La razionalizzazione della disciplina ACE limita l agevolazione

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La razionalizzazione della disciplina ACE limita l agevolazione di Sandro Maria Galardo (*) Il disegno di Legge di bilancio 2017 prevede diversi interventi riguardanti la disciplina relativa all AiutoallaCrescitaEconomica(ACE),aifinidiuna razionalizzazione del sistema. Le modifiche, in linea generale, introducono limitazioni all agevolazione ACE e si estrinsecano nella riduzione dell aliquota del rendimento nozionale, nell intervento sul funzionamento dell agevolazione in ipotesi di aumento degli investimenti in titoli e valori mobiliari, nell assimilazione della disciplina del riporto delle eccedenze ACE a quella delle perdite fiscali pregresse e, in relazione alle sopravvenienze attive realizzate nell ambito di procedure di concordato di risanamento, nell assimilazione della deduzione ACE alle perdite fiscali. Il disegno di Legge di bilancio 2017 (1) prevede diversi interventi in merito alla disciplina relativa all Aiuto alla Crescita Economica (ACE), di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (2), sia a fini di razionalizzazione del sistema sia per adeguarla ulteriormente al mutato assetto delle condizioni di mercato (3). In particolare, le modifiche, che in linea generale limitano l agevolazione ACE: (i) attengono alla riduzione dell aliquota del rendimento nozionale (ii) intervengono sul funzionamento dell agevolazione in ipotesi di aumento degli investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni; (iii) sono finalizzate ad assimilare la disciplina del riporto delle eccedenze ACE a quella delle perdite fiscali pregresse; (iv) assimilano la deduzione ACE alle perdite fiscali in relazione alle sopravvenienze attive realizzate nell ambito di procedure di concordato di risanamento. La riduzione delle aliquote L agevolazione ACE, in sintesi, consiste nella possibilità di dedurre, dal reddito complessivo (*) Dottore Commercialista in Roma, of counsel Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (1) Disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 A.C. 4127, presentato dal Ministro dell Economia e delle Finanze il 29 ottobre 2016. Al momento di andare in stampa, si fa riferimento all Atto Camera n. 4127-bis. (2) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale dell incremento di capitale proprio. Nello specifico, la deduzione dalla base imponibile viene determinata applicando una specifica percentuale - rappresentativa appunto del c.d. rendimento nozionale - alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2010. La deduzione in esame rileva nel periodo d imposta in cui si verifica l incremento patrimoniale e in ciascun periodo d imposta successivo, fino a quando il patrimonio non diminuisce. Il disegno di Legge di bilancio dispone la riduzione dell aliquota del rendimento nozionale che passa dal 4,75% al 2,3% per il 2017 e al 2,7% a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (4). L incremento degli investimenti in titoli e valori immobiliari Il disegno di Legge di bilancio introduce una specifica limitazione nella determinazione del- (3) Relazione illustrativa al disegno di legge A.C. 4127. (4) Dall ottavo periodo d imposta l aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7%. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l aliquota è fissata al 3%; per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l aliquota è fissata, rispettivamente, al 4%, al 4,5%, al 4,75% e al 2,3%. 3540 Corriere Tributario 46/2016

Disegno di Legge di bilancio 2017 Eleonora Marcelli - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Agevolazioni l agevolazione, già presente nella disciplina della c.d. Dual Income Tax (DIT) (5). Si tratta di una previsione che, per tutte le imprese diverse dalle banche e dalle imprese di assicurazione, rende inefficace la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa al disegno di legge in commento, tale norma viene introdotta per stimolare la capitalizzazione finalizzata agli investimenti produttivi o alla riduzione del debito reintroducendo la disposizione già esistente nell ambito della disciplina della DIT di cui l ACE ne ricalca i tratti principali. Anche in questo caso, come, peraltro, già previsto in tema di DIT, tale disposizione limitativa non è applicabile, per ovvi motivi, alle banche e alle imprese di assicurazione. In merito deve osservarsi che effettivamente le due tipologie di agevolazione (DIT e ACE) presentano tratti simili, entrambe introdotte nel tempo al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese con l obiettivo di rafforzare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l apparato produttivo. Tuttavia, almeno fino all introduzione della modifica in argomento, la funzione di fondo delle due discipline era comunque differente. Incremento degli investimenti in titoli e valori immobiliari Il disegno di Legge di bilancio 2017 introduce una specifica limitazione nella determinazione dell ACE che, per tutte le imprese diverse dalle banche e dalle imprese di assicurazione, rende inefficace la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, tale norma viene introdotta per stimolare la capitalizzazione finalizzata agli investimenti produttivi o alla riduzione del debito, reintroducendo la disposizione già esistente nell ambito della disciplina della dual income tax, di cui l ACE ne ricalca i tratti principali. L agevolazione DIT era fondata sull applicazione di un aliquota d imposta ridotta agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito, con la conseguenza, pertanto, di suddividere il reddito imponibile in due parti (da cui l espressione DIT - dual income tax ): l una commisurata al rendimento ordinario dei nuovi apporti di capitale investito alla quale applicare un aliquota ridotta, l altra assoggettata all aliquota ordinaria. Ebbene, poiché la finalità della disciplina della DIT era quella di agevolare il reddito rinveniente dai nuovi apporti di capitale, appariva coerente che a tal fine non rilevassero gli investimenti non produttivi (che la norma individuava in quelli in titoli e valori mobiliari). Nel caso dell ACE, invece, l agevolazione sembra finalizzata, in un contesto post crisi finanziaria, soltanto a riequilibrare soltanto il trattamento fiscale degli investimenti in equity rispetto a quelli a debito. La modifica in corso di approvazione determina un ulteriore assimilazione delle due discipline, discostando la ratio dell ACE dalla mera agevolazione dell investimento in capitale proprio. L assimilazione della disciplina del riporto delle eccedenze ACE alle perdite fiscali pregresse Il riporto delle perdite fiscali, espressamente ammesso dal legislatore (6), trova la propria ratio nell esigenza di valutare la capacità contri- (5) Introdotta con il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466 - Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell art. 3, comma 162, lett. a), b), c), d) ed f), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. (6) Art. 84, commi 1 e 2, del T.U.I.R. Corriere Tributario 46/2016 3541

butiva di un soggetto su un arco temporale adeguato in relazione all attività produttiva svolta, superando il necessario e convenzionale frazionamento del periodo gestorio in anni impositivi (7), all evidente scopo di non penalizzare le attività produttive, tassandone i frutti presenti senza tuttavia considerare gli oneri in passato sostenuti (anche) allo scopo di generare la ricchezza imponibile attuale. Pertanto, il riporto delle perdite consente al soggetto che le ha prodotte di rinviare la deduzione degli oneri che ne hanno determinato l ammontare. In tale ottica, il legislatore ha previsto che alle eccedenze di interessi passivi, ovvero a una tipologia di oneri la cui deduzione è rinviata nel tempo, si applichino le medesime limitazioni antielusive stabilite dall ordinamento con riguardo alle perdite fiscali. Con le previsioni del disegno di Legge di bilancio, per coerenza sistematica, sono estese anche alle eccedenze ACE gli analoghi vincoli antielusivi vigenti nel sistema del reddito di impresa per il riporto delle perdite fiscali nei successivi periodi d imposta, già introdotte per il riporto delle eccedenze di interessi passivi (8). L eccedenza ACE (ovvero la quota di agevolazione la cui deduzione è rinviata ai successivi periodi d imposta), infatti, ha la medesima natura dell eccedenza di interessi passivi, in quanto consiste nell ammettere in deduzione Riporto delle eccedenze ACE in caso di fusioni e di scissioni Il disegno di Legge di bilancio 2017 stabilisce che, in caso di fusioni e di scissioni, l importo del rendimento nozionale ACE che supera il reddito complessivo netto dichiarato e che può essere riportato in avanti ed eventualmente dedotto dal reddito dei successivi periodi d imposta subisce le medesime limitazioni stabilite dall ordinamento fiscale con riguardo al riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili generatesi anteriormente alle operazioni di fusione e di scissione. In particolare, la disposizione, estesa anche al riporto delle eccedenze ACE, richiede che, al fine del riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili delle società che partecipano alla fusione, siano verificati la sussistenza del c.d. presupposto di vitalità della società e il rispetto del limite del patrimonio netto contabile. dal reddito complessivo netto dichiarato un importo di interesse nozionale corrispondente al rendimento del nuovo capitale proprio. Le limitazioni al riporto delle eccedenze ACE in caso di fusioni e di scissioni Il disegno di legge in oggetto modifica il comma 7 dell art. 172 del T.U.I.R., aggiungendo dopo la disposizione che estende agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti la disciplina antielusiva relativa al riporto delle perdite in caso di fusione, il seguente periodo: nonché all eccedenza relativa all aiuto alla crescita economica di cui all art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. In sostanza, con tale disposizione l importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato e che potrà essere riportato in avanti ed eventualmente dedotto dal reddito dei successivi periodi d imposta, subisce le medesime limitazioni stabilite dall ordinamento fiscale con riguardo al riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili generatesi anteriormente alle operazioni di fusione e di scissione. In particolare, il comma 7 dell art. 172 del T.U.I.R., al fine del riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili delle società che partecipano alla fusione, richiede che siano verificati la sussistenza del (7) L art. 76 del T.U.I.R. dispone che l imposta è dovuta per periodi d imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli artt. 80 (riporto o rimborso delle eccedenze) e 84 (riporto delle perdite). (8)Comesivedrànelseguito,inalcunicasil assimilazione tra eccedenze di interessi passivi e perdite pregresse, in linea generale già disposta nella legislazione vigente, è attuata nel disegno di Legge di bilancio 2017. 3542 Corriere Tributario 46/2016

Disegno di Legge di bilancio 2017 Eleonora Marcelli - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Agevolazioni c.d. presupposto di vitalità della società (9) e il rispetto del limite del patrimonio netto contabile (10). Lo spirito della normativa descritta è quello di contrastare il c.d. commercio delle bare fiscali, vale a dire il perfezionamento di fusioni con società ormai prive di capacità produttiva, poste in essere soltanto al fine di attuare la compensazione intersoggettiva riguardante i risultati fiscali negativi dell una, per l appunto la c.d. bara fiscale, con quelli positivi dell altra. L azione di contrasto a dette operazioni consiste nel divieto al riporto degli interessi passivi non deducibili e delle perdite, qualora non sussistano i requisiti richiesti dalla norma. Considerata la natura antielusiva della disposizione, resta sempre possibile la sua disapplicazione quando si dimostri che le entità giuridiche coinvolte non sono delle bare fiscali ovvero che la fusione non rientri in un progetto finalizzato a ridurre l imponibile positivo di una società con le perdite dell altra società accumulate in periodi antecedenti. Come detto, con l approvazione del disegno di Legge di bilancio, le limitazioni previste in ipotesi di fusione al riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, sopra richiamate, si applicheranno anche al riporto delle eccedenze ACE. Risulta, quindi, da valutare il caso in cui la società partecipante alla fusione abbia in dote sia perdite fiscali pregresse, sia interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti, sia eccedenze ACE riportabili e, pur in presenza delle condizioni di vitalità previste dalla norma, non possieda un patrimonio netto capiente per il riporto di tutte le eccedenze (perdite, interessi passivi e ACE). In relazione alla copresenza di perdite fiscali e di eccedenza di interessi passivi indeducibili, la circolare 21 aprile 2009, n. 21/E, ha specificato che, pur se perdite fiscali ed interessi passivi indeducibili costituiscono elementi differenti sotto il profilo contabile e fiscale, ai fini dell applicazione della disposizione di cui all art. 172, comma 7, del T.U.I.R. il legislatore abbia inteso equipararli. L eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili, infatti, altro non farebbe che confluire nella perdita, diventandone parte ed incrementando l ammontare della stessa. Di conseguenza, il legislatore ha considerato, nella fattispecie, gli interessi indeducibili come componenti incrementative delle perdite e, quindi, così come, a determinate condizioni, le perdite della incorporata possono ridurre il reddito dell incorporante, allo stesso modo possono essere utilizzati gli interessi passivi non dedotti dalla incorporata. Pertanto, conclude la circolare n. 21/E, si ritiene che la società incorporante possa decidere, sulla base di propri calcoli di convenienza, a quale dei due importi (perdite o interessi indeducibili) imputare l eccedenza non utilizzabile. Più complicata è la gestione delle eccedenze ACE, in quanto, secondo i chiarimenti forniti dalla circolare 23 maggio 2014, n. 12/E, l ACE opera dopo aver determinato il reddito complessivo netto - che, come precisato nella relazione illustrativa, risulta già ridotto di eventuali perdite pregresse - e, laddove l importo del rendimento nozionale superiilredditocomplessivo netto, l eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale. La deduzione ACE, sulla base di quanto affermato nel documento di prassi, è quindi consentita solo a seguito della deduzione di perdite pregresse, pertanto, tenendo conto di tale priorità di utilizzo, sarà necessario valutare se, nel momento in cui si genera l eccedenza ACE (che come detto matura solo post (9) Dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all art. 2425 del Codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. (10) Ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all art. 2501-quater del Codice civile senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa. Corriere Tributario 46/2016 3543

deduzione delle perdite pregresse), la stessa a quel punto può essere considerata equiparata integralmente alle perdite e agli interessi indeducibili, in relazione all applicabilità della disposizione antielusiva in tema di fusioni, ovvero se sussiste una priorità di imputazione dell eventuale eccedenza non utilizzabile. Le medesime regole antielusive sopra citate sul riporto delle perdite si applicano anche alle operazioni di scissione, in virtù dello specifico richiamo previsto dal comma 10 dell art. 173 del T.U.I.R: Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell art. 172 (11). Il disegno di Legge di bilancio prevede che quanto sopra si applichi anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell art. 96 del presente testo unico [del T.U.I.R.], nonché all eccedenza relativa all aiuto alla crescita economica di cui all art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si osservi, pertanto, che, in relazione alle operazioni di scissione, oltre a effettuare un equiparazione delle eccedenze ACE alle perdite pregresse, venga colta l occasione di ampliarla anche alle eccedenze di interessi passivi, garantendo così coerenza con la norma a cui la disposizione sulle scissioni (art. 173, comma 10, T.U.I.R.) fa rinvio (art. 172, comma 7, T.U.I.R.). Fusioni e di scissioni transfrontaliere Il disegno di Legge di bilancio 2017 estende le limitazioni al riporto delle perdite previste per le operazioni di fusioni o scissione transfrontaliere anche all eccedenza di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti, nonché all eccedenza ACE. Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, non è stato precisato nella norma che in tali operazioni il criterio proporzionale di cui all art. 181 T.U.I.R. vale anche per determinare la variazione del capitale proprio, in quanto già sistematicamente desumibile. Le limitazioni al riporto delle eccedenze ACE in caso di cessioni di partecipazioni Sempre in un ottica di equiparare il trattamento fiscale delle eccedenze ACE a quello delle perdite pregresse, il disegno di Legge di bilancio interviene sull art. 84, comma 3, del T.U.I.R, disposizione antielusiva volta a contrastare il commercio delle bare fiscali, alparidelle citate disposizioni in tema di fusioni e scissioni. Nello specifico, tale norma limita il riporto delle perdite nelle ipotesi in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l attività principale in fatto esercitata nei periodi d imposta in cui le perdite sono state conseguite (12). Il disegno di legge in esame prevede che quanto sopra si applichi anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell art. 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all aiuto alla crescita economica. Anche in tale ipotesi, pertanto, nell equiparare le eccedenze ACE alle perdite pregresse in relazione alle limitazioni poste dal comma 3 dell articolo 84 del T.U.I.R., si coglie l occasione (11) Riferendo alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all ammontare del patrimonio netto quale risulta dall ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all art. 2506-bis del Codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all art. 2506-ter del Codice civile. (12) La limitazione non si applica qualora le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all esercizio precedente a quello di trasferimento risulti un ammontare di ricavi e proventi dell attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all art. 2425 del Codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. 3544 Corriere Tributario 46/2016

Disegno di Legge di bilancio 2017 Agevolazioni di estendere l applicazione della disposizione anche alle eccedenze di interessi passivi. Le limitazioni al riporto delle eccedenze ACE in caso di fusioni o di scissioni transfrontaliere Il disegno di Legge di bilancio modifica la previsione dell art. 181, comma 1, del T.U.I.R. estendendo le limitazioni al riporto delle perdite previste per le operazioni di fusioni o scissione transfrontaliere anche all eccedenza di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti, nonché all eccedenza ACE. Nello specifico, tale norma prevede che, nelle operazioni di fusione o di scissione transfrontaliere di cui alle lett. a) e b), del comma 1, dell art. 178 del T.U.I.R., le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui alla disciplina antielusiva prevista nel citato art. 172, comma 7, del T.U.I.R., sopra richiamata. Conlemodificheproposte,l art. 181, comma 1, del T.U.I.R., oltre alle perdite fiscali, si applicherà a l eccedenza di interessi indeducibili oggettodiriportoinavantidicuialcomma4 dell art. 96 del presente testo unico, nonché l eccedenza relativa all aiuto alla crescita economica di cui all art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. In relazione a quanto previsto dall ultima parte del comma 1 dell art. 181 del T.U.I.R., in cui si dispone che le perdite fiscali sono ammesse in deduzione proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello stato, secondo quanto chiarito nella relazione di accompagnamento al disegno di Legge di bilancio, non si è ritenuta necessaria alcuna modifica, in quanto sistematicamente desumibile già sulla base di considerazioni sistematiche... specificare espressamente nella norma che in tali ultime operazioni il criterio proporzionale di cui all art. 181 T.U.I.R. vale anche per determinare la variazione del capitale proprio (c.d. base ACE) che conserva una connotazione territoriale successivamente alla data di efficacia della operazione transfrontaliera rispetto alla componente che deve considerarsi extra-territoriale apartire da tale data. Quanto affermato nella relazione di accompagnamento appare in linea con i chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 66/E/2007, secondo la quale il vincolo ivi previsto è chiaramente finalizzato a limitare il riporto delle perdite fiscali pregresse in tutte le ipotesi in cui alla stabile organizzazione non siano state attribuite tutte le attività e passività che facevano capo alla società incorporata e da cui si erano originate le perdite (ad es. quelle riferibili ad eventuali stabili organizzazioni all estero o ad altri elementi patrimoniali distolti) eche,pertanto, la ragione di tale limitazione è evidente dal momento che non potrebbero essere riportate perdite attribuibili, in parte, ad attività non più connesse alla stabile organizzazione rimasta nel territorio dello Stato. Ne consegue che - dovendosi ritenere applicabile il medesimo principio anche con riferimento alle altre posizioni soggettive - al pari di quanto previsto per le perdite fiscali, anche gli interessi passivi indeducibili e le variazioni di capitale proprio possono essere attribuiti al soggetto non residente in proporzione alla differenza tra gli elementi dell attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato e nei limiti di tale differenza, ferma restando l applicazione della disciplina antielusiva sopra richiamata. Il chiarimento della relazione di accompagnamento, probabilmente, ha la funzione di specificare che tale ultima posizione (rectius il criterio proporzionale di cui all art. 181 T.U.I.R. si applica anche alle variazioni di capitale proprio) non ha natura innovativa. Sopravvenienze attive nell ambito di procedure di concordato di risanamento Il comma 4-ter dell art. 88 del T.U.I.R. distingue tra procedure di concordato fallimentare o Corriere Tributario 46/2016 3545

preventivo liquidatorio e procedure di concordato di risanamento. Le sopravvenienze attive per riduzione di debiti dell impresa realizzate nell ambito della prima tipologia di procedure sono totalmente detassate, mentre in caso di procedure di concordato di risanamento, non costituisce sopravvenienza attiva la parte che eccede le perdite (13), pregresse e di periodo, di cui all art. 84, senza considerare il limite dell ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell art. 96. Pertanto, le sopravvenienze attive realizzate in sede di concordato di risanamento, di accordo Sopravvenienze attive in procedure di concordato di risanamento Le sopravvenienze attive realizzate in sede di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere equivalenti a queste, sono detassate, ma solo per la parte che non trova capienza nelle perdite e negli interessi passivi. Per tali fattispecie, il disegno di Legge di bilancio 2017 aggiunge alle perdite e agli interessi passivi la deduzione di periodo e l eccedenza relativa all ACE. di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, sono detassate ma solo per la parte che non trova capienza nelle perdite e negli interessi passivi. Per tali fattispecie, il disegno di Legge di bilancio aggiunge alle perdite e agli interessi passivi la deduzione di periodo e l eccedenza relativa all aiuto alla crescita economica di cui all art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. (13) Rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate. 3546 Corriere Tributario 46/2016