Il congedo straordinario per chi assiste portatori di handicap



Documenti analoghi
ANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE SAI?

Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/ AGGIORNAMENTO.

RICHIESTA DI PERMESSI L.104/92 art. 33 comma 3 ASSISTENZA PARENTI

Il PATRONATO INCA CGIL RINGRAZIA E SALUTA I PARTECIPANTI

I DIRITTI A TUTELA DELLA DISABILITÀ

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE 2 ORE DI RIPOSO GIORNALIERO RETRIBUITO

INVALIDITA, HANDICAP, DISABILITA PROVVIDENZE AI SENSI DELLA LEGGE n. 104/1992

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

Curato da Enzo Toma RSU - DENSO Maggio 2002

COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP

Assistenza ai disabili di Laura Marino Content manager di

Ufficio Gestione Risorse Umane Stato Giuridico del personale dipendente Via S.Anna II tr. N.18 Reggio Calabria

400 TUTELA DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DELLA DURATA DI DUE ANNI PER ASSISTERE I FIGLI CON HANDICAP GRAVE.

La Legge 104/92. Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate

200 PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104/92 E CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42, 5 COMMA, DECR.LEG.VO N.151/01.

Al Direttore Generale Università di Siena SEDE

CITTÀ di AVIGLIANA. Provincia di TORINO. DETERMINAZIONE N. 42 del 15/02/2013. Proposta n. 42

Permessi per l assistenza alle persone con disabilità

Congedo Parentale. Co.co.co.

ISTANZA PER USUFRUIRE DEI BENEFICI PER ASSISTENZA AI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVITà

I vostri diritti. Assemblea AIPI Bologna 10 APRILE 2016

Assenze per assistenza portatori di handicap

LE PRECEDENZE PER L HANDICAP

4 INCONTRO NAZIONALE A.I.G. Associazione Italiana GIST Onlus. 26 febbraio 2011 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Aula Magna

DOMANDA DI ACCESSO AL TELELAVORO

MOBILITA PER L A.S. 2016/2017 IPOTESI DI CCNI 10 febbraio 2016 LE PRECEDENZE PER L HANDICAP

Circolare n.14/2015 prot del 14/12/15 Ai Direttori delle Strutture di ricerca. e, p.c. Alle OO.SS.

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione. dicembre 2014, n. 183

2) Persone ricoverate a tempo pieno e che si trovano in stato vegetativo o con prognosi infausta a breve termine;

Legge 104/92. Marzo FABI PERMESSI E CONGEDI A TUTELA DELL HANDICAP PRINCIPALI MESSAGGI E CIRCOLARI INPS AGEVOLAZIONI FISCALI

Al Direttore Amministrativo Università degli Studi di Siena SEDE

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Comparto CIRCOLARE N. 11

Ultime notizie nel campo dell Invalidità civile e della legge 104/92

che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che

DOMANDA DI PERMESSI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE DISABILE (LEGGE104/1992 ART.33 COMMA 3)

LE PRECEDENZE PER L HANDICAP

Cognome Nome Nato a il Residente a. Recapito telefonico dipendente a tempo indeterminato/determinato in qualità di

Istanza di affidamento dell urna contenente le ceneri CHIEDE

OGGETTO: Legge 104/1992 art. 33 comma 3 (assistenza al parente con disabilità grave)

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

SPECIALE PENSIONI: HANDICAP, DONAZIONE SANGUE

REGOLAMENTO AZIENDALE SULL UTILIZZO DEI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALLA LEGGE , N.104 E S.M.I.

MATERNITA E PATERNITA. Le fonti del diritto: Leggi, circolari e contratto Disposizioni Modulistica

1) T. U. sulla maternità e paternità: permessi ex lege 104/92 e congedo straordinario per figli handicappati.

IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE

LA TUTELA DELL'HANDICAP GRAVE - LE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE -

Ministero dell Economia e delle Finanze

Associazione Crescere

Tra famiglia e lavoro

Il/la sottoscritto/a. nato/a il a ( Prov. ) residente a ( Prov. ) in Via/Piazza n, in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di,

dipartimento risorse umane e organizzazione

ART.1 PRIMA ANNUALITÀ

Maternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro:

Legge 104/92. Marzo PERMESSI E CONGEDI A TUTELA DELL HANDICAP FABI. A cura del COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Il congedo straordinario per chi assiste portatori di handicap

COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano

Maternità e congedi. Congedo del padre lavoratore dipendente obbligatorio e facoltativo (art. 1 D.M. 22 dicembre 2012); Circolare Inps n.

CONGEDO RETRIBUITO DI 2 ANNI PER IL CONIUGE E I FIGLI CON GRAVE HANDICAP

Oggetto: richiesta ISCRIZIONE ALL ASILO NIDO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Congedi parentali Sostegno della maternità e della paternità

Conciliazione tempi di vita e lavoro Nuove tutele per la maternità

Istanza di dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione CHIEDE

FAQ ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE [MEF]

ANNO SCOLASTICO

GUIDA SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART TIME) Aggiornata a novembre 2013

Genitori adottivi o affidatari

CONGEDI PARENTALI UNA GUIDA A TUTTE LE AGEVOLAZIONI DELLA NUOVA LEGGE

Graduatorie ad Esaurimento 2014

A Z I E N D A U S L D I P E S C A R A Azienda Pubblica

1. ATTI : o non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati del minore con handicap.

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Come cambia la tutela della maternità e paternità. Barbara Maiani

Ordine dei Dottori Agronomi. delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara

Breve guida al congedo di paternità (aggiornata al 13 novembre 2010)

3. Maternità e Paternità in

CONGEDO RETRIBUITO DI 2 ANNI PER ASSISTERE SOGGETTI CON GRAVE HANDICAP

LA PREVENZIONE DEI TUMORI NELL ASL DI LECCO. LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. LECCO 21 DICEMBRE 2015 Servizio Medicina Legale Dr Daniele Coppola

AFFRONTARE UNA LESIONE CEREBRALE ACQUISITA:

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI A TUTELA DELLE SITUAZIONI DI HANDICAP

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

comma 2 : in alternativa possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3 anno

PERMESSI PER L'ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Soggetti interessati alla L. 104 /1992

DOMANDA PERMESSI ART. 33 LEGGE 104/02

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del DPR n. 600 e successive modificazioni

Circolare N. 126 del 17 Settembre 2015

CONTRATTO DI APPRENDISTATO CONTRATTO DI INSERIMENTO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Comune di Montemurlo

Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO. Bonus Bebè

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE Servizio Ordinamento e Contenzioso Divisione 1^ N. 333-A/9806.G.3.2 Roma, CIRCOLARE

MODELLI DI DOMANDA PER FRUIRE DELLE ASSENZE

Aspettativa (aggiornamento ottobre 09) Edizione ottobre 09. Pagina 1

VIALE MATTEOTTI, SCARPERIA (FI) - TEL FAX

ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Transcript:

Il congedo straordinario per chi assiste portatori di handicap Aggiornato alla Circ. INPS n^ 159 del 15/11/2013 La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, in violazione degli artt. 2,3,4,29,32,35 e 118, 4 comma, della Costituzione. Cogliamo l occasione per rivedere e aggiornarvi su tutta la normativa alla luce della circolare INPS n^ 159 del 15 novembre 2013 Cosa è Per l assistenza di parenti o affini portatori di handicap grave la legge n^ 388/2000 art. 80 c.2 prevede un congedo straordinario della durata massima di due anni, durante l arco della vita lavorativa, frazionabile a mesi, a settimane o a giorni. Per portatore di handicap si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. L handicap assume connotati di gravità se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l autonomia personale, correlata all età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Cosa spetta Il congedo è retribuito con un indennità, che è pari alla retribuzione percepita nell ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). La retribuzione così determinata e sulla quale viene calcolata l indennità (giornaliera, mensile o annuale) non può essere superiore al massimale fissato dalla legge; tale massimale che tiene conto degli oneri per l indennità economica e di quelli connessi all accredito figurativo per tali periodi - è pari per l anno 2013 a 46.835,93, ovviamente riproporzionato a giorno, mese, anno. In pratica l indennità economica corrisposta al lavoratore è calcolata su un massimale di 35.215,00 annui. Contrariamente a ciò che avviene in caso di part-time orizzontale (orario ridotto distribuito su tutti i giorni della settimana), nell ipotesi di part-time verticale (orario ridotto in un arco di tempo determinato con giorni lavorati a tempo pieno e giornate non lavorate), il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa (non retribuiti). Il periodo di fruizione del congedo straordinario di cui trattasi è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione. 1

Il beneficio spetta per: A chi spetta il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. E importante ricordare che non è più necessario dimostrare l impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l esclusiva riconducibilità all autonomia privata e familiare della scelta su chi, all interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza. Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la circolare suddetta. Il congedo non spetta: a) ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; b) ai lavoratori a domicilio; c) ai lavoratori agricoli giornalieri; d) quando la persona handicappata da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa durante il periodo di godimento del congedo. Concetto di mancanza Per quanto concerne la mancanza, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Patologie invalidanti Ai fini dell individuazione delle patologie invalidanti, in assenza di un esplicita definizione di legge, l INPS, sentito il Ministero della Salute, ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. 2

Convivenza Infine si ribadisce che il requisito della convivenza sarà accertato d ufficio previa indicazione da parte dell interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. La domanda La domanda per il congedo va presentata all Inps o all'inpdap in 2 copie, una delle quali sarà restituita all interessato con l attestazione da parte dell Inps/INPDAP della ricezione, per la consegna al datore di lavoro che è autorizzato, al momento della consegna stessa, ad erogare la prestazione dopo aver effettuato le dovute verifiche sulla documentazione presentata. Eventuali dubbi dell azienda circa la possibilità di accoglimento vanno tempestivamente comunicati dal datore di lavoro all Inps/INPDAP affinchè l Istituto assuma le decisione finali. Non è previsto alcun provvedimento esplicito di "autorizzazione" nell ipotesi di esito positivo. Sulla domanda dovrà essere indicatoil periodo di congedo che si intende fruire. In caso di modifica di tale periodo dovrà essere presentata nuova domanda rettificativa della precedente con le stesse modalità; dovrà, inoltre, essere prodotta anche una dichiarazione dell altro genitore di non aver fruito del beneficio. Dovrà essere allegata alla domanda: la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa all accertamento della gravità dell handicap; dichiarazione di responsabilità sul fatto che non sono intervenute nel frattempo variazioni nel riconoscimento della gravità dell handicap; provvedimento di affidamento (nel caso di figlio affidato). La gravità dell handicap deve essere accertato e certificato dalla Commissione per l accertamento degli stati di invalidità civile istituita presso le ASL: la domanda, da presentare sul modello di richiesta di accertamento dell invallidità civile, deve contenere espressamente la richiesta di riconoscimento di PORTATORE DI HANDICAP - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3 c.3 e successive modifiche e integrazioni. 3

Allegato 1 Artt.74/78 Codice Civile - PARENTELA E AFFINITA' TITOLO V DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA' Art. 74 Parentela La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. Art. 75 Linee della parentela Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. Art. 76 Computo dei gradi Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. Art. 77 Limite della parentela La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Art. 78 tà L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4. 4

Allegato 2 Il codice civile agli articoli da 74 a 78 stabilisce i gradi di parentela e di affinità; a mo' di esempio si vedano le tabelle seguenti: 1^ grado genitori figli 2^ grado Nonni Fratelli Sorelle Nipoti in quanto figli dei figli 3^ grado Zii Nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle Bisnonni Pronipoti in linea retta Suocero/a Nuora Genero Cognati Zii acquisiti Nipoti acquisiti Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 [Commons Deed] [Legal Code] 5