Verbale riunione GSE-Confindustria-Ceramica e Laterizi

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Verbale riunione GSE-Confindustria-Ceramica e Laterizi Sede GSE, 17 giugno 2016 Il GSE ha incontrato in data odierna una delegazione di Aziende del Settore della ceramica e dei laterizi guidata dalla Dr.ssa Bruni di Confindustria. L incontro ha consentito il confronto sui criteri applicativi adottati dal GSE per diverse tematiche relative alle richieste di accesso al meccanismo dei certificati bianchi attraverso interventi di efficienza energetica. 1. Addizionalità degli interventi. Il GSE, in merito a quanto disposto dalle Linee Guida (Deliberazione AEEGSI EEN 9/11, di seguito Linee Guida) sul tema dell addizionalità dei risparmi, ha già chiarito la propria posizione specificando che la verifica del rapporto tra il costo sostenuto per la realizzazione del progetto e i risparmi conseguibili rappresenta uno degli strumenti utili per comprovare che i risparmi energetici non si sarebbero comunque verificati per effetto dell evoluzione tecnologica, normativa e del mercato. In particolare, bassi valori di tale parametro rappresentano un chiaro segnale circa l opportunità per il proponente di realizzare l intervento a prescindere dalla concessione dell incentivo, grazie alla disponibilità di soluzioni tecnologiche in grado di garantire ritorni dell investimento in tempi ridotti. In merito alle voci da considerare per la costruzione del rapporto di cui sopra, il GSE ha chiarito che il proponente deve inoltrare informazioni sui costi di realizzazione strettamente connessi all intervento, sui costi supplementari di manutenzione rispetto alla situazione controfattuale, sui costi di fornitura di tutti combustibili impiegati, dell energia elettrica e di eventuali altri vettori energetici (es. vapore). Infine, rispetto all addizionalità tecnologica dei risparmi, il GSE ha chiarito che la verifica deve essere effettuata con riferimento alla soluzione tecnologica standard installabile alla data di realizzazione del progetto e non con riferimento alla media dei consumi attuali del settore relativa all installato. 1

2. Richiesta di approfondimenti, inerenti a RVC a consuntivo, in merito ad aspetti riguardanti la PPPM associata e la RVC in valutazione. Il GSE ha ribadito che ciascuna RVC a consuntivo costituisce un istruttoria e, come tale, deve essere valutata al fine di rendere il sistema stabile ed efficiente. Infatti, qualora in sede di rendicontazione dovessero emergere: (i) anomalie nei risparmi rendicontati (a seguito di una qualche variazione delle condizioni che hanno portato alla definizione dell algoritmo, o della baseline), (ii) ulteriori elementi di valutazione rispetto a quanto comunicato nella PPPM, (iii) non rispondenza del progetto proposto alla normativa vigente alla data di presentazione della PPPM, il GSE effettuerà ulteriori approfondimenti, riservandosi il diritto di chiedere al proponente nuove informazioni e nuova documentazione per verificare che il progetto risulti in linea a quanto disposto dalle Linee Guida e dal Decreto Ministeriale 28 Dicembre 2012. Si sottolinea come sia necessario che il proponente fornisca documentazione accurata e completa, per fare in modo che il GSE disponga di un quadro completo dell istruttoria in valutazione e possa accertare la regolarità dell intervento. 3. Chiarimenti sulla vita tecnica dei progetti a consuntivo nel caso si effettuino contratti di leasing. Il GSE ha chiarito come, nel caso di un progetto a consuntivo che prevede l acquisto di componenti tramite contratto di noleggio o leasing, ai fini del calcolo del coefficiente di durabilità (tau), la vita tecnica del progetto è il valore minimo tra la durata del contratto e la vita tecnica prevista dall Allegato A alle Linee Guida per lo specifico intervento. L art. 1, comma 1 dell Allegato A alle Linee Guida definisce, infatti, la vita tecnica dell intervento come il numero di anni successivi alla realizzazione dell intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino o inducano effetti misurabili sui consumi di energia primaria. Ai sensi dell art.1 del medesimo allegato, inoltre, un progetto è una qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di interventi di efficienza energetica. Il progetto di efficienza energetica che prevede l installazione di componenti finanziati tramite contratto di leasing/noleggio genererà risparmi certi e quantificabili solamente per un numero di 2

anni pari alla durata del contratto stesso. Pertanto, ai fini del calcolo del coefficiente di durabilità (tau), la vita tecnica del progetto non può superare la durata del contratto di leasing/noleggio. Inoltre, possono essere ammissibili al meccanismo dei certificati i progetti la cui durata del contratto di leasing sia almeno pari alla vita utile. Infatti, ai sensi degli art. 4 comma 5, art. 5 comma 6, e art. 6 comma 5 dell Allegato A alle Linee Guida i risparmi conseguiti nell ambito di progetti standardizzati, analitici o a consuntivo, sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell intervento. Invece, nel caso in cui vi sia - ab origine - l impegno inderogabile all acquisto/riscatto del bene a conclusione del contratto di leasing, il GSE riconoscerà l intero coefficiente Tau rispetto alla vita utile ed alla caratteristiche proprie degli interventi realizzati. In ogni caso, qualora l impegno inderogabile di acquisto del bene (al termine del contratto di leasing) venisse deciso e comunicato al GSE successivamente alla presentazione della prima rendicontazione dei risparmi, e comunque all interno del periodo di vita utile, è possibile presentare al GSE un istanza di riesame per richiedere una revisione, in aumento, del coefficiente Tau inizialmente riconosciuto per il calcolo dei TEE. 4. Chiarimenti sulla cumulabilità dei TEE con il super ammortamento e con il credito d imposta. Il GSE in merito al super ammortamento ha chiarito come la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), all articolo 1, comma 91, stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi, sono deducibili dal reddito d impresa a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Per ogni cespite la quota di ammortamento, che può essere dedotta fiscalmente ogni anno, non deve superare percentualmente i valori stabiliti dai decreti ministeriale 29 ottobre 1974, per i beni entrati in funzione entro il 31 dicembre 1988, e 31 dicembre 1988, per i beni entrati in funzione a partire dal 1 gennaio 1989. Tali coefficienti variano col variare del settore produttivo dell impresa e col variare della categoria di appartenenza del cespite da ammortizzare. Con l applicazione del super ammortamento, di cui 3

alla Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), procedendo alla maggiorazione del 140% del costo di acquisizione, si determina un equivalente incremento della quota di ammortamento del bene e, quindi, rispetto alla situazione ante-norma, una riduzione della base imponibile a cui applicare le imposte sul reddito. Di fatto si determina una riduzione del carico fiscale (detassazione) applicato all impresa. Da ciò deriva che il cosiddetto super ammortamento, risultando equivalente ad una detassazione del reddito d impresa, è cumulabile con il meccanismo dei Certificati Bianchi, ai sensi dell articolo 10 del DM 28 dicembre 2012. In merito al credito d imposta il GSE invece ha chiarito come, la Legge 23-12-2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ha introdotto disposizioni in materia di detassazione del reddito di impresa destinato a investimenti ambientali, che sono state successivamente abrogate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Con la Legge n. 383, del 18 ottobre 2001 (c.d. Tremonti Bis) e la Legge n. 102 del 3 agosto 2009 (c.d. Tremonti Ter), sono state altresì introdotte agevolazioni fiscali, in termini di detassazioni, per l acquisto di nuovi macchinari ed impianti ricompresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Successivamente, con D.L. 24-6-2014 n. 91, articolo 18, è stato introdotto il credito d'imposta a sostegno degli investimenti in beni strumentali nuovi, che andava a sostituire le agevolazioni fiscali in forma di detassazione previste per lo stesso scopo. I meccanismi di detassazione ed il credito d imposta rappresentano tipologie di benefici fiscali di natura differente. Ne consegue che il Decreto, nell includere tra le misure incentivanti cumulabili con i TEE le detassazione del reddito d impresa riguardante l acquisto di macchinari e attrezzature abbia invece escluso il credito d imposta, che costituisce, come sopra illustrato, una misura da esse distinta. 5. Presentazione di un programma di misura e possibilità di effettuare misure indirette nel calcolo dei risparmi per i progetti a consuntivo. Il GSE ha chiarito come non sia possibile presentare PPPM (Proposta di Progetto e di Programma di Misura) in cui non vengo prevista l effettuazione delle misure dirette dei risparmi di energia primaria. Infatti, come disposto nell Articolo 6 comma 2 delle Linee Guida, il proponente, in fase di presentazione di una PPPM, dovrà descrivere il programma di misura che si propone di adottare per la valutazione dei risparmi lordi di energia primaria ascrivibili all intervento o agli interventi in questione, inclusa una descrizione della strumentazione e delle modalità che si propone di utilizzare per calcolare i risparmi attraverso la misura dei consumi di energia primaria prima e dopo l intervento [ ]. 4

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