La riforma della PAC. La nuova PAC prevede un sistema di pagamenti più mirato, più equo e più sostenibile.

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LA PAC 2015-20202020 PAGAMENTI DIRETTI Dott. Agr. Aurora Ursino

La riforma della PAC Il 12 ottobre 2011 la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative per la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) valida per il periodo 2014-2020 dopo un lungo e faticoso negoziato che ha coinvolto Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione. I ritardi nel negoziato hanno comportato il rinvio al 2015 (anziché a partire dal 2014) dell'entrata in vigore del regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori e di talune misure previste dal regolamento OCM Unica e, contestualmente, la necessità di prevedere un regolamento transitorio per garantire la prosecuzione degli aiuti anche per il 2014. La nuova PAC prevede un sistema di pagamenti più mirato, più equo e più sostenibile.

Accordo definitivo sulle scelte nazionali Risorse finanziarie e strumenti La dotazione economica assegnata all Italia è di circa 52 miliardi di euro che verranno distribuiti negli anni della programmazione con i seguenti strumenti: Pagamenti diretti - I Pilastro PAC: completamente finanziati dall Europa (FEAGA). Saranno a disposizione dell Italia 27 miliardi di euro totali (circa 4 miliardi di euro l anno ). Sviluppo rurale - II Pilastro PAC: 21 miliardi di euro (circa 3 miliardi di euro l anno) saranno a disposizione per finanziare le misure del Piano di Sviluppo Rurale. Queste risorse sono stanziate per metà dal fondo europeo FEASR e per metà da una quota nazionale. Misure di mercato: Circa 4 miliardi di euro sono destinati ai finanziamenti dell OCM (Organizzazione Comune di Mercato). Rimane nel complesso l'impianto classico delle precedenti PAC. 8% 40% Misure di mercato Pagamenti disaccoppiati Sviluppo rurale 52%

Pagamenti diretti Black list Il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015, che modifica ed integra quanto previsto dal D.M. 6513 del 18 novembre 2014 recante le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti, sancisce quanto segue: AGRICOLTORE ATTIVO Al fine di ridurre la platea dei beneficiari della PAC i pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi. Sono esclusi dai pagamenti diretti PAC tutti i soggetti le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività economiche globali ed il cui scopo sociale non consiste nell esercizio di attività agricola. Black list : aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti Black list integrazione nazionale : soggetti che svolgono intermediazione bancaria, finanziaria e/o commerciale; società, cooperative e mutue assicurazioni, che svolgono attività di assicurazione e/o di riassicurazione; P.A., eccetto enti che svolgono attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici.

Agricoltore attivo Il requisito di AGRICOLTORE IN ATTIVITA è verificato dall Organismo di Coordinamento Criteri per dimostrare la rilevanza dell attività agricola iscrizione all INPS: Coltivatore Diretto, colone o mezzadro o IAP (Imprenditore Agricolo Professionale). possesso p. IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA dal 2016 (quindi l agricoltore deve adeguare la sua posizione IVA nel 2015). solo possesso p. IVA attiva in campo agricolo, per zone svantaggiate e/o di montagna. Soglia di esenzione da black list e da dimostrazione dei criteri di rilevanza Le scelte nazionali hanno previsto le seguenti soglie di non applicazione : agricoltori con meno di 5.000 euro di pagamenti diretti, con superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in montagna e/o aree svantaggiate; agricoltori con meno di 1.250 euro di pagamenti diretti, in altre zone. Gli agricoltori al disotto di queste soglie sono attivi, senza dover dimostrare altri requisiti

Soglia minima Zone montane e/o svantaggiate Pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro nell anno precedente Iscrizione all INPS, come IAP, Coltivatore Diretto, coloni o mezzadri Altre zone Pagamenti diretti inferiori a 1.250 euro nell anno precedente Iscrizione all INPS, come IAP, Coltivatore Diretto, coloni o mezzadri Possesso della partita IVA attiva in campo Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo con agricolo dichiarazione annuale IVA (dal 2016) Pur soddisfacendo i criteri per agricoltore in attività, i pagamenti diretti non sono erogati se la superficie minima ammissibile è inferiore a 0,02 ettari (D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015) e se l importo richiesto è inferiore alla soglia minima: 2014: 100 euro 2015 e 2016: 250 euro dal 2017: 300 euro I titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi confluiscono nella riserva nazionale

Riformulazione pagamenti diretti I tre criteri della riformulazione dei pagamenti diretti sono: Spacchettamento : in Italia, la nuova Pac prevede 5 componenti costituenti il pagamento diretto. - pagamento di base: 58% del massimale nazionale; - pagamento ecologico (greening): 30% del massimale nazionale; - pagamento per i giovani agricoltori: 1% del massimale nazionale; - pagamento accoppiato: 11% del massimale nazionale; - pagamento per i piccoli agricoltori (non assorbe un massimale, in quanto si tratta di un pagamento annuale forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti) Regionalizzazione : aiuti per ettaro uniformi per regioni omogenee. L Italia ha scelto di adottare una regione unica nazionale. Convergenza: processo per avvicinare il valore dei titoli ad un valore medio per regione omogenea. L Italia ha scelto il modello irlandese con una gradualità nel meccanismo della convergenza prevedendo, al 2019, un pagamento minimo obbligatorio per ettaro pari al 60% della media nazionale. Inoltre il valore dei titoli di ogni agricoltore non potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al loro valore unitario iniziale;

Pagamenti diretti

Il pagamento di base La prima e la più importante tipologia di pagamenti è il pagamento di base che è riservato agli agricoltori: - attivi; - in possesso dei titoli all'aiuto che hanno ricevuto pagamenti diretti per l anno 2013. - che nell anno 2014 hanno avuto assegnati titoli da Riserva Nazionale - che non hanno mai ricevuto titoli all aiuto ma sono in grado di documentare che al 15 maggio 2013 esercitavano l attività agricola. Anche il nuovo sostegno della PAC, quindi, è imperniato su titoli all'aiuto, ma non si tratta dei vecchi titoli in possesso degli agricoltori. Infatti i titoli storici sono scaduti il 31 dicembre 2014. Il numero dei titoli sarà pari al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda Unica 2015 relativi alla seguente superficie ammissibile: -seminativi, compresi le coltivazioni in serra, colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.), compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; -prati permanenti e pascoli permanenti.

Il pagamento di base Al fine di definire il valore dei nuovi titoli verrà effettuata una ricognizione preventiva per stabilire le superfici ed i beneficiari ammissibili ai regimi di sostegno. Questa si concluderà presumibilmente entro aprile 2014. La ricognizione preventiva risulta necessaria per stabilire, non solo il valore dei titoli, ma anche la posizione aziendale in funzione delle diverse opzioni previste dai regolamenti. Il valore del pagamento di base Il valore medio nazionale dei titoli del pagamento di base si attesta a tra 168,00 e 192,00 /ha, tenendo conto dei seguenti fattori dipendenti dalle scelte nazionali: - il 58% del massimale nazionale destinato al pagamento di base; - la decisione di adottare la regione unica nazionale; - una superficie ammissibile nazionale di circa 12 milioni di ettari. A questo pagamento si devono aggiungere gli altri pagamenti (se l'agricoltore rispetta i requisiti per accedervi): pagamento greening, pagamento per i giovani agricoltori e pagamento accoppiato. Il valore medio dei titoli del pagamento di base a circa 180,00 /ha è applicabile solamente agli agricoltori che accedono alla riserva nazionale; tutti gli altri agricoltori avranno un titolo di valore diverso per effetto della convergenza parziale ( modello irlandese ) che, come specificato in precedenza, persegue l'obiettivo di avvicinare gradualmente il valore dei titoli verso un valore medio.

Il pagamento di base - VUN Seminativi: attuazione della nuova PAC 2014/2020 nel territorio Piana degli Albanesi, 9 dicembre 2014

Riserva nazionale Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può superare il 3% del massimale del pagamento di base. La riserva nazionale è utilizzata per assegnare titoli in via prioritaria a: giovani agricoltori e/o nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l attività agricola, di età compresa tra 18 e 65 anni; Inoltre, la riserva nazionale o regionale è utilizzata per le seguenti fattispecie: assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico; assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici. Il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è pari al valore medio nazionale o regionale (circa 180,00 /ha).

Pagamento ecologico - greening Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili le tre seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l ambiente (greening): - Diversificazione colturale (aziende con superfici a seminativo > 10 ha) - Mantenimento prati permanenti - Presenza di un area di interesse ecologico (aziende con superfici a seminativo > 15 ha) E' stata prevista la possibilità di considerare come misure greening anche delle componenti cosiddette "equivalenti", quali le misure agro-ambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale. Pertanto gli agricoltori in biologico hanno diritto al pagamento verde (solo per le superfici assoggettate ai sistemi di produzione BIO). Inoltre sono esenti dagli impegni del greening: - Gli agricoltori che aderiscono al regime semplificato per piccoli agricoltori e gli agricoltori che detengono colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, ecc.).

Pagamento ecologico - greening Seminativi: attuazione della nuova PAC 2014/2020 nel territorio Piana degli Albanesi, 9 dicembre 2014

Diversificazione Interessa solo le superfici a seminativo. Applicazione in funzione della superficie a seminativo: - fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione; - da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di 2 colture, con coltura principale che copre al massimo il 75%; - oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di 3 colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%. COLTURE APPARTENENTI A GENERI DIFFERENTI -Circolare ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 ha stabilito il periodo significativo per definire in caso di colture intercalari quella diversificante 1 aprile 9 giugno -Sono escluse dall obbligo di diversificazione, le aziende in cui: - superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell anno (riso); - seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; - le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari.

Prati permanenti Gli Stati membri designano i prati permanenti come ecologicamente sensibili. Gli agricoltori non possono convertire le superfici a prati e pascoli permanenti in seminativi. All opposto, ci sono dei limiti nella trasformazione dei seminativi a prati e pascoli permanenti: gli agricoltori sono autorizzati a convertire non oltre il 5% delle loro superfici di riferimento a prato permanente. Gli Stati membri assicurano, inoltre, che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di oltre il 5%. Quindi deve essere assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla superficie di riferimento al 2015. Qualora uno Stato membro accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente. Questa norma sui prati e pascoli permanenti è molto importante per i Paesi del nord ed est Europa, dove ci sono rischi di riconversione dei pascoli di seminativo. Per l Italia, il rispetto di questa norma non desta particolari difficoltà, anche se deve essere applicata con la debita attenzione.

Aree di interesse ecologico (EFA) Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.) e ai prati e pascoli permanenti. Le EFA (Ecological Focus Area) sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo. Le seguenti aree sono considerate aree di interesse ecologico: terreni lasciati a riposo; Terrazzamenti; elementi caratteristici del paesaggio; fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; ettari agroforestali, realizzati con i PSR; fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste; superfici con bosco ceduo a rotazione rapida; superfici oggetto di imboschimento con i PSR; superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l applicazione di fattori di ponderazione 0,25 o di 0,5 (un ettaro di colture intercalare vale come 0,25 o di 0,5 ettari di aree di interesse ecologico),; superfici con colture azotofissatrici. Seminativi: attuazione della nuova PAC 2014/2020 nel territorio Piana degli Albanesi, 9 dicembre 2014

Aree di interesse ecologico (EFA) Il fascicolo aziendale sarà implementato al fine di individuare graficamente nel piano colturale le EFA e i prati permanenti (verrà costituito il Registro Nazionale dei prati permanenti) in modo tale che il SIGC sarà in grado di esercitare un controllo sul 100% delle domande presentate e su dati oggettivi. Elementi caratteristici Aree di interesse ecologico rilevate in azienda Fattore di conversione (m/albero/m 2 ) Fattore di ponderazione EFA (se si applicano entrambi i fattori) Superficie EFA convertita (m 2 ) Superfici con colture azotofissatrici (m 2 ) 70.000 n.p. 0,7 0.7 m 2 49.000 Siepi/fasce alberate (per metro lineare) Alberi isolati (per albero) Fossati (per metro lineare) TOTALE 300 5 2 10 m 2 3.000 100 20 1,5 30 m 2 3.000 2500 3 2 6 m 2 15.000 70.000 7 ettari Seminativi: attuazione della nuova PAC 2014/2020 nel territorio Piana degli Albanesi, 9 dicembre 2014

Pagamento per i giovani agricoltori Gli Stati membri concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale;. Definizione di giovane agricoltore -Persona fisica che si insedia per la prima volta in un azienda agricola in qualità di capo dell azienda o che sia già insediata in un azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione della domanda nell ambito del regime di pagamento di base. - Persona fisica con età inferiore a 40 anni nell anno di presentazione della domanda. Il pagamento di base al loro primo insediamento è integrato, per i primi cinque anni di attività, da un 25% del valore della media individuale dei titoli. Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale.

Sostegno accoppiato Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che: - si trovano in difficoltà; -rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali. L Italia ha scelto di destinare al sostegno accoppiato l 11% del massimale nazionale da destinare a 16 misure.

Regime piccoli agricoltori E' stata prevista la facoltà per lo Stato membro di adottare un quadro semplificato per le piccole aziende che riceveranno un contributo forfettario, eliminando lungaggini burocratiche e semplificando le procedure sia per gli agricoltori che per le Amministrazioni. Regime volontario per gli agricoltori: - tutti gli agricoltori presentano la Domanda Unica al 15.05.2015; - gli agricoltori che intendono optare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15.09.2015. Gli Stati membri fissano l importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore fra 500 e 1.250 euro indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda; È confermata per i piccoli agricoltori l'esenzione da greening e dalle sanzioni per la condizionalità.

Riduzione dei pagamenti Degressività /Capping Qualora l'importo del pagamento diretto superi 150.000,00 euro, questo viene così ridotto : - del 50% per la parte eccedente i 150.000,00 euro; -del 100% qualora l importo così ridotto superi i 500.000,00 euro, per la parte eccedente i 500.000,00 euro. Il taglio è calcolato sul pagamento di base di ogni agricoltore, esclusi i pagamenti della componente ecologica e gli altri pagamenti. La degressività sarà calcolata sottraendo dall importo totale dei pagamenti diretti inizialmente dovuti all agricoltore (esclusa la componente ecologica), gli importi dei salari e degli stipendi effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l anno precedente, inclusi i contributi sociali e le imposte relative al lavoro. Gli effetti della degressione sono limitatissimi: colpiscono solo le grandi aziende estensive, che utilizzano il contoterzismo; la modulazione con il lavoro è una soluzione efficace.

Grazie per l attenzione Dott. Agr. Aurora Ursino CAA Liberi Professionisti s.r.l. Sede Nazionale: Via Carlo Alberto, 30 10123 TORINO (TO) - ITALY Telefono: 011.541338 - Fax: 011.5623332 E-mail: info@caaitalia.it