Reddito Agrario e Imprenditore Agricolo

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Reddito Agrario e Imprenditore Agricolo Riferimenti normativi: art. 2135 c.c. (come sostituito dall art. 1 1 comma del D. Lgs. n 228 del 18/05/2001) D. Lgs. n 228 del 18/05/2001 D. Lgs. n 99 del 29/03/2004 art. 32 del D.P.R. n 917 del 22/12/1986, cd. T.U.I.R., (come modificato dall art. 1 del D. Lgs. n 344 del 12/12/2003) art. 42 del T.U.I.R. (come modificato dall art. 1 del D. Lgs. n 344 del 12/12/2003) art. 54 bis del T.U.I.R. (inserito dall art. 2 6 comma della l. n 350 del 24/12/2003 e modificato dall art. 15 2 comma del D. Lgs. n 99 del 29/03/2004) art. 34 bis del D.P.R. n 633 del 26/10/1972 (inserito dall art. 2 7 comma della l. n 350 del 24/12/2003) circolare n 44 del 15/11/2004 circolare n 44 del 14/05/2002 circolare n 50 del 20/03/2000 circolare n 207 del 16/11/2000 L imprenditore agricolo Lo svolgimento dell attività volta allo sfruttamento dei terreni agricoli, all allevamento del bestiame e alla silvicoltura è sempre stato oggetto di una disciplina speciale rispetto ad altri tipi di attività maggiormente connotate sotto il profilo economico, con riferimento sia al diritto civile e commerciale, sia al diritto amministrativo, sia al diritto tributario, in ragione delle peculiarità dell attività svolta che necessita di particolare tutela. In particolare, la nozione di imprenditore agricolo, pur rientrando nella nozione generale di imprenditore ai sensi dell art. 2082 c.c. ( è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ), è stata storicamente contrapposta a quella dell imprenditore commerciale, di cui all art. 2195 c.c.. Nella formulazione del 1942 dell art. 2135 c.c. era imprenditore agricolo chi esercita un attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all allevamento del bestiame e attività connesse, con una interpretazione estensiva o restrittiva della portata della norma a seconda della naturalità o artificialità dell ambiente in cui erano svolte le tre attività tipiche e secondo tecniche conosciute a quel tempo. In seguito, una serie di pronunce giurisprudenziali hanno contribuito a delineare l ampiezza della nozione di impresa agricola, facendovi rientrare, secondo i progressi tecnici, la bachicoltura, l avicoltura e la pollicoltura, la bonifica di un fondo, le latterie e le cantine sociali, la coltivazione di funghi, l agriturismo, purché fossero accessorie alle tre attività fondamentali di coltivazione del fondo, allevamento del bestiame e silvicoltura.

Alcune di tali attività sono state poi oggetto di apposita disciplina con leggi speciali che ne hanno regolamentato i profili scaturenti dalle loro particolari caratteristiche. 1 Infine, il legislatore ha provveduto a ridefinire i contorni dell imprenditore agricolo mediante la riformulazione dell art. 2135 c.c. 2. Il 2 comma dell art. 2135 novellato ha specificato che per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali s intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. In tal modo vi rientrano ex lege le colture idroponiche per le quali era controversa la natura agricola o commerciale in funzione della prevalenza del lavoro umano rispetto al collegamento con il fondo. Il 3 comma della stessa norma, invece, ha aggiunto alle attività connesse, oltre quelle dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione, anche quelle rivolte alla commercializzazione e valorizzazione che abbiano, però, ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell allevamento di animali. Sono state ricondotte nel novero delle attività connesse anche quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, compresa la ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Sotto il profilo civilistico, il possesso della qualifica di imprenditore agricolo, così come delineata dalla legge vigente, sottrae il medesimo dall obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l attività sia svolta in forma societaria, lo esonera dalla disciplina fallimentare e lo sottopone alle norme contenute nel capo II del codice civile. L IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE Sotto il profilo giuspubblicistico, il D. Lgs. n 99 del 29/03/2004 3, ha fornito la nozione di imprenditore agricolo professionale, finalizzata all applicazione di norme di diritto amministrativo, con risvolti anche di natura tributaria. E considerato imprenditore agricolo professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali 4 dedichi alle attività agricole di cui all art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle stesse attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Tali percentuali sono ridotte al 25% nelle zone svantaggiate indicate dal medesimo Regolamento CE. All imprenditore agricolo persona fisica sono equiparate le società di persone, cooperative e anche di capitali, purché nello statuto sia previsto come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di attività agricole di cui all art. 2135 c. c. 1 l. n 126/1985 sulla coltivazione di funghi; l. n 752/1985 sulla coltivazione di tartufi; l. n 730/1985 sull agriturismo; l. n 778/1986 sull allevamento; l. n 102/1992 sull acquacoltura; l. n 349/1993 sull attività cinotecnica. 2 avvenuta mediante l art. 1 1 comma del D. Lgs. n 228 del 18/05/2001. 3 Recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura. 4 in ossequio al Regolamento CE n 1257 del 17/05/1999.

e a condizione che almeno un socio o un amministratore siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 5 La citata definizione opera in tutti i casi in cui la legislazione vigente faccia riferimento all imprenditore agricolo 6 ; in particolare, qualora egli sia iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale gli sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie stabilite dalla vigente normativa a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Il medesimo D. Lgs. n 99 del 2004 pone la definizione di giovane imprenditore agricolo, di età non superiore a quaranta anni, destinatario di un incentivo nella forma di premio di primo insediamento 7, le cui modalità operative sono dettate con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, tenuto conto dei limiti di aiuto posti dal D.L. n 138 del 08/07/2002. I giovani imprenditori agricoli sono destinatari di un ulteriore agevolazione, consistente nella registrazione solo in caso d uso e a tassa fissa del contratto di affitto stipulato per far conseguire all azienda agricola dimensioni ottimali. 8 Il D. lgs. n 99 del 2004 ha disciplinato in modo sistematico anche la vendita di prodotti agricoli e le organizzazioni di produttori, 9 anche al fine di adottare processi di rintracciabilità per l assolvimento degli obblighi di cui al Regolamento CE n 178 del 2002. Inoltre, per cercare di conservare l integrità fondiaria, ha disposto che ai trasferimenti di terreni agricoli fatti a qualsiasi titolo nei confronti di soggetti che s impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per almeno 10 anni, si applica l esonero da imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo nonché l abbattimento ad un sesto dell onorario del notaio relativo alla stipula dell atto di trasferimento. 10 Tale agevolazione può essere applicata anche a compendi comprendenti terreni agricoli non confinanti tra loro, che però siano funzionalmente collegati per l esercizio di un unica impresa agricola. Il medesimo Decreto Legislativo ha dettato norme relative all esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario, di ricomposizione fondiaria mediante accorpamento di fondi rustici, alla quale fattispecie sono state ridotte le relative imposte di registro, ipotecaria e catastale del 50%, e di ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto o di contratto di società cooperativa, per le quali è stata quantificata l imposta di registro in misura fissa. Ulteriori facilitazioni sono previste da questo decreto, anche ai fini delle imposte dirette, relativamente alla valorizzazione del patrimonio abitativo rurale. Infatti, i redditi dei fabbricati non abitabili, situati in zone rurali, vengono ricompresi nel reddito dominicale e nel reddito agrario dei terreni su cui insistono, quando sono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall imprenditore agricolo proprietario. Se quest ultimo concede in locazione tale immobile restaurato e reso abitabile, i canoni di locazione percepiti per tutto il periodo relativo al primo 5 In tal caso la ragione sociale o la denominazione sociale devono contenere l indicazione di società agricola 6 Comma 4 dell art. 1 del D. Lgs. n 99/2004 7 disposto dall art. 8 del Regolamento CE n 1257 del 1999 8 art. 15 L n 441 del 15/12/1998 9 mediante la modifica del D. Lgs. 228 del 18/05/2001. 10 Estensione dell art. 5 bis della l. n 97 del 31/01/97

contratto di locazione, della durata minima di 5 anni e massima di nove anni, non vanno dichiarati come redditi di fabbricati, ma rientrano nel reddito dominicale e agrario del terreno su cui insistono. Il citato Decreto Legislativo contiene, infine, norme di semplificazione amministrativa: l istituzione del fascicolo aziendale elettronico, certificato dal S.I.A.N. 11, dove sono registrati tutti gli aiuti concessi al soggetto esercente attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale; la Carta dell agricoltore e del pescatore 12 ; il Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole, accettato come sistema unico di identificazione delle aziende agricole ai sensi del Regolamento CE n 1782 del 2003; la realizzazione dell Anagrafe delle Aziende Agricole da parte dell A. G. E. A. 13 La previsione della tutela del patrimonio agroalimentare italiano, anche sotto il profilo di tutela giuridica internazionale, e la razionalizzazione del sistema di controllo delle frodi alimentari completano il contenuto del D. Lgs. n 99/2004. Il regime fiscale dell imprenditore agricolo Il regime fiscale relativo all imprenditore agricolo è stato recentemente rimodellato dall art. 2 della l. n 350 del 24/12/2003, che ha riformulato l art. 32 del T.U.I.R. con riferimento alle attività agricole connesse e ha introdotto un regime forfetario per le cd. altre attività agricole sia sotto il profilo delle imposte dirette, sia sotto il profilo dell I.V.A., introducendo l art. 56 bis nel D.P.R. n 917/1986 e l art. 34 bis nel D.P.R. n 633/1972. La circolare n 44 del 15/11/2004 ha provveduto a chiarire gli aspetti dubbi scaturenti da tale intreccio di norme. Il Reddito Agrario Il reddito agrario, a norma dell art. 32 del T.U.I.R., è costituito dalla parte di reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell esercizio di attività agricole svolte sul terreno, nei limiti della sua potenzialità. La sua determinazione avviene mediante l applicazione di apposite tariffe d estimo, che riflettono il reddito medio per unità di superficie. 14 E, dunque, un importo predeterminato in base ad una serie di variabili, in analogia con il reddito dominicale e con le rendite catastali, che consente al suo titolare una agevole determinazione dell imponibile ai fini delle imposte dirette senza dover quantificare l effettivo reddito prodotto. Il reddito agrario attualmente va rivalutato del 70% rispetto all importo iscritto al catasto ai fini della compilazione del quadro RA della dichiarazione dei redditi. Soggetto d imposta del reddito agrario è l affittuario del terreno agricolo che vi svolge attività agricola o coloro i quali ad altro titolo coltivano il terreno. 11 Sistema Informativo Agricolo Nazionale 12 coerente con il D.P.R. n 445 del 28/12/2000 13 Agenzia per le erogazioni in agricoltura 14 La determinazione catastale del reddito agrario è stata riconosciuta legittima con sentenza della Corte Costituzionale n 482 del 10/12/1987

Con riferimento a forme di detenzione diverse dall affitto, è intervenuta più volte la Commissione Tributaria Centrale per risolvere controversie relative alla individuazione del soggetto d imposta. Nel caso di conduzione a titolo precario è stato ritenuto soggetto d imposta il detentore pro tempore 15 ; nel caso c.d. di partecipanza agraria il reddito agrario va imputato ai partecipanti 16 ; nel caso di soccida va imputato al soccidario 17 e nel caso di comodato al comodante 18. Reddito derivante da allevamento di animali L attività di allevamento costituisce una delle tre attività tipiche in cui può estrinsecarsi l attività dell imprenditore agricolo, a norma dell art. 2135 c. c.. L art. 32 del T.U.I.R. specifica che ai fini del reddito agrario l attività di allevamento di animali è considerata attività agricola quando gli animali sono nutriti con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. Fa, quindi, riferimento all astratta potenzialità del fondo di produrre mangimi per gli animali allevati e non al concreto utilizzo dei prodotti del proprio fondo per nutrire gli stessi animali. Il numero di capi che consente di rientrare nel regime del reddito agrario è stabilito per ciascuna specie animale da un Decreto del Ministro delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, in considerazione della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti per ciascuna specie allevata. 19 Anche l allevamento di cavalli da corsa può fiscalmente rientrare nell attività agricola quando rispetta i citati limiti riferiti al mangime ottenibile dal fondo, ma è comunque sottoposta ad una disciplina di settore. 20 Analogamente l itticoltura è considerata attività agricola quando il fondo su cui insiste l impianto è potenzialmente idoneo a produrre un quarto del mangime necessario per l allevamento. 21 Produzione di vegetali con strutture fisse o mobili Anche le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, è considerata attività agricola e i suoi proventi sono assorbiti dal reddito agrario, qualora la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste. 22 Quando tale produzione eccede il limite citato, il reddito relativo alla parte eccedente di prodotto concorre a formare il reddito d impresa in misura proporzionale alla superficie eccedente. 23 15 CTC sez. 7 n 2922 del 07/04/1986 16 CTC sez. 4 n 3833 del 16/07/1996 17 Risoluzione Ministeriale n 1266 del 26/07/1979 18 CTC sez. 12 n 451 del 22/01/1985 19 A tal fine è stato emanato il decreto del 17/12/2003 che consente di determinare il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato 20 D.L. n 417 del 1991 conv. in L. n 66 del 1992; L. n 342 del 2000, circolare n 207/E del 2000 21 risoluzione ministeriale n 430783 del 02/05/1992 22 art. 32 comma 2 lettera b) T.U.I.R. 23 art. 56 bis T.U.I.R.

Costruzioni rurali Le costruzioni rurali e le relative pertinenze appartenenti al possessore o all affittuario del fondo rustico non producono redditi di fabbricati quando sono destinate ad abitazione degli addetti alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli nonché dei familiari conviventi a loro carico, purché idonee a tali usi. 24 Sono altresì escluse dai redditi dei fabbricati quando sono adibite al ricovero degli animali allevati, alla custodia delle macchine e degli attrezzi e delle scorte per la coltivazione e quando servono per la protezione delle piante, per la conservazione dei prodotti agricoli e per le attività connesse di cui all art. 32 comma 2 lett. c) del T.U.I.R. Il regime di favore dei fabbricati rurali coinvolge anche l assoggettamento all Imposta Comunale sugli Immobili, per i quali vige l esclusione se sussistono i requisiti di ruralità, a norma della circolare n 50/E del 20/03/2000. 25 Si ritiene che la ruralità dei fabbricati strumentali ad attività agricole sussista anche nel caso in cui i terreni siano posseduti da società commerciali che svolgono attività agricole, ma sono tassate in base al bilancio per ragioni soggettive. Le attività connesse L attuale art. 32 del T.U.I.R. ricomprende nel reddito agrario stimato catastalmente anche i redditi derivanti dalle attività cd. connesse 26, dirette cioè alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati ogni due anni con decreto del Ministero dell economia e delle finanze su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali. E stato, così, superato il precedente riferimento all esercizio normale dell agricoltura secondo la tecnica che lo governa, sostituito dall individuazione tassativa dei beni le cui relative attività sono attratte nel regime del reddito agrario. 27 Il citato Decreto 28 reca in allegato una tabella contenente l elenco tassativo delle attività connesse riguardanti determinati prodotti agricoli che rientrano ex lege nel reddito agrario. Non si tratta solo di attività di trasformazione di prodotti agricoli, ma anche attività di manipolazione di prodotti derivanti dalla coltivazione di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13 Atecofin 2004, ad esempio di tabacco, di fiori e piante ornamentali, colture viticole e olivicole, ed anche se l imprenditore agricolo si avvale per una o più fasi del processo produttivo di soggetti esterni, ad esempio del frantoio di terzi per la molitura delle olive o di una struttura conserviera per la trasformazione di pomodori in conserva. 24 art. 42 T.U.I.R. 25 tali requisiti sono fissati dall art. 9 del D.L. n 557 del 1993, conv. in L. n 133 del 1994 26 indicate al 3 comma dell art. 2135 del c.c. 27 circolare n 44 del 15/11/2004 28 emanato il 19/03/04 e pubblicato in G.U. n 78 del 02/04/04

In realtà, tutte le attività contenute nella citata tabella, realizzano sostanzialmente una manipolazione, per cui la conservazione, commercializzazione o valorizzazione di prodotti agricoli non rientra di per sé nel novero delle attività connesse attratte nel regime dell art. 32 del T.U.I.R., a meno che non siano svolte esclusivamente con riferimento a prodotti propri, ottenuti dall esercizio dell attività agricola principale dell imprenditore agricolo. La circolare n 44/2004 specifica che quando le suddette attività riguardano prodotti acquistati da terzi sicuramente non rientrano nel reddito agrario, così come l attività di commercializzazione o valorizzazione non collegata alla trasformazione perde ogni connessione con il fondo, per cui torna ad applicarsi il regime analitico di determinazione del reddito d impresa ai sensi dell art. 56 del T.U.I.R. Altre attività agricole Qualora le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione abbiano ad oggetto prodotti agricoli diversi da quelli contenuti nell elenco citato, ma comunque ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, si applica l art. 56 bis del T.U.I.R. 29, rubricato altre attività agricole. Questa norma dispone che per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nella citata tabella, il reddito è determinato applicando all ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini I.V.A., conseguiti con tale attività il coefficiente di redditività del 15%. Tale regime forfetario è opzionale, per cui il contribuente che intende aderirvi o intende recedere può farlo comunicandolo nella prima dichiarazione dei redditi successiva all adozione del comportamento concludente, ai sensi del D.P.R. n 442 del 10/11/1997. Si ricorda che, ai sensi dell art. 18 ter del D.P.R. 600/1973, i soggetti che si avvalgono del regime di cui all art. 56 bis del T.U.I.R. sono obbligati a tenere esclusivamente i registri previsti dal D.P.R. 633/1972, cioè i registri I.V.A. Nell ambito della stessa attività, ad esempio di vendita di vino, l imprenditore agricolo può trovarsi nella condizione di dover scindere il reddito derivante da vino prodotto con propria uva, che non rileva autonomamente in quanto assorbito dal reddito agrario dell art. 32 T.U.I.R., dal reddito derivante dalla vendita di vino ottenuto da uva acquistata per la quale sarà soggetto alla determinazione analitica del reddito d impresa ai sensi dell art. 56 T.U.I.R. La circolare n 44/2004 chiarisce anche che l attività di trasformazione riconducibile nel regime forfetario dell art. 56 bis del T.U.I.R. riguarda sempre prodotti diversi da quelle elencati nella tabella ministeriale. Inoltre, se la trasformazione costituisce un ulteriore fase del processo produttivo di un bene che già costituisce trasformazione di un prodotto agricolo, tale attività non rientra nell art. 56 bis, come ad esempio la trasformazione di yogurt in gelato, perché si perde ogni connessione con l attività agricola principale. 29 introdotto dalla medesima l. finanziaria per il 2004 e modificato dall art. 15 del D. Lgs. n 99 del 29/03/2004

Il regime del reddito agrario per le attività connesse (art. 32) e il regime d impresa forfetario per le altre attività agricole (art. 56 bis) si applicano anche in relazione a prodotti agricoli acquistati da terzi, purché essi non prevalgano rispetto ai prodotti propri. Già la circolare n 44 del 14/05/2002 aveva ammesso l utilizzo di prodotti acquistati da terzi, in quanto finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto finale e all aumento della redditività complessiva dell impresa agricola. La circolare n 44/2004 conferma il criterio della prevalenza sotto il profilo quantitativo, ma ammette l utilizzo di prodotti di terzi anche per un mero aumento quantitativo della produzione ed un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva, pur con il medesimo livello di qualità. In tal senso ha ampliato l esercizio di attività connesse anche a beni che migliorano la gamma di prodotti offerti dall impresa agricola purché riconducibili allo stesso comparto produttivo, ad esempio floricoltura. Se, invece, i beni ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli acquistati da terzi non rientrano nella tipologia di appartenenza dei beni ottenuti dalla trasformazione di prodotti propri, mancando il presupposto dell accessorietà e strumentalità con l attività agricola principale, il relativo reddito sarà a tutti gli effetti reddito d impresa. 30 Quando l imprenditore agricolo acquista beni di natura diversa dai propri, ma sempre dello stesso comparto, per migliorare la gamma dei prodotti offerti, il criterio della prevalenza va verificato in concreto comparando il valore normale dei prodotti agricoli propri con il costo sostenuto per acquistare i prodotti da terzi. Qualora il requisito della prevalenza non sia soddisfatto, se l attività connessa rientra nella citata tabella ministeriale opera la cd. Franchigia per cui rientra nel reddito agrario ex art. 32 T.U.I.R. il reddito derivante dall attività di trasformazione dei prodotti agricoli nel limite del doppio delle quantità prodotte in proprio dall imprenditore, mentre il restante reddito andrà determinato analiticamente. Se, invece, l attività di trasformazione o manipolazione riguarda beni acquistati da terzi e non inclusi nel citato elenco, l intero reddito prodotto andrà determinato ai sensi dell art. 56 del T.U.I.R. 31 Attività di fornitura di servizi Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi, ad esempio anche l agriturismo, di cui al 3 comma dell art. 2135 c. c., svolte mediante l utilizzo in modo prevalente attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, sono incluse nel regime forfetario dettato dall art. 56 bis del T.U.I.R.. Per rientrare in questo regime l attività di fornitura di servizi non deve assumere dimensioni tali, per capitale investito e risorse umane utilizzate, da costituire l attività principale dell imprenditore agricolo. Anche per l attività di fornitura di servizi va verificato il criterio della prevalenza: rientra nel regime forfetario anche l imprenditore che utilizza attrezzature solo per conto terzi, purché il fatturato derivante dall utilizzo di 30 ad esempio un imprenditore dedito all allevamento di bestiame e alla produzione di formaggio che svolge anche attività conserviera di pomodori per quest ultima dovrà determinare il reddito ai sensi dell art. 56 del T.U.I.R. 31 paragrafo 2 della circolare n 44/2004

attrezzature normalmente impiegate nell attività agricola principale sia superiore al fatturato ottenuto attraverso l utilizzo di altre attrezzature. Il relativo reddito viene determinato applicando all ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini I.V.A. il coefficiente di redditività pari al 25 %. Le medesime attività sono imponibili ai fini I.V.A. con un regime agevolato opzionale, dettato dall art. 34 bis del D.P.R. n 633 del 1972, che consente l abbattimento del 50 % dell imposta a titolo di detrazione forfetaria dell imposta in luogo della detrazione analitica dell imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Attività agricole occasionali L art. 2 della L. n 350/2003 ha introdotto anche un regime di determinazione forfetaria del reddito derivante dallo svolgimento occasionale di attività agricole connesse che non rientrano nella tabella ministeriale, inserendo nell art. 71 del T.U.I.R. il comma 2 bis. Tale norma dispone che a questi redditi non si applica l art. 67 del T.U.I.R., relativo ai redditi diversi, ma si applicano comunque ai corrispettivi, percepiti per lo svolgimento in modo occasionale delle citate attività, le percentuali di redditività fissate dall art. 56 bis T.U.I.R. : del 15 % per le attività di trasformazione, manipolazione e conservazione, e del 25 % per l attività di fornitura di servizi. I.R.A.P. Ai redditi determinati secondo il regime forfetario dell art. 56 bis del T.U.I.R. si applica la modalità di determinazione del valore della produzione netta dettata dall art. 17 comma 2 del D. Lgs. n 446 del 1997. 32 La base imponibile I.R.A.P. sarà formata sommando al reddito forfetario l ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. Annamaria Crisconio 32 paragrafo 5 della circolare n 44/2004