FAQ (Domande Frequenti)

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FAQ (Domande Frequenti) Le FAQ riportate di seguito forniscono una risposta ai quesiti più frequenti posti dagli Operatori al GSE sulla procedura di qualificazione degli Impianti Alimentati da Fonti di Energia Rinnovabili (IAFR) e sul rilascio dei Certificati Verdi (CV). Tali FAQ hanno valore meramente esemplificativo e potranno essere aggiornate periodicamente in funzione sia di eventuali modifiche normative e/o regolamentari, sia di ulteriori successivi approfondimenti in materia. Ultimo aggiornamento 31/03/2008 Elenco delle Domande PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE IAFR 1) Quali sono i tempi di risposta del GSE per la procedura di qualificazione IAFR? 2) Quali sono i possibili esiti della richiesta di qualificazione IAFR? 3) Quale è la documentazione da allegare alla richiesta di qualificazione IAFR? 4) E necessario aver ottenuto l autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto per richiedere la qualificazione IAFR? 5) La qualificazione IAFR dà automaticamente diritto alla Garanzia di Origine (GO)? 6) Le fonti rinnovabili riconosciute ai fini della Qualificazione IAFR sono le stesse di quelle per il rilascio della GO? 7) Per gli impianti con potenza minore di 1 MW quali sono i benefici derivanti dalla scelta della tariffa onnicomprensiva e quali quelli dalla scelta dei CV? RILASCIO DEI CERTIFICATI VERDI 1) Quando sono emessi i Certificati Verdi dal GSE? 2) Quali sono le modalità di emissione dei Certificati Verdi? 3) Come funziona la compensazione annuale dei Certificati Verdi? 4) Può essere prolungato il periodo di riconoscimento dei Certificati Verdi? 5) Per quanti anni possono essere spesi i Certificati Verdi? 6) Possono essere riconosciuti i Certificati Verdi su produzioni di energia estere? 7) Quali sono le principali novità introdotte dalla finanziaria 2008 per i Certificati Verdi?

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE IAFR 1) Quali sono i tempi di risposta del GSE per la procedura di qualificazione IAFR? Il GSE comunica l esito della richiesta di qualificazione al Produttore entro 90 giorni dalla data di protocollo GSE di ricevimento della domanda di qualificazione. Nel caso di sospensione del procedimento di qualifica per richiesta di documentazione integrativa, che deve pervenire entro 60 giorni dalla data di invio della richiesta di integrazione (protocollo di partenza GSE), il computo a scalare dei 90 giorni si interrompe per poi riprendere dalla data di ricevimento (protocollo di arrivo GSE) delle informazioni integrative. Per tale ragione, se G è il numero di giorni trascorsi dalla richiesta di integrazione, il GSE comunicherà l esito entro i giorni 90+G 2) Quali sono i possibili esiti della richiesta di qualificazione IAFR? A seguito dell analisi effettuata sulla base del D.Lgs. 24/10/2005 e delle Procedure tecniche i possibili esiti della richiesta di qualificazione possono essere: ESITO POSITIVO: l impianto o la proposta di intervento è riconosciuto qualificato per il successivo rilascio dell incentivazione; ESITO NEGATIVO: l impianto o la proposta di intervento non possiede i requisiti previsti dalla normativa di riferimento; NON ACCOGLIMENTO PER INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA: la documentazione presentata dal Produttore manca di elaborati e/o documenti che non consentono la verifica dei requisiti previsti; SOSPENSIONE: alla domanda presentata non sono allegati alcuni elaborati e/o documenti di cui il GSE richiede integrazione. A seguito dell analisi della documentazione integrativa, che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di protocollo GSE di invio della richiesta di integrazione, trascorsi i quali la richiesta verrà considerata automaticamente non accolta, la domanda potrà essere accolta o respinta. 3) Quale è la documentazione da allegare alla richiesta di qualificazione IAFR? Ogni richiesta deve contenere la lettera di richiesta di qualifica accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrivente e la scheda tecnica relativa al tipo di intervento (A, B, BP, C, D ed E). Ulteriore documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della qualificazione varia in relazione alla tipologia di intervento (A, B, BP, C, D ed E), allo stato dell impianto alla data di presentazione della domanda: in esercizio o in progetto e, nel secondo caso, al regime autorizzativo seguito per l autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto (regime autorizzativo previgente al D. Lgs. n. 387/2007 o l iter autorizzativo previsto dal D. Lgs. n. 387/2003). Gli schemi seguenti esemplificano i possibili casi: B, D e E Denuncia UTF di apertura di officina elettrica IMPIANTI IN ESERCIZIO A e BP Denuncia UTF di apertura di officina elettrica Relazione Tecnica Economica (RTE) C Denuncia UTF di apertura di officina elettrica Documentazione UTF di produzione nulla per i 5 anni precedenti l intervento

B, D ed E Normativa previgente al D.Lgs. n. 387/2003 A e BP Relazione Tecnica Economica (RTE) preliminare C Documentazione UTF di produzione nulla per i 5 anni precedenti l intervento IMPIANTI IN PROGETTO B, D ed E Autorizzazione unica o sua richiesta di cui all art.12 Iter autorizzativo previsto dal D.Lgs. n. 387/2003 A e BP Autorizzazione unica o sua richiesta di cui all art.12 Relazione Tecnica Economica (RTE) preliminare C Autorizzazione unica o sua richiesta di cui all art.12 Documentazione UTF di produzione nulla per i 5 anni precedenti l intervento Contenuti della Relazione Tecnica di Riconoscimento: Descrizione dell impianto e dell intervento effettuato; Dati tecnici riguardanti: la fonte utilizzata, la potenza nominale dell impianto e di ogni singola unità che lo costituisce e la producibilità netta attesa annua ECV che ha diritto al successivo rilascio dei CV. Elaborati grafici: corografia, planimetria generale, schema funzionale d impianto, schema elettrico unifilare dell impianto. Per impianti che utilizzano biomasse, la descrizione delle biomasse; Nel caso di impianti che utilizzano rifiuti, se si tratta di rifiuti completamente biodegradabili è sufficiente la descrizione dei rifiuti utilizzati con la comunicazione dei relativi codici CER. Se invece la richiesta di qualifica viene fatta per la sola parte biodegradabile dei rifiuti, la descrizione degli stessi con la comunicazione dei relativi codici CER deve essere corredata dal calcolo della quota di energia imputabile alla sola parte biodegradabile. Nel caso di centrali ibride, il calcolo dell energia netta imputabile alla fonte rinnovabile. Nel caso di interventi di potenziamento e rifacimento parziale e totale (A, B, BP), la produzione storica attestata da specifiche dichiarazioni UTF. Nei casi di rifacimenti parziali e totali (B e BP), dossier fotografico che illustri le condizioni ante e post operam. Nel caso di impianti idroelettrici che utilizzano sistemi di pompaggio, descrizione dettagliata dello stesso per la quantificazione dell energia assorbita. Dichiarazione del Produttore di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi.

4) E necessario aver ottenuto l autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto per richiedere la qualificazione IAFR? Impianti in esercizio: Se la richiesta di qualificazione riguarda un impianto in esercizio alla data di presentazione della domanda, sarà necessario aver ottenuto già le autorizzazioni in oggetto. Nel caso in cui l intervento in esame non necessita del permesso a costruire, il produttore dovrà dichiararlo e allegare alla richiesta la Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentata alle autorità competenti. Impianti in progetto: Per quanto riguarda gli impianti a progetto, se si segue la normativa previgente alla 387/03 sarà necessario aver ottenuto il permesso alla costruzione e all esercizio se, invece, si segue l iter autorizzativo previsto dal D.Lgs. 387/03 non sarà necessario aver ottenuto, nel momento di presentazione della richiesta di qualificazione, le predette autorizzazioni ma potrà essere allegata la richiesta di autorizzazione unica che potrà essere inviata entro e non oltre 60 giorni dalla data di protocollo GSE di arrivo della richiesta di qualifica. Quanto detto sopra non si applica agli impianti per i quali viene richiesta la qualifica per la sola parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, che devono avere già ottenuto al momento della richiesta il permesso alla costruzione e all esercizio. 5) La qualificazione IAFR dà automaticamente diritto alla Garanzia di Origine (GO)? La qualificazione IAFR non dà automaticamente diritto al riconoscimento della GO, perché quest ultima può essere richiesta soltanto per gli impianti in esercizio che hanno una produzione di energia elettrica annua netta non inferiore a 50 MWh. Anche nel caso, quindi, in cui lo stesso impianto in esercizio per il quale si richiede la GO è già stato qualificato IAFR, il Produttore deve comunque presentare la richiesta di identificazione (IRGO), allegando la stessa RTR inviata con la richiesta di qualifica IAFR. 6) Le fonti rinnovabili riconosciute ai fini della Qualificazione IAFR sono le stesse di quelle per il rilascio della GO? Si, sia la qualifica IAFR che il rilascio della GO riguardano le fonti rinnovabili definite dall articolo 2 della Direttiva Europea 2001/77 la quale definisce: fonti energetiche rinnovabili : le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuarti dai processi di depurazione biogas). biomassa : la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. 7) Per gli impianti con potenza minore di 1 MW quali sono i benefici derivanti dalla scelta della tariffa onnicomprensiva e quali quelli dalla scelta dei CV? Sono previste due categorie distinte di incentivo a seconda che la potenza elettrica dell impianto sia superiore o inferiore a 1MW. Per gli impianti di potenza elettrica non superiori a 1 MW, il produttore ha diritto, in alternativa ai CV e su specifica richiesta, ad una tariffa onnicomprensiva (Tab. 3 relativa all art.2 comma 145 della Legge n. 244 del 24/12/2007). Nel caso in cui la scelta viene rivolta verso un incentivazione per mezzo dei CV questi vengono riconosciuti per un numero pari all energia elettrica prodotta nell anno moltiplicata per un coefficiente diversificato in base alla tipologia della fonte (Tab. 2 relativa all art.2 comma 144 della Legge n. 244 del 24/12/2007). In entrambi i casi la legge prevede una durata dell incentivo per 15 anni con la possibilità di variazione, ogni 3 anni, sia del coefficiente moltiplicativo che della tariffa omnicomprensiva. I vantaggi che deriverebbero dalla scelta della tariffa onnicomprensiva è che questa, a differenza dei CV, non è soggetta a variazioni di mercato ed elimina gli oneri derivanti dalla collocazione dei CV sul mercato.

RILASCIO DEI CERTIFICATI VERDI 1) Quando sono emessi i Certificati Verdi dal GSE? I Certificati Verdi (CV) sono emessi dal GSE entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta da parte del produttore qualificato (vedere Allegati 1 e 3 alla procedura di rilascio dei Certificati pubblicata sul sito). Il processo di emissione consiste nel deposito sul conto proprietà intestato al produttore qualificato di un quantitativo di CV corrispondente all energia netta avente diritto al riconoscimento di CV, prodotta o attesa dall impianto qualificato dal GSE. 2) Quali sono le modalità di emissione dei Certificati Verdi? L emissione può avvenire con tre differenti modalità: emissione a consuntivo: il numero di Certificati Verdi (CV) viene determinato dal valore della produzione netta di energia, riconosciuta al rilascio dei Certificati Verdi e prodotta nell anno precedente. Tale produzione netta è desunta dalla dichiarazione di consumo presentata dal produttore all Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o da apposita autocertificazione in caso di impianti non soggetti a presentazione della dichiarazione di consumo (vedere Allegato 2 alla procedura di rilascio dei CV pubblicata sul sito); emissione a preventivo: il numero di CV viene determinato dal valore della produzione netta attesa, riconosciuta al rilascio dei CV in base alla producibilità attesa risultante dai dati della qualificazione (per il primo anno di esercizio) effettuata dal GSE o dai dati storici di produzione già disponibili (per gli anni successivi al primo). La richiesta a preventivo può riguardare l anno in corso o l anno successivo. I certificati emessi sono soggetti a compensazione (negativa o positiva) operata sulla base della produzione effettivamente realizzata nell anno; emissione a preventivo per impianti qualificati non ancora in esercizio: Il Decreto Ministeriale 24.10.2005 prevede anche l emissione di CV per gli impianti qualificati non ancora in esercizio. L emissione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta del produttore (vedere Allegato 5 alla procedura di rilascio dei CV pubblicata sul sito) corredata: dall autorizzazione rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione ai sensi dell articolo 12, comma 3, del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 (conferenza dei servizi) o dal permesso a costruire rilasciato dal Comune (concessione edilizia), da un coerente piano di realizzazione e da garanzie a favore del GSE in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei Certificati Verdi emessi (costituzione di fideiussione bancaria o assicurativa a favore del GSE). Pertanto, per il rilascio dei CV a preventivo agli impianti qualificati non ancora in esercizio alla domanda deve essere allegato: piano di realizzazione con almeno indicate le seguenti date 1. inizio e fine dei lavori di lavori di costruzione dell impianto; 2. inizio e fine dei lavori per il collegamento dell impianto alla rete elettrica; 3. primo parallelo; 4. entrata in esercizio commerciale; copia autentica della concessione edilizia rilasciata dal Comune o copia autentica dell autorizzazione rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione a valle dell esito positivo della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell articolo 12, comma 3 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003; lettera di impegno del produttore a garantire l emissione di Certificati Verdi a preventivo su impianto a progetto con i Certificati Verdi di altri impianti nella sua disponibilità, già in esercizio, o fideiussione bancaria o garanzia fideiussoria assicurativa (vedere Allegato 6 alla procedura di rilascio dei Certificati Verdi pubblicata sul sito). L importo della fideiussione è dato dal prodotto del numero dei Certificati Verdi emessi per l ultimo prezzo di riferimento per il mercato dei Certificati Verdi disponibile alla data della richiesta di emissione comprensivo d I.V.A.. La scadenza della fideiussione è fissata al 30 aprile dell anno successivo a quello a cui si riferiscono i Certificati Verdi emessi a preventivo. 3) Come funziona la compensazione annuale dei Certificati Verdi? Entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento, ciascun produttore qualificato, a favore del quale siano stati emessi Certificati Verdi (CV) a preventivo, trasmette la certificazione dell Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) attestante l effettiva produzione, ovvero l apposita autocertificazione nel caso di impianti non soggetti a presentazione della dichiarazione UTF (vedere la Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà

pubblicata sul sito) e la documentazione coerente con le caratteristiche tecniche dell impianto risultanti dai dati della qualificazione effettuata dal GSE. Il GSE procede quindi alla compensazione, secondo le modalità di seguito descritte: se dalla certificazione UTF risulta spettante un quantitativo di CV superiore a quello effettivamente emesso, si procede all emissione del quantitativo residuo; se dalla certificazione UTF risulta un numero di CV spettanti inferiore rispetto a quelli effettivamente emessi, si procede al ritiro dal conto proprietà dei certificati non spettanti. Nel caso in cui i certificati non siano più disponibili sul conto proprietà del produttore (in quanto già ceduti) vengono detratti all atto della successiva emissione o, su esplicita richiesta del produttore, recuperati nei due anni successivi (50% in ciascuno dei due anni). Nel caso, infine, di emissione a preventivo di CV per impianti qualificati non ancora in esercizio che hanno presentato a garanzia apposita fideiussione, la mancata entrata in esercizio commerciale dell impianto nel corso dell anno di riferimento dei CV comporta l escussione della garanzia. 4) Può essere prolungato il periodo di riconoscimento dei Certificati Verdi? Il periodo di riconoscimento dei Certificati Verdi (CV) può essere prolungato, come previsto all articolo 20, comma 5 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, se l impianto si è fermato a seguito di un evento calamitoso dichiarato tale con provvedimento delle autorità competenti quali, in via meramente esemplificativa, un provvedimento della Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Regione, ovvero un Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che deliberino lo stato di emergenza. Inoltre, ai sensi dell articolo 5, comma 13 del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2005 il periodo di riconoscimento dei CV può essere prolungato per tenere conto degli eventuali fermi disposti dalle competenti autorità in materia, per problematiche connesse alla sicurezza della rete. In questo caso il GSE riceve copia della comunicazione della competente autorità che ha disposto il fermo dell impianto per problematiche connesse alla sicurezza della rete, con indicata data e ora di inizio e fine della fermata dell impianto, ed estende il diritto al riconoscimento dei CV per un periodo pari a quello complessivo di fermata incrementato del 20%. 5) Per quanti anni possono essere spesi i Certificati Verdi? I Certificati Verdi (CV) rilasciati in un dato anno alla produzione di energia elettrica degli impianti di cui all articolo 4, comma 1, del DM 24 ottobre 2005, possono essere utilizzati per ottemperare all obbligo di cui all art. 11 del decreto legislativo 79/99, relativo anche ai successivi due anni. 6) Possono essere riconosciuti i Certificati Verdi su produzioni di energia estere? Il Decreto Legislativo n. 387 del 2003 prevede che i Certificati Verdi (CV) possano essere rilasciati oltre che per le produzioni da impianti alimentati da fonte rinnovabile ubicati sul territorio nazionale anche per le importazioni di elettricità da fonte rinnovabile provenienti da paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione analoghi a quelli italiani e riconoscano la stessa possibilità ad impianti collocati sul territorio italiano, a seguito di accordi stipulati tra il Ministero della Attività Produttive, Ministero dell Ambiente e gli analoghi Ministeri dei paesi da cui l'energia viene importata. 7) Quali sono le principali novità introdotte dalla finanziaria 2008 per i Certificati Verdi? A seguito dell entrata in vigore della Legge Finanziaria per l anno 2008 sono state introdotte alcune importanti novità riguardanti i Certificati Verdi (CV) che verranno rilasciati agli impianti qualificati dal GSE, entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2008. Fra le novità più significative introdotte dall articolo 2 della Legge Finanziaria si segnalano le seguenti: - l energia elettrica prodotta cui spettano i CV è differenziata in funzione della Fonte di Energia Rinnovabile impiegata per alimentare l impianto; - il periodo di incentivazione tramite CV è elevato a 15 anni (precedentemente era di 8, ad eccezione di alcuni casi particolari), fatto salvo quanto previsto dalla legislazione attuale per le biomasse agricole, da allevamento o forestali ottenute nell ambito di intese di filiera, di contratti quadro o di filiere corte; - la taglia unitaria dei CV è ridotta ad 1 MWh (precedentemente era di 50 MWh); - la modalità di determinazione del prezzo annuale di riferimento dei CV è cambiata: il prezzo di riferimento è calcolato in funzione del valore medio annuo del prezzo di cessione dell energia elettrica, registrato nell anno precedente a quello considerato;

- per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2008, i CV non sono cumulabili con incentivi pubblici, di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata; - per gli impianti di potenza nominale media annua inferiore a 1 MW, vi è la possibilità di optare, in alternativa ai CV, per una tariffa onnicomprensiva (cioè comprensiva dell incentivazione e del ricavo da vendita dell energia), differenziata in base alla Fonte di Energia Rinnovabile impiegata per alimentare l impianto; - a partire dal 2008, e fino al raggiungimento degli obiettivi nazionali di copertura del consumo interno lordo di energia con fonti di energia rinnovabili, il GSE ritira, su richiesta del produttore, i CV in scadenza nell anno considerato e che siano ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all obbligo della quota minima dell anno precedente. Il prezzo cui vengono ritirati i CV è pari al prezzo medio riconosciuto ai CV nell anno precedente e registrato dal Gestore del Mercato Elettrico.