OGGETTO BENEFICI CONCESSI AI GENITORI DI FIGLI CON DISABILITÀ

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1 OGGETTO BENEFICI CONCESSI AI GENITORI DI FIGLI CON DISABILITÀ QUESITO (posto in data 12 giugno 2013) Sono un chirurgo che lavora in una struttura sanitaria pubblica. Ho un bambino di 10 anni, con disabilità definita grave ai sensi del comma 3 della legge 104, ma non ho ancora chiari quali sono i miei diritti, soprattutto in materia di turni di lavoro. Vorrei sapere in generale quali sono le leggi che disciplinano tali diritti e vorrei in particolare sapere quanti turni di lavoro pomeridiani dovrei fare, visto che il neuropsichiatra mi dice che il pomeriggio il bambino dovrebbe essere seguito da me, nei compiti. RISPOSTA (inviata in data 15 giugno 2013) Le norme di riferimento in materia di benefici concessi ai genitori per assistere un figlio con disabilità grave sono integralmente riportate nella sezione successiva, e sono le seguenti: ٧ la legge 5 febbraio 1992, n.104, articolo 33 ٧ il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 33 ٧ il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 42 L analisi di tali norme, e la sintesi fornita dall INPS nella circolare n.100 del 24 luglio 2012, chiariscono che nel caso in questione, avendo il bambino superato gli otto anni di età, gli unici benefici concessi sono i tre giorni mensili di permesso retribuito previsti dal comma 3 dell articolo 33 della legge 104, e i due anni di congedo straordinario retribuito previsti dall articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151. La retribuzione è soggetta ad un tetto massimo fissato dal comma 5-ter del citato articolo 42, mentre il comma 5-quinqies precisa che il periodo di congedo non rileva ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti di datori di lavoro pubblici, l onere dell indennità che deve essere corrisposta nel periodo di congedo e dei relativi contributi previdenziali è a carico dell Amministrazione di appartenenza

2 I tre giorni di permesso mensili sono frazionabili in permessi orari. Laddove si opti per questa soluzione il numero di ore alle quali si ha diritto si calcola utilizzando la seguente formula: ore di permesso = orario contrattuale settimanale giorni di lavoro settimanali *3 L applicazione della formula produce risultati diversi a seconda che l orario settimanale sia distribuito su 5 o su 6 giorni ore di permesso = 38 5 *3 = 22,8 ore di permesso = 38 6 *3 = 19 Analogamente anche i due anni di congedo straordinario sono frazionabili, fermo restando che i due anni rappresentano il periodo massimo fruibile nell intera vita lavorativa. Il congedo deve essere concesso entro 60 giorni dalla data della richiesta. Interessante notare che i benefici in questione, come la circolare INPS opportunamente richiama, possono essere fruiti, alternativamente, da tutti e due i genitori. Per quanto concerne i turni pomeridiani non esiste una norma contrattuale che stabilisca il numero massimo di turni che possono essere attribuiti. Questo deve essere concordato con il responsabile della struttura complessa alla quale il dirigente che ha posto il quesito afferisce, facendo presenti quali sono le proprie oggettive necessità, e ricordando che il comma 1 dell articolo 14 del CCNL 2002_2005 stabilisce: Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

3 La flessibilità richiamata dalla norma contrattuale deve essere intesa in senso simmetrico, con l unico vincolo che l orario concordato non rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi e allo svolgimento dei programmi aziendali. L esistenza di esigenze oggettive e documentate quali si rilevano nel caso in esame rende possibile concordare un orario coerente con tali esigenze senza violare il principio di equità che deve essere rispettato nella distribuzione dei carichi di lavoro tra i diversi componenti l équipe, purché la questione sia gestita in modo trasparente, secondo un principio cardine al quale devono attenersi le amministrazioni pubbliche. Ad ulteriore garanzia e tutela del dirigente interessato e dello stesso direttore di struttura complessa al quale compete la responsabilità dell articolazione dei turni di servizio, potrebbe essere opportuno inserire nel contratto integrativo aziendale, nella parte che disciplina l orario di lavoro (o nel regolamento aziendale specificamente dedicato a questo aspetto), una norma che stabilisca che il genitore di un figlio con grave disabilità possa concordare un orario di lavoro il più possibile coerente con le esigenze che tale situazione comporta.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Articolo 3. Soggetti aventi diritto 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

5 LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Articolo 4. Accertamento dell'handicap 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche istituite con lo specifico compito di effettuare gli accertamenti sanitari necessari per accertare condizioni di disabilità. Il decreto legge 27 agosto 1993, n. 324 ha disposto che "Qualora la commissione medica non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato". (articolo 2, comma 2) Ha inoltre disposto che "La commissione deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda" (articolo 2, comma 3-bis). Il decreto legge. 6 luglio 2011, n. 98 ha disposto che "Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'inps, che partecipa a titolo gratuito".(articolo 19, comma 11)

6 LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Articolo 33 Agevolazioni 2 La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. (Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.)

7 LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Articolo 33 Agevolazioni 3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 4. I permessi retribuiti di due ore giornaliere e di tre giorni mensili sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. 7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'inps accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 32 Congedo parentale 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

9 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 32 Congedo parentale 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, (e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo). 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

10 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 33. Prolungamento del congedo 1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. 2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1. 3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

11 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 42 Riposi e permessi per i figli con handicap grave 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito. 2. Il diritto a fruire di tre giorni al mese di permesso retribuito è riconosciuto, in alternativa alle due ore giornaliere di permesso retribuito, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. 4. I riposi e i permessi ai quali il lavoratore ha diritto per l assistenza ad un disabile possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. 5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, ha diritto a fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

12 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di due ore al giorno o di tre giorni lavorativi al mese non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.. 6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

13 INPS circolare 24/07/2012 n. 100 3. BENEFICI DEI GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO DISABILE Come evidenziato nella circolare n. 45/2011, il diritto alla fruizione dei permessi in parola non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l assistenza allo stesso familiare disabile in condizione di gravità. L unica possibilità di fruizione alternativa sorge tra i genitori di un figlio disabile, i quali, nell arco dello stesso mese, possono fruire alternativamente e non cumulativamente dei permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale. A tale proposito, si evidenzia che l articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ha integralmente sostituito il comma 1 dell articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, prevedendo che, per ogni minore disabile in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto, entro il compimento dell ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni, con diritto al 30% della retribuzione spettante. I suddetti periodi di prolungamento decorrono dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile, ai sensi dell articolo 32 del decreto legislativo 151/2001, dal genitore richiedente. Si rammenta che il requisito essenziale per la concessione del prolungamento del congedo parentale è l assenza di ricovero a tempo pieno del figlio con grave disabilità, con le eccezioni previste dalla normativa vigente. Oltre a tali eccezioni, il decreto legislativo 119/2011 ha previsto espressamente che sia il prolungamento del congedo parentale che il congedo straordinario retribuito, ex articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, possano essere concessi qualora la presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverato il disabile. Conseguentemente, in considerazione dell identica ratio che ispira i diversi istituti diretti a garantire l assistenza al disabile la predetta eccezione è applicabile anche nelle ipotesi di fruizione dei permessi di cui all articolo 33 della legge n. 104/1992.

14 Alla luce di quanto sopra esposto, si puntualizza quanto segue: nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio minore di tre anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti istituti: ٧ due ore di permesso orario al giorno oppure un ora di permesso al giorno per ciascun genitore per tutto il mese; ٧ assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del congedo parentale ordinario), da fruire entro gli otto anni di età del bambino; ٧ uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili, tra entrambi i beneficiari (nello stesso mese, la madre fruisce di un giorno di permesso, il padre di due); ٧ permessi nella misura minima di un ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili totali (esempio: nello stesso mese, la madre fruisce di 10 ore, il padre di 8). Si precisa che, in analogia al trattamento previsto in materia di riposi per allattamento nelle ipotesi di parto plurimo, ai dipendenti genitori di gemelli con disabilità grave fino a tre anni i riposi orari devono essere riconosciuti in misura doppia. Nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio di età compresa tra i tre anni e gli otto anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti benefici: ٧ assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% e nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del congedo parentale ordinario); ٧ uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili; permessi nella misura minima di un ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili. Nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio maggiore di otto anni: ٧ uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili; permessi nella misura minima di un ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili. Si ribadisce che tutti i benefici sopra richiamati possono essere fruiti alternativamente e non cumulativamente tra i due genitori nell arco del mese.

15 Pertanto, se uno o entrambi i genitori optano per alcuni giorni di prolungamento del congedo parentale per assistere il bambino disabile, gli stessi non potranno più richiedere per lo stesso mese né permessi orari né permessi giornalieri, mentre, ai sensi del novellato comma 5, dell articolo 42 del decreto legislativo 151/2001, potranno beneficiare, in giorni diversi, del congedo straordinario retribuito. Diversamente, negli stessi giorni nei quali un genitore lavoratore fruisce di uno dei benefici spettanti, ai sensi dell articolo 33 della legge n. 104/1992, per il figlio disabile, l altro genitore può eventualmente fruire del congedo parentale ordinario e del congedo malattia figlio. Si precisa che i dipendenti che hanno fruito, in qualità di genitori di bambini disabili di età compresa tra i tre e gli otto anni, del prolungamento del congedo retribuito al 30%, ai sensi della normativa previgente, senza esaurire il limite dei 36 mesi, potranno assentarsi a tale titolo entro gli otto anni di età del figlio, limite attualmente previsto per il godimento del beneficio, fino al raggiungimento di 36 mesi, comprensivi del congedo ordinario.