CIRCOLARE. Spettabili CLIENTI LORO SEDI. OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti.

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Transcript:

Pagina1 CIRCOLARE Padova, 21 dicembre 2012 Spettabili CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti. Il D.L. 216/2012 ha previsto una nuova regolamentazione, che entra in vigore dal 1^ gennaio 2013, in merito ad alcuni aspetti relativi alle fatture; in particolare: Fattura Semplificata E stata introdotta la Fattura semplificata Pag. 2 Fattura Differita E stata prevista la possibilità di emettere la fattura differita anche per i servizi Pag. 2 Contenuto delle fatture Fattura Elettronica E stata disciplinato con maggiore puntualità il contenuto indispensabile delle fatture. Sono state ampliate le possibilità di emissione delle fatture elettroniche Nuove ipotesi di fatturazione Nuove ipotesi di fatturazione obbligatoria Diciture obbligatorie per fatture UE ed EXTRA UE E stata introdotta una serie di diciture obbligatorie che devono essere indicate nelle fatture, in particolare per i documenti emessi per prestazioni effettuate/ricevute da imprese Ue ed Extra-Ue Momento di Effettuazione delle operazioni e conversione della valuta estera E stato disciplinato il momento di effettuazione delle operazioni Ue ed Extra-Ue, pertanto anche il termine entro il quale le operazioni devono essere fatturate e registrate. Sono state stabilite le modalità di conversione degli importi esposti in valuta estera. Pag. 4

Pagina2 Con la nostra circolare si esaminano alcuni aspetti delle novità che entreranno in vigore dal 2013 FATTURA SEMPLIFICATA Dal 1^ gennaio 2013, per vendite con corrispettivo (comprensivo di IVA) non superiore a 100 euro è possibile emettere, in luogo della fattura ordinaria, una fattura semplificata, la quale deve contenere: Data di emissione Numero progressivo I dati anagrafico-fiscali del venditore o prestatore di servizio In luogo dei dati anagrafico-fiscali del cliente italiano si possono indicare solo la partita IVA o il codice fiscale (se il cliente non è in possesso di partita IVA) Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi Invece dell imponibile e dell imposta, si possono indicare a scelta: 1. l ammontare del corrispettivo e dell IVA in esso incorporata 2. ovvero, in alternativa, si può indicare il corrispettivo complessivo e l aliquota per lo scorporo Esempio: Vendita di beni 96,80 (compresa IVA) 1^ CASO: Corrispettivo totale 96,80 Iva 16,80 2^ CASO: Corrispettivo totale 96,80 Aliquota Iva Le note di variazione (nota di credito e nota di debito) devono essere denominate fatture rettificative, devono contenere i riferimenti alla fattura rettificata e indicare l oggetto della modifica. Le fatture semplificate non possono essere emesse: Nel caso di cessioni intracomunitarie; Per tutte le operazioni extraterritoriali. E prevista la possibilità di emettere le fatture (semplificate e ordinarie) con il registratore di cassa FATTURA DIFFERITA Come è noto, in caso di cessione dei beni, è possibile rinviare il momento dei emissione della fattura (fattura differita) se viene rilasciato un Documento di Trasporto (D.D.T.). Peraltro la fattura differita deve contenere i riferimenti dei D.D.T. e deve entrare nella liquidazione IVA del mese/trimestre in cui sono stati emessi i documenti di trasporto.

Pagina3 Dal 1^ gennaio 2013 sarà possibile emettere fattura differita anche per le prestazioni di servizio, a patto che sia stato rilasciato al cliente un documento che descriva in modo preciso i servizi eseguiti. Naturalmente la fattura differita: a) Dovrà contenere i documenti concernenti i servizi di un solo mese solare, b) dovrà elencare tutti i documenti, concernenti i servizi, emessi. La fattura differita dovrà entrare nella liquidazione IVA del mese/trimestre in cui sono stati emessi i documenti che hanno permesso il rinvio della fatturazione. E stato introdotto l obbligo inderogabile: CONTENUTO DELLE FATTURE di indicare nella fattura la Partita IVA del cliente (per imprese e professionisti) va indicato il codice fiscale, invece, se la vendita e/o prestazione sono effettuate a soggetti privati o enti che non agiscono nell esercizio d impresa o arti e professioni. FATTURA ELETTRONICA La norma prevede che per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del Destinatario. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cliente. Le fatture elettroniche e cartacee possono essere archiviate elettronicamente. NUOVE IPOTESI DI FATTURAZIONE Dal 1^ gennaio 2013 è obbligatorio emettere la fattura anche per le operazioni relative a cessioni di beni e/o prestazioni di servizi non soggette ad IVA per difetto del presupposto territoriale: articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7 sexies, 7 septies del D.P.R. 633/1972 DICITURE OBBLIGATORIE Le seguenti tipologie di fatture devono contenere le seguenti diciture, specificando l articolo che regolamenta l operazione: Tipo di operazione Dicitura obbligatoria Esportazioni e Servizi internazionali inerenti Operazione non imponibile

Pagina4 Vendite esenti ai sensi dell art. 10 D.P.R. 633/1972 e delle altre norme che le prevedono Operazioni non soggette ad imposta per difetto del presupposto territoriale (previsti dagli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972) Vendite Ue e Servizi Ue (che prevedono l autofattura a carico del cliente intracomunitario) Vendite beni usati Operazione esente Operazione non soggetta Inversione contabile (oppure reverse charge) Regime margine beni usati Fatture con IVA per Cassa Iva per cassa di cui all art. 32-bis D.L. 83/2012 Vendite effettuate da soggetti esteri con obbligo di inversione contabile da parte delle imprese/professionisti italiani Vendita di rottami soggetti al reverse charge Deve essere emesso il documento con la dicitura autofattura Inversione contabile di cui all art. 74, comma 7, del D.P.R. 633/1972 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E CONVERSIONE DELLA VALUTA ESTERA Il momento di effettuazione dell operazione è molto importante, poiché fissa il termine entro il quale deve essere emessa la fattura (o l autofattura quando prevista). La norma in esame ha modificato il momento di effettuazione dell operazione per alcune operazioni, in particolare: Cessioni e acquisti Ue (intracomunitari) La fattura di vendita deve essere emessa nella data in cui inizia il trasporto. L autofattura deve essere emessa al momento del ricevimento della fattura. Se non ancora stato ricevuto il documento del fornitore, l autofattura deve essere emessa entro il secondo mese successivo alla data in cui ha inizio il trasporto. I servizi generici extra-territoriali (Ue e extra-ue) previsti dall art. 7 ter del D.P.R. 633/1972 o Devono essere fatturati quando ultimati ovvero quando sono stati pagati (anche

Pagina5 se se parzialmente). I servizi ricevuti devono essere autofatturati quando sono stati ultimati o pagati (anche se parzialmente) OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono determinati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. Cordiali saluti.