Circolare N.120 del 4 Settembre 2012. Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa



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Circolare N.120 del 4 Settembre 2012 Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa

Professioni regolamentate: più tempo per la copertura assicurativa Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Dpr n. 137/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2012, ha concesso più tempo ai professionisti, iscritti ad ordini e collegi, di stipulare polizza di assicurazione professionale, a copertura degli errori commessi nell esercizio delle proprie funzioni. Più precisamente, il DPR in commento, ribadendo che le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti concede, a quest ultimi, ulteriori dodici mesi (che decorrono dalla data di entrata in vigore del D.P.R. in commento), per permettere la negoziazione di condizioni contrattuali migliori a favore dei propri iscritti. Ne consegue che, entro il 15 agosto 2013 la stipulazione della polizza diverrà un obbligo giuridico per l iscritto in Ordini professionali e, come tale, la violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico (così come ben specificato al comma 2 del DPR n.137/2012). Ricordiamo, altresì, che le polizze dovranno tenere indenni i clienti per perdite patrimoniali involontariamente cagionate dal professionista incaricato a seguito di errori od omissioni commessi. Naturalmente, risulteranno non coperti i danni eventualmente provocati da comportamenti dolosi. A seguito di tale obbligo, il professionista al momento dell assunzione dell incarico dovrà rendere note al cliente i) gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale; ii) il relativo massimale. In ogni caso, sarà cura del professionista comunicare al cliente eventuali variazioni del contratto assicurativo che, nelle more di un rapporto professionale, si potrebbero verificare. 1

Quadro normativo L art. 3, comma 5, lett. e), del DL 138/2011 (conv. in Legge n.148/2011) ha stabilito, tra gli obblighi posti a carico del professionista, quello di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall esercizio dell attività professionale. La RC professionisti è un contratto in base al quale l impresa si impegna a risarcire l assicurato di quanto questi sia chiamato a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti nell esercizio professionale dell attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano. L operatività della copertura è subordinata al fatto che l assicurato sia munito di regolare abilitazione all esercizio dell attività con l iscrizione nel relativo Albo professionale. Sono interessati all obbligo in parola: i professionisti dell area tecnica quali, ad esempio, architetti, geometri, ingegneri, periti industriali, agronomi ecc.; i professionisti dell area medica e paramedica ovvero, medici chirurghi, farmacisti, biologi, assistenti sociali e infermieri ecc.; i professionisti dell area giuridico economica, quindi, avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro ecc.. La norma sancisce l obbligo per il professionista di dotarsi di una adeguata copertura assicurativa tesa a tutelare i clienti dagli errori commessi nell esercizio delle proprie funzioni. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti Le polizze dovranno tenere indenni i clienti per perdite patrimoniali involontariamente cagionate dal professionista incaricato a seguito di errori od omissioni commessi. Naturalmente, risulteranno non coperti i danni eventualmente provocati da comportamenti dolosi. Tuttavia, nella disposizione in commento : non è prevista alcuna specifica sanzione per chi sarà inadempiente all'obbligo previsto dalla legge; non è stato stabilito alcun limite minimo del danno coperto dalla polizza assicurativa; ci si è limitati a stabilire che l'assicurazione deve essere stipulata «a tutela del cliente». 2

Su quanto non disciplinato dalla norma primaria appena commentata, è intervenuto di recente il legislatore con il DPR n.137/2012 riforma delle professioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2012 e in vigore dal 15 agosto 2012. Le disposizioni contenute nel DPR n. 137 di riforma delle professioni regolamentate L articolo 5 del DPR 137 di riforma delle professioni definisce, in buona sostanza, i confini dell obbligo, cui è tenuto il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall esercizio dell attività. Nella relazione illustrativa allegata al predetto decreto viene precisato che il rischio principale che deve essere coperto da apposita polizza professionale concerne i danni derivanti al cliente con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette. Ne consegue che rimangono esclusi dall obbligo in parola, tutti quei professionisti che operano nell ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero tutti quei professionisti che operano in situazioni in cui è impossibile individuare l esistenza di un rapporto professionista cliente. In relazione all oggetto dell assicurazione professionale, viene specificato che la polizza assicurativa deve coprire i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, ivi incluse le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso, ma nulla viene specificato in merito al limite minimo del danno coperto dalla polizza assicurativa. Sul punto, si ritiene che se il tipo di attività non consente al professionista di essere pienamente sollevato dagli errori di piccola entità è preferibile che lo stesso accetti un premio più alto e limitare l opposizione di una franchigia, onde evitare il rischio di risarcire direttamente i cliente per gli errori di piccola entità. Ricordiamo inoltre che, la predetta disposizione deve coordinarsi con quanto contenuto nel decreto sulle liberalizzazioni che ha previsto l obbligo per il professionista di indicare al cliente, insieme al grado di complessità dell incarico e a tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell incarico, anche i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale. Tale obbligo viene ripreso anche nel DPR in commento nella parte in cui dispone che il professionista deve rendere noti al 3

cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. L obbligo assicurativo è affiancato da un obbligo informativo in capo al professionista. In buona sostanza, in sede di primo contatto, il professionista avrà cura di comunicare al cliente gli estremi della polizza assicurativa e relativo massimale coperto dalla polizza. In ogni caso, sarà cura del professionista comunicare al cliente eventuali variazioni del contratto assicurativo che, nelle more di un rapporto professionale, si potrebbero verificare. Relativamente all importo massimo coperto dalla polizza, è preferibile che lo stesso sia tale da consentire al professionista di far fronte all intera portata del risarcimento avanzato dal cliente danneggiato. Solitamente detto importo è commisurato al livello di rischio insito nell attività professionale esercitata: più è delicata l attività esercitata maggiore dovrà essere il massimale contrattato dal professionista. A ciò si aggiunga che, la mancata previsione nel contratto di assicurazione della copertura dei rischi specifici potrebbe comportare, in alcuni casi, la perdita del cliente o la necessità di integrare la polizza al solo fine di ottenere nuovi incarichi. Ne consegue che una buona polizza assicurativa dovrebbe tutelare il professionista da un numero di rischi sufficiente per consentire l acquisizione dei nuovi clienti e contenere un ottimale definizione dei rischi coperti, il tutto a fronte di un premio non eccessivamente gravoso. Il comma 2 dell art. 6 del Dpr di riforma delle professione introduce, perché assente nella norma primaria, un regime sanzionatorio nei confronti di chi non ottempera a tale obbligo: la violazione della disposizione in commento costituirà, a tutti gli effetti, illecito disciplinare e non più solamente deontologico. Decorrenza delle nuove disposizioni L entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.P.R. 137/2012 - che determinano l automatica abrogazione di tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con quanto contenuto nel dpr in commento - decorre dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero è destinata ad acquistare efficacia a partire dal 15 agosto 2012. Tuttavia, le disposizioni contenute nel DPR in commento sono destinate ad avere efficacia immediata: per alcune, infatti, è espressamente stabilito un differimento temporale. Questo è il 4

caso, appunto, dell obbligo in capo al professionista di dotarsi di apposita polizza assicurativa. Vale la pena precisare che, prima della pubblicazione del Dpr di riforma delle professioni, il DL 138/2011 aveva fissato la decorrenza della disposizione nella data del 13 agosto 2012 o, se precedente, nella data di approvazione del regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali secondo i principi fissati dal DL 138/2011. L ultimo comma dell art. 5 del D.p.r. n.137/2012 ribadendo che le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, concede, a quest ultimi, ulteriori dodici mesi (che decorrono dalla data di entrata in vigore del D.P.R. in commento), così da permetterne ai predetti enti una migliore negoziazione dei termini e condizioni assicurative per i propri iscritti. Ne consegue che entro il 15 agosto 2013 la stipulazione della polizza diverrà un obbligo giuridico per l iscritto in Ordini professionali, e, come tale, la violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico (così come ben specificato al comma 2 del DPR in commento). In buona sostanza, l obbligo di assicurazione acquista efficacia decorsi dodici mesi dall entrata in vigore del decreto, al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive previste. Tabella di sintesi Assicurazione obbligatoria a copertura dei rischi derivanti dalla professione Professionisti interessati dall obbligo di copertura I professionisti dell area tecnica quali, ad esempio, architetti, geometri, ingegneri, periti industriali, agronomi ecc.; assicurativa i professionisti dell area medica e paramedica ovvero, medici chirurghi, farmacisti, biologi, assistenti sociali e infermieri ecc.; i professionisti dell area giuridico economica, quindi, avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro ecc. Sono esclusi dall obbligo in parola, tutti quei professionisti che operano nell ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero in tutte quelle situazioni in cui è 5

Benefici della disposizione Oggetto della copertura assicurativa Decorrenza Sanzioni impossibile individuare l esistenza di un rapporto professionista cliente. L obbligo di sottoscrive una R.C. professionale ha una duplice finalità: tutelare il professionista rispetto a richieste di risarcimento aggressive consentire al cliente di ottenere indennizzi adeguati per gli errori commessi dal professionista incaricato. La polizza assicurativa deve coprire i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, ivi incluse le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. L efficacia della disposizione scatta soltanto decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.p.r. di riforma delle professioni, per consentire la stipula di convenzioni collettive da parte degli ordini e delle casse. La violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico. 6