Collaborazione volontaria (art.1)

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SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2015 pag. 1 13 gennaio 2015 1/FS/om Capitali detenuti all estero Emersione e rientro - Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 Sintesi L autore della violazione dell obbligo di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia,commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della nuova procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero, per la definizione delle relative sanzioni ed anche per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive dell'irap e dell'iva e per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta. ---------------------------------- Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e di potenziamento della lotta all'evasione fiscale, oltre a contenere disposizioni in materia di "autoriciclaggio". Si ricorda che, per contrastare i fenomeni di illecito internazionale, con il decreto legge n. 4/2014 era stato previsto, nell ambito del cosiddetto monitoraggio fiscale, l istituto della collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure), una procedura che permetteva al contribuente, che aveva violato gli obblighi dichiarativi sul monitoraggio fiscale, di regolarizzare la propria posizione. In sede di conversione in legge, la suddetta disciplina era stata soppressa (per un esame completo vedi ns. circ. nn. 24 e 42/2014). Con il provvedimento in esame è stato reintrodotto l istituto della collaborazione volontaria. Si illustra, in sintesi, la disciplina contenuta nella legge in esame. Collaborazione volontaria (art.1) Il D.L. n. 167/1990, convertito dalla L. n. 227/1990, disciplina la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l estero di denaro, titoli e valori. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (art. 4, comma 1, del

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2015 pag. 2 sopracitato D.L. n. 167/1990). La legge in esame, inserendo l art. 5-quater nel D.L. n. 167/1990 sopra citato, disciplina le misure per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. In particolare, l autore della violazione del suddetto obbligo di dichiarazione annuale commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della nuova procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero, per la definizione delle relative sanzioni ed anche per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive dell'irap e dell'iva e per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta. A tal fine, il soggetto interessato deve provvedere a: - presentare, spontaneamente, all'amministrazione finanziaria i dati relativi a tutti gli investimenti ed a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, fornendo tutti i documenti e le informazioni per la loro determinazione, relativamente a tutti i periodi per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione, - versare le somme dovute in base all invito dell ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale, stabilendo i tempi e le modalità del versamento di tali somme. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, riguardanti l'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze sopra indicate è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. La procedura di collaborazione volontaria potrà essere attivata solo entro la data del 30 settembre 2015.

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2015 pag. 3 Effetti della procedura di collaborazione volontaria La legge in esame, inserendo l art. 5-quinquies, nel citato D.L. n. 167/1990, disciplina gli effetti della procedura in esame nei confronti del soggetto che aderisce alla predetta collaborazione volontaria. In particolare, nei confronti del contribuente che presta la collaborazione volontaria viene prevista: - l'esclusione della punibilità per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000; si tratta di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA; - l esclusione della punibilità delle condotte previste dagli art. 648- bis e 648-ter del Codice Penale, commesse in relazione ai delitti citati. Le suddette disposizioni si applicano solo alle condotte relative a- gli imponibili, alle imposte ed alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria le condotte previste dall art. 648-ter-1 del codice penale non sono punibili se commesse, in relazione ai delitti di cui all art. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 sino alla data del 30 settembre 2015, data entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. Si ricorda che la violazione dell'obbligo di dichiarazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Tale violazione relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258 (art. 5, comma 2, D.L. n.167/1990). La legge in esame stabilisce che le sanzioni sopra descritte sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, ovvero

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2015 pag. 4 b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute, ovvero c) se l'autore delle violazioni, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti previsti, rilascia all'intermediario finanziario e- stero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione e' determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima è fissata al 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'italia, entro sessanta giorni dal 1 gennaio 2015 (data di entrata in vigore della legge in esame), accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni. Su istanza del contribuente, la legge in esame offre la possibilità di richiedere all'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27%; tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d imposta, in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità. Se il contribuente destinatario dell invito dell ufficio delle entrate non versa le somme dovute nei termini dovuti, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti previsti dalla nuova disciplina in esame. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2015 pag. 5 volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della procedura in esame, saranno disciplinate con apposito successivo provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate da emanare entro trenta giorni dal 1 gennaio 2015 (data di entrata in vigore della legge in esame). Esibizioni di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero L autore della violazione della mancata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi degli investimenti all estero o delle attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, che nell ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Obblighi di indicazioni in dichiarazione dei redditi (art. 2) Come ricordato, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. La legge in esame stabilisce, al proposito, che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione non sussistono per depositi e conti correnti bancari costituiti all estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d imposta non sia superiore a 15.000 euro (anziché 10.000 euro come stabilito nella norma previgente). Disposizioni in materia di autoriciclaggio (art. 3) La legge in esame introduce nel nostro ordinamento giuridico il reato di "autoriciclaggio", inserendo nel codice penale italiano il nuovo articolo 648-ter.1. ("Autoriciclaggio"). Commette il reato chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La legge in esame stabilisce, altresì, le pene, le circostanze aggravanti, attenuanti ed esimenti.