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Transcript:

COMUNE DI CAVOUR Piazza Sf orzini, 1 10061 CAVOUR (TO) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2013 Per l anno 2013 ai sensi del D.L. 54 del 21/05/2013 convertito con la L. 85/2013 e del D.L. 133 del 30/11/2013 sono state introdotte importanti novità di seguito descritte. BASE IMPONIBILE La base imponibile è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi di legge come segue: Categoria Catastale Base Imponibile IMU Dalla A1 alla A9, C2,C6,C7 Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 160 A10 Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 80 Dalla B1 alla B8 Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 140 C3, C4, C5 Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 140 C1 Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 55 Dalla D1 alla D12 escluso i D5 Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 65 D5 Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 80 Area fabbricabile Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti Terreni agricoli posseduti da altri soggetti Valore venale in commercio Reddito dominicale x 1,25 (rivalutazione) x moltiplicatore 110 Reddito dominicale x 1,25 (rivalutazione) x moltiplicatore 135 ALIQUOTE Alla base imponibile determinata con i criteri sopra citati si applicano le seguenti aliquote stabilite con deliberazione C.C. n. 25 in data 10/10/2013: 0,50% Abitazione principale e relative pertinenze (solo una per ciascuna categoria catastale C/2 C/6 C/7) 0,81% Altri fabbricati, terreni, aree edificabili 0,20% Fabbricati rurali strumentali Pertanto il calcolo dovrà essere effettuato: Base imponibile x aliquota = IMU lorda annuale (a cui si possono dedurre le eventuali detrazioni) = IMU netta annuale IMU netta annuale : n. rate = IMU da versare in acconto Si precisa che nel calcolo si dovrà tenere conto della percentuale e dei mesi di possesso. 1

ABITAZIONE PRINCIPALE DETRAZIONE Per abitazione principale si intende l immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze si considerano esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate. Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rientrante nelle categorie A1, A8 e A9 e delle relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare 200,00 euro rapportati al periodo dell anno durante il quale si verifica tale condizione. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica. Per il 2013 alla detrazione per l abitazione principale si aggiunge un importo pari a euro 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purché residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione massima consentita è di euro 600,00 (ossia euro 200,00 detrazione base ed euro 400,00 detrazione massima consentita corrispondente a 8 figli). Es.: Due coniugi comproprietari della casa di abitazione uno al 60% e l altro al 40% con due figli di età inferiore a 26 anni residenti nello stesso nucleo familiare potranno detrarre: - Euro 100,00 ciascuno per la detrazione base abitazione principale - Oltre ad euro 50,00 ciascuno per la detrazione aggiuntiva per i figli residenti RIDUZIONI La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi: Immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell art. 10 D. lgs. 42/2004 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell anno durante il quale si manifestano le condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. 2

ESENZIONI Sono esenti dall IMU : Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E1 a E9 Fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all art. 5 bis DPR 601/73 e s.m.i. Fabbricati destinati esclusivamente all esercizio del culto purché compatibili con le disposizione degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l esenzione dell imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell art. 15 L. 984/1977 (per il Comune di Cavour il foglio 41) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all art. 87 comma 1 lettera c) del DPR 917/1986 e s.m.i. destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all art. 16 lettera a) della L. 222/1985. VERSAMENTI ATTENZIONE: Per l anno 2013 il versamento del saldo non è dovuto per le seguenti categorie: A) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; B) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr n. 616/1977; C) gli immobili di cui all art. 4, comma 12 -quinquies, del D.L. n. 16/2012, ovvero la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; D) gli immobili di cui all art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, ovvero l'immobile, purchè non sia 3

censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia; E) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all art. 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; F) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/ 2011; G) i fabbricati per i quali il Comune ha deliberato l'assimilazione all abitazione principale ai sensi dell art. 2 - bis del D.L. 102/2013; Il decreto precisa espressamente che l'eliminazione del saldo non riguarda né i terreni agricoli né i fabbricati rurali che non rientrino nelle definizioni di cui sopra: è quindi confermato che si dovrà versare sia sui terreni non posseduti da agricoltori (ad esempio, il privato che possiede un terreno agricolo, a prescindere dal fatto che esso sia coltivato o meno) sia sui fabbricati rurali non strumentali (ad esempio, le abitazioni rurali). Per le restanti tipologie di immobili (altri fabbricati, aree fabbricabili) la seconda rata a saldo dell imposta dovrà essere versata con modello F24 o con bollettino postale entro il 16 dicembre 2013. Non devono essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 5,00 (cinque). Per l anno 2013 l imposta dovrà essere versata interamente al Comune ad eccezione dei fabbricati produttivi (categoria D) per i quali il tributo dovrà essere versato nella misura percentuale dello 0,76% allo Stato e dello 0,05% al Comune. I codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24 (disponibile in versione cartacea presso Banche, Poste ed in formato elettronico sul sito dell agenzia delle Entrate) sono i seguenti: IN ATTESA CHE VENGANO CONFERMATI GLI STESSI CODICI ANCHE PER L ANNO 2013 E/O CHE VENGANO ISTITUITI I NUOVI CODICI Tipologia Immobili Codice IMP quota Comune Codice IMP quota Stato Abitazione principale 3912 --- Terreni 3914 --- Aree Fabbricabili 3916 --- Altri Fabbricati 3918 --- Fabbricati produttivi cat. D 3930 3925 4

Codice catastale comune di Cavour C404 VERSAMENTO MINI-IMU al 16 GENNAIO 2014 Il D.L. 133/2013 prevede che entro il 16 gennaio 2014 debba essere versato al Comune di Cavour il 40% della differenza dovuta all aumento delle aliquote di base. Per il Comune di Cavour si tratta di provvedere al versamento del 40% della maggiorazione del 0,1% sull abitazione principale e sulle relative pertinenze e del 0,05% sui terreni agricoli, anche non coltivati, condotti direttamente da coltivatori diretti od imprenditori agricoli. DICHIARAZIONE I soggetti passivi che hanno avuto variazioni nel corso del 2013 devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2014 utilizzando il modello che sarà approvato dal Ministero. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi da cui derivi un diverso ammontare dell imposta. Si informa che è presente sul sito del comune www.comune.cavour.to.it un link al portale IMU-Com per il calcolo on line dell imposta municipale propria (IMU). Il risultato del calcolo dipende dalla correttezza e dalla coerenza dei dati inseriti dall'utente stesso. Si ricorda che per sua natura è un'imposta con adempimenti di denuncia autoliquidazione e versamento spontanei da parte del contribuente che rimane, comunque, l'unico responsabile degli esatti adempimenti. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di errori dovuti all'inserimento di dati non esatti, o ad errata interpretazione del presente schema di calcolo. Si evidenzia che la disciplina IMU è ancora in evoluzione per cui sono possibili modificazioni ed integrazioni a quanto illustrato nella presente informativa. Cavour, 6 dicembre 2013 5