Polizza di Assicurazione



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ALLEGATO 1 CIG 44588317BC Capitolato Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie (RCA/ARD) 1

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE DEFINIZIONI I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi: Società/Compagnia/Impresa: Contraente: Assicurato: Assicurazione: Premio: Sinistro: Scoperto: Limite di risarcimento: Accessorio: Audio-fono-visivi: Optional: Degrado: Veicolo: Comunicazione: La Compagnia che assicura il presente rischio Il soggetto che ha stipulato il contratto in nome proprio e nell interesse di chi spetta Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse e la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione Il contratto di assicurazione La somma dovuta dal Contraente alla Società di Assicurazioni Il verificarsi del fatto o dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Risarcimento e/o Indennizzo: La somma dovuta dalla Società all Assicurato, aventi diritto, in caso di sinistro Rischio La probabilità che si verifichi l evento dannoso Garanzia la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo Polizza il documento contrattuale che prova e regolamenta l assicurazione Franchigia l importo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico del Contraente. L importo risultante dall applicazione della percentuale prevista sull ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare. La somma massima dovuta dalla Società L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, lettori digitali, navigatori, antifurto satellitari, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con o senza supplemento il prezzo base di listino o da terzi purché documentabile con fattura di acquisto o altra documentazione; Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo; Macchina di qualsiasi specie guidata dall uomo che circola su strada, ai sensi dell Art. 46 -Titolo III - Capo I del Codice della Strada Per comunicazioni alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili. 2

Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l avvenuta comunicazione Legge D.L. n 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni sull assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli Regolamento Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni Stato di rischio Il documento che viene rilasciato dalla Compagnia di Assicurazioni almeno 20gg. lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione Danno totale: Danno parziale Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l entità del danno sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l entità del danno sia inferiore al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. 3

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO Il contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31/10/2012 e scade alle ore 24.00 del 31/10/2013 con esclusione del tacito rinnovo. Il pagamento avverrà in rate trimestrali senza interessi. A parziale deroga di quanto previsto dall Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se la Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. A patto che il Contraente non si sia avvalso della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente da inoltrarsi alla Società entro 15 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all espletamento di nuova gara. ART. 3- PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMI Eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società. ART.4 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte in forma scritta. ART. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati In caso di sinistro, l'assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell articolo 1898 C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione o inesatta dichiarazione non sia frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). ART. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata (diminuzione del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze che hanno originato 4

la diminuzione del rischio siano venute a conoscenza della Società) e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. ART. 8 - OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto, alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell Amministrazione del Contraente, competente alla gestione del presente contratto. L obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi o vi sia attivazione di un Autorità Giudiziaria. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. In caso di sinistro RCA, la Contraente si impegna a trasmettere alla Società i riferimenti testimoniali, le informazioni, i documenti e gli atti giudiziari di cui sia venuta in possesso. La Società si riserva di far eseguire la perizia del veicolo danneggiato. La perizia eseguita da incaricato alla Società entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo decorso tale termine è data facoltà all assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo raccomandata a/r o telex.. E data inoltre facoltà alla Contraente di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l autoveicolo danneggiato nell officina e nella rimessa più vicina, con obbligo per l Assicurato di conservare le tracce del sinistro fino all accertamento del danno da parte della Società. ART. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI Le spese sostenute per resistere all azione del danneggiato contro l assicurato sono a carico dell Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, sino a quando la Società ne ha interesse ma comunque almeno fino all esaurimento del grado di giudizio in corso. Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo, e su proposta del Contraente. I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. La Società si impegna a confrontare con il referente designato dalla Contraente le ipotesi difensive e le successive evoluzioni dei casi. La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. ART. 10 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali storni di premio a favore della Contraente danno diritto a quest ultima di fruire anche delle restituzioni fiscali relative. ART. 11 - ARBITRATO RITUALE Le Parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l interpretazione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le Parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l arbitrato. Tale luogo è quello della sede legale del Contraente. Sarà pure compito degli Arbitri determinare l attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza ed alle relative determinazioni. La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale. ART. 12 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall applicazione dell Art.1910 Codice Civile. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall obbligo di comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art.1910 Codice Civile. 5

ART. 13 - COASSICURAZIONE E DELEGA Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici. ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del D. Lgs. 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. ART. 16 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. ART. 17 - FORO COMPETENTE Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente. Art. 18 RENDICONTO E GESTIONE DEL RISCHIO La Società si impegna a fornire, al fine di agevolare la gestione del rischio, con cadenza trimestrale (entro i primi quindici giorni del trimestre successivo al primo e così pure per i trimestri successivi), qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, ovvero: elencazione dei sinistri Denunciati; sinistri Riservati; sinistri Liquidati; sinistri Respinti. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei mezzi danneggiati e relativa targa di immatricolazione, tipologia dell evento e data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il rendiconto dovrà inoltre riportare, con riferimento alle date suindicate, gli importi dei risarcimenti liquidati e riservati per ciascun sinistro. La società è infine tenuta, entro 15 giorni dalla scadenze della polizza, a far pervenite ad ATAF un rendiconto come sopra illustrato ma relativo all intero periodo di validità della polizza. O E GARANZIE ACCESSORIE 6

CLAUSOLE VESSATORIE Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO Art. 17 FORO COMPETENTE Data LA COMPAGNIA D ASSICURAZIONE IL CONTRAENTE 7

SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE AUTO ATTIVITA DELLA CONTRAENTE Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto sociale e con le modalità previste dalla carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli di linea e/o non di linea, ivi compresi i servizi di interesse turistico e di scuolabus; con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresi la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili. Proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi. Esercente attività collaterale quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi, segnaletica stradale, logistica, intermodalità e comunque tutte le attività esercitate anche a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, ovvero tramite appalto del quale risponde quale committente. Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'Impresa assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che, per capitali, interessi e spese di ogni tipo, anche legali, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione e/o sosta e/o tutte le manovre dei veicoli descritti nel contratto. L'assicurazione copre anche: 1) la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; 2) la responsabilità per il traino di altri autobus; 3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione; 4) la responsabilità per i danni corporali cagionati a/da terzi trasportati nell'interno dei veicoli. La garanzia, per tutti i suddetti veicoli, vale anche all interno di depositi, officine e locali di proprietà e/o in possesso e/o uso, a qualsiasi titolo, alla Contraente stessa, compresi quelli adibiti a servizi qualsiasi, anche interni, trasferimenti, collaudi, manutenzioni, scuola guida, trasporto in genere, anche di dipendenti. La garanzia è anche operante, a titolo esemplificativo e non limitativo, per i danni a terzi derivanti: da scariche elettriche, causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente; da scoppio di pneumatico; da difetto di manutenzione; da guasti meccanici; da perdite di olio e/o materiali trasportati; ai passeggeri trasportati in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte; alle cose ed animali trasportati. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove. Art. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA L assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, l impresa rinuncia all azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso. E inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30/04/92 n 285 e successive modifiche e integrazioni; 8

b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni dell articolo 98 del Decreto Legislativo 30/04/92 n 285 e successive modifiche e integrazioni; c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 18 della Legge n. 990/1969, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibililtà di eccezioni come previsto dalla citata norma. Comunque la Società non eserciterà rivalsa sulla Contraente in tutti i casi previsti dall articolo 2049 del Codice Civile per i danni occorsi in occasione della circolazione, salvo il caso di dolo del Conducente nel quale caso la Società eserciterà la rivalsa direttamente su quest ultimo. Art. 3 GARANZIE SEMPRE OPERANTI La garanzia è operante anche: a) nel caso di impiego dei veicoli in servizi di linea, di noleggio con Conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell articolo 87 V comma del D. Lgs. 30.4.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni anche se guidati da persone non dipendenti dalla Contraente nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d autorità e anche se affidati in comodato a sub-concessori di linee della Contraente; b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa; c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di veicoli aziendali in avaria; in quest ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati; d) per i sinistri che avvenissero all interno dei depositi, autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso della Contraente nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra dei veicoli e/o rimorchi; e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dalla Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto; f) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli; g) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio; h) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dai veicoli, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa; i) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro; j) per la Responsabilità Civile personale dei trasportati; k) nel caso di utilizzo illecito del mezzo contro la volontà della Contraente e in ogni altro caso salvo il caso di colpa grave nell organizzazione e nel controllo della propria attività; l) per le spese sostenute per l eventuale dissequestro ed il risarcimento per i danni al veicolo subiti in conseguenza di soccorso a vittime della strada; m) per i danni dovuti a difetto di manutenzione; n) nel caso del rischio statico. Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità della Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi degli articoli 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli articoli 2043 e 2054 del Codice Civile). 9

Art. 4 FORMULA TARIFFARIA DEGLI AUTOBUS La presente assicurazione è stipulata con una tariffa che non prevede variazioni di premio in funzione dell accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione. Art. 5 SOVRACCARICO PASSEGGERI Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile, il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave della Contraente nella organizzazione e nel controllo della propria attività. Art. 6- ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell Unione Economica Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L Impresa rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde). La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 comma 2 del Codice Civile, l'impresa risponde anche del danno che si verifichi entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Art. 7 - PREMIO R.C.A. L'Impresa offerente dovrà indicare, riferendosi alle classi di merito della tariffa "Bonus/Malus", il premio lordo omnicomprensivo per ciascuna delle fasce indicate nell Allegato n. 4, impegnandosi a praticare all'atto dell'effettiva inclusione gli sconti o gli aggravi di premio, in riferimento all'effettiva classe di merito riportata negli attestati di rischio Art. 8 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'impresa rilascia al Contraente un'attestazione contenente: - la denominazione dell'impresa; - il nome o ragione sociale del Contraente; - il numero di contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stipulato il contratto; - la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di un sinistro nel corso del periodo di osservazione; - per i contratti relativi a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose stipulati nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus), viene indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di assicurazione considerato; - i dati della targa di riconoscimento o i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo; - la firma dell'assicuratore. L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate a libro matricola, l'impresa non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione di garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; - furto del veicolo assicurato senza ritrovamento. 10

Art. 9 COPERTURA CON LIBRO MATRICOLA O POLIZZE SINGOLE L'assicurazione potrà avere per base un libro matricola, nel quale sono iscritti tutti i veicoli da assicurare, oppure potrà essere gestita con polizze singole, una per ciascun veicolo assicurato, e ciò relativamente a tutti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA al Contraente. Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara. Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, asportazione definitiva, messe in disuso dei veicoli, fermo tecnico di durata non inferiore a tre mesi e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei certificati e contrassegni e dalla restituzione del relativo rateo di premio non utilizzato per il restante periodo. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24 del giorno in cui sono state notificate all'assicuratore; il premio di ciascun veicolo viene calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio sarà effettuata per ogni anno, entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa. In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60 giorno dalla comunicazione dell'impresa. La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli per cui la Compagnia emetterà un certificato e un contrassegno. L'importo del premio verrà calcolato in base alle caratteristiche dei veicoli da assicurare e la classe di merito. Le successive inclusioni verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società. Art. 10 MASSIMALI RCA La garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale di 10.000.000 per sinistro di autobus, scuolabus, autovetture e autocarri con il limite di 10.000.000 per persona e di 10.000.000 per danni a cose e animali. Art. 11 - SOSTITUZIONE CERTIFICATO E CONTRASSEGNO Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, l'impresa vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire. Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, l'impresa rilascia un duplicato su semplice richiesta ed a spese dell'assicurato. Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità. Art. 12 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA' Per l applicazione delle regole evolutive di seguito riportate, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: - Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio (dell osservazione relativa ai primi nove mesi la Contraente dovrà averne conoscenza entro il decimo mese); - Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Art. 13 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO La Società assicura la responsabilità della Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate Terzi. Art. 14 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici. Art.15 RESPONSABILITA CIVILE DEI TRASPORTATI La Società garantisce l'assicurato e il Conducente per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per la Responsabilità Civile derivante ai Trasportati, per danni cagionati a Terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di circolazione dello stesso. 11

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.A. prestata dalla Società. Art.16 GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI La Società assume a proprio carico, alle condizioni che seguono, l onere delle spese giudiziali (legali e peritali) occorrenti per la tutela dell Assicurato o del Conducente in conseguenza di un fatto involontario originato dalla circolazione del veicolo a motore descritto in polizza. Tali spese di assistenza giudiziale sono: le spese per l intervento di un legale; le spese peritali; le spese di giudizio nel processo penale; le spese necessarie per il dissequestro del veicolo; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. La garanzia non è operante: se il veicolo non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; nell eventualità di annullamento di quest ultima garanzia, anche la presente si intenderà risolta a partire dalla stessa data; nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità delle disposizioni legislative in vigore e di quanto previsto dalla carta di circolazione; se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti in violazione degli artt. 186 o 187 del D.L. 30.4.92, n. 285, e successive modificazioni, o delle disposizioni vigenti, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione; per le controversie contrattuali con la Società derivanti da fatti connessi con la circolazione del veicolo indicato in polizza. Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, etc.); le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato o del Conducente o da rapporti contrattuali dell Assicurato stesso: non si considerano tali le controversie con persone trasportate; le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario. La garanzia viene prestata per le controversie insorte e determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della stessa. La Società risponde di tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a 5.000,00 (cinquemila) per sinistro. 12

SEZIONE 2 CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a: a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine; b) danni in genere avvenuti in occasione di manifestazioni sportive, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI); c) danni materiali e diretti, in conseguenza di inondazioni, trombe d aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (danni da EVENTI ATMOSFERICI). ART. 2 SOMME ASSICURATE La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall apposito elenco, (Allegato n. 4), salvo gli eventuali limiti di risarcimento previsti alla apposita sezione, fermo restando che l importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l eventuale recupero. Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l uso cui il veicolo è destinato. ART. 3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI Il danno verrà liquidato secondo quanto sotto indicato: Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, dedotto l eventuale recupero. Danno parziale: liquidazione con degrado d uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo). Indennizzo IVA: qualora l Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l imposta sul valore aggiunto (IVA), l indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta. In entrambi i casi il risarcimento non potrà superare il valore assicurato. ART. 4 DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo. ART. 5 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell Art. 1916 C.C. nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo. ART. 6 PREMIO La Compagnia offerente dovrà indicare il premio annuo omnicomprensivo per ogni mille euro di somma assicurata distinguendo tra le garanzie Incendio ed eventi speciali. ART 7 - EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: - manifestazioni sportive; - tumulti popolari, scioperi, sommosse, vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a furto/rapina o tentativo di furto/rapina o ad incendio, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di EURO 500,00; - trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti, la presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di EURO 500,00; - cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi. Art. 8 - RINUNCIA ALLA RIVALSA L Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge; - nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; - se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 13

Tale estensione di garanzia non è applicabile nel caso in cui il proprietario del veicolo fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. SEZIONE 2 D Data LA COMPAGNIA D ASSICURAZIONE IL CONTRAENTE 14