LE COPERTURE ASSICURATIVE



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LE COPERTURE ASSICURATIVE Dott. Attilio Steffano a.steffano@assimedici.it

COME PERSONALIZZARE LA POLIZZA IDENTIFICAZIONE DELLE COMPAGNIE DISPOSTE AD ASSUMERE IL RISCHIO CONOSCERE LA DISPONIBILITA DELLA COMPAGNIA PRESCELTA ALLA PERSONALIZZAZIONE CHE SARA RICHIESTA E/O PROPOSTA I LIMITI E VANTAGGI DI UNA DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL ATTIVITA ASSICURATA CONOSCERE LA DISPONIBILITA DELLA COMPAGNIA PRESCELTA ALLA ASSUNZIONE DI ASSICURATI DISDETTATI E/O CON PRECEDENTI SINISTRI

LA POLIZZA RESPONSABILITA PROFESSIONALE SARA UNA COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA? DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011 NR. 138 Titolo II Art. 3 e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

COME PERSONALIZZARE LA POLIZZA IDENTIFICARE IL RAPPORTO CONTRATTUALE CHE LEGA IL SANITARIO ALLA/E STRUTTURA/E DOVE OPERA SPIEGARE OLTRE ALLA/E SPECIALIZZAZIONE/I CONSEGUITE LA REALE ATTIVITA SVOLTA FAR VISIONARE POSSIBILMENTE IN MODO DIRETTO LE COPERTURE ASSICURATIVE PRECEDENTI COMUNICARE I CONTENZIOSI CHE SI SONO VERIFICATI E COME SONO STATI GESTITI

COME PERSONALIZZARE LA POLIZZA ALCUNI SUGGERIMENTI PER LA SCELTA DELLA POLIZZA E PER LA VERIFICA DELLA COPERTURA IN ESSERE Attenzione al massimale e ai sottolimiti Copertura per attività Libero professionale Condizioni di pagamento premi e denuncia sinistri Sinistri precedenti e Polizze disdettate Retroattività e Postuma Responsabilità solidale e interventi deontologici Copertura per i sostituti Esclusioni

POLIZZE CLAIMS MADE PERIODO DI VALIDITA DELLA COPERTURA RETROATTIVITA PERIODO DI VALIDITA DEL CONTRATTO ULTRATTIVITA PERIODO DI ACCOGLIMENTO DEI RECLAMI L effetto temporale della copertura assicurativa si traduce quindi nel giorno successivo la Retroattività fino al Termine del periodo del Contratto L effetto temporale per l accoglimento dei Reclami si traduce quindi nel giorno successivo l inizio del periodo di validità del contratto fino al termine della ultrattività

POLIZZE CLAIMS MADE CLAUSOLE DI RETROATTIVITA Limitare nel tempo la copertura assicurativa dei fatti colposi Permettere il raccordo con le polizze precedenti CLAUSOLE DI ULTRATTIVITA La garanzia viene estesa alle richieste di risarcimento presentate in un determinato periodo successivo alla cessazione del Contratto, per danni verificatisi durante il periodo di decorrenza della garanzia indicato in polizza

DIFFERENZE MEDICO DIPENDENTE SSN MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA

Riconoscimento della colpa Conseguenze penali Lesioni personali colpose Omicidio colposo Omicidio preterintenzionale RESPONSABILITA PERSONALE L ITER COINCIDE Conseguenze civili Risarcimento del danno L. P. PUO DOVER RISPONDE IN PRIMO RISCHIO CON POLIZZA PERSONALE D. O. RESPONSABILITA STRUTTURA + RESPONSABILITA DEL SINGOLO

ASSENZA COPERTURA ASSICURATIVA AZIENDALE PRIMARIA COLPA GRAVE RIVALSA CORTE DEI CONTI

La colpa del dipendente pubblico non è valutata secondo un criterio oggettivo basato sulla diligenza dell'uomo medio come nell'ambito della responsabilità civile, bensì secondo un criterio soggettivo che considera la situazione concreta in cui l'agente opera (incarichi, mansioni, ruolo ricoperti, ordini di servizio, livello e tipo di discrezionalità consentiti, motivi dell'agire..) secondo l'art.19 comma 2 D.P.R. 3/1957: "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte dei esso

Con la sentenza del 20/12/1998 la Corte Costituzionale ha ribadito inoltre la legittimità costituzionale della norma che limita la responsabilità amministrativa e contabile alle sole ipotesi di dolo e di colpa grave, estesa tuttavia a tutti i livelli dell amministrazione. La ratio della norma infatti consiste nel "predisporre nei confronti dei dipendenti e degli amministratori pubblici, un assetto normativo in cui il timore della responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa.

Nei casi di colpa lieve, invece, il dipendente è esente da responsabilità amministrativa e contabile ed il rischio dell'eventuale danno ricade interamente sulla P.A.

Dolo / Colpa grave In materia di responsabilità amministrativa - contabile, la nozione di dolo non si identifica con quella di cui all'art. 43 c.p. (cioè diretta e cosciente intenzione di nuocere ndr.), ma si qualifica come "dolo civile contrattuale", sostanziandosi nella volontà di non adempiere ad obblighi di servizio precostituiti. La colpa grave ( ) consiste in una sprezzante trascuratezza dei doveri d'ufficio, resa palese da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza, ovvero da una particolare noncuranza dell'interesse dell'ente amministrato, o, ancora, da una grossolana superficialità nell'applicazione delle norme di diritto (C. Conti Sez. III Pens. civ., 16 aprile 1998, n. 114 )

Colpa grave / Colpa lieve Mentre la colpa semplice si manifesta in un comportamento non diligente, di volta in volta qualificato come imprudente, negligente o inosservante di norme, la colpa grave è caratterizzata da straordinaria e inescusabile imprudenza, con la conseguenza che la distinzione fra colpa semplice e colpa grave si ottiene raffrontando il comportamento in concreto osservato dall'agente con quello che sarebbe stato necessario in ossequio a specifiche prescrizioni normative o comunque desumibili dalle comuni regole di cautela ed il raffronto va effettuato utilizzando due criteri di valutazione, l'uno oggettivo (relativo all'individuazione dello standard di diligenza richiesto) e l'altro soggettivo (relativo alla valorizzazione delle cause che hanno indotto l'agente a discostarsi dalle prescritte regole di prudenza) (C. Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 27-07-1995, n. 436)

Il nesso causale La configurabilità della responsabilità amministrativa postula un rapporto di causalità tra la condotta ritenuta antigiuridica ed il danno asseritamente subito dall'erario, quale condizione imprescindibile - seppur non sufficiente - per l'attribuibilità di un fatto dannoso ad un soggetto (art. 1223 c.c. e art. 40 e 41 c.p.) (C. Conti Toscana Sez. giurisdiz., 19-07-2006, n. 431)

RESPONSABILITA IN MEDICINA GRAVA SUL MEDICO L ONERE DI PROVARE LA SPECIALE DIFFICOLTA DELL INTERVENTO CHIRURGICO Cassazione civile - Sentenza 8.10.2008 n. 24791 E a carico del medico e della struttura sanitaria l onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuto. La distinzione tra prestazione facile e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al medico. Il medico che vuole avvalersi della limitazione della responsabilità di cui all art. 2236 c.c. (secondo il quale in caso del ricorrere di problemi di speciale difficoltà la stessa responsabilità per danni è limitata ai soli casi di colpa grave e dolo) deve dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto.

SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI NR. ANNO REGIONE SPECIALIZZAZIONE IMPORTO SENTENZA IMPORTO RIVALSA RIDUZIONE NR. MEDICI ANNO FATTO ANNO RIVALSA 91 2008 BASILICATA GINECOLOGIA 225.000 174.000 51.000 2 1985 2008 23 215 2006 LAZIO GINECOLOGIA 750.000 125.000 625.000 2 1983 2005 22 303 2007 SICILIA GINECOLOGIA 219.500 219.500 0 1 1995 2008 13 308 2008 CALABRIA GINECOLOGIA 95.500 95.500 0 1 1995 2008 13 449 2006 PUGLIA GINECOLOGIA 218.000 30.000 188.000 1 1978 2005 27 523 2004 TOSCANA GINECOLOGIA 490.000 50.000 440.000 1 1991 2003 12 676 2002 TOSCANA GINECOLOGIA 616.000 616.000 0 3 1987 2001 14 841 2004 PUGLIA GINECOLOGIA 0 115.000 115.000 1 1978 2004 26 1146 2006 SICILIA GINECOLOGIA 840.000 260.000 580.000 1 1989 2005 16 2500 2003 EMILIA GINECOLOGIA 845.000 826.000 19.000 1 1982 2003 21 ANNI

SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI SUDDIVISE PER SPECIALITA NUM. ANNO REGIONE SPECIALIZZAZIONE IMPORTO SENTENZA IMPORTO RIVALSA NR. MEDICI 50 2001 FRIULI VENEZIA GIULIA ANESTESIA 140.000,00 140.000,00 1 509 2005 TOSCANA ANESTESIA 2.000.000,00 100.000,00 1 544 2002 VENETO ANESTESIA 1.200.000,00 130.000,00 2 53 2005 EMILIA ROMAGNA OCULISTICA 10.000,00 10.000,00 1 709 2004 SICILIA OCULISTICA 106.000,00 14.000,00 2 1011 2006 PUGLIA OCULISTICA 15.000,00 10.000,00 1 2210 2003 EMILIA ROMAGNA OCULISTICA 85.000,00 50.000,00 1 19

SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI SUDDIVISE PER SPECIALITA NUM. ANNO REGIONE SPECIALIZZAZIONE IMPORTO SENTENZA IMPORTO RIVALSA NR. MEDICI 80 2008 SICILIA CARDIOLOGIA 120.000,00 30.000,00 1 313 2002 UMBRIA CARDIOLOGIA 190.000,00 541.000,00 3 56 2008 PUGLIA ORTOPEDIA 25.000,00 20.000,00 1 238 2008 SICILIA ORTOPEDIA 27.400,00 27.400,00 2 662 2005 LAZIO ORTOPEDIA 50.000,00 70.000,00 1 802 2007 TOSCANA ORTOPEDIA 820.000,00 250.000,00 1 955 2002 TOSCANA ORTOPEDIA 57.000,00 35.000,00 1 20

I VANTAGGI PER L ENTE E PER I SUOI DIPENDENTI DI UNA POLIZZA AUTONOMA RISPETTO A QUELLA AZIENDALE Non utilizza il massimale della polizza dell Ente, pertanto in caso di rivalsa recupera disponibilità di massimale per altri sinistri. Non ha un massimale aggregato annuo per tutto l Ente ma solo per il singolo dipendente (Premio individuale - Massimale individuale). Non limita la copertura alle garanzie previste dalla polizza dell ente (ES. Esclusione per chirurgia Pastica estetica in Intramuraria). Può essere mantenuta dal dipendente che passa ad altra azienda. Tutela il dipendente sia per le rivalse della polizza dell Ente sia per le rivalse della Corte dei Conti. Soddisfa le richieste delle più importanti organizzazioni sindacali. Garantisce il dipendente anche per gli interventi di natura deontologia eseguiti occasionalmente.

LA COPERTURA DI DIFESA LEGALE PER LA GESTIONE DEL SINISTRO Perché è importante essere sicuri che il legale debba tutelare solo la posizione del proprio assistito Perché possono nascere facilmente conflitti di interessi tra sanitari che hanno seguito lo stesso paziente Perché la consulenza tecnica di parte è determinante nella gestione del sinistro

LA POLIZZA DEVE PREVEDERE LIBERA SCELTA DEL LEGALE LIBERA SCELTA DEL CONSULENTE DI PARTE CONTENZIOSO CONTRATTUALE CON L ENTE

DEVE COMPRENDERE : La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; La chiamata in causa della propria compagnia Rc e della Compagnia della A. O. di appartenenza Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi. Sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con enti del S. S. N.

IL PROBLEMA NON E ASSICURARSI E ASSICURARSI BENE

LE COPERTURE ASSICURATIVE Dott. Attilio Steffano a.steffano@assimedici.it