INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE



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INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE Mod. 265 ed. 2

1 Definizioni 2 Condizioni generali di assicurazione 3 Condizioni relative alla garanzia Infortuni 4 Norme in caso di sinistro INDICE 1 DEFINIZIONI Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Beneficiari: eredi legittimi o testamentari o i soggetti designati ai quali spettano le prestazioni previste dal contratto. Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Franchigia/Scoperto: parte di danno liquidabile che non viene corrisposta all Assicurato al momento del pagamento dell indennizzo. Impresa: Allianz S.p.A. Indennizzo o Indennità: somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Ingessatura: mezzo di contenzione, fisso e rigido, formato da fasce gessate o da bendaggi o da altro apparecchio che immobilizza completamente un articolazione o un segmento scheletrico e che non può essere rimosso autonomamente. Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato. Polizza: documento cartaceo attestante l esistenza del contratto di assicurazione. Premio: somma dovuta dal Contraente all Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione. Ricovero: degenza comportante pernottamento in Struttura sanitaria. Sinistro: verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Struttura sanitaria: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, gli Ospizi per anziani, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 2.1 - Decorrenza dell assicurazione e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 Pag.1 di 8

giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa e sono dovuti per l intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 2.2 - Durata e proroga dell assicurazione L assicurazione scade alle ore 24 dell ultimo giorno della durata indicata in polizza, ferme restando le facoltà riconosciute dalla legge per il recesso dall assicurazione stessa. In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 2.3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall Impresa e dal Contraente. Art. 2.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Art. 2.5 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dalla data dell atto di pagamento o rifiuto dell indennizzo, l Impresa avrà diritto di recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall Impresa al Contraente qualora quest ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso. Art. 2.6 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge. 3 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA INFORTUNI Art. 3.1 - Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale, in base alla tipologia di copertura indicata in polizza, per gli infortuni che il conducente, o il conducente e i trasportati, subiscano a causa dell uso del veicolo dal momento in cui vi salgono al momento in cui ne sono discesi, nonché mentre attendono, in caso di fermata del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia. L assicurazione è valida in quanto: - si tratti di autovettura ad uso privato o ad uso promiscuo, di camper ad uso privato, di autocarro, di motocarro, motociclo o ciclomotore; - l autovettura, il camper, l autocarro, il motocarro, il motociclo o il ciclomotore sia guidato da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore; - non si trovi sul veicolo un numero di persone superiore a quello dei posti ammessi dalla carta di circolazione o, comunque, da disposizioni di legge vigenti. La copertura è operante anche per gli infortuni: 1. sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza; 2. subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 3. derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l Assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; 4. conseguenti ad atti compiuti dall Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa. La garanzia è estesa a seguito dell uso del veicolo anche ai seguenti casi: 1. avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria; Pag.2 di 8

2. asfissia non di origine morbosa; 3. annegamento a seguito di un incidente occorso con il veicolo; 4. colpi di sole o di calore; 5. assideramento o congelamento; 6. folgorazione; 7. lesioni determinate da sforzi; 8. infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine. Art. 3.2 Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: 1. da guerre internazionali o civili e insurrezioni se occorsi oltre il periodo massimo di 14 giorni dall inizio di tali eventi, qualora l'assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace; 2. da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; 3. da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x ecc.); 4. dall uso del veicolo su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; 5. da ubriachezza, dall uso di allucinogeni, dall uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi causa determinata; 6. da atti illeciti commessi dolosamente dall'assicurato o da partecipazione a imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa. Sono altresì esclusi dall assicurazione: 7. le ernie di qualsiasi tipo; 8. le rotture sottocutanee dei tendini; 9. gli infarti da qualsiasi causa determinati. Art. 3.3 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da: - alcolismo e tossicodipendenza; - sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); - epilessia; - psicosi e disturbi gravi della personalità. Qualora una o più delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall articolo 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. GARANZIE BASE Art. 3.4 - Morte da infortunio Qualora l infortunio non abbia effetto invalidante indennizzabile ma abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, l Impresa liquiderà ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso Morte indicata in polizza. Qualora invece l infortunio abbia effetto invalidante indennizzabile e, successivamente al pagamento dell indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nell infortunio, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso dell indennità per Invalidità permanente già corrisposta all Assicurato, mentre i beneficiari designati in polizza hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. L indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. In caso di scomparsa dell Assicurato conseguente a infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile. Se, dopo che l Impresa avrà pagato l indennità, risulterà che l Assicurato è vivo l Impresa avrà comunque diritto alla restituzione dell indennizzo corrisposto. Pag.3 di 8

A restituzione avvenuta l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. Art. 3.5 - Invalidità permanente da infortunio Qualora l infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, l Impresa liquiderà a tale titolo, secondo le percentuali indicate nella Tabella allegata, una indennità calcolata in proporzione al grado di invalidità accertato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata in polizza. Art. 3.6 - Determinazione dell indennità per il caso di Invalidità permanente da infortunio Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Nei confronti dei mancini le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite. La perdita totale e irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla Tabella contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. In caso l infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella allegata, l indennizzo è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla Tabella stessa e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dall attività professionale dell Assicurato. Art. 3.7 - Criteri di corresponsione dell indennità per il caso di Invalidità permanente da infortunio L indennità per invalidità permanente viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in polizza e secondo le seguenti modalità: Franchigia del 3% assorbibile (non operante qualora l Assicurato si trovi alla guida di motocicli o ciclomotori) - sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece essa risulterà di grado compreso tra il 4% e il 10% della totale, l indennità verrà corrisposta in base alle percentuali che seguono: % i.p. 4 5 6 7 8 9 10 % liq. 1 2 3 4 6 8 10 - le invalidità permanenti di grado compreso tra l 11% e il 40% della totale verranno liquidate in misura pari al grado accertato, mentre per quelle di grado superiore al 40% l indennità verrà corrisposta in base alle percentuali che seguono: % i.p. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >=60 % liq. 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 Senza franchigia (non operante qualora l Assicurato si trovi alla guida di motocicli o ciclomotori) Sul capitale assicurato non verrà applicata alcuna franchigia e quindi l indennità verrà corrisposta in base all effettivo grado di invalidità permanente accertato. Franchigia assoluta del 3% (operante qualora l Assicurato si trovi alla guida di motocicli o ciclomotori) Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% della totale; per le invalidità permanenti di grado superiore al 3%, l indennità verrà corrisposta in misura pari al grado accertato eccedente tale limite. Art. 3.8 - Indennità giornaliera (valida solo se indicata in polizza e non operante qualora l Assicurato si trovi alla guida di motocicli o ciclomotori) Pag.4 di 8

L indennità giornaliera viene corrisposta in base ai criteri indicati in polizza e secondo le seguenti modalità: Per ricovero, convalescenza e ingessatura In caso di ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l Assicurato ha diritto all indennità giornaliera indicata in polizza per ogni giorno di ricovero completo, con il limite massimo di 360 giorni per sinistro e per anno assicurativo. Il giorno di ricovero e quello di dimissione vengono considerati come giorno unico agli effetti della liquidazione. Qualora il ricovero sia superiore a tre giorni, l Impresa corrisponde per la successiva convalescenza l indennità pattuita per un numero di giorni uguale a quello della degenza ospedaliera con un massimo di 60 giorni per sinistro e per anno assicurativo. Qualora l infortunio renda necessaria l applicazione di un ingessatura, anche senza ricovero ospedaliero, l Assicurato ha diritto a percepire l indennità pattuita a partire dal giorno di applicazione dell ingessatura e fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che deve essere certificata da un medico, con il limite massimo di 120 giorni per sinistro e per anno assicurativo. Se l infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero dell Assicurato, la relativa indennità giornaliera non è cumulabile con quella per ingessatura, che sarà riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera. L eventuale indennità giornaliera per convalescenza post ricovero, finché coesistente con il periodo di ingessatura, non è cumulabile con l indennità per ingessatura, che sarà riconosciuta, se di durata maggiore, a partire dalla cessazione dell indennità per convalescenza riconosciuta. L Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto all Assicurato a cura ultimata. Per ricovero con franchigia di 3 giorni In caso di ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l Assicurato ha diritto all indennità giornaliera indicata in polizza per ogni giorno di ricovero completo, previa applicazione di una franchigia di 3 giorni da conteggiarsi a partire dal giorno di ingresso nella Struttura sanitaria, con il limite massimo di 360 giorni per sinistro e per anno assicurativo. Il giorno di ricovero e quello di dimissione vengono considerati come giorno unico agli effetti della liquidazione. L Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto all Assicurato a cura ultimata. GARANZIA AGGIUNTIVA (Valida solo se espressamente richiamata in polizza) Art. 3.9 - Rimborso spese mediche (non operante qualora l Assicurato si trovi alla guida di motocicli o ciclomotori) L impresa rimborsa, entro un anno dal verificarsi dell infortunio e fino a concorrenza, per anno assicurativo, del massimale indicato in polizza, le spese sostenute dall Assicurato per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio: - per accertamenti diagnostici - per prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di protesi di qualsiasi genere) - per trattamenti fisioterapici e rieducativi ed in caso di ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata, con o senza intervento chirurgico, Day Hospital e/o intervento chirurgico ambulatoriale, le spese: - per rette di degenza - per gli onorari dei medici curanti - per i medicinali - per i diritti di sala operatoria - per i materiali d intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al sinistro). L Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto all Assicurato a cura ultimata. OPERATIVITA DELLE GARANZIE PRESTATE Pag.5 di 8

Art. 3.10 - Estensione territoriale L assicurazione vale per il territorio degli stati europei. Art. 3.11 - Alienazione o demolizione del veicolo identificato nel contratto In caso di contratto stipulato su veicolo identificato, l'alienazione o la demolizione dello stesso comporta la cessazione delle garanzie e deve essere prontamente segnalata all'impresa. Il Contraente potrà comunque rendere valido lo stesso contratto per i rischi connessi alla circolazione di un altro veicolo, se dello stesso tipo di quello descritto in polizza, sottoscrivendo un'apposita appendice predisposta dall'impresa. Qualora il nuovo veicolo venga assicurato per la RCA con l Impresa, le garanzie continuano ad operare regolarmente, anche senza la sottoscrizione della stessa appendice. Art. 3.12 - Rinuncia al diritto di surrogazione L Impresa rinuncia a favore dell'assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. Art. 3.13 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge La presente assicurazione è stipulata in aggiunta e in ogni caso indipendentemente da qualsivoglia obbligo in tal senso dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future. 4 NORME IN CASO DI SINISTRO Art. 4.1 Obblighi In caso di sinistro, il Contraente, l Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve: - presentare denuncia scritta all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa, entro 5 giorni da quello in cui l infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia dell'infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e dev'essere corredata da certificato medico; - fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all infortunio denunciato; - inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all Impresa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell art. 1915 del Codice Civile. L Assicurato deve altresì: - sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall Impresa; - fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Qualora la morte dell Assicurato sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente se diverso dall Assicurato o i beneficiari designati in polizza devono dare immediato avviso all Impresa. Art. 4.2 Precisazione sulle somme assicurate e criteri di indennizzabilità In caso di estensione della copertura alle persone trasportate, si precisa che le somme assicurate indicate in polizza si intendono per ciascun trasportato per il quale è stato pagato il relativo premio. Tuttavia, se al momento dell infortunio si trovano a bordo del veicolo un numero di persone trasportate superiore a quello indicato in polizza, per determinare il capitale sul quale calcolare l indennizzo, si procederà in fase di liquidazione alla ripartizione del capitale globalmente assicurato per i trasportati tra tutte le persone trasportate presenti a bordo del veicolo al momento del sinistro. L Impresa corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla Tabella contrattualmente operante, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Pag.6 di 8

In caso di estensione della copertura alle persone trasportate, si precisa che le somme assicurate indicate in polizza si intendono per persona. Inoltre, se al momento dell infortunio si trovano a bordo del veicolo un numero di persone trasportate superiore a quello indicato in polizza e sulla base del quale è stato pagato il relativo premio, si procederà in fase di liquidazione all applicazione della regola proporzionale. Art. 4.3 - Valutazione del danno L ammontare del danno è concordato direttamente dall Impresa o da un Perito da questa incaricato con l Assicurato o persona da lui designata. In caso di controversie di natura medico legale sull ammontare offerto a titolo di indennizzo o sull indennizzabilità del sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all autorità giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre medici. Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio. Il Collegio dei Medici definisce se ed in quale misura è dovuto l indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Il Collegio Medico risiede nel Comune che ospita l Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso. Art. 4.4 - Pagamento dell indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l Impresa determina l indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni da quest ultima. Il diritto all indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore dopo che l indennizzo sia stato ufficialmente offerto o liquidato in misura determinata, l Impresa paga agli eredi dell Assicurato l importo liquidato od offerto. L indennità verrà corrisposta in Italia in Euro. Pag.7 di 8 TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI INVALIDITA PERMANENTE Tabella A L indennità per invalidità permanente parziale - ferme le franchigie e i criteri di corresponsione operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata in polizza, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati. Descrizione Percentuale des sin Perdita totale, anatomica o funzionale, di: - un arto superiore 70% 60% - una mano o un avambraccio 60% 50% - un pollice 18% 16% - un indice 14% 12% - un medio 8% 6% - un anulare 8% 6% - un mignolo 12% 10% - la falange ungueale del pollice 9% 8% - una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20%

Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono-supinazione libera 20% 15% Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) 10% 8% Paralisi completa del nervo radiale 35% 30% Paralisi completa del nervo ulnare 20% 17% Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia 70% - al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% Perdita totale, anatomica o funzionale di: - un piede 40% - ambedue i piedi 100% - un alluce 5% - un altro dito del piede 1% - falange ungueale dell'alluce 2,5% Anchilosi dell'anca in posizione favorevole 35% Anchilosi del ginocchio in estensione 25% Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto 10% Anchilosi della tibio-tarsica con anchilosi della sotto-astragalica 15% Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno 15% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25% Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% Sordità completa di un orecchio 10% Sordità completa di entrambi gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta monolaterale 4% Stenosi nasale assoluta bilaterale 10% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielico-somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - 12 dorsale 10% - una vertebra lombare 10% Esiti di frattura di un metamero sacrale 3% Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Perdita anatomica di un rene 15% Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Pag.8 di 8