Napoli, 17 Dicembre 2014 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 12/2014 Certificazione Unica La Certificazione Unica 2015, sostituirà a partire dall anno prossimo il modello CUD, e nonostante l accresciuta mole di informazioni richieste, i contribuenti saranno obbligati anche alla presentazione del modello 770/2015. I dati delle certificazioni rilasciate dal sostituto di imposta dovranno essere trasmessi telematicamente all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, ma l ulteriore adempimento sembra rendere sempre più difficile la semplificazione del sistema tributario. Il CUD è stato così sostituito da un modello più corposo composto non più da due, ma da cinque pagine. Oltre alla sezione I, che dovrà accogliere l indicazione dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e all assistenza fiscale, la nuova sezione II avrà ad oggetto la certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi. Inoltre, secondo le prime informazioni fornite dall Agenzia delle Entrate dovranno essere indicati anche i dati relativi al coniuge e agli altri familiari a carico, l indicazione del grado di parentela, del codice fiscale, le percentuali di detrazioni spettanti e se si è in presenza di un minore di tre anni. Il Fisco punta così ad acquisire in anticipo, rispetto ai tempi ordinari, le informazioni necessarie per rendere possibile la partenza della dichiarazione precompilata come previsto dal primo decreto di
attuazione della delega fiscale. I contribuenti riceveranno a mezzo internet il modello precompilato recante non solo l indicazione dei redditi, ma anche delle relative detrazioni spettanti. Per ciò che riguarda i redditi, il sostituto di imposta dovrà distinguere quelli da lavoro dipendente, da pensione, gli assegni corrisposti al coniuge e gli altri redditi assimilati. Una parte della certificazione sarà dedicata agli acconti del coniuge, una per i crediti non rimborsati, una per gli oneri detraibili ed ancora un altra agli oneri deducibili. La novità più significativa riguarda i compensi di lavoro autonomo (professionale e occasionale) che d ora in avanti non potranno più essere certificati in forma libera. È stata istituita un apposita sezione ed anche la mole delle informazioni risulta maggiore rispetto al passato. Ad esempio, è previsto un apposito campo ove indicare le spese anticipate in nome e per conto escluse dalla tassazione (dalla ritenuta). Si tratta di un dato che fino a quest anno deve essere indicato all interno del modello 770. La maggiore mole di informazioni da riportare nella Certificazione Unica rende auspicabile l abrogazione del modello 770. La sussistenza dell obbligo di invio all Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle certificazioni dovrebbe contribuire a ridimensionare il problema dei lavoratori autonomi che non ricevono dai sostituti la relativa certificazione. L Ufficio che effettua il controllo formale della documentazione della dichiarazione dei redditi dovrebbe perlomeno riconoscere lo scomputo delle ritenute comunicate telematicamente a cura del sostituto. Il problema potrebbe concretamente porsi solo allorquando il sostituto ometterà di trasmettere in tutto o in parte le informazioni relative ai compensi erogati e alle ritenute operate. Oggi, invece, se il contribuente intende ottenere il riconoscimento delle ritenute per le quali non ha ricevuto la certificazione, deve esibire all Agenzia delle Entrate un apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Amministratori di società: compensi deducibili secondo il principio di cassa Sotto il profilo fiscale, i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell esercizio in cui sono corrisposti: il compenso deve essere iscritto in bilancio per competenza, ma è fiscalmente deducibile secondo il principio di cassa allargato. Tale principio si applica solo quando il compenso rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente. Quando ci sono sfasature temporali tra il principio di cassa allargato e quello di competenza, occorre effettuare una variazione in aumento sul modello di dichiarazione dei redditi. Dichiarazione d intento L art. 20 del decreto semplificazioni (d.l. n. 175/2014), prevede che a partire dal 1 gennaio 2015, l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento relative alle operazioni effettuate viene trasferito dal fornitore all esportatore abituale. Normativa vigente L art. 1, d.l. n. 746/1983, come modificato dalla legge n. 311/2004, stabilisce che il soggetto passivo che abbia ricevuto la dichiarazione con la quale il cliente esportatore abituale chiede la non applicazione dell IVA ha l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate, per via telematica, i dati contenuti nella dichiarazione (meglio nota come lettera d intento). Tale comunicazione, da compilare sul modello approvato con provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2005, deve essere trasmessa entro il termine per l effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione. Ai sensi dell art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, il fornitore che omette di inviare la comunicazione nel termine previsto, oppure la invia con dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell imposta non applicata, anche se il destinatario della fornitura abbia esercitato correttamente la facoltà di acquistare senza il pagamento dell IVA, dunque anche in assenza di evasione.
Le modifiche del decreto Semplificazioni L art. 20 del decreto, ha modificato sensibilmente l art. 1, comma 1, lettera c), del d.l. n. 746/1983, stabilendo in primo luogo che l esportatore abituale deve trasmettere telematicamente la lettera d intento all Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica. Dopo avere adempiuto a questo obbligo, l esportatore dovrà consegnare al fornitore, oppure presentare in dogana (nel caso di importazioni), la lettera d intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall Agenzia. La presentazione all ufficio doganale è un obbligo temporaneo, poiché, come accennato, la norma prevede che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell Agenzia delle Dogane e dei monopoli, la banca dati delle dichiarazioni presentate, al fine di dispensare l esportatore abituale dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni stesse e delle ricevute di presentazione. Correlativamente, l art. 20 sostituisce anche l ultimo periodo della disposizione della predetta lettera c), che attualmente fa obbligo al fornitore di trasmettere all Agenzia delle Entrate i dati delle lettere d intento ricevute, prevedendo invece che egli dovrà semplicemente riepilogare nella dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute. Soltanto quando sarò adottato il provvedimento di normazione secondaria, recante le modalità applicative, anche di natura tecnica, oppure quando sarà approvato il modello di dichiarazione IVA 2015, sarà possibile conoscere nei dettagli la struttura di queste informazioni riepilogative. Il quadro delle modifiche è completato dalla riformulazione del suddetto comma 4-bis dell art. 7, D.Lgs. n. 471/1997, recante le sanzioni per l inadempimento degli obblighi di legge. Nel nuovo testo, la norma commina la sanzione dal 100 al 200% dell imposta a carico del cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l addebito dell imposta. Nella nuova disciplina della procedura, quindi, l obbligo di informare preventivamente l amministrazione finanziaria dell intenzione di effettuare acquisti in sospensione d imposta viene
trasferito sul soggetto che si avvale dell agevolazione; Il fornitore, da parte sua, avrà semplicemente l onere, desumibile dalla norma sanzionatoria, di verificare telematicamente, prima di dare corso alle operazioni in sospensione d imposta, che la dichiarazione d intento inviatagli dal cliente sia stata presentata all Agenzia delle Entrate. È da osservare, pertanto, che la mera ricezione della dichiarazione d intento corredata dalla ricevuta di presentazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate non è sufficiente a liberare da responsabilità il fornitore, imponendogli la norma anche di riscontrare telematicamente (con modalità che dovranno essere stabilite) l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia. IMU e TASI Oltre al saldo dell' IMU (sulle seconde case), il 16 dicembre è previsto anche il saldo della Tasi sulle "abitazioni principali". E' bene ricordare che per abitazione principale s intende la dimora abituale del contribuente o della sua famiglia. Il saldo, dovrà essere pagato da tutti coloro che non hanno scelto di pagare in precedenza in un'unica soluzione. Acconto IVA Entro il 29 dicembre 2014 sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti Iva, tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive) e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (per esempio, i comuni che gestiscono l erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore). Bisogna versare l'acconto IVA relativo al mese di dicembre 2014 ovvero, per i contribuenti trimestrali, al IV trimestre 2014.
Il pagamento può avvenire solo in via telematica attraverso i servizi di home banking ovvero Entratel o Fisconline, con le avvertenze per gli F24 secondo le nuove regole in vigore dal 1 ottobre 2014. (cfr. la nostra precedente circolare n.13 del 2014 ) Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione. INTERCONSULT SRL (L Amministratore Unico)