INDICE NOTA INFORMATIVA Premessa 7 Che cosa è 7 Scelta della tariffa di riferimento al momento della sottoscrizione del contratto 7 Versamento iniziale del premio 8 Durata dell investimento - Modalità di scioglimento del contratto 8 Conclusione e decorrenza del contratto 8 Prestazioni 8 Partecipazione agli utili 9 Versamenti aggiuntivi di premio 10 Capitale minimo garantito 11 Liquidazione delle somme assicurate: informativa circa la documentazione da consegnare alla Compagnia 11 Valore del riscatto 11 Opzione di conversione del valore di riscatto in rendita 11 Spese 12 Recesso 12 Tassazione del capitale liquidato 12 Diritto proprio del beneficiario 13 Pignorabilità e sequestrabilità 13 Reclami 13 Foro competente 13 Lingua utilizzata 13 Informazioni relative alla Società 14 Informazioni in corso di contratto 14 Documentazione contrattuale 14 CONDIZIONI CONTRATTUALI - OPZIONE LOAD - TARIFFA 1126 Art. 1 - Obblighi della società 15 Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato 15 Art. 3 - Entrata in vigore dell assicurazione 15 Art. 4 - Rischio di morte 15 Art. 5 - Beneficiari 15 Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo della polizza 15 Art. 7 - Pagamenti della Società 15 Art. 8 - Prestiti, recesso 16 Art. 9 - Imposte 16 Art. 10 - Foro competente 16 Art. 11 - Prestazioni garantite 16 Art. 12 - Versamento del premio iniziale 16 Art. 13 - Determinazione del capitale assicurato iniziale 16 Art. 14 - Clausola di rivalutazione del capitale assicurato 17 Art. 15 - Versamenti aggiuntivi di premio 18 3
Art. 16 - Capitale minimo garantito 18 Art. 17 - Capitale in caso di morte dell Assicurato 19 Art. 18 - Facoltà di reimpiegare il capitale liquidabile in caso di morte 19 Art. 19 - Riscatto 19 Art. 20 - Opzione di conversione del valore di riscatto in rendita 20 CONDIZIONI CONTRATTUALI - OPZIONE NO LOAD - TARIFFA 1127 Art. 1 - Obblighi della società 21 Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato 21 Art. 3 - Entrata in vigore dell assicurazione 21 Art. 4 - Rischio di morte 21 Art. 5 - Beneficiari 21 Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo della polizza 21 Art. 7 - Pagamenti della Società 21 Art. 8 - Prestiti, recesso 22 Art. 9 - Imposte 22 Art. 10 - Foro competente 22 Art. 11 - Prestazioni garantite 22 Art. 12 - Versamento del premio iniziale 22 Art. 13 - Determinazione del capitale assicurato iniziale 22 Art. 14 - Clausola di rivalutazione del capitale assicurato 22 Art. 15 - Versamenti aggiuntivi di premio 23 Art. 16 - Capitale minimo garantito 23 Art. 17 - Capitale in caso di morte dell Assicurato 24 Art. 18 - Facoltà di reimpiegare il capitale liquidabile in caso di morte 24 Art. 19 - Riscatto 24 Art. 20 - Opzione di conversione del valore di riscatto in rendita 25 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE SICURFONDO CARIVITA 26 ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI LIQUIDAZIONE 27 Carivita S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione sulla Vita Direzione Generale e Sede Legale: Corso Magenta 84 20123 Milano Telefono 02 46711.1 Fax 02 4800.8171 Cap. Soc. 100.000.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano C.F. e Part. IVA 10160390158 CCIAA di Milano N. REA 1347889 Impresa autorizzata all esercizio dell assicurazione vita con D.M.del 24/9/91 (G.U. n. 234 del 5/10/91) Modello 336 marzo 2002 4
IN BREVE La proposta per un investimento obbligazionario di diversificazione del portafoglio; La possibilità di personalizzare l investimento, in base all orizzonte temporale che ci si prefigge, scegliendo tra due opzioni alternative: opzione LOAD, che prevede il pagamento di commissioni di ingresso, o opzione NO LOAD, senza commissioni di ingresso ma con una maggiorazione nelle spese di gestione annue; Un investimento che cresce giorno dopo giorno, grazie al consolidamento della rivalutazione del capitale, e che garantisce alla data di estinzione del contratto per decesso o riscatto totale un rendimento minimo annuo; La possibilità di richiedere la liquidazione totale o parziale, senza penalizzazione, trascorso solo un anno dalla sottoscrizione; La possibilità di progettare liberamente la trasmissione del patrimonio personale ai propri cari. 5
NOTA INFORMATIVA PREMESSA La presente Nota Informativa, di cui si raccomanda l attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. L informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate da ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo). La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell ISVAP. CHE COSA È SOLIDITÀ PRIVATE è un prodotto di investimento a premio unico con rivalutazione del capitale che presenta i vantaggi legali e fiscali delle assicurazioni vita. SOLIDITÀ PRIVATE rappresenta uno strumento di diversificazione degli investimenti; ogni anno, infatti, il capitale investito si rivaluta ed i rendimenti vengono acquisiti in via definitiva. SOLIDITÀ PRIVATE, inoltre, permette di progettare la trasmissione del proprio capitale pensando al futuro di chi ci è caro: le somme infatti sono esenti dall imposta di successione e non rientrano nell asse ereditario (fatti salvi, in quest ultimo caso, i diritti riservati ai legittimari previsti dal Codice Civile agli Art. 536 e seguenti). SCELTA DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO Per una più oculata scelta della forma di investimento, è data facoltà al Contraente di scegliere, per il contratto SOLIDITÀ PRIVATE in oggetto, una delle seguenti tariffe: Opzione LOAD (Tariffa 1126) Opzione NO LOAD (Tariffa 1127) La scelta della tariffa di riferimento per il contratto deve essere effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo ed è irreversibile, ossia non può essere modificata in corso di contratto. Le differenze tra le due tariffe sono puntualmente dettagliate nel seguito della presente Nota Informativa e possono così essere riassunte: la Opzione LOAD - tariffa 1126 - prevede una commissione sul premio versato variabile in funzione del livello di cumulo dei premi versati, mentre per la Opzione NO LOAD - tariffa 1127 - il premio versato è esente da commissioni. D altra parte, la Opzione LOAD - tariffa 1126 - contempla costi annuali ricorrenti (un aliquota trattenuta, in fase di rivalutazione, dal tasso di rendimento della Gestione Separata collegata) più contenuti rispetto alla Opzione NO LOAD - tariffa 1127. È necessario pertanto che il Contraente operi la scelta in funzione delle proprie esigenze, in particolare in funzione della presumibile tendenza alla durata dell investimento; a tal fine potrebbe risultare utile un confronto tra progetti esemplificativi personalizzati relativi ad entrambe le tariffe. 7
VERSAMENTO INIZIALE DEL PREMIO Il versamento iniziale, specificato in polizza, deve essere almeno pari a 125.000,00. Il versamento deve essere effettuato, al perfezionamento del contratto, presso la sede o l agenzia della Società cui è stata assegnata la polizza, tramite addebito su c/c bancario. DURATA DELL INVESTIMENTO - MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO SOLIDITÀ PRIVATE è un assicurazione a vita intera. Il contratto si estingue a seguito di: decesso dell assicurato, con la conseguente liquidazione al Beneficiario designato del capitale maturato; richiesta di riscatto totale, con la conseguente liquidazione del capitale maturato. CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società. L assicurazione entra in vigore e ha quindi efficacia a partire dalla data di decorrenza specificata in polizza, a condizione che il Contraente abbia pagato il premio convenuto ed abbia ritirato l originale di polizza. PRESTAZIONI SOLIDITÀ PRIVATE garantisce il pagamento del capitale assicurato, debitamente rivalutato secondo le modalità previste dall Art. 14 delle Condizioni Contrattuali relative alla tariffa prescelta. Nel durante Il capitale assicurato viene liquidato, su richiesta del Contraente (riscatto totale), trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. L operazione di riscatto totale comporta lo scioglimento del contratto. Inoltre è possibile prelevare, sempre trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, una parte del capitale maturato (riscatto parziale) a condizione che il capitale residuo non sia inferiore a 125.000,00. L importo liquidato sarà pari al capitale rivalutato alla data di pervenimento della richiesta senza alcuna penalizzazione. Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, può altresì scegliere una forma programmata di riscatti parziali annui il cui importo sarà pari alla rivalutazione maturata, calcolata in base all Art. 14 delle Condizioni Contrattuali relative alla tariffa prescelta. La corresponsione sarà effettuata entro il 31 gennaio successivo alla prima data di rivalutazione che segue la data della richiesta. Il Contraente può, in qualunque momento, sospendere l erogazione dei riscatti parziali programmati. 8
Caso morte Il capitale in caso di morte dell Assicurato sarà rivalutato sino alla data del decesso secondo le modalità previste dall Art.17 delle Condizioni Contrattuali relative alla tariffa prescelta. In caso di decesso dell Assicurato, inoltre, ciascun Beneficiario ha la possibilità di reimpiegare, senza spese di ingresso, tutto o parte del capitale liquidato in un nuovo contratto, con pieno riferimento alle limitazioni - in particolare agli importi minimi - previste dalle relative Condizioni Contrattuali. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI A fronte degli impegni assunti, la Società ha istituito una gestione speciale denominata Sicurfondo Carivita disciplinata da un apposito regolamento contenuto nel presente fascicolo. La gestione speciale Sicurfondo Carivita viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione contabile, iscritta all Albo Speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. Il capitale assicurato, pari inizialmente al premio unico versato diminuito, per la sola Opzione LOAD - tariffa 1126 - delle spese previste (corrispondenti alle relative commissioni variabili, in funzione dell ammontare del premio versato, tra lo 0,6% e l 1% del medesimo, come più avanti specificato), viene rivalutato ad ogni 31 dicembre - a partire da quello immediatamente seguente il quinto giorno successivo alla data di decorrenza del contratto - in base al tasso annuo di rivalutazione ottenuto sottraendo al rendimento realizzato dalla gestione speciale, con riferimento all esercizio chiusosi nel medesimo anno solare, l aliquota di cui alla seguente tabella, variabile in funzione dei seguenti livelli di capitale maturati dal contratto e differenziata in funzione della scelta dell opzione tariffaria (Opzione LOAD - tariffa 1126 - oppure Opzione NO LOAD - tariffa 1127) operata dal Contraente all atto della stipula del contratto: Livelli di capitale assicurato Opzione LOAD (1126) Opzione NO LOAD (1127) Da 125.000,00 Fino a 250.000,00 1,00% 1,25% Oltre 250.000,00 Fino a 500.000,00 0,80% 1,00% Oltre 500.000,00 0,60% 0,75% Qualora il rendimento realizzato della gestione speciale Sicurfondo Carivita superi il 10%, per ogni punto percentuale in eccedenza la Società tratterrà un ulteriore 0,10%. 9
La seguente esemplificazione ha il solo scopo di agevolare la comprensione del meccanismo di definizione del tasso annuo di rivalutazione, secondo un ipotesi di capitale assicurato pari a 278.000,00: Opzione LOAD (1126) Opzione NO LOAD (1127) Ipotesi 1 Ipotesi 2 Ipotesi 1 Ipotesi 2 Rendimento di Sicurfondo Carivita 5,50% 14,30% 5,50% 14,30% Aliquota trattenuta base 0,80% 0,80% 1,00% 1,00% Ulteriore aliquota trattenuta - 0,43% - 0,43% (0,10% per ogni punto percentuale (0,10%x4,30 punti) (0,10%x4,30 punti) oltre il 10% di rendimento) Tasso annuo di rivalutazione 4,70% 13,07% 4,50% 12,87% La prima rivalutazione verrà effettuata applicando il tasso annuo di rivalutazione in proporzione alla frazione di anno intercorsa tra il quinto giorno successivo alla data di decorrenza del contratto ed il successivo 31 dicembre. Le successive rivalutazioni verranno effettuate con decorrenza il 1 gennaio di ogni anno. Le rivalutazioni effettuate in corso d anno (in caso di liquidazione del contratto) saranno effettuate sulla base di un aliquota non inferiore al 70% del tasso annuo di rivalutazione dell anno precedente, applicata alla frazione d anno interessata. La Società è impegnata a consolidare anno per anno i rendimenti attribuiti a titolo di rivalutazione. Gli effetti della rivalutazione sono indicati, nel progetto esemplificativo allegato - che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale - relativo alla opzione tariffaria prescelta, con l avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi indicate dall ISVAP sui futuri rendimenti finanziari della gestione, senza alcuna garanzia che tali ipotesi si realizzino; inoltre gli importi riportati sono espressi in EURO correnti, senza tenere conto pertanto degli effetti dell inflazione. VERSAMENTI AGGIUNTIVI DI PREMIO Il contratto prevede la possibilità per il contraente di effettuare versamenti aggiuntivi nel corso della durata contrattuale. Il versamento deve essere effettuato presso la sede o l agenzia della Società cui è stata assegnata la polizza, tramite addebito su c/c bancario. L effettuazione di un versamento aggiuntivo comporta il seguente incremento del capitale assicurato, differenziato in funzione della scelta della tariffa effettuata dal Contraente all atto della stipula del contratto: per l Opzione LOAD - tariffa 1126: un incremento pari all importo versato diminuito delle commissioni previste, variabili tra lo 0,6% e l 1% del medesimo, in funzione del livello delle somme complessivamente versate dal Contraente sul contratto in oggetto, come più avanti dettagliato; per l Opzione NO LOAD - tariffa 1127: un incremento pari all importo versato. 10
CAPITALE MINIMO GARANTITO Il capitale minimo garantito in caso di riscatto totale o decesso dell assicurato si ottiene rivalutando il capitale inizialmente assicurato, al netto degli effetti derivanti da eventuali riscatti parziali operati in corso di contratto, in base al tasso annuo composto del 2,5%. Tale importo include anche eventuali incrementi di capitale dovuti a versamenti aggiuntivi di premio, maggiorati degli interessi calcolati al tasso annuo composto del 2,5% secondo la modalità specificata all Art. 16 delle Condizioni Contrattuali relative alla tariffa prescelta. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE: INFORMATIVA CIRCA LA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA I pagamenti a carico della Compagnia avverranno dopo che saranno stati consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento ad individuare gli aventi diritto. L elenco dei suddetti documenti, suddiviso per tipologia di liquidazione, è contenuto nel presente fascicolo. La Compagnia si impegna ad eseguire il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della specifica documentazione richiesta; decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Si ricorda che l Art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. VALORE DI RISCATTO Nel progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto con riferimento alle ipotesi ivi indicate. OPZIONE DI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO IN RENDITA Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, può richiedere, in alternativa alla liquidazione del valore di riscatto, l erogazione di una delle seguenti rendite assicurative: rendita rivalutabile, da corrispondersi finché l Assicurato è in vita; rendita rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni o, in caso di decesso dell Assicurato, ad altra persona designata dal Contraente. Successivamente sarà pagata all Assicurato finché è in vita; rendita vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente su altra persona designata dal Contraente. La rendita scelta dal Contraente verrà calcolata in base ai coefficienti di conversione in vigore alla data dell esercizio dell opzione, e sarà rivalutata ad ogni successivo anniversario della data di rivalutazione nella misura e con le modalità che verranno stabilite al momento della richiesta dell opzione; essa inoltre non potrà essere riscattata durante il periodo di suo godimento. 11
SPESE Su ciascun versamento di premio effettuato dal Contraente sul contratto SOLIDITÀ PRIVATE vengono dedotte le seguenti commissioni secondo le fasce di premio indicate in tabella (tali commissioni sono differenziate in funzione dell Opzione LOAD - tariffa 1126 - o dell Opzione NO LOAD - tariffa 1127): Fasce di premio Opzione LOAD (1126) Opzione NO LOAD (1127) Da 125.000,00 Fino a 250.000,00 1,00% Nessuna Oltre 250.000,00 Fino a 500.000,00 0,80% Nessuna Oltre 500.000,00 0,60% Nessuna (*) per fascia chiusa, tenendo conto di eventuali versamenti aggiuntivi effettuati RECESSO Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata a: Carivita S.p.A. C.so Magenta, 84 20123 Milano allegando l originale di polizza e le eventuali appendici. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente versato. TASSAZIONE DEL CAPITALE LIQUIDATO In base alla normativa fiscale vigente in Italia al momento della redazione della presente Nota Informativa, i capitali liquidati da Carivita sono soggetti ad imposta del 12,5% (applicato secondo i criteri previsti dal D.Lgs n 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra l ammontare percepito ed i premi pagati. La stessa imposta si applica al capitale, diminuito dei premi pagati, al momento della sua eventuale conversione in rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui insorge il diritto all erogazione; le rate di rendita, limitatamente agli interessi che maturano dopo la data suddetta, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%. Il capitale liquidato in caso di decesso non è soggetto all imposta sulle successioni e donazioni. Inoltre, ai sensi dell Art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, "i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche". 12
DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO Ai sensi dell Art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. Ne deriva che - fatti salvi i diritti riservati ai legittimari previsti dal Codice Civile agli Art. 536 e seguenti - le somme corrisposte a seguito di decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario. PIGNORABILITÀ E SEQUESTRABILITÀ Ai sensi dell Art. 1923 del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2 comma dell Art. 1923 del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 n 267, così detta Legge fallimentare), le somme dovute dalla Società in virtù di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. RECLAMI Il Contraente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto può esporre le proprie ragioni alla Società (Servizio Clienti) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. È comunque facoltà del Contraente presentare reclamo all ISVAP quale organo a ciò preposto: ISVAP Via del Quirinale, 21 00187 Roma Tel. 06 42.13.31 L ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576 per l esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. FORO COMPETENTE Il Foro competente è quello di residenza o domicilio del consumatore. Nel contratto assicurativo il consumatore si identifica nelle figure del: Contraente, Assicurato e Beneficiario. LEGISLAZIONE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare. LINGUA UTILIZZATA Il contratto viene redatto in lingua italiana. 13
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Carivita S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione sulla Vita Direzione Generale e Sede Legale: Corso Magenta 84 20123 Milano Italia Compagnia di Assicurazioni sulla Vita del Gruppo IntesaBci, è presente sul mercato della Bancassicurazione sin dal 1991. È iscritta presso la Cancelleria del Trib. di Milano al n. 309106 Reg. Soc., Vol. 7764 fasc. 6 ed autorizzata con decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/9/91 (G.U. 5/10/91 n. 234). INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO Informazioni relative alla Società La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi precedentemente indicati. Informazioni relative al contratto La Società fornirà per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile. Informazioni sulla rivalutazione del contratto Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione del contratto. Il Contraente, potrà sempre ottenere dalla Società informazioni relative al valore di riscatto ed al capitale maturato; egli potrà inoltre richiedere un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione speciale Sicurfondo Carivita. La clientela potrà comunque contattare la Compagnia rivolgendosi al numero verde 800.896.896 (dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30 dei giorni feriali escluso il sabato) per ottenere qualsiasi chiarimento ed informazione relative al contratto. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE La documentazione contrattuale è costituita da: Un fascicolo contenente: Nota Informativa; Condizioni Contrattuali relative alla opzione tariffaria prescelta all atto della stipula del contratto (nel fascicolo sono contenute le Condizioni Contrattuali di entrambe le opzioni tariffarie: tariffa 1126 e tariffa 1127); Regolamento di "Sicurfondo Carivita"; Elenco dei documenti da presentare in caso di liquidazione, Progetto Esemplificativo Personalizzato. Modelli autocopianti relativi a: Proposta/Polizza; Informativa e consenso ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche sulla privacy. 14
CONDIZIONI CONTRATTUALI OPZIONE LOAD - TARIFFA 1126 Art. 1 Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dalla Società stessa. Art. 2 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. Essi sono pertanto responsabili degli effetti delle dichiarazioni rese non veritiere. Art. 3 Entrata in vigore dell assicurazione L assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stato pagato il premio convenuto ed il Contraente abbia ritirato l originale di polizza. Qualora la polizza preveda una data di effetto (data di decorrenza del contratto) posteriore rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l assicurazione entra in vigore dalla data stessa. Art. 4 Rischio di morte La Società risponde delle prestazioni previste per il caso di morte dell Assicurato qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Art. 5 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; b) dopo la morte del Contraente; c) dopo che, verificatosi l evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. Art. 6 Cessione, pegno e vincolo della polizza Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l operazione di riscatto e recesso richiede l assenso scritto del creditore o vincolatario. Art. 7 Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L elenco dei suddetti documenti, suddiviso per tipologia di liquidazione, è contenuto nel presente fa- 15
scicolo. La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, previa consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici. Ai fini dell individuazione della scadenza del termine per il pagamento, qualora la richiesta di liquidazione sia effettuata presso la rete di vendita, rileva il momento della consegna dei documenti alla rete stessa. Decorso il termine di 30 giorni, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o l agenzia della Società a cui è assegnata la polizza. Art. 8 Prestiti, recesso Il presente contratto non ammette prestiti. Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata a: Carivita S.p.A. C.so Magenta, 84 20123 Milano Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi eventualmente corrisposto. Art. 9 Imposte Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Il Contraente si dichiara informato della disciplina fiscale applicabile al presente contratto e delle conseguenti obbligazioni. Art. 10 Foro competente Il Foro competente è quello di residenza o domicilio del consumatore. Nel contratto assicurativo il consumatore si identifica nelle figure del: Contraente, Assicurato e Beneficiario. Art. 11 Prestazioni garantite SOLIDITÀ PRIVATE Opzione LOAD - Tariffa 1126 - è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico, che garantisce il pagamento, alla morte dell Assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga, del capitale assicurato, debitamente rivalutato fino a quel momento, nella misura e secondo le modalità stabilite nell Art. 17. Art. 12 Versamento del premio iniziale L Assicurazione viene prestata dietro corresponsione di un premio unico - il cui ammontare specificato in polizza, risulterà in ogni caso non inferiore a 125.000,00 - da versare al perfezionamento del contratto. Il versamento del premio deve essere effettuato presso la sede o l agenzia della Società cui è assegnata la polizza. Art. 13 Determinazione del capitale assicurato iniziale Il capitale inizialmente assicurato è pari al premio unico versato, diminuito di una commissione applicata al premio medesimo secondo le fasce indicate in tabella: 16
Fasce di premio Da 125.000,00 Fino a 250.000,00 % Commissione 1,00% Oltre 250.000,00 Fino a 500.000,00 Oltre 500.000,00 0,80% 0,60% Art. 14 Clausola di rivalutazione del capitale assicurato A fronte degli impegni assunti, la Società ha istituito una gestione speciale denominata Sicurfondo Carivita disciplinata da un apposito regolamento contenuto nel presente fascicolo. Epoca di rivalutazione Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno al 31 dicembre, a partire da quello immediatamente seguente il quinto giorno successivo alla data di decorrenza della polizza. Tasso annuo di rivalutazione La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo della gestione speciale con riferimento all esercizio chiusosi nel medesimo anno solare. Il tasso di rivalutazione si ottiene sottraendo al suddetto rendimento un aliquota, variabile in funzione dei seguenti livelli di capitale maturati dal contratto: Livelli di capitale assicurato Da 125.000,00 Fino a 250.000,00 Aliquota 1,00% Oltre 250.000,00 Fino a 500.000,00 0,80% Oltre 500.000,00 0,60% Qualora il rendimento di Sicurfondo Carivita superi il 10%, per ogni punto percentuale in eccedenza, la Compagnia tratterrà un ulteriore 0,10%. La prima rivalutazione verrà effettuata applicando il tasso di rivalutazione in proporzione alla frazione di anno intercorsa tra il quinto giorno successivo alla data di decorrenza della polizza ed il successivo 31 dicembre. Le successive rivalutazioni verranno effettuate con decorrenza il 1 gennaio di ogni anno. Le rivalutazioni effettuate in corso d anno (in caso di liquidazione del contratto) saranno effettuate 17
sulla base di un aliquota non inferiore al 70% del tasso di rivalutazione dell anno precedente, applicata alla frazione di anno interessata. La Società è impegnata a consolidare anno per anno i rendimenti attribuiti a titolo di rivalutazione. Annualmente verrà comunicato al Contraente l ammontare del capitale assicurato, rivalutato. Art. 15 Versamenti aggiuntivi di premio In corso di contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di premio. Il versamento deve essere effettuato presso la sede o l agenzia della Società cui è stata assegnata la polizza. L effettuazione di un versamento aggiuntivo comporta, con decorrenza pari alla data di pagamento del medesimo, un incremento del capitale assicurato corrispondente alla differenza tra: l importo del versamento stesso; la commissione applicata a tale versamento secondo le fasce di premio di cui alla seguente tabella: Fasce di premio Da 125.000,00 Fino a 250.000,00 % Commissione 1,00% Oltre 250.000,00 Fino a 500.000,00 Oltre 500.000,00 0,80% 0,60% (*) per fascia chiusa, tenendo conto dei versamenti aggiuntivi effettuati Tale incremento di capitale si rivaluterà, con effetto a partire dal quinto giorno successivo alla data di decorrenza del medesimo, secondo gli stessi criteri già previsti al precedente Art. 14 per il capitale maturato. Art. 16 Capitale minimo garantito Il capitale minimo garantito in caso di riscatto totale o decesso dell assicurato è pari al capitale inizialmente assicurato, al netto degli effetti derivanti da eventuali riscatti parziali operati in corso di contratto, aumentato in misura pari al tasso annuo composto del 2,5% applicato per il periodo intercorrente tra il quinto giorno successivo alla data di decorrenza della polizza e: la data di decesso, in caso di decesso dell Assicurato; oppure la data di ricezione di richiesta del riscatto, in caso di riscatto totale. Alla costituzione del capitale minimo garantito concorrono anche eventuali incrementi di capitale dovuti a versamenti aggiuntivi effettuati in corso di contratto, nella misura pari all importo di tali versamenti, al netto delle relative commissioni applicate e degli eventuali effetti derivanti da riscatti 18
parziali che non trovassero capienza nel capitale inizialmente assicurato, aumentato degli interessi calcolati al tasso annuo composto del 2,5% per il periodo che intercorre tra il quinto giorno successivo alla data di decorrenza dei medesimi e: la data di decesso, in caso di decesso dell Assicurato; oppure la data di ricezione di richiesta di riscatto, in caso di riscatto totale. Art. 17 Capitale in caso di morte dell Assicurato In caso di morte dell Assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, viene liquidato l importo maggiore tra: il capitale assicurato al 31 dicembre dell anno precedente a quello in cui si verifica il decesso, ovvero il capitale assicurato alla data di decorrenza se successiva, al netto degli effetti sul medesimo di eventuali riscatti parziali operati in corso d anno; tale importo viene ulteriormente incrementato: - degli interessi di rivalutazione maturati dal 31 dicembre dell anno precedente - ovvero dal quinto giorno seguente la data di decorrenza della polizza, se successivo - fino alla data del decesso, sulla base di un aliquota non inferiore al 70% del tasso annuo di rivalutazione dell anno precedente, applicato alla frazione di anno interessata; - di una somma pari agli eventuali incrementi di capitale, derivanti da versamenti aggiuntivi di premio effettuati in corso d anno ed al netto degli effetti di successivi riscatti parziali sui medesimi; tali incrementi sono comprensivi degli interessi maturati dal quinto giorno successivo alla data di decorrenza degli stessi fino a quella di decesso, calcolati sulla base di un aliquota non inferiore al 70% del tasso annuo di rivalutazione dell anno precedente, applicato alla frazione di anno interessata. il capitale minimo garantito alla data del decesso, calcolato in base ai criteri di cui all Art. 16. Art. 18 Facoltà di reimpiegare il capitale liquidato in caso di morte I Beneficiari hanno la possibilità di reinvestire, al netto delle imposte vigenti ma senza spese all ingresso, tutto o parte del capitale liquidato in un altro prodotto Carivita, con pieno riferimento alle limitazioni - in particolare agli importi minimi - previste dalle specifiche Condizioni Contrattuali del prodotto. Art. 19 Riscatto In caso di vita dell Assicurato, su esplicita richiesta del Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza, viene liquidato l importo (valore di riscatto) maggiore tra: il capitale assicurato al 31 dicembre dell anno precedente a quello in cui perviene la richiesta di riscatto, ovvero il capitale assicurato alla data di decorrenza della polizza se successiva, al netto degli effetti sul medesimo di eventuali riscatti parziali operati in corso d anno; tale importo viene ulteriormente incrementato: - degli interessi di rivalutazione maturati dal 31 dicembre dell anno precedente - ovvero dal quinto giorno seguente la data di decorrenza della polizza, se successivo - fino alla data di ricezione della richiesta di riscatto, sulla base di un aliquota non inferiore al 70% del tasso annuo di rivalutazione dell anno precedente, applicato alla frazione di anno interessata; 19
- di una somma pari agli eventuali incrementi di capitale derivanti da versamenti aggiuntivi di premio effettuati in corso d anno ed al netto degli effetti di successivi riscatti parziali sui medesimi; tali incrementi sono comprensivi degli interessi maturati dal quinto giorno successivo alla data di decorrenza degli stessi fino a quella di ricezione della richiesta di riscatto, calcolati sulla base di un aliquota non inferiore al 70% del tasso annuo di rivalutazione dell anno precedente, applicato alla frazione di anno interessata. il capitale minimo garantito alla data di pervenimento della richiesta di riscatto, calcolato in base ai criteri di cui all Art. 16. Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, è inoltre consentito prelevare solo una parte del capitale maturato (riscatto parziale) a condizione che il capitale residuo non risulti inferiore a 125.000,00. Il Contraente, sempre trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, può altresì scegliere una forma programmata di riscatti parziali annui il cui importo sarà pari alla rivalutazione maturata, calcolata in base all Art. 14. La corresponsione sarà effettuata entro il 31 gennaio successivo alla prima data di rivalutazione che segue la data della richiesta. Il Contraente può, in qualunque momento, sospendere l erogazione dei riscatti parziali programmati. Art. 20 - Opzione di conversione del valore di riscatto in rendita Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, può richiedere, in alternativa alla liquidazione del valore di riscatto, l erogazione di una delle seguenti rendite assicurative: rendita vitalizia rivalutabile; rendita vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni o, in caso di decesso dell Assicurato, ad altra persona designata dal Contraente. Successivamente sarà corrisposta all Assicurato finché è in vita; rendita vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente su altra persona designata dal Contraente. In tali casi è comunque indispensabile la copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafi dell Assicurato, ed eventualmente dell altra persona designata, che deve essere consegnato alla Società all atto della richiesta di corresponsione della rendita. La rendita scelta dal Contraente verrà calcolata in base ai coefficienti di conversione in vigore alla data dell esercizio dell opzione e sarà rivalutata ad ogni successivo anniversario della data di rivalutazione nella misura e con le modalità che verranno stabilite al momento della richiesta dell opzione e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento. 20
CONDIZIONI CONTRATTUALI OPZIONE NO LOAD - TARIFFA 1127 Art. 1 Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dalla Società stessa. Art. 2 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. Essi sono pertanto responsabili degli effetti delle dichiarazioni rese non veritiere. Art. 3 Entrata in vigore dell assicurazione L assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stato pagato il premio convenuto ed il Contraente abbia ritirato l originale di polizza. Qualora la polizza preveda una data di effetto (data di decorrenza del contratto) posteriore rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l assicurazione entra in vigore dalla data stessa. Art. 4 Rischio di morte La Società risponde delle prestazioni previste per il caso di morte dell Assicurato qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Art. 5 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; b) dopo la morte del Contraente; c) dopo che, verificatosi l evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. Art. 6 Cessione, pegno e vincolo della polizza Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l operazione di riscatto e recesso richiede l assenso scritto del creditore o vincolatario. Art. 7 Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L elenco dei suddetti documenti, suddiviso per tipologia di liquidazione, è contenuto nel presente fa- 21
scicolo. La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, previa consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici. Ai fini dell individuazione della scadenza del termine per il pagamento, qualora la richiesta di liquidazione sia effettuata presso la rete di vendita, rileva il momento della consegna dei documenti alla rete stessa. Decorso il termine di 30 giorni, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o l agenzia della Società a cui è assegnata la polizza. Art. 8 Prestiti, recesso Il presente contratto non ammette prestiti. Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata a: Carivita S.p.A. C.so Magenta, 84 20123 Milano Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi eventualmente corrisposto. Art. 9 Imposte Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Il Contraente si dichiara informato della disciplina fiscale applicabile al presente contratto e delle conseguenti obbligazioni. Art. 10 Foro competente Il Foro competente è quello di residenza o domicilio del consumatore. Nel contratto assicurativo il consumatore si identifica nelle figure del: Contraente, Assicurato e Beneficiario. Art. 11 Prestazioni garantite SOLIDITÀ PRIVATE Opzione NO LOAD - Tariffa 1127 - è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico, che garantisce il pagamento, alla morte dell Assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga, del capitale assicurato, debitamente rivalutato fino a quel momento, nella misura e secondo le modalità stabilite nell Art. 17. Art. 12 Versamento del premio iniziale L Assicurazione viene prestata dietro corresponsione di un premio unico - il cui ammontare specificato in polizza, risulterà in ogni caso non inferiore a 125.000,00 - da versare al perfezionamento del contratto. Il versamento del premio deve essere effettuato presso la sede o l agenzia della Società cui è assegnata la polizza. Art. 13 Determinazione del capitale assicurato iniziale Il capitale inizialmente assicurato è pari al premio unico versato. Art. 14 Clausola di rivalutazione del capitale assicurato A fronte degli impegni assunti, la Società ha istituito una gestione speciale denominata Sicurfondo Carivita disciplinata da un apposito regolamento contenuto nel presente fascicolo. 22
Epoca di rivalutazione Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno al 31 dicembre, a partire da quello immediatamente seguente il quinto giorno successivo alla data di decorrenza della polizza. Tasso annuo di rivalutazione La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo della gestione speciale con riferimento all esercizio chiusosi nel medesimo anno solare. Il tasso di rivalutazione si ottiene sottraendo al suddetto rendimento un aliquota variabile in funzione dei seguenti livelli di capitale maturati dal contratto: Livelli di capitale assicurato Da 125.000,00 Fino a 250.000,00 Aliquota 1,00% Oltre 250.000,00 Fino a 500.000,00 Oltre 500.000,00 0,80% 0,60% Qualora il rendimento di Sicurfondo Carivita superi il 10%, per ogni punto percentuale in eccedenza, la Compagnia tratterrà un ulteriore 0,10%. La prima rivalutazione verrà effettuata applicando il tasso di rivalutazione in proporzione alla frazione di anno intercorsa tra il quinto giorno successivo alla data di decorrenza della polizza ed il successivo 31 dicembre. Le successive rivalutazioni verranno effettuate con decorrenza il 1 gennaio di ogni anno. Le rivalutazioni effettuate in corso d anno (in caso di liquidazione del contratto) saranno effettuate sulla base di un aliquota non inferiore al 70% del tasso di rivalutazione dell anno precedente, applicata alla frazione di anno interessata. La Società è impegnata a consolidare anno per anno i rendimenti attribuiti a titolo di rivalutazione. Annualmente verrà comunicato al Contraente l ammontare del capitale assicurato, rivalutato. Art. 15 Versamenti aggiuntivi di premio In corso di contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di premio. Il versamento deve essere effettuato presso la sede o l agenzia della Società cui è stata assegnata la polizza. L effettuazione di un versamento aggiuntivo comporta, con decorrenza pari alla data di pagamento del medesimo, un incremento del capitale assicurato pari all importo del versamento stesso. Tale incremento di capitale si rivaluterà, con effetto a partire dal quinto giorno successivo alla data di decorrenza del medesimo, secondo gli stessi criteri già previsti al precedente Art. 14 per il capitale maturato. Art. 16 Capitale minimo garantito Il capitale minimo garantito in caso di riscatto totale o decesso dell assicurato è pari al capitale inizial- 23
mente assicurato, al netto degli effetti derivanti da eventuali riscatti parziali operati in corso di contratto, aumentato in misura pari al tasso annuo composto del 2,5% applicato per il periodo intercorrente tra il quinto giorno successivo alla data di decorrenza della polizza e: data di decesso, in caso di decesso dell Assicurato; oppure la data di ricezione di richiesta del riscatto, in caso di riscatto totale. Alla costituzione del capitale minimo garantito concorrono anche eventuali incrementi di capitale dovuti a versamenti aggiuntivi effettuati in corso di contratto, nella misura pari all importo di tali versamenti, al netto delle relative commissioni applicate e degli eventuali effetti derivanti da riscatti parziali che non trovassero capienza nel capitale inizialmente assicurato, aumentato degli interessi calcolati al tasso annuo composto del 2,5% per il periodo che intercorre tra il quinto giorno successivo alla data di decorrenza dei medesimi e: la data di decesso, in caso di decesso dell Assicurato; oppure la data di ricezione di richiesta di riscatto, in caso di riscatto totale. Art. 17 Capitale in caso di morte dell Assicurato In caso di morte dell Assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, viene liquidato l importo maggiore tra: il capitale assicurato al 31 dicembre dell anno precedente a quello in cui si verifica il decesso, ovvero il capitale assicurato alla data di decorrenza se successiva, al netto degli effetti sul medesimo di eventuali riscatti parziali operati in corso d anno; tale importo viene ulteriormente incrementato: - degli interessi di rivalutazione maturati dal 31 dicembre dell anno precedente - ovvero dal quinto giorno seguente la data di decorrenza della polizza, se successivo - fino alla data del decesso, sulla base di un aliquota non inferiore al 70% del tasso annuo di rivalutazione dell anno precedente, applicato alla frazione di anno interessata; - di una somma pari agli eventuali incrementi di capitale, derivanti da versamenti aggiuntivi di premio effettuati in corso d anno ed al netto degli effetti di successivi riscatti parziali sui medesimi; tali incrementi sono comprensivi degli interessi maturati dal quinto giorno successivo alla data di decorrenza degli stessi fino a quella di decesso, calcolati sulla base di un aliquota non inferiore al 70% del tasso annuo di rivalutazione dell anno precedente, applicato alla frazione di anno interessata. il capitale minimo garantito alla data del decesso, calcolato in base ai criteri di cui all Art. 10. Art. 18 Facoltà di reimpiegare il capitale liquidato in caso di morte I Beneficiari hanno la possibilità di reinvestire, al netto delle imposte vigenti ma senza spese all ingresso, tutto o parte del capitale liquidato in un altro prodotto Carivita, con pieno riferimento alle limitazioni - in particolare agli importi minimi - previste dalle specifiche Condizioni Contrattuali del prodotto. Art. 19 Riscatto In caso di vita dell Assicurato, su esplicita richiesta del Contraente, trascorso almeno un anno dalla da- 24
ta di decorrenza della polizza, viene liquidato l importo (valore di riscatto) maggiore tra: il capitale assicurato al 31 dicembre dell anno precedente a quello in cui perviene la richiesta di riscatto, ovvero il capitale assicurato alla data di decorrenza della polizza se successiva, al netto degli effetti sul medesimo di eventuali riscatti parziali operati in corso d anno; tale importo viene ulteriormente incrementato: - degli interessi di rivalutazione maturati dal 31 dicembre dell anno precedente - ovvero dal quinto giorno seguente la data di decorrenza della polizza, se successivo - fino alla data di ricezione della richiesta di riscatto, sulla base di un aliquota non inferiore al 70% del tasso annuo di rivalutazione dell anno precedente, applicato alla frazione di anno interessata; - di una somma pari agli eventuali incrementi di capitale derivanti da versamenti aggiuntivi di premio effettuati in corso d anno ed al netto degli effetti di successivi riscatti parziali sui medesimi; tali incrementi sono comprensivi degli interessi maturati dal quinto giorno successivo alla data di decorrenza degli stessi fino a quella di ricezione della richiesta di riscatto, calcolati sulla base di un aliquota non inferiore al 70% del tasso annuo di rivalutazione dell anno precedente, applicato alla frazione di anno interessata. il capitale minimo garantito alla data di pervenimento della richiesta di riscatto, calcolato in base ai criteri di cui all Art. 16. Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, è inoltre consentito prelevare solo una parte del capitale maturato (riscatto parziale) a condizione che il capitale residuo non risulti inferiore a 125.000,00. Il Contraente, sempre trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, può altresì scegliere una forma programmata di riscatti parziali annui il cui importo sarà pari alla rivalutazione maturata, calcolata in base all Art. 14. La corresponsione sarà effettuata entro il 31 gennaio successivo alla prima data di rivalutazione che segue la data della richiesta. Il Contraente può, in qualunque momento, sospendere l erogazione dei riscatti parziali programmati. Art. 20 Opzione di conversione del valore di riscatto in rendita Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, può richiedere, in alternativa alla liquidazione del valore di riscatto, l erogazione di una delle seguenti rendite assicurative: rendita vitalizia rivalutabile; rendita vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni o, in caso di decesso dell Assicurato, ad altra persona designata dal Contraente. Successivamente sarà corrisposta all Assicurato finché è in vita; rendita vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente su altra persona designata dal Contraente. In tali casi è comunque indispensabile la copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafi dell Assicurato, ed eventualmente dell altra persona designata, che deve essere consegnato alla Società all atto della richiesta di corresponsione della rendita. La rendita scelta dal Contraente verrà calcolata in base ai coefficienti di conversione in vigore alla data dell esercizio dell opzione e sarà rivalutata ad ogni successivo anniversario della data di rivalutazione nella misura e con le modalità che verranno stabilite al momento della richiesta dell opzione e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento. 25
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE SICURFONDO CARIVITA Art. 1 Art. 2 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome Sicurfondo Carivita. Nel Sicurfondo Carivita confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l apposita Clausola di Rivalutazione, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche. La gestione Sicurfondo Carivita è conforme alle norme stabilite dall Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. Art. 3 La gestione del Sicurfondo Carivita è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell Art. 161 del D.lgs. 24/2/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4 e l adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche. Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Il rendimento annuo del Sicurfondo Carivita per l esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo, determinate in base al costo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 novembre di ciascun anno fino al 31 ottobre dell anno successivo. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto della iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia. La Società si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale. Disposizioni transitorie Per il solo anno 2001 si è adottato un periodo di osservazione di dieci mesi, dal 1 gennaio 2001 al 31 ottobre 2001. Ciò non ha inciso in alcun modo sulla metodologia di calcolo e quindi sul rendimento della polizza che viene comunque determinato su base annua. 26
ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI LIQUIDAZIONE Motivo della liquidazione Riscatto Riscatto Corrispon. Scadenza Sinistro totale parziale Annuale (1)(2) (2) (2) (1)(2)(4) Documenti da allegare Originale di Polizza (o in mancanza denuncia di smarrimento all autorità competente) con gli eventuali allegati SI SI SI Certificato di esistenza in vita dell assicurato SI (3) SI (3) SI (3) SI (3) Certificato di morte dell assicurato SI Codice fiscale del beneficiario SI SI Relazione dell ultimo medico curante (redatta su ns/ modello n. 060) (escluso polizze finanziarie) SI Testamento (o in mancanza atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà dal quale risulti che l assicurato è morto senza lasciare testamento e chi sono gli eredi) SI Autorizzazione del giudice tutelare per beneficiari minorenni SI N.B. In caso di sinistro da morte violenta è necessario anche il rapporto dell Autorità Giudiziaria che è intervenuta sul luogo. Nota 1) In caso di riscatto totale o sinistro si ricorda di revocare l ordine di addebito RID per il pagamento dei premi di assicurazione 2) Per i riscatti è richiesta la firma del Contraente; per le scadenze, la firma del Contraente o del Beneficiario se diverso dal Contraente; per i sinistri la firma di almeno uno dei Beneficiari 3) Solo se il Contraente è diverso dall Assicurato 4) Adempimenti Legge 675/96 per la tutela della privacy; la filiale deve raccogliere tutta la documentazione in busta chiusa ed inviarla direttamente. 27
Carivita S.p.A. Sede legale e Direzione Generale Corso Magenta, 84 20123 Milano Telefono 02 46711.1 Fax 02 4800.8171 Capitale Sociale 100.000.000 i.v. Registro Imprese di Milano C.F. e Part. IVA N. 10160390158 CCIAA di Milano N. REA 1347889 Impresa autorizzata all esercizio dell assicurazione sulla vita con D.M. del 24/9/91 (G.U. N. 234 del 5/10/91) Mod.336 03/2002 3000 BLUEPRINT S.p.A. Mi