Guida all I.M.U. - Imposta Municipale Propria

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Transcript:

Guida all I.M.U. - Imposta Municipale Propria A decorrere dall 1.1.2012 è istituita l Imposta Municipale Propria, che trova applicazione in via sperimentale, così come previsto dall art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. L Imposta Municipale Propria deve essere corrisposta da tutti i possessori di immobili a titolo di proprietà, o titolari di diritti reali di godimento quali usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, e diritto di superficie. ABITAZIONE PRINCIPALE: Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. PERTINENZE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE: Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, ALIQUOTE IMU deliberate dal Comune di Scandiano per l ANNO 2012: 4,8 per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 4,8 per l unità immobiliare: - posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti vuota e non locata; - posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; - destinata al coniuge assegnatario della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in virtù del fatto che si intende costituito su tale unità immobiliare il diritto di abitazione; 1,0 per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 9,6 per: - le unità immobiliari di tipologia abitativa da A/1 a A/9 locate in regime di libero mercato o patti in deroga ; - le unità immobiliari di tipologia abitativa da A/1 a A/9 locate in regime legale di determinazione del canone equo canone ; - per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione del proprietario; 10,6 per: - le unità immobiliari di tipologia abitativa da A/1 a A/9 sfitte/vuote da almeno due anni alla data dell 1.1.2012; - le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/5; - per le aree fabbricabili. 8,6 aliquota ordinaria per le altre tipologie di unità immobiliari. Per l anno 2012 il D L n. 16/2012, conv. nella L. n. 44/2012, prevede che il versamento dell acconto di giugno (e settembre) deve essere calcolato con le aliquote base del Decreto Monti, per poi effettuare il conguaglio a dicembre sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. Le aliquote di base stabilite dal Decreto Monti sono: - 7,6 aliquota base - 4,0 aliquota abitazione principale e pertinenze Il comma 11 dell art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 prevede che E riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ed uso strumentale, l aliquota base prevista dal Decreto Salva Italia (7,6 ). 1

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all imposta municipale propria. Le detrazioni previste dalla normativa nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. DETRAZIONI IMU ANNO 2012 Detrazioni d imposta per l abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo: Detrazione di 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente con maggiorazione di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l importo massimo di 400,00 e pertanto la detrazione massima è da intendersi pari a 600,00. La detrazione per l abitazione principale del soggetto passivo determinata in 200,00 deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazioni d imposta per le unità immobiliari art. 8, comma 4 D.Lgs. 504/92 Detrazione di 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi di cui all art. 8, comma 4 del D.Lgs. 504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari. (Per legge si applica solo la detrazione prevista per l abitazione principale. Il Comune di Scandiano ha deliberato per questa fattispecie l applicazione dell aliquota ordinaria.) Agevolazioni: Il DL n. 16/2012, conv.nella L. n. 44/2012, ha introdotto le seguenti agevolazioni alla applicazione del IMU: - la base imponibile su cui calcolare l imposta è ridotta del 50%: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del Dlgs n. 42/2004. b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o l inabitabilità è accertata dall Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (Dpr 445/2000) sulle condizioni dell immobile. Perché sia riconosciuta l agevolazione la fatiscenza del fabbricato non può essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. - I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. Detrazione di 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi di cui all art. 8, comma 4 del D.Lgs. 504/92, Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27 marzo 2012 per la determinazione delle Aliquote e delle Agevolazioni IMU anno 2012 Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2012 per l approvazione del Regolamento IMU Testo del Regolamento 2

CALCOLO DELL IMPOSTA Fabbricati: Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A10; 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Terreni Agricoli: Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Aree: Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. PAGAMENTO IMU Per l anno 2012 il DL n. 16/2012, conv. nella L. n. 44/2011, prevede che il versamento dell acconto di giugno (e settembre) deve essere calcolato con le aliquote base previste dalla normativa IMU, per poi effettuare il conguaglio a dicembre sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. Aliquote di base stabilite dal Decreto Monti: - aliquota di base pari allo 7,6 - aliquota pari al 4 per l abitazione principale. Per l abitazione principale e relative pertinenze il versamento può essere effettuato: - in 2 rate: l acconto entro il 18 giugno; il saldo entro il 17 dicembre; - o in 3 rate: 1^ rata entro il 18 giugno; 2^ rata entro il 17 settembre; 3^ rata entro il 17 dicembre. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all art. 9 c.3/bis Dl 557/93 e L. 133/1994: il D.L. n.16/2012 prevede il versamento della 1^ rata nella misura del 30% dell imposta dovuta applicando l aliquota di base (2 ) mentre la 2^ rata deve essere versata a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con le aliquote deliberate dal Comune di Scandiano (1 ), con conguaglio sulla prima rata. Per tutte le altre tipologie di immobili il versamento deve essere effettuato in 2 rate: - l acconto entro il 18 giugno; - il saldo entro il 17 dicembre. 3

In alternativa il contribuente può effettuare, per tutte le tipologie sopra indicate, l intero versamento in unica soluzione entro il 18 giugno. Il versamento dell imposta deve essere effettuato esclusivamente con modello F24 specificando per la quota di IMU spettante al Comune il codice catastale di SCANDIANO I496, utilizzando i seguenti codici: - 3912 IMU COMUNE per abitazione principale e pertinenze - 3913 IMU COMUNE per fabbricati rurali ad uso strumentale - 3914 IMU COMUNE per i terreni agricoli - 3915 IMU STATO per i terreni agricoli - 3916 IMU COMUNE per aree fabbricabili - 3917 IMU STATO per aree fabbricabili - 3918 IMU COMUNE per altri fabbricati - 3919 IMU STATO per altri fabbricati Il versamento minimo è di 5,00 euro annui (non relativi ad ogni singola rata). Si invita a consultare il portale del Comune collegandovi a www.comune.scandiano.re.it. RAVVEDIMENTO OPEROSO Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti, liquidazioni già notificati). Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi purché tutti siano effettuati entro il termine previsto. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 dell'agenzia delle Entrate. Al modulo di Ravvedimento Operoso dovrà essere allegata la copia della ricevuta del versamento effettuato. ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI La Legge n. 214/2011 Art. 13 comma 14 ter, prevede che i suddetti fabbricati rurali iscritti al catasto terreni siano accatastati al Catasto Urbano entro il 30 novembre 2012. Si invita i possessori di tali immobili a regolarizzare la propria situazione esclusivamente presso l Agenzia del Territorio (Via Regina Elena n 13/1 42100 Reggio Emilia, telefono 0522-040000, fax 0522-040080) presentando la documentazione idonea entro il termine suddetto. Qualora gli interessati non procedano - entro il 30 novembre 2012 - alla presentazione dell accatastamento, il Comune dovrà provvedere agli adempimenti di legge (articolo 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311) con la conseguente applicazione delle sanzioni previste da parte della competente Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.it). 4

COME SI CALCOLA Esempi di calcolo CASO A (abitazione principale) Fabbricato censito nel catasto urbano come A02 con Rendita Euro 537,12, posseduto al 100% destinato ad abitazione principale, il possessore risiede con un figlio che ha meno di 26 anni. Detrazione = Euro 200,00 (unico possessore residente) + 50,00 (un figlio) = 250,00 IMU comune = Valore *aliquota agevolata/1000 Detrazione = 90.236,16 * 4,8/1000 Detrazione = 433,13 250,00 = Euro 183,13. CASO B (abitazione locata con contratto concertato, abitazione concessa in comodato gratuito) Fabbricato censito nel catasto urbano come A02 con Rendita Euro 537,12, posseduto al 100% IMU totale : Valore * aliquota/1000 = 90.236,16 * 8,6/1000 = Euro 776,03 IMU stato = Valore * aliquota/100 * percentuale possesso/100 = 90.236,16 * 3,8/1000 = Euro 342,90 IMU comune = Valore * aliquota/100 * percentuale possesso/100 = 90.236,16 * 4,8/1000 = Euro 433,13 CASO C (abitazione locata in regime di libero mercato o patti in deroga, in regime legale di determinazione del canone equo canone, tenuta a disposizione del proprietario) Fabbricato censito nel catasto urbano come A02 con Rendita Euro 537,12, posseduto al 100% IMU totale : Valore * aliquota/1000 = 90.236,16 * 9,6/1000 = Euro 866,27 IMU stato = Valore * aliquota/100 * percentuale possesso/100 = 90.236,16 * 3,8/1000 = Euro 342,90 IMU comune = Valore * aliquota/100 * percentuale possesso/100 = 90.236,16 * 5,8/1000 = Euro 523,37 CASO D (unità immobiliare C/1 - negozio) Fabbricato censito nel catasto urbano come A02 con Rendita Euro 1.165,75, posseduto al 100% Valore = rendita catastale * 5% * coefficiente = 1.165,75 * 1,05 * 55 = 67.322,09 IMU totale : Valore * aliquota/1000 = 67.322,09 * 8,6/1000 = Euro 578,97 IMU stato = Valore * aliquota/100 * percentuale possesso/100 = 67.322,09 * 3,8/1000 = Euro 255,82 IMU comune = Valore * aliquota/100 * percentuale possesso/100 = 67.322,09 * 4,8/1000 = Euro 323,15 CASO E (terreni agricoli) Terreno agricolo con reddito domenicale di 74,33 posseduto al 100% Valore = reddito domenicale * 25% * coefficiente = 74,33 * 1,25 * 135 = 12.544,20 IMU totale : Valore * aliquota/1000 = 12.544,20 * 8,6/1000 = Euro 107,89 IMU stato = Valore * aliquota/100 * percentuale possesso/100 = 12.544,20 * 3,8/1000 = Euro 47,67 IMU comune = Valore * aliquota/100 * percentuale possesso/100 = 12.544,20 * 4,8/1000 = Euro 60,22 Terreno agricolo con reddito domenicale di 74,33 posseduto al 100% da coltivatore diretto o imprenditore agricolo iscritto alla previdenza sociale Valore = reddito domenicale * 25% * coefficiente = 74,33 * 1,25 * 110 = 10.221,20 IMU totale : Valore * aliquota/1000 = 10.221,20 * 8,6/1000 = Euro 87,91 IMU stato = Valore * aliquota/100 * percentuale possesso/100 = 10.221,20 * 3,8/1000 = Euro 38,85 IMU comune = Valore * aliquota/100 * percentuale possesso/100 = 10.221,20 * 4,8/1000 = Euro 49,07 5