AI GENTILI CLIENTI LORO SEDI Brugnera, 4 febbraio 2016 Circolare Informativa n. 15/2016 Oggetto: Saldo imposta sostitutiva TFR anno 2015: alla cassa il prossimo 16 febbraio 2016. L'articolo 2120 del codice civile prevede che il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell'anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell'1,50% e da uno variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall lstat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. La rivalutazione del TFR: i) si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro; ii) è soggetta ad un imposta sostitutiva. La rivalutazione del TFR - come sopra calcolata - deve essere assoggetta, a norma dell'art. 11 del D. Lgs. n. 47/2000, ad imposta sostitutiva dem'17%, il cui versamento - a carico del sostituto (datore di lavoro) - deve avvenire in acconto (entro il 16 dicembre) e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per quanto concerne l'imposta sostitutiva inerente al fondo TFR accantonato nel 2015, il versamento dell'acconto - previsto per lo scorso mese di dicembre (16.12.2015) - si sarebbe potuto determinare utilizzando uno dei due seguenti metodi di calcolo: i) metodo storico; ii) metodo previsionale. Ad ogni modo, a prescindere dalla modalità di calcolo dell'acconto adottata (previsionale o storico), il saldo - da versarsi entro il prossimo 16.02.2016 - dovrà essere calcolato sulla base dell'effettiva rivalutazione 2015, accertabile a gennaio 2016, scomputando l'acconto già versato a dicembre. Riguardo al versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il seguente codice tributo: codice 1713, denominato L imposta sostitutiva sul TFR L articolo 2120 del codice civile prevede, come noto, che il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da: un tasso fisso dell 1,50% e;
da uno variabile pari al 75% dell aumento dell indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell anno precedente. La rivalutazione del TFR si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed è soggetta ad un imposta sostitutiva. Nello specifico, l obbligo di assoggettare ad imposta sostitutiva la rivalutazione del Tfr è contenuto nell articolo 11 del decreto legislativo n. 47/2000 (e successive modificazioni) in cui viene specificato, al comma 3, che a decorrere dal 1 gennaio 2001, sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell 17%. Bisogna assolutamente precisare, come già accennato in premessa, che la legge n.190 del 23 dicembre 2014 (Stabilità 2015), all art.1 comma 623, ha fissato l aumento dell imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR aumentando l aliquota dall 11% al 17%. L aumento si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015. L art. 11 del D. Lgs. 47/2000, oltre a regolamentare la materia tributaria del trattamento di fine rapporto, disciplina anche le modalità per determinare e versare la stessa. La rivalutazione del TFR come sopra calcolata deve essere assoggetta, a norma dell art. 11 del D.Lgs. n. 47/2000, ad imposta sostitutiva dell 17%, il cui versamento a carico del sostituto (datore di lavoro) - deve avvenire in acconto (entro il 16 dicembre) e a saldo entro il 16 febbraio dell anno successivo. Versamento acconto 2015 Per quanto concerne l imposta sostitutiva inerente al fondo TFR accantonato nel 2015, il versamento dell acconto - previsto lo scorso mese di dicembre (16.12.2015) si sarebbe potuto determinare utilizzando uno dei due seguenti metodi di calcolo: metodo storico; metodo previsionale. Modalità e termini di versamento del saldo A prescindere dalla modalità di calcolo dell acconto adottata (previsionale o storico), il saldo da versarsi entro il prossimo 16.02.2016 - dovrà essere calcolato, invece, sulla base dell effettiva rivalutazione 2015, accertabile a gennaio 2016, scomputando l acconto già versato a dicembre. Ai fini della corretta quantificazione del saldo dell imposta sostitutiva di cui trattasi, l istituto centrale di statistica (comunicato stampa del 15 gennaio 2016) ha reso noto che: l indice dei prezzi al consumo per il mese di dicembre 2015 è pari a 107,0 punti. l incidenza percentuale della differenza rispetto all indice in vigore al 31 dicembre 2014 è pari a 0;
Il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell 1,5% annuo, per cui si avrà: 0 x 75% = 0 + 1,5 : 12 x 12 = 1,50000 = 1,50000 Prima di effettuare qualche esemplificazione sulle modalità di determinazione del saldo, è bene ricordare che: il versamento del saldo analogamente a quanto già effettuato in sede di acconto - deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24 ai sensi dell art. 17 del D.L.gs. 241/97. A tal fine, la risoluzione Agenzia delle Entrate 12.6.2001 n. 87 ha istituito i seguenti codici tributo: Codici tributo Codice tributo Causale 1712 Versamento acconto imposta sostitutiva sul TFR 1713 Versamento saldo imposta sostitutiva sul TFR 1714 Versamento imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione Compensazione nel caso in cui l acconto versato risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) l eccedenza può essere: scomputata dai versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte effettuate dal sostituto d imposta, ovvero; utilizzata in compensazione (circolare nn. 29/E/2001 e 34/E/2002). La compensazione con l imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dovrà essere effettuata con il modello F24, attraverso l esposizione dell importo da compensare nella specifica colonna dei crediti, con il codice 1250 (come anno di riferimento va indicato l anno di utilizzo del credito, pertanto l anno 2015 per la compensazione con l acconto e 2016 per quella con il saldo). Al riguardo, si ricorda che l'importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite massimo di crediti compensabili mediante modello F24. Per completezza, si rileva che l art. 9 co. 2 del DL 8.4.2013 n. 35 (conv. L. 6.6.2013 n. 64), a decorrere dall anno 2014, ha aumentato da 516.456,90 a 700.000,00 euro il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24. Dal 2014 Limite massimo della compensazione orizzontale Euro 700.000 Tale limite è di importo pari a 1.000.000,00 di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d affari registrato nell anno precedente sia costituito, per almeno l 80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
TABELLA DI SINTESI: MODALITA DI VERSAMENTO Modello di pagamento F24 Codici tributo: 1712 per l acconto; 1713 per il saldo; 1714 per versamento in dichiarazione da parte del soggetto percettore, dipendente di datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d imposta. L eventuale versamento in eccesso può essere utilizzato per compensare: Ritenute d acconto operate dal sostituto (se il credito supera le ritenute da versare non serve il Mod. F24, se non copre le medesime ritenute, il Mod. F24 va presentato esponendo l eccedenza); Altre imposte (ad esempio, Irpef, Ires, Irap, Iva) con presentazione del Mod.F24. SCRITTURE CONTABILI Si riporta, di seguito, l indicazione delle scritture contabili: acconto versato al 16.12.201536,63 euro saldo versato al 17.02.2016: 12,87 euro totale imposta sostitutiva: 49,50 euro SCRITTURA CONTABILE Scrittura al 16.12.2015 Versamento acconto imposta sostitutiva D.Lgs 47/2000 Acc. Imp. Imp. Sostitutiva D.Lgs 47/2000 (CI5) Banca (CIV1) 36,63 36,63 Scrittura al 31.12.2015 Rilevazione debito per imposta sostitutiva D.lgs 47/2000 Fondo T.F.R. (C) Debiti per impo. Sostitutiva D.Lgs 47/2000 49,50 49,50 Scrittura al 16.02.2016 Pagamento saldo imposta sostitutiva D.lgs 47/2000 Debiti per imposta sostitutiva diversi 49,50 Acc. Imposta sostitutiva 36,63 D.Lgs 47/2000 (CI5) Banca c/c 12,87 SOGGETTI COSTITUITI NEL 2014
Si conclude, infine, il presente intervento, ricordando che: i sostituti d imposta costituiti nell anno precedente a quello per il quale è dovuto l acconto (2015) possono: versare direttamente il saldo dell imposta sostitutiva entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è dovuto l acconto(16.2.2016); in alternativa, determinare l'acconto in via presuntiva avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno (2015). SOGGETTI COSTITUITI NEL 2015 i soggetti che si costituiscono nell anno di riferimento (2015), mancando una rivalutazione del TFR, non devono versare l imposta sostitutiva dell 17%. Tabella di sintesi: CASI PARTICOLARI I soggetti costituiti nel 2014 possono: versare direttamente il saldo dell'imposta entro il 16.2.2016, ovvero; determinare l'acconto in via presuntiva considerando il 90% delle rivalutazioni che maturano nel 2014; i soggetti costituiti nel 2015 non devono versare l'imposta Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Distinti saluti. Studio Covre