Soggetti obbligati e modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari di identificazione



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Soggetti obbligati e modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari di identificazione Geom. Raffaele Romano Responsabile Ufficio Controlli Ambientali e Polizia Mineraria Provincia di Torino Aggiornato al 22.11.2012

Come si usa il programma I bottoni sul modello di registro di carico e scarico e sul modello di formulario sono collegati alle corrispondenti informazioni su cosa inserire in quel campo del registro o del formulario.

A cosa servono i registri, formulari TRACCIABILITA DEI RIFIUTI Il registro di carico e scarico integrato dai formulari di identificazione rifiuti ha la funzione principale di permettere all organo di vigilanza di seguire il corretto smaltimento e/o il recupero del rifiuto dalla culla alla tomba ossia dal produttore allo smaltitore. il registro di carico e scarico, integrato con i formulari di identificazione rifiuti, permette all organo di vigilanza di controllare anche il rispetto delle caratteristiche gestionali degli impianti prescritte dalla norma, nonché la presenza e l utilizzo dei presidi ambientali utilizzati dall impresa oggetto del controllo

Registri di carico e scarico normativa di riferimento Articolo 190 Decreto Legislativo 152 del 2006 D.M. 1 aprile 1998, n. 148 (G. U. n. 110 del 14 maggio 1998) Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del D.L.gs. 5 febbraio 1997, n. 22. Circolare Ministero Ambiente n GAB/DEC/812/98 del 4.8.98

Soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti art. 189 comma 3 e art 190 comma 1 (nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205 del 2010 in vigore fino alla data di operatività del SISTRI ( art 16 comma 2 D.lgs 205/2010 e art. 52 D.L. 83/2012) Devono tenere il registro di carico e scarico : - Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti; - i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; - chiunque svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; - le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi; - i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); SONO ESONERATI - i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), b), e), f); (rifiuti prodotti da attività agricole, attività di costruzione o demolizione, attività commerciale, attività di servizio); - sono esonerati dall'obbligo le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. - sono esonerati gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila. - soggetti che svolgono attività di commercio in forma ambulante, art 266 comma 5 Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti art. 189 comma 3 e art 190 comma 1 (nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205 del 2010 in vigore fino a un mese dopo l operatività del SISTRI ( art 16 comma 2 D.lgs 205/2010) Devono tenere il registro di carico e scarico : Altri tipi di registri di carico e scarico -gestori dei centri di raccolta comunali limitatamente alla frazione di rifiuti urbani pericolosi in uscita dai centri di raccolta se autorizzati ai sensi dell art.208, 212, 214, 216 (art 184 comma 5 quater). Fatto salvo, per le altre tipologie di rifiuto in ingresso e in uscita, quanto stabilito al punto 6 del D.M. 8.4.2008 (schedario conferenti e scheda rifiuti avviati al recupero /smaltimento); - Impianti di sterilizzazione rifiuti sanitari (Art 7 D.P.R. 254/2003 comma 8) nel registro con fogli numerati progressivamente devono essere riportate le seguenti informazioni: a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione; b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione; c) data del processo di sterilizzazione.

D.M. 1 aprile 1998, n. 148 Con quali modalità va tenuto il registro di carico e scarico I registri di carico e scarico devono essere conformi al modello riportato negli allegati A2 o B2 al decreto ministeriale n.148/1998 e possono essere tenuti anche mediante strumenti informatici (in questo caso possono utilizzare carta (a modulo continuo) anche in formato A4) ( art. 190 comma 5, art 1 comma 3 D.M. 148/98) I registri (esclusi i registri dei soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti) tenuti dalle associazioni di categoria o le società di servizi delle associazioni di categoria medesime, possono essere tenuti in forma "multiaziendale", cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti, (circ. GAB/DEC 812/98 e Art 190) 3. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi

Stampa dei registri su modulo continuo La stampa dei registri tenuti con strumenti informatici va effettuata in armonia con la cadenza prevista per le annotazioni dall art. 190 : a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo: b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. 5 giorni per i rifiuti sanitari, Art 8 D.P.R. 254/2003. Art. 1 comma 3 D.M. 148/98 omissis La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ora art 190 del D.lgs 152/06) e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

D.lgs 152/06 Art 190 comma 3 Tempo di custodia dei registri di carico e scarico I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

D.lgs 152/06 Art 190, art 230 e art. 266 comma 4 Luogo di custodia dei registri di carico e scarico I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonche' presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. (si intendono le organizzazioni di categoria provinciali o regionali aderenti a categorie firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro ufficialmente riconosciute e le societa' di servizi partecipate delle organizzazioni di categoria DGR 29-24570 del 11.5.98) che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi

D.lgs 152/06 Art 190, art 230 e art. 266 comma 4 Luogo di custodia dei registri di carico e scarico, eccezioni Articolo 230 Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Attivita' di manutenzione e rifiuti sanitari art. 266 comma 4 I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. I registri di carico e scarico devono pertanto essere conservati presso la sede o il domicilio dei soggetti che svolgono tali attività.

Nel modello B2 intermediari commercianti devono essere aggiunti i campi: denominazione /ragione sociale indirizzo e CF dei seguenti soggetti : produttore /detentore, trasportatore, destinatario Registro di carico e scarico modello A2 e/o modello B2 Scarico Carico Caratteristiche del rifiuto Quantità Luogo di produzione Annotazioni Movimento a) CER e attività di provenienza b) Descrizione del rifiuto del Kg------- n Litri----- ------------------------------ Metri cubi ------------------------------- -------- Intermediario/Commerciante Formulario c) Stato Fisico Denominazione n d) Classi di pericolosità Sede del Sanzioni Rif. operazione di C.F. Carico e) Rifiuto destinato a -------------------------------- n smaltimento cod Iscrizione Albo N. recupero cod

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 e Circ. GAB/DEC/812/98 Voce Carico Scarico Deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. L'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singola movimentazione e/o ad ogni singolo formulario. La registrazione deve essere effettuata con le tempistiche previste dall art. 190 del D.lgs 152/06. Per i produttori entro 10 giorni dalla produzione; Per i commercianti, gli intermediari, la voce carico e/o scarico deve essere compilata entro dieci giorni dalla relativa transazione; Solo per attività di gestione rifiuti Sia alla voce carico che alla voce scarico devono essere inseriti i riferimenti ai formulari di identificazione che hanno accompagnato i rifiuti in ingresso e in uscita; Solo per trasportatori nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. I Trasportatori devono curare che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari.

D.M. 1 aprile 1998, n. 148 Tempi per effettuare le annotazioni sul registro di carico e scarico commercianti e intermediari Per la cessione di beni mobili l operazione si considera effettuata al momento della consegna dei beni, da cui decorrono le 24 ore per l invio della fattura in caso di fatturazione immediata. Per tali motivi si deve annotare l operazione sul registro entro 10 giorni dalla data apposta dal destinatario sulla 4 copia del formulario. I commercianti e intermediari devono "pretendere" la fotocopia del formulario? La mancata previsione della rimessione di una quinta copia del formulario al commerciante/intermediario senza detenzione da una delle parti della transazione, integra gli estremi di una scelta del Legislatore ascrivibile al voler garantire la massima libertà contrattuale delle parti. Pertanto, in ragione di tale scelta sarebbe bene che il commerciante/intermediario senza detenzione accettasse di sottoscrivere il relativo mandato solo a fronte di un impegno preciso assunto da uno degli altri soggetti della transazione di inviargli anche una semplice fotocopia del formulario medesimo.

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Voce Formulario n. del deve essere indicato in arrivo (carico) e in uscita dall impianto (scarico) il prefisso alfabetico di serie e la data di emissione del formulario quale risulta indicata nell'allegato C, punto II, del decreto ministeriale n. 145/1998 (Circolare GAB/DEC/812/98);

Voce riferimento operazione di carico I produttori/detentori di rifiuti inserendo il numero progressivo dell operazione di carico a cui lo scarico si riferisce definiscono l arco temporale di permanenza del rifiuto presso l impianto. Il tempo massimo di permanenza dei rifiuti e il quantitativo massimo di rifiuti ammessi allo stoccaggio presso un impianto sono in funzione del regime giuridico che disciplina tale deposito e/o della tipologia di rifiuti stoccata Diverso regime di stoccaggio. Diverso il tempo massimo di stoccaggio del rifiuto Deposito temporaneo Deposito preliminare Messa in riserva Altre attività di gestione 3 mesi, massimo un anno se produce in un anno meno di 10 mc di rifiuti pericolosi o meno di 30 mc di rifiuti non pericolosi ( art 183 comma 1 lettera bb). Fa eccezione il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo max 5 giorni. Il tempo massimo di permanenza è di norma indicato nel provvedimento autorizzativo. Fa eccezione il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che non può superare i 5 giorni se non diversamente stabilito nel provvedimento autorizzativo (art. 8 D.P.R. 254/03). È disciplinato dal D.M. 5.2.98 modificato dal D.M. 186/2006 e nel caso di rifiuti pericolosi dal D.M. 161/2002 (massimo un anno dalla data di produzione e massimo 6 mesi per rifiuti pericolosi). Il tempo massimo di permanenza è di norma indicato nel provvedimento autorizzativo.

Riferimento operazione di carico Sanzioni Se non vengono rispettate le condizioni temporali e i limiti quantitativi prescritti per il deposito temporaneo, deposito preliminare e messa in riserva si incorre nelle seguenti sanzioni penali: deposito temporaneo Attività di gestione rifiuti non autorizzata art. 256 1 comma lettera a) o b). Se il deposito temporaneo supera l anno può essere considerato una discarica abusiva (Sentenza della Corte di Cassazione 17 novembre 2004, n. 44548, D.lgs 36/2003 art 2 lettera g)) (sanzione art. 256 comma 3). Tale sanzione oltre all arresto e/o ammenda prevede che alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P. consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva.fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di rifiuti sanitari pericolosi si applica la sanzione dell art 256 comma 6 ( reato penale o illecito se i quantitativi sono inferiori a 200 litri). deposito preliminare messa in riserva Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni art. 256 4 comma arresto e/o ammenda. Inosservanza delle condizioni richieste dalle iscrizioni o comunicazioni art. 256 4 comma arresto e/o ammenda.

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto: IL CODICE CER DEL RIFIUTO LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO (dovrà riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza) LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido polverulento; 2. Solido non polverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido LE CLASSI DI PERICOLO (riportate sul frontespizio del registro di carico e scarico, solo per i rifiuti pericolosi) LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO con l indicazione del codice di attività dell azienda destinataria dei rifiuti di cui agli allegati "B" e "C" dell allegato alla parte 4 del D.lgs 152/06 (solo se la registrazione si riferisce allo scarico)

IL CODICE CER DEL RIFIUTO Per la corretta codificazione del rifiuto si deve far riferimento all introduzione all allegato D del D.lgs 152/2006 Si deve controllare che il codice CER assegnato al rifiuto prodotto sia corretto e non adattato ai codici CER per i quali è autorizzato il trasportatore o l impianto di smaltimento o recupero di fiducia. 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 19 09 04 carbone attivo esaurito

Nel caso di una corretta codificazione, da parte dell autorità preposta alla vigilanza, diversa dalla codifica attribuita al rifiuto prodotto, al produttore/detentore può essere contestato: - illecito amministrativo art. 258 comma 2 e comma 4 per l indicazione di dati inesatti nel registro e nel formulario ( art 258 nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010 art 39 comma 2 bis D.lgs 205/2010 così come modificato dal D.lgs 121/2011) ; - reato penale, art. 483 del C.P.(Falsita' ideologica commessa da un privato in atto pubblico) nel caso in cui i rifiuti sono stati codificati come pericolosi dall autorità di vigilanza e sono stati codificati e conferiti come non pericolosi dal produttore/detentore. (Si ricorda che il trasportatore può subire il sequestro del mezzo di trasporto); - concorso nel reato penale di cui all art 256, comma 1 per attività di gestione rifiuti non autorizzata. Reato di cui si rende responsabile, se non risulta autorizzato a gestire il rifiuto codificato correttamente, il trasportatore e/o l impianto di smaltimento o di recupero (in applicazione dell art.188 D.lgs 152/06); - nel caso in cui durante il trasporto, a causa di accertata inidoneità tecnica del mezzo, si verifica uno sversamento il produttore concorre con il trasportatore, a proprie spese, agli interventi di bonifica delle aree inquinate, (in applicazione all art 188 D.lgs 152/06). IL CODICE CER DEL RIFIUTO

Classi di pericolosità frontespizio modello A1 e B1 e Allegato I al D.lgs 152/06 H1"Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrombenze e di pericolo per i rifiuti H2"Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica H3-A"Facilmente infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 deg. C (compresi i liquidi estremamente infiammabili) o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammmarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabile in quantità pericolose H3-B"Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 deg. C e inferiore o pari a 55 deg. C H4"Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o riopetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria H5"Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata H6"Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche alla morte H7"Cancerogeno": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva

Classi di pericolosità frontespizio modello A2 e B2 e Allegato I al D.lgs 152/06 H8"Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva H9"Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi H10"Tossico per la riproduzione ": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza H11"Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico H13 "Sensibilizzanti" (9): sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; H14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

OPERAZIONI DI RECUPERO ALLEGATO C al D.lgs 152/06 R1 utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; R2 rigenerazione/recupero di solventi; R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); R4 riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici; R5 riciclagio/recupero di altre sostanze inorganiche; R6 rigenerazione degli acidi o delle basi; R7 recupero dei prodotti che servono a ridurre l inquinamento; R8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; R9 rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; R10 trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia; R11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10; R12 scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11; R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti).

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO B al D.lgs 152/06 D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica); D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); D3 Iniezioni in profondita' (ad esempio iniezioni di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali); D4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune); D5 messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente); D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione; D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12; D9 Trattamento fisico chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione, calcinazione ecc.); D10 incenerimento a terra; D11 Incenerimento in mare (vedi anche incenerimento a terra); D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera ecc); D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Quantità Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri o in metri cubi).

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Luogo di produzione e attività di provenienza dei rifiuti Deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione e manutenzione di reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso unità centralizzate o di coordinamento.

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Intermediario o Commerciante Qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante devono essere inseriti i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione: -DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL IMPRESA -CODICE FISCALE DELL'IMPRESA -SEDE DELL'IMPRESA - NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Annotazioni: Pluralità di impianti in un area industriale La movimentazione dei rifiuti in un area privata delimitata, nella quale sono localizzati più impianti produttivi, gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedono alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato localizzato all'interno dell'area medesima, non dovrà essere accompagnata dal formulario (art. 193 comma 8). Nei registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni". Circ. GAB/DEC 812/98.

Sanzioni Art 258 comma 2 (nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010, art 39 comma 2 bis D.lgs 205/2010 così come modificato dal D.lgs 121/2011) ; Fatto Tipologia rifiuti Sanzione Sanzioni accessorie Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico Rifiuti non Pericolosi Da 2600 a 15500 Rifiuti pericolosi Da 15500 a 93000 Sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell infrazione e dall amministratore

Sanzioni Art 258 comma 3 (nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010 art 39 comma 2 bis D.lgs 205/2010 così come modificato dal D.lgs 121/2011) ; imprese con meno di 15 dipendenti Si applicano le seguenti sanzioni nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell infrazione. Fatto Tipologia rifiuti Sanzione Sanzioni accessorie Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico Rifiuti non Pericolosi 1040 a 6200 euro Rifiuti pericolosi 2060 a 12400 euro

Sanzioni Art 258 comma 4 (nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010, art 39 comma 2 bis D.lgs 205/2010 così come modificato dal D.lgs 121/2011) ; Se le indicazioni riportate nel registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1550 euro. Mancato invio dei registri all autorità competente La stessa pena si applica nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri. N.B. Costituisce sempre illecito amministrativo l omessa tenuta del registro di carico e scarico anche se tutte le informazioni dovute per legge sono desumibili dai formulari di identificazione. (Sentenza C. Cassazione n. 17115 del 27.8.2004).

Formulari di identificazione rifiuti, normativa di riferimento Art. 193 D.lgs 152/06 D. M. 1 aprile 1998, n. 145 (G.U.13 maggio 1998 n. 109) Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Circolare Ministero Ambiente n GAB/DEC/812/98 del 4.8.98

Soggetti obbligati ad effettuare il trasporto dei rifiuti accompagnando il trasporto con il formulario di identificazione art 193 Durante il trasporto effettuato da Enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione (art 193 nella formulazione previgente all entrata in vigore del D.lgs 205/2010) Enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Per tali soggetti il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale ( art 193 comma 1 e comma 8 ).. Il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione (CIR GAB/DEC 812/98).