attuativi Per la documentazione da allegare alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata si rimanda a quanto specificatamente indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30267 del 25 luglio 1997, in B.U.R.L. n.35 del 25 agosto 1997, Supplemento Ordinario. SEZIONE IV : AUTOCERTIFICAZIONE ED ASSEVERAZIONE ART. 22 Asseverazione Nelle ipotesi in cui l Amministrazione comunale deve verificare la sussistenza di dati di fatto o di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente regolamento, il progettista e/o l interessato possono produrre una asseverazione consistente, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 25 settembre 1998 n.6/38573, in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell atto richiesti nelle distinte procedure. In particolare, per accelerare la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi, deve essere asseverata: la conformità dei progetti agli strumenti urbanistici, alle disposizioni di Legge, ed ai regolamenti vigenti; la superficie delle aree da edificare; la volumetria di fabbricati esistenti; le distanze di edifici esistenti dal confine; i distacchi dagli edifici; l altezza dei fabbricati. ART. 23 Autocertificazione Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni della Legge 4 gennaio 1968 n.15 e del Teso unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa : D.P.R. n.445/2000, tutte le situazioni giuridiche relative alla materia oggetto del presente regolamento risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate mediante l attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall interessato che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l indicazione espressa degli estremi dell atto pubblico che sostituisce. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 20 di 79

CAPO II : LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SEZIONE I : FASE DI AVVIO ART. 24 Presentazione dell istanza L istanza di concessione edilizia o autorizzazione edilizia o paesaggistica o di D.I.A. o di comunicazione ex art.26, Legge 47/85, redatta in conformità con la vigente normativa sull imposta di bollo, può essere presentata personalmente nei giorni e nelle ore previsti dal responsabile della struttura competente, ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, corredata dai documenti necessari, redatti secondo quanto disposti dal presente regolamento. In caso di presentazione personale, viene rilasciata ricevuta dell avvenuta presentazione dell istanza con l indicazione: 1. del protocollo d ingresso; 2. delle indicazioni previste dal successivo articolo; Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo. L esame delle domande deve avvenire secondo l ordine di presentazione riscontrabile in base al protocollo di ingresso della domanda stessa. ART. 25 Responsabilità del procedimento L Amministrazione comunale provvede, secondo quanto disposto dall art.7 della Legge 241/90, a comunicare all interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili all avvio del procedimento. In caso di presentazione personale alla struttura competente, la ricevuta di cui al precedente art.23, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui al presente articolo. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere comprese: 1. le generalità del responsabile del procedimento, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico; 2. l unità organizzativa e il soggetto legittimato ad assumere l atto finale; 3. l indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali memorie devono essere inoltrate al responsabile del procedimento. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 21 di 79

SEZIONE II : FASE ISTRUTTORIA ART. 26 Denuncia di inizio di attività Nel termine di 20 giorni dalla presentazione della D.I.A. di cui all art.2, comma 60, Legge 662/96 il responsabile del procedimento verifica la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla Legge per la legittimità della D.I.A. Qualora venga riscontrata l assenza di una o più delle condizioni stabilite, il responsabile della struttura competente, con provvedimento motivato da notificare nello stesso termine di cui al comma 1, ordina all interessato di non effettuare le previste trasformazioni. ART. 27 Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85 L istruttoria è rivolta all accertamento dei requisiti previsti dall art.26, Legge 47/85. La comunicazione, qualora tale accertamento risulti positivo, abilita all esecuzione degli interventi. ART. 28 Concessione edilizia Completato l esame dei documenti allegati alla pratica edilizia secondo quanto previsto dal presente regolamento, e calcolato il contributo accessorio, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento, laddove necessario, chiede al Presidente di convocare la Commissione edilizia secondo le procedure previste dal presente regolamento per l espressione del parere di competenza. Ottenuto il parere della Commissione edilizia, il responsabile del procedimento (o dell istruttoria) predispone, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, una motivata relazione scritta diretta al soggetto competente per l emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento. Qualora la Commissione edilizia non si esprima nel termine di cui sopra, il responsabile del procedimento prescinde dalla necessità del parere della Commissione edilizia e predispone una relazione scritta diretta al soggetto competente per l emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento indicando i motivi per cui il termine non è stato rispettato. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 22 di 79

La relazione di cui ai precedenti commi deve contenere: 1. la qualificazione tecnico-giuridica dell intervento richiesto; 2. la valutazione da parte del responsabile del procedimento della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti con le relative dimostrazioni. ART. 29 Autorizzazione edilizia Il responsabile del procedimento, qualora emerga carenza o incompletezza della documentazione prevista dal presente regolamento, provvede a formulare la richiesta di completamento o regolarizzazione della documentazione stessa. Completato l esame dei documenti allegati alla pratica edilizia, e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del termine previsto dall art.7 della Legge 25 marzo 1982, n.94 per la formazione del silenzio assenso, il responsabile del procedimento predispone una relazione motivata diretta al soggetto competente per l emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento. La relazione deve contenere: 1. i dati del soggetto richiedente e del progettista; 2. le caratteristiche edilizie ed urbanistiche dell area sulla quale dovrà essere realizzata l opera; 3. le autorizzazioni, i nulla osta, i permessi acquisiti; 4. la qualificazione tecnico-giuridica dell intervento richiesto; 5. la valutazione della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti con le relative dimostrazioni. ART. 30 Autorizzazione paesaggistica Il termine di rilascio della autorizzazione paesaggistica è di 60 giorni dalla presentazione dell istanza. Tale termine può essere sospeso esclusivamente per richiedere l integrazione della documentazione, ovvero per accertare gli elementi di cui al successivo comma; il termine riprende a decorrere, per la parte rimanente dalla data di presentazione della documentazione richiesta. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 23 di 79

Successivamente alla presentazione dell istanza, il responsabile del procedimento: 1. verifica la presenza dell autocertificazione relativa al titolo legittimante la presentazione dell istanza; 2. verifica la completezza della documentazione e degli elaborati presentati; 3. individua il tipo di vincolo in cui ricade l intervento e l eventuale motivazione esplicitata; 4. predispone una motivata relazione scritta diretta al soggetto competente per l emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento; 5. chiede al Presidente di convocare la Commissione edilizia, mettendo contestualmente a disposizione degli esperti in materia di tutela paesisticoambientale tutta la documentazione necessaria per effettuare, in tempo utile, la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale da esprimere nella relazione scritta da presentare alla Commissione medesima. La relazione di cui all ultimo punto del comma precedente deve essere depositata, se possibile, prima della relativa discussione della Commissione edilizia o direttamente nella seduta della Commissione stessa. La Commissione edilizia può convocare il progettista e colui che ha presentato l istanza al fine di dare indicazioni per il corretto inserimento nel contesto paesistico tutelato dal vincolo. i ART. 31 Piani attuativi L istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione del relativo progetto all Amministrazione comunale per il tramite della competente struttura organizzativa, unitamente alla documentazione. Il termine di 90 giorni può essere interrotto una sola volta qualora il responsabile dell ufficio del procedimento richieda, con provvedimento espresso da assumere nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della proposta di piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l adeguamento della stessa alle prescrizioni normative vigenti. In questo caso il termine decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione richiesta. Della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall esito della medesima, è data comunicazione al soggetto proponente. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 24 di 79

Contestualmente alla comunicazione all interessato della conclusione della fase istruttoria, i responsabile del procedimento trasmette alla Giunta comunale, unitamente alla relazione istruttoria, la proposta di piano, per l iscrizione della stessa all ordine del giorno del Consiglio Comunale. SEZIONE III : FASE DECISIONALE ART. 32 Concessione edilizia Acquisiti i pareri esterni dell A.S.L. per quanto riguarda la verifica delle norme igienico-sanitarie, e del Comando Provinciale dei VV.FF. per quanto attiene la verifica delle norme antincendio, dove occorra; determinato, sulla base della vigente normativa, il calcolo del contributo di concessione, laddove previsto, il responsabile della struttura organizzativa competente emana il provvedimento di accoglimento dell istanza di concessione edilizia. Ai sensi dell art.7 della L.R. n.60/77, dell avvenuta emanazione del provvedimento di concessione si dà avviso agli interessati, nelle forme e nei modi di cui al successivo art. 40, invitandoli a versare al Comune entro 30 giorni la quota di contributo relativa all incidenza degli oneri di urbanizzazione. L avviso deve indicare la data del provvedimento di concessione, le prescrizioni cui essa è eventualmente subordinata e l ammontare del contributo richiesto a norma degli artt. 5 e 6 della Legge 28 gennaio 1977, n.10. E in facoltà dell istante o de progettista sottoporre alla verifica del responsabile del procedimento il calcolo del contributo di concessione. La consegna o la notifica della concessione edilizia deve avvenire dopo la presentazione della quietanza di pagamento dei contributi concessori. In caso di diniego, contestualmente all emanazione del provvedimento di reiezione dell istanza di concessione edilizia, il responsabile della struttura organizzativa competente comunica il provvedimento negativo al soggetto richiedente. Il provvedimento conclusivo del procedimento di concessione edilizia deve dar conto delle eventuali osservazioni pervenute dai controinteressati, ai sensi dell art.10, comma 1, lett. b) della Legge n.241/1990 e deve altresì essere comunicato agli stessi controinteressati che hanno presentato osservazioni. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 25 di 79

ART.33 Autorizzazione edilizia Il Responsabile della struttura organizzativa competente emana il provvedimento di accoglimento dell istanza di autorizzazione edilizia. L istanza di autorizzazione si intende accolta, ai sensi e alla condizioni dell art.7 della Legge 25 marzo 1982, n.94, qualora il responsabile della struttura organizzativa competente non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell istanza. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio. In caso di diniego, contestualmente all emanazione del provvedimento di reiezione dell istanza di autorizzazione edilizia, il responsabile della struttura organizzativa competente comunica il provvedimento negativo al soggetto richiedente. I provvedimenti di diniego o di accoglimento dell istanza di autorizzazione edilizia sono comunicati nelle forme e nei modi di cui al successivo art. 40. ART.34 Autorizzazione paesaggistica Una volta acquisito il parere della Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela-ambientale, il responsabile della struttura competente assume il provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica (o di diniego della stessa). Copia del provvedimento autorizzatorio con allegati il parere della Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela paesisticoambientale e la relativa relazione, le tavole progettuali concernenti l intervento autorizzato e la documentazione fotografica dei luoghi interessati dal progetto, vengono trasmessi alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali per consentire l esercizio del relativo controllo. ART.35 Piatti attuativi Il piano attuativo è adottato con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla positiva conclusione della fase istruttoria. La deliberazione di adozione è depositata, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per 30 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno Regolamento EDILIZIO COMUNALE 26 di 79

dell affissione all albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque possa prenderne visione; nei successivi 30 giorni, gli interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di Legge. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni o delle opposizioni, nonché quello previsto per l acquisizione dei pareri (qualora previsti), il Consiglio comunale, nel termine di 60 giorni dalla scadenza sopra indicata, decide sulle stesse ed approva, in via definitiva, il piano attuativo. Ai sensi dell art.7, comma 9 della L.R. 23.06.1997, n.23 il provvedimento di approvazione del piano attuativo ha valore di concessione edilizia in relazione ai singoli interventi previsti, ove siano preventivamente acquisiti, dalle Amministrazioni competenti, i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta. SEZIONE IV : PROVVEDIMENTO FINALE ART. 36 Provvedimento di concessione edilizia Il provvedimento di concessione edilizia deve contenere: a) la definizione tecnica-giuridica dell intervento; b) le generalità, il codice fiscale e gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del soggetto che ha presentato istanza di concessione, ovvero nel caso di soggetto collettivo, la persona fisica che ha presentato l istanza in rappresentanza dello stesso; c) l ubicazione e l identificazione catastale dell immobile oggetto dell intervento; d) gli estremi della richiesta di concessione; e) gli estremi e il contenuto di autorizzazioni, nulla-osta, pareri assunti nei vari procedimenti connessi; f) la data del parere della Commissione edilizia; g) l ammontare degli oneri concessori, se dovuti; h) eventuali prescrizioni e/o condizioni, se del caso prescrivendo la presentazione di elaborati corretti o aggiornati; i) la data e la sottoscrizione da parte del responsabile della competente struttura, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di Legge; j) il termine per l inizio e la fine lavori sono quelle stabilite dall art.4 della Legge 10/77. Regolamento EDILIZIO COMUNALE 27 di 79