INCONTRO DI PRASSI COMUNE Avv. Fabrizio Pullè L atto introduttivo del Giudizio in responsabilità medica SEMINARIO ISTRUZIONE SQUADRA DISTRETTUALE Repubblica di San Marino, 22 Febbraio 2014 Il Rotaract Il Quesito medico-legale in tema di responsabilità medica Palacongressi di Rimini, 01 LUGLIO 2016
1 LA PROBLEMATICA DEL CONSENSO INFORMATO LA LESIONE DEL DIRITTO DI RANGO COSTITUZIONALE ALL AUTODETERMINAZIONE ARTT. 2, 13 E 32 COST. 2ART. 30 CODICE DEONTOLOGICO MEDICO
1 LA PROBLEMATICA DEL CONSENSO INFORMATO *) CORTE DI APPELLO DI MILANO, SENT. 894 DEL 07.03.2016; *) CASS. CIV., SEZ. III, N. 10414 DEL 20.05.2016; *) CASS. CIV., SEZ. III, N. 20894 DEL 3 27.11.2012 (il consenso informato ha natura bilaterale, ed esprime un incontro di volontà libere e consapevoli)
1 LA PROBLEMATICA DEL CONSENSO INFORMATO CONSENSO INFORMATO: PERSONALE - CHIARO - SPECIFICO - REALE EFFETTIVO 4
2 RESPONSABILITA CONTRATTUALE? *) CASS. CIV., SEZ. UNITE, 577/2008 la responsabilità della struttura sanitaria va inquadrata nell ambito della responsabilità contrattuale, sul rilevo che l accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto *) CASS. CIV., SEZ. III, 19.02.2013, n. 4030 5 *) CASS. CIV., SEZ. III, 19.05.2004, n. 9471
2 RESPONSABILITA CONTRATTUALE - PARTICOLARITA *) LA COMPLICANZA: CASS. CIV., SEZ. III, n. 13328 DEL 30.06.2015 *) RESPONSABILITA DEL MEDICO CONVENZIONATO: CASS. CIV., SEZ. III, n. 6 6243 del 27.03.2015
2 RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED ONERE DELLA PROVA *) ONERE PROBATORIO: CASS. CIV., SEZ. III, n. 27000 del 15.12.2011 L attore deve dimostrare solamente l'esistenza del rapporto contrattuale relativo alla prestazione sanitaria ed allegare (non dimostrare) l'inadempimento della prestazione, oltre ovviamente l'esistenza dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza 7 di nuove patologie per l'effetto dell intervento. Il convenuto (medico e/o struttura sanitaria) dovrò provare di aver adempiuto l obbligazione con la diligenza richiesta in relazione alla propria attività professionale (art. 1176, comma 2, cod. civ.)
2 ONERE DELLA PROVA *) SEMPRE, CASS. SEZ. UNITE, N. 577/2008 E' quindi posta a carico del convenuto l'onere della prova contraria della condicio sine qua non. COMPETE AL DEBITORE (medico) DIMOSTRARE CHE L INADEMPIMENTO NON E STATO CAUSA DEL DANNO. 8
2 NESSO DI CAUSALITA *) CASS. CIV, SEZ. III, N. 21619 DEL 16.10.2007 Con la sentenza che qui si annota, diversamente, la Suprema Corte ritiene che i principi ricavabili dagli articoli 40 e 41 del codice penale non possono essere ritenuti fondanti per la determinazione del concetto di causalità in ambito civilistico; si legge nella sentenza, infatti, che è lo stesso principio della coincidenza tra concetto 9 di causalità in sede penale e di causalità in sede civile che non può dirsi condivisibile. In particolare il Supremo Collegio, per la prima volta, afferma che in ambito civilistico la causalità giuridica, in definitiva, obbedisce alla logica del più probabile che non.
2 ONERE DELLA PROVA - DANNO EVIDENZIALE *) CASS. CIV, SEZ. III, N. 12103 DEL 13.09.2000 al danneggiato non può farsi carico di eventuali lacune probatorie imputabili al soggetto imputato del danno *) CASS. CIV, SEZ. III, N. 12273 DEL 10 05.07.2004 va imputata al medico la difettosa tenuta della cartella clinica e la mancanza di adeguati riscontri diagnostici post mortem
3 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO. IL DANNO DIFFERENZIALE IATROGENO *) CASS. CIV, SEZ. III, N. 6341 DEL 19.03.2014 Il calcolo differenziale va eseguito non sottraendo il grado di invalidità effettivamente residuato da quello che sarebbe residuato se non si fosse concretizzato l'aggravamento ascrivibile all'imperizia 11 del medico, bensì sottraendo il risarcimento effettivamente dovuto da quello che sarebbe stato spettante se non vi fosse stato il danno iatrogeno. Infatti, vertendosi in tema di danno differenziale, il sistema corretto da adottare è quello della prognosi postuma.
4 IL DANNO DA PERDITA DI CHANCES *) CASS. CIV, SEZ. III, N. 7195 DEL 27.03.2014 «Va affermato che, in tema di responsabilità medica, dà luogo a danno risarcibile l'errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l'esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello 12 poi effettivamente vissuto. In tale eventualità la possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di interventi chirurgico corretto».
5 EMENDATIO E MUTATIO LIBELLI *) CASS. SEZ. UNITE, 12310 DEL 15.06.2015 Peraltro, una interpretazione come quella in questa sede proposta, che vede la possibilità di una modifica della domanda iniziale anche con riguardo agli elementi identificativi oggettivi della stessa, non espone al rischio di trasformare il processo in un "tram" da prendere al volo caricandolo di tutte le possibili ed eventualmente eterogenee ragioni di lite nei confronti di una determinata controparte, se si considera che, oltre a rimanere ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo delle personae, la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa 13collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite.