Estratto da Foro italiano, 2012, parte I, colonne 3059 e ss. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



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contro COMPAGNIA GENERALI SERVIZI E FINANZA s.p.a. in persona del Presidente del consiglio di amministrazione sig. D.G.M., in qualità di cessionario, con scrittura autenticata il 15 giugno 2005 dal notar Tommaso D'Amaro da Scafati (rep. n. 47398, raccolta 14739 registrata il 1 luglio 2005, al n. 737), del credito controverso della s.a.s. Rainone Costruzioni di Vinko Mladen & C, estinta per cancellazione dal registro delle imprese del (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla P.za D'Amora n. 3 presso l'avv. Castaldi Filippo, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso; - ricorrente - e avv. R.G., procuratore di se medesimo, con domicilio eletto in Roma alla Via Calatafimi n. 11, presso l'avv. BULDO Elisabetta, che ha notificato altro ricorso in data 14 maggio 2009; - ricorrente incidentale - e RAINONE COSTRUZIONI s.a.s. di Vinko Madlen & C, in liquidazione, già Rainone Costruzioni di Angelo Rainone & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. già selettivamente domiciliato nel giudizio di appello in Napoli, alla Via G. Carducci n. 19, presso l'avv. Magri Ennio, unitamente ai procuratori costituiti avv. R., R. Rainone e Filippo Castaldi; - intimata - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4406 del 5-23 dicembre 2008, notificata in data 23 gennaio 2009, dalla cessionaria del credito controverso, al Comune di Avellino in proprio, unitamente alla cessione di tale diritto del 15 giugno 2005; Udita la relazione del Cons. FORTE Fabrizio e sentiti l'avv. Preziosi per il ricorrente, l'avv. Castaldi, per la controricorrente e il P.M. Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale. Svolgimento del processo Con atto notificato il 3 marzo 1995, il Comune di Avellino proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento alla s.a.s. Rainone Costruzioni di Angelo Rainone & C. di L.. 1.143.457.512 e accessori, fondato su ricognizione di debito dell'ente locale, contenuta nella Delib. consiglio comunale 10 luglio 1991, n. 199 e l'adito Tribunale di Nocera Inferiore revocava l'ingiunzione per incompetenza territoriale. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Avellino dalla s.a.s. Rainone Costruzioni con atto del 30 novembre 1998, che chiedeva la condanna del comune a pagare all'attrice la somma di cui ai decreto ingiuntivo, l'ente locale eccepiva l'inesistenza del credito, perchè sorto dal contratto di appalto del 15 settembre 1978, nullo per mancata copertura finanziaria.

Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 5 dicembre 2003, affermava che l'atto del 1978 era stato sanato dal successivo contratto del 4 giugno 1980, approvato dal CO.RE.CO. nel dicembre dello stesso anno e alla base della citata delibera ricognitoria del 1991, ed ha accolto, in ragione del rinvio del nuovo contratto al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 35 e 36 la domanda di condanna a pagare la somma di cui sopra a titolo di interessi dovuti per i ritardi nei pagamenti, negando l'anatocismo per essere stati gli accessori calcolati sempre e solo sulla sorta capitale. Su gravame del comune, la Corte d'appello di Napoli, dopo la nomina di un c.t.u. per il computo del dovuto per i ritardati pagamenti dei lavori, con sentenza del 23 dicembre 2008, in accoglimento parziale dell'impugnazione, ha ritenuto unica fonte dell'obbligo il contratto del 4 giugno 1980 e condannato il comune a pagare alla s.a.s. Rainone Euro 402.649,22, con gli interessi successivi fino al saldo. Questi ultimi si sono liquidati, in base ai tassi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962 fissati anno per anno, a decorrere dal giugno 1980, con decreti del Ministero dei Lavori pubblici a tassi variabili dal 10 al 21%, in quanto richiamati nel nuovo contratto per il pagamento del prezzo dei soli lavori d'esecuzione della fognatura e non di quelli per la costruzione della strada e della piazza. Nessun rilievo, infatti, secondo il ricorrente, si è dato dai giudici di appello alla previsione, nello stesso contratto del 1980, del più basso tasso convenzionale del 5% per i ritardi nei pagamenti del corrispettivo del rapporto per costruire la piazza e la strada, che avrebbe determinato una notevole riduzione di quanto preteso a controparte. Nella pendenza del giudizio di appello, la società Rainone ha, con atto del 15 giugno 2005, ceduto il credito controverso alla Compagnia generali servizi e Finanza s.p.a., controricorrente nel presente giudizio, che ha notificato il 23 gennaio 2009 al comune di Avellino la avvenuta cessione del suo diritto ai sensi dell'art. 1264 c.c., quando già dal 25 maggio 2007 la s.a.s. Rainone Costruzioni di Vinko Mladen & C. si era cancellata dal registro delle imprese. Per la cassazione della indicata sentenza di appello, il Comune di Avellino propone ricorso n. 9074/09 di quattro motivi, notificato il 9 aprile 2009, cui resiste, con controricorso notificato il 18-22 maggio successivo, la cessionaria del credito controverso già della s.a.s. Rainone, cioè la Compagnia Generali Servizi e Finanza s.p.a.. Propone altro ricorso n. 12379/09 l'avv. R.G., già difensore della società esecutrice dei lavori, che denuncia l'omessa pronuncia sulla sua istanza di attribuzione delle spese di giudizio nei gradi di merito. Motivi della decisione 1. Preliminarmente devono riunirsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., i due ricorsi iscritti con diverso numero di registro generale, avendo entrambi ad oggetto la medesima sentenza. Sempre in via preliminare, deve esaminarsi la eccezione della controricorrente d'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'ente locale, per essere stato notificato il 9 aprile 2009 alla s.a.s.

Rainone quando già era estinta, perchè cancellata due anni prima dal registro delle imprese. Il ricorso risulta notificato tra l'altro ai procuratori costituiti della creditrice in primo grado presso il domicilio da loro eletto in quel grado (co. avv. Ennio Magri in Napoli Via Carducci n. 19) e, con questi, anche alla Rainone Costruzione di Vinko Mladen & C. in liquidazione s.a.s., già Rainone Costruzioni di Angelo Rainone, cancellata dal registro delle imprese in data (OMISSIS). La società controricorrente, cessionaria prima del ricorso per cassazione del credito controverso, aveva nelle more notificato la cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., e, insieme a detto atto, la copia della sentenza d'appello munita di formula esecutiva che lo liquida, in data 23 gennaio 2009 al comune di Avellino, quale debitore ceduto, ponendo in essere in tal modo un comportamento che serve ad escludere la liberazione del debitore in caso di pagamento al creditore cedente, concorrendo in tal modo a indurre in errore la ricorrente circa la esistenza almeno alla data di detta notificazione, della società che in fatto nessun pagamento avrebbe potuto ricevere, per essersi cancellata dal registro delle imprese (sugli effetti della notificazione della cessione del credito, cfr. Cass. 3 luglio 2011 n. 15364 e Cass. 5 novembre 2009 n. 23463). La questione proposta con l'eccezione di inammissibilità della controricorrente non attiene al profilo processuale della notificazione della impugnazione, ma a quello sostanziale della evocazione in causa, nel giudizio di legittimità, di un soggetto privo della capacità giuridica, con errore che incide sulla stessa identificazione del soggetto passivo della vocatio in jus e comporta quindi la mancata instaurazione del contraddittorio in sede di legittimità (in tal senso, cfr. da Cass. 29 marzo 1995 n. 3762 a Cass. 18 gennaio 2010 n. 651). Peraltro la controricorrente in questa sede, quale successore a titolo particolare dell'originario creditore ormai estinto, in assenza di ogni altro successore, è anche l'unico soggette legittimato passivo nella controversia (così, Cass. 11 maggio 2010 n. 1137 e 17 marzo 2009 n. 6444). Nel caso concreto, si pone quindi l'ulteriore problema della successione a titolo particolare nel rapporto controverso, essendosi costituita quale controricorrente la società cessionaria del credito, che è unica legittimata a ricorrere o a controricorrere nel giudizio di cassazione vertente su tale rapporto (Cass. 28 dicembre 2011 n. 29385, 21 marzo 2010 n. 6845 e 17 marzo 2009 n. 6444), con conseguente possibile eventuale rilievo sanante del regolare contraddittorio, anche in rapporto alla eccezione di inammissibilità della controricorrente, che ha notificato il suo atto difensivo in data 19-22 maggio 2009, quando ancora non era passata in giudicato la decisione impugnata del 23 dicembre 2008, non essendo decorso ancora alla data della notificazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione ratione temporis in concreto applicabile. 2. Con risoluzione dei precedenti contrasti sugli effetti della cancellazione delle società commerciali di persone, questa Corte ha affermato che queste ultime si estinguono contestualmente alla loro cancellazione dal registro delle imprese, che determina la immediata perdita della loro capacità giuridica e/o soggettività limitata (S.U. 22 febbraio 2010 n. 4060). In quanto il ricorso notificato a soggetto inesistente non può dar luogo a un contraddittorio sanato dalla costituzione del successore (Cass. 1 aprile 2004 n. 6409 e 30 marzo 2007 n. 7981), non si versa in una fattispecie di nuova interpretazione della giurisprudenza di norme processuali, che possa giustificare una condotta violativa di queste e conforme alla precedente lettura delle stesse

regole del processo (sul c.d. "overruling", cfr. da S.U. 11 luglio 2011 n. 15144 a Cass. 28 febbraio 2012 n. 3042). La questione appare perciò di speciale rilevanza, in riferimento alle società e ai modi di estinzione di esse come quello effetto della cancellazione di esse dal registro delle imprese, nei quali non vi è la individuazione preventiva ed ex lege dei soggetti che subentrano alla parte non più esistente (come avviene, invece, per la incorporazione di società, che si ritiene in genere renda lecita la notifica del ricorso all'incorporata e la sanatoria con la notifica del controricorso da questa ultima, prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata: cfr., in tal senso, S.U. 14 settembre 2010 n. 19509 e 23 luglio 2010 n. 17383, sulla scia di vari analoghi precedenti). In rapporto alla cancellazione delle società di persone, appare pertanto opportuno investire le sezioni unite della questione di massima, di particolare importanza (art. 374 c.p.c.), della esistenza, all'atto della estinzione, di eventuali rapporti ancora pendenti delle società alla data in cui esse si sono cancellate, ovvero di sopravvenienze attive o passive o di altri rapporti in qualsiasi modo o comunque collegati al patrimonio societario in astratto estinto e concretamente ancora in vita. Le soluzioni possibili della questione possono essere almeno tre: a) inammissibilità del ricorso, per la notifica di esso a soggetto inesistente; b) la mancata estinzione sul piano processuale del soggetto societario anche in ragione dell'affidamento nella sua esistenza dell'altra parte, determinato dalla stessa condotta processuale e sostanziale della società cancellata, in sede di merito; c) il perdurare, dopo la estinzione della società, di un patrimonio di scopo della società, costituito dai rapporti pendenti o controversi alla data dell'estinzione e da sopravvenienze, da assimilare all'eredità giacente (art. 528 c.c. e segg.), con facoltà del ricorrente di chiedere la nomina d'un curatore speciale, cui notificare la impugnazione, per il conflitto di interessi sul bene già appartenuto al patrimonio della società cancellata, insito nella stessa causa in corso. 2.1. La prima delle indicate soluzioni è quella comunemente accolta da questa Corte, dopo la sentenza citata delle S.U. n. 4060 del 2010; con essa si afferma la inammissibilità del ricorso per cassazione, notificato ad una società cancellata e estinta (così: Cass. 8 ottobre 2010 n. 20878 e 16 maggio 2012 n. 7679, relative a società di persone, e Cass. 5 novembre 2010 n. 22548 per le società di capitali, tra altre). In relazione alla seconda soluzione prospettata della questione, anche se si afferma che il principio generale della apparenza del diritto e dell'affidamento non può avere rilievo quando vi siano strumenti di pubblicità idonei a rendere edotto il ricorrente della intervenuta estinzione del soggetto intimato (così Cass. 29 aprile 2010 n. 10297), varie pronunce di questa Corte hanno applicato tale principio, in rapporto all'ignoranza incolpevole di una parte sulla sopravvenuta capacità o incapacità giuridica dell'altra (cfr., ad es. S.U. 28 luglio 2005 n. 15783). Si è già ritenuto inapplicabile l'art. 2193 c.c. in sede processuale, con conseguente inopponibilità della iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società, alla parte non resa edotta dell'evento estintivo nel processo con i mezzi in questo previsti (art. 300 c.p.c.), dichiarandosi ammissibile il ricorso per cassazione per essere inopponibile al ricorrente l'evento estintivo non dichiarato in udienza nè notificato nel giudizio di merito alla parte ricorrente (cfr., tra altre, Cass. 6 agosto 2008 n. 21161, Cass. 2 marzo 2006 n. 4652, relativa ad una società in accomandita, Cass. 15 giugno 2004 n. 11269, Cass. 22 agosto 2003 n. 12350 e Cass. 10 marzo 2001 n. 4741).

Anche tale soluzione non è in astratto incompatibile con la sentenza n. 4060 del 2010, che afferma la esistenza di una presunzione di estinzione della società di persone in caso di cancellazione di questa dal registro delle imprese, comunque superabile dalla prova della esistenza di rapporti ancora pendenti, ostativa a detta estinzione. In particolare la società si è cancellata prima di avere liquidato ogni suo pregresso rapporto, come avrebbe dovuto essere in base agli artt. 2312 e 2315 c.c., anche se tale condotta fa presumere la rinuncia dalla società ad ogni azione, non potendo nessun socio surrogarla nella richiesta di tutela giurisdizionale di tali rapporti (sul tema, cfr. Cass. 16 luglio 2010 n. 16758). Nella concreta fattispecie la società, quale parte costituita nel merito e i suoi procuratori, hanno omesso, nel giudizio di appello, di dare notizia dell'evento estintivo della capacità giuridica della società verificatosi nel 2007, prima del passaggio in decisione della causa, così impedendo la interruzione del processo. Sì è così esercitato il diritto di difesa della s.a.s. Rainone con un comportamento dei patrocinanti della stessa che, in caso di costituzione del contraddittore successore universale nei rapporti, si ritiene possa sanare persino la notificazione dell'impugnazione alla persona fisica defunta presso il difensore, se questo non abbia nel merito comunicato in udienza o notificato all'altra parte la morte della parte (cfr. Cass. 30 marzo 2007 n. 7981 e Cass. 16 aprile 2003 n. 6045). Quando la società si cancelli, pur avendo azioni o rapporti in corso, ovvero avendoli ceduti a terzi, anche dopo la notifica di tale cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., può dubitarsi, che, per l'affidamento ingenerato della sua esistenza con il permanere nel processo di rapporti ad essa riferibili, possa darsi poi rilievo all'effetto estintivo della cancellazione di cui, nell'esercizio del diritto di difesa, non si è resa edotta la controparte, salvo che non si provi la consapevolezza del notificante della avvenuta estinzione della società notificata. Si tratterebbe di una perpetuatio del soggetto societario ai soli finì processuali, generalmente ammessa prima della citata risoluzione del contrasto sulla cancellazione delle società dal registro delle imprese da parte delle sezioni unite nel 2010, con cui non necessariamente è incompatibile, per quanto già detto. In ordine, infine, alla esistenza del conflitto di interessi sul credito implicito nell'azione in corso, che potrebbe legittimare la richiesta di nomina di un curatore speciale dei beni e rapporti della società estinta, e la notifica a questo dell'impugnazione, tale soluzione appare, sul piano logico, la più coerente con l'effetto estintivo della cancellazione. Le censure proposte in ricorso che tendono a ridurre l'entità del credito controverso confliggono con l'interesse del titolare del diritto a vederne confermata la misura, quando la identità di quest'ultimo non sia stata comunicata nella causa di merito o non possa desumersi nel corso del processo di merito. Nell'incertezza determinata dalla mancata identificazione per legge del successore nel rapporto controverso, si potrebbe configurare un diritto a chiedere la nomina di un curatore speciale cui notificare il ricorso, per sanare il contraddittorio (Cass. 15 luglio 2009 n. 16477 e 9 marzo 2006 n. 5082). 3. E' quindi opportuno rimettere le cause riunite al Primo presidente, perchè le assegni alle sezioni unite per risolvere la questione degli effetti della cancellazione della società nei processi in corso nei quali essa è costituita, soprattutto se i difensori non abbiano notificato o comunicato in udienza, nel giudizio di merito, la perdita della capacità giuridica di tale parte societaria; chiara è infatti la

particolare importanza di massima della questione stessa, in assenza di successori automaticamente individuabili del soggetto venuto meno. P.Q.M. La corte ordina trasmettersi gli atti al Primo presidente della Corte di Cassazione, per la assegnazione eventuale alle sezioni unite, ai fini di risolvere la questione di massima di particolare importanza, di cui in motivazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, il 23 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012 Massima Va rimessa al primo presidente della corte di cassazione, perché valuti l opportunità dell assegnazione alle sezioni unite, la questione di massima di particolare importanza relativa agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese nei processi in corso, in particolare se i difensori non abbiano notificato o comunicato in udienza, nel giudizio di merito, la perdita della capacità giuridica dell ente. CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza, 16-05-2012, n. 7679 La cancellazione dal registro delle imprese della società equivale alla morte della persona fisica, con conseguente soggezione dei processi in corso alle regole generali dettate dagli art. 299 ss. c.p.c., sicché a seguito della cancellazione è inammissibile il ricorso proposto nei confronti della società estinta. (2) CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza, 16-05-2012, n. 7679 A seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell ex liquidatore, atteso che questi non riveste la qualità di successore processuale dell ente estinto, ma risponde quale soggetto gravato da responsabilità risarcitoria per l illecito derivante dall aver chiuso la liquidazione senza aver provveduto al previo soddisfacimento di un creditore sociale. (3)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza, 16-05-2012, n. 7679 L estinzione della società derivante dalla sua cancellazione dal registro delle imprese intervenuta dopo la sentenza presuppone la successione nel processo dei soci ai sensi dell art. 110 c.p.c. e impone che il ricorso per cassazione vada proposto soltanto nei confronti di questi; tuttavia, il socio diviene successore della società esclusivamente a condizione che abbia riscosso la propria quota in base al bilancio finale di liquidazione e risponde entro tale limite, diversamente dovendosi affermare il difetto di legittimazione processuale del socio alla prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e l inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti. (4) CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza, 11-05-2012, n. 7327 È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, né il processo può proseguire nei confronti della società stessa ovvero nei confronti dell ex liquidatore o dell ex socio amministratore, poiché le norme tributarie e civilistiche non prevedono alcun subentro automatico di questi nei rapporti con l amministrazione finanziaria. (5) CORTE D APPELLO DI MILANO; ordinanza, 18-04-2012 Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 2495 c.c. e 328 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost. (6) TRIBUNALE DI TORINO; sentenza, 30-04-2012 In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione, ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro (nella specie, è stata dichiarata

inammissibile la domanda relativa a diritti di credito derivanti da un inadempimento contrattuale verificatosi anteriormente alla cancellazione). (7) Nota di richiami (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) I. - Le pronunce in epigrafe affrontano a vario titolo la problematica dell estinzione della società quale conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese, disciplinata dall art. 2495, 2 comma, c.c., nel testo risultante dalla novella compiuta con l art. 4 d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6. In particolare, i provvedimenti in rassegna affermano o presuppongono l adesione all interpretazione prospettata da Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062, Foro it., 2011, I, 1498, con nota di richiami, più volte richiamate, nella parte in cui ritengono che la cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, pur ove risultino pendenti rapporti giuridici sostanziali o processuali. In termini, v. anche Cass. 16 maggio 2012, n. 7676, id., Mass., 405, e Fisco 1, 2012, 3772, con nota di A. BORGOGLIO; ord. 3 novembre 2011, n. 22863, Foro it., Rep. 2011, voce Riscossione delle imposte, n. 112, e Fisco 1, 2011, 7049, richiamata da Cass. nn. 7679, 7327 e Trib. Torino in epigrafe; 4 maggio 2011, n. 9744, Foro it., Rep. 2011, voce Società, n. 781, in motivazione, differenziando sul punto la disciplina delle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale; 5 novembre 2010, n. 22548, id., Rep. 2010, voce cit., n. 877, richiamata da Cass. nn. 9943, 7679 e 7327 in epigrafe; Comm. trib. prov. Bologna 30 maggio 2011, id., Rep. 2011, voce Riscossione delle imposte, n. 111; Comm. trib. reg. Basilicata 5 gennaio 2012, n. 3, <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Comm. trib. prov. Genova 3 febbraio 2011, Foro it., Rep. 2011, voce Tributi in genere, n. 1741, e Riv. giur. trib., 2011, 515, con nota di C. GLENDI, Cancellazione-estinzione delle società e cessazione della materia del contendere nei giudizi in corso; Comm. trib. prov. Catania 27 gennaio 2011, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 1742, e Riv. giur. trib., 2011, 517, con nota di C. GLENDI, Cancellazione-estinzione, cit.; App. Roma 15 marzo 2012, <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; App. Napoli 27 febbraio 2012, ibid.; Trib. Modena 20 marzo 2012, ibid.; Trib. Napoli 8 febbraio 2012, ibid.; Trib. Ravenna 20 gennaio 2012, <www.ilcaso.it>; Trib. Piacenza 14 aprile 2011, ibid.; Trib. Bari 3 giugno 2009, Foro it., Rep. 2011, voce Società, n. 792, e Trib. Lucca, decr. 12 gennaio 2009, id., Rep. 2009, voce Impresa, n. 31, entrambe in Riv. dir. soc., 2010, 826, con nota sul punto adesiva di A. DELL OSSO, Osservazioni sull estinzione delle società di capitali e sul rapporto tra gli art. 2191 e 2495, 2 comma, c.c. Da ultimo, analogamente, in relazione a società di persone, Cass. 7 febbraio 2012, n. 1677, Corriere giur., 2012, 1075, con nota adesiva di V.S. DE CARO, Un altro tassello per la teoria della natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese di società di persone.

In dottrina, sull effetto estintivo-costitutivo della cancellazione, v., da ultimo, V. DE CAMPO, Estinzione della società: presupposti necessari per la tutela del creditore insoddisfatto, in Società, 2011, 1143; G. DELLA PIETRA, Fusione e cancellazione: la Spoon River delle società commerciali, ibid., 585, critico sulla soluzione prospettata dalla Suprema corte in relazione alla diminuita tutela dei creditori sociali; V. SANGIOVANNI, Cancellazione delle società di capitali e responsabilità di soci e liquidatori, in Danno e resp., 2011, 1137; F. FIMMANÒ-F. ANGIOLINI, Gli effetti della cancellazione della società alla luce delle pronunce delle sezioni unite della Cassazione, in Riv. not., 2010, 1467 ss. e 1479 ss.; nonché, anche in relazione ai profili fiscali, V. FICARI, Cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali, «abuso della cancellazione» e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, in Riv. dir. trib., 2010, I, 1038. Diversa la ricostruzione di G.P. ALLECA, Le sezioni unite e l estinzione delle società a seguito della cancellazione, in Riv. dir. civ., 2010, II, 648 ss. (e già Iscrizione della cancellazione, estinzione e fallimento, in Riv. società, 2010, 720 ss.), per il quale in virtù del novellato art. 10, 2 comma, l. fall., tutte le società cancellatesi volontariamente cessano da quel momento di essere centri di imputazione di nuova attività, e tuttavia non sono del tutto scomparse in quanto possono ancora essere insolventi e dichiarate fallite. Sicché, l iscrizione determina la perdita della personalità giuridica dell ente e con essa della capacità da quel momento di essere titolare di nuovi rapporti giuridici, ma non della responsabilità per le obbligazioni contratte sino a quel momento, per la durata del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento ai sensi della norma citata ovvero in caso di apertura della procedura per i cinque anni che seguono la sua chiusura. Pertanto, entro questo intervallo, la società deve sempre considerarsi titolare sia dei beni ancora presenti o sopravvenuti nel suo patrimonio, sia dei valori che le disposizioni concorsuali possono consentire di riportare nella massa fallimentare, e conserva la capacità sostanziale e processuale necessaria alla cura dei propri rapporti ancora pendenti, sicché la società come contratto e patrimonio autonomo si estingue definitivamente soltanto con il decorso del termine suddetto. Ancora difforme l interpretazione di taluna giurisprudenza per la quale l estinzione resta ferma ove sussistano rapporti giuridici passivi pendenti, ma non in presenza di attività, perché ciò implicherebbe che non vi è stato il completamento delle operazioni di liquidazione; pertanto, deve cancellarsi l iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell art. 2191 c.c. Così, Trib. Milano 21 novembre 2011, Giur. it., 2012, 841, con nota di S. LUONI, Vecchie e nuove questioni in tema di cancellazione di società e di rapporti pendenti; Trib. Padova 2 marzo 2011, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 39, e Società, 2011, 900, con nota di G. ZAGRA, Cancellazione della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese, richiamata da Trib. Torino in epigrafe, per la quale presupposto della cancellazione della società dal registro delle imprese è l effettivo compimento della liquidazione, sicché, qualora il soggetto a ciò legittimato (nella specie, il liquidatore) dimostri che la liquidazione non è terminata, è possibile provvedere, ai sensi dell art. 2191 c.c., alla cancellazione dal registro delle imprese dell iscrizione della cancellazione della

società; Trib. Milano 26 maggio 2010, <www.ilcaso.it>; Trib. Como, decr. 18 maggio 2007, Foro it., Rep. 2008, voce Società, n. 903, e Giur. comm., 2008, II, 700, con nota adesiva di A. PANDOLFI, L estinzione delle società di capitali e il problema delle sopravivenze e delle sopravvenienze attive, e Trib. Como, decr. 24 aprile 2007, Foro it., Rep. 2008, voce cit., n. 907, e Società, 2008, 889, con nota adesiva di P. D ALESSANDRO, Cancellazione della società e sopravvivenze attive: opportunità e legittimità della riapertura della liquidazione, entrambe anche in Giur. comm., 2008, II, 1247, con nota sul punto parzialmente adesiva di A. ZORZI, Sopravvenienze attive e cancellazione ex art. 2191 c.c. della cancellazione della società; cfr. Comm. trib. reg. Milano 15 giugno 2011, n. 79, <www.fiscoediritto.it>. In dottrina, in termini, v. M.S. SPOLIDORO, Nuove questioni sulla cancellazione delle società davanti alle sezioni unite, in Notariato, 2010, 650 s. (e già Seppellimento prematuro. La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese ed il problema delle sopravvenienze attive, in Riv. società, 2007, 823 ss., spec. 832 ss.); V. SANGIOVANNI, Cancellazione delle società di capitali, cit., 1134 ss., e Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue, in Notariato, 2009, 682 ss. e 686 s., in relazione alle sopravvivenze attive, mentre le sopravvenienze attive ricadrebbero in una comunione tra i soci, verificandosi un mutamento soggettivo e non oggettivo del credito sociale; E. GABELLINI, L estinzione delle società: prime riflessioni sulle ricadute processuali conseguenti al revirement della Corte suprema, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011, 342 s. Contra, nel senso che a fronte della cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in presenza di attività, si ha l estinzione della società alla quale consegue una comunione tra i soci sui beni eventualmente residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti, v., in motivazione, Cass. n. 7327 in epigrafe; e, in termini, Cass., ord. 3 novembre 2011, n. 22863, cit.; Trib. Bologna 8 ottobre 2010, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 793, e Società, 2011, 271, con nota parzialmente adesiva di E.E. BONAVERA, Sopravvenienze attive di società estinta in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese, per la quale la cancellazione (nel caso di specie di società cooperativa) resta ferma nonostante le sopravvenienze attive rispetto alla cancellazione, le quali danno luogo ad un fenomeno di successione in capo ai soci, che ne comporta il riparto tra loro, in regime di comunione ordinaria ai sensi degli art. 1100 s. c.c., mentre deve escludersi per tale ragione la possibilità di nominare un curatore speciale per la persona giuridica ormai estinta; e, in dottrina, F. TEDIOLI, Riflessi processuali della equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione, in Giusto processo civ., 2011, 1248 ss.; F. FIMMANÒ-F. ANGIOLINI, Gli effetti della cancellazione, cit., 1477 ss., per i quali si realizza una comunione sul diritto reale e una solidarietà attiva tra gli ex soci per i crediti; G. IACCARINO, Sopravvenienze attive alla cancellazione della società: soluzioni operative dopo l ultimo orientamento della Cassazione, in Società, 2009, 550 ss.; A. BASSO, in Codice commentato delle s.p.a. diretto da G. FAUCEGLIA e G. SCHIANO DI PEPE, Torino, 2007, II, sub art. 2495, 1590; C. PASQUARIELLO, in Il nuovo diritto delle società a cura di A. MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005, sub art. 2495, 2294; M. VAIRA, in Il nuovo diritto societario diretto da COTTINO,

BONFANTE, CAGNASSO e MONTALENTI, Bologna, 2004, III, sub art. 2492-2496, 2146; ASSOCIAZIONE PREITE, Il nuovo diritto delle società a cura di G. OLIVIERI-G. PRESTI-F. VELLA, Bologna, 2003, 366; A. SANTUS-G. DE MARCHI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in Riv. not., 2003, 632; nonché M. SPERANZIN, L estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, in Riv. società, 2004, 537 ss., e P. D ALESSANDRO, Cancellazione della società, cit., 894, sulla base di un fenomeno successorio; e, nel senso della efficacia costitutiva con irreversibilità degli effetti della cancellazione e preclusione della sua riviviscenza, v. anche G. ZAGRA, Cancellazione della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese, in Società, 2011, 907. Cfr. anche, nel senso che l estinzione resta ferma nonostante la presenza di attività della società, Trib. Piacenza 14 aprile 2011, cit.; Trib. Catania, decr. 9 aprile 2009, Foro it., Rep. 2010, voce cit., n. 891, e Società, 2010, 88, con nota cit. adesiva di A. ZANARDO, Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese e ruolo del conservatore; Trib. Treviso, decr. 20 febbraio 2009, Foro it., Rep. 2010, voce Impresa, n. 46, e Corriere giur., 2010, 1012, con nota di M. PEDOJA, Fine della «immortalità»: per le sezioni unite la cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua estinzione; Trib. Bari 3 giugno 2009, cit., e Trib. Lucca, decr. 12 gennaio 2009, cit., per le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese possiede effetti costitutivi ex art. 2495, 2 comma, c.c., anche se avvenuta in difetto dei presupposti necessari, e pertanto non è consentito utilizzare il procedimento di cui all art. 2191 c.c. per eliminare l effetto estintivo oramai prodottosi. In dottrina, v. A. ZANARDO, Cancellazione di s.r.l., cit., 94 nota 14; G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, 12a ed. a cura di C. ANGELICI e G.B. FERRI, Torino, 2006, 429; nonché V. SALAFIA, Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal registro imprese, in Società, 2008, 931, e conformi G. NICCOLINI, La liquidazione volontaria delle società tra passato e presente, in Le liquidazioni aziendali a cura di S. ADAMO e G. NICCOLINI, Torino, 2010, 52 ss. e Giur. comm., 2010, I, 517 e M. PEDOJA, Fine della «immortalità», cit., 1018 s., per i quali l ipotesi specifica delle sopravvenienze attive può essere disciplinata analogamente ad un eredità giacente, con conseguente nomina di un curatore speciale e distribuzione tra i soci. Cfr. App. Napoli 26 gennaio 2011, <http://pluriscedam.utetgiuridica.it/>, per cui a seguito del venir meno della capacità e della legittimazione della società per cancellazione volontaria, pur nella permanenza di rapporti o azioni in cui essa era parte, non può riconoscersi ai singoli soci la legittimazione a far valere in giudizio diritti la cui titolarità era di competenza della società prima della cancellazione, in quanto unicamente esercitabili da parte di un curatore speciale, nominato ex art. 78 c.p.c., deputato al completamento delle attività non ultimate dal liquidatore prima della cancellazione. Nel senso che la richiesta di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c. può derivare soltanto dalla circostanza che siano mancanti le condizioni richieste dalla legge per la cancellazione della società, ossia l approvazione del bilancio finale di liquidazione e la circostanza che la cancellazione sia stata richiesta dai soggetti a ciò

legittimati, mentre l esistenza di rapporti giuridici pendenti determina soltanto l insorgenza di una tutela risarcitoria dei creditori sociali, v. A. DELL OSSO, Osservazioni sull estinzione, cit., 841 ss. Ritiene Trib. Milano 1 agosto 2011, Giur. it., 2012, 841, con nota cit. di S. LUONI, Vecchie e nuove questioni, che l approvazione del bilancio finale di liquidazione è presupposto essenziale per la cancellazione della società dal registro delle imprese, sicché in sua mancanza l iscrizione della cancellazione può essere cancellata ex art. 2191 c.c. II. - L estinzione quale conseguenza della cancellazione volontaria dal registro delle imprese involge numerosi problemi, molti dei quali sono stati affrontati dai provvedimenti in rassegna. In primo luogo, l estinzione della compagine societaria in tale fattispecie determina a parere delle decisioni riportate la perdita della capacità giuridica e processuale attiva e passiva della società cancellata. Sicché essa non può promuovere nuovi processi né essere convenuta in giudizio, nella persona del liquidatore, il quale a sua volta ormai decaduto dalle funzioni con la cancellazione della società, non può più agire in giudizio né essere convenuto. Così, in dottrina, v., da ultimo, F. TEDIOLI, Riflessi processuali della equiparazione, cit., 2011, 1243; G. PAGANI, Estinzione di società. Modalità di azionamento della pretesa erariale, in Fisco 1, 2011, 368; V. SANGIOVANNI, Cancellazione delle società di capitali, cit., 1143, e Estinzione delle società di capitali, cit., 687 s.; F. FIMMANÒ-F. ANGIOLINI, Gli effetti della cancellazione, cit., 1494 s. Sulla perdita della legittimazione passiva sostanziale e processuale della società di capitali a seguito della sua cancellazione, v. App. Roma 8 gennaio 2009, <http://pluriscedam.utetgiuridica.it/>; App. Napoli 22 settembre 2008, ibid.; Trib. Napoli 9 dicembre 2009, ibid. In tal senso si esprimono Trib. Bologna (relazione riportata infra) e Cass. n. 7679, nonché in motivazione nn. 9943 e 7327, in epigrafe. Conformi, Cass., ord. 3 novembre 2011, n. 22863, cit., la quale ha disposto, a norma dell art. 382, 3 comma, c.p.c., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per improponibilità della causa, essendo stato il giudizio tributario introdotto dal liquidatore di una società a responsabilità limitata cancellata contro una cartella di pagamento per Iva; 5 novembre 2010, n. 22548, Foro it., Rep. 2010, voce Società, n. 877, per la quale è irritualmente introdotto il ricorso per cassazione nei confronti della società cancellata, il cui liquidatore è ormai sprovvisto della legittimazione a rappresentare l ente in giudizio; sul punto, v. altresì, relativamente ad ipotesi di procedimento di ingiunzione instaurato da società cancellata, Trib. Lodi 5 dicembre 2010 e Trib. Milano 17 maggio 2010, <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>. Cfr. però, sia pur giustificata dal disposto di cui all art. 10 l. fall., Cass. 5 novembre 2010, n. 22547, Foro it., Rep. 2010, voce Fallimento, n. 592, richiamata da Cass. n. 7327, per la quale in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l estinzione della società, ai sensi del novellato art. 2495 c.c., nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi

dell art. 10 cit., che la società sia dichiarata fallita, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18 l. fall., da parte di chiunque vi abbia interesse. III. - Una delle dirette conseguenze della perdita di capacità processuale della società estinta riconosciuta da Cass. nn. 7679 e 7327 è la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti di società estinta, nella persona dell ex liquidatore, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese. Sul punto, v. anche Cass. 6 giugno 2012, n. 9110, id., Mass., 467; sez. un. 22 febbraio 2010, n. 4062, cit.; 5 novembre 2010, n. 22548, cit., richiamata da Cass. nn. 9943 e 7679 e 7327; 18 settembre 2007, n. 19347, id., 2008, I, 2953, con nota di A.M. PERRINO, relativa a ricorso per cassazione proposto nei confronti di consorzio con attività esterna cancellato dal registro delle imprese. Si noti che anche nel caso deciso da Cass. n. 9943 era stata sollevata l eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato a società estinta. Nel caso di specie la peculiarità si incentra sulla circostanza che la controversia verteva su un diritto di credito ceduto, prima del ricorso per cassazione, a società che aveva proposto controricorso, quale successore a titolo particolare dell originario creditore ormai estinto. La corte (rel. Forte) tuttavia non ha deciso in merito all ammissibilità della costituzione del successore a titolo particolare ovvero della presenza di successori a titolo universale ma ha ritenuto opportuno investire le sezioni unite della questione di massima di particolare importanza del regime di eventuali rapporti ancora pendenti delle società alla data in cui esse si sono cancellate. Identica soluzione di inammissibilità è stata adottata dalla Corte di cassazione anche sulla speculare ipotesi di ricorso proposta dalla società estinta in persona del liquidatore, nella quale rileva altresì la perdita in capo al liquidatore del potere di rilasciare la procura al difensore: così, Cass. 10 novembre 2010, n. 22830, id., Rep. 2010, voce Procedimento civile, n. 284, richiamata da Cass. n. 7679 e Trib. Torino, per la quale la cancellazione intervenuta in fase d appello avrebbe dovuto escludere una pronuncia nei confronti della società, ma ove tale pronuncia sia stata emessa, il ricorso contro di essa è inammissibile; 13 ottobre 2010, n. 21195, ibid., voce Società, n. 876, e Giur. it., 2011, 699; 8 ottobre 2010, n. 20878, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 790, e Società, 2011, 583, con nota di G. DELLA PIETRA, Fusione e cancellazione, cit., richiamata da Cass. n. 9943; 12 dicembre 2008, n. 29242, Foro it., Rep. 2008, voce Cassazione civile, n. 103, richiamata da Cass. n. 7679 e Trib. Torino in epigrafe; 15 ottobre 2008, n. 25192, ibid., voce Società, n. 904, richiamata da Cass. n. 7679 e App. Milano in epigrafe; Trib. Monza 22 giugno 2009, <http://pluriscedam.utetgiuridica.it/>; Trib. Roma 11 maggio 2009, Foro it., Rep. 2010, voce cit., n. 890. Vedi anche App. Roma 13 luglio 2010, <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, la quale ha dichiarato inammissibile l appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado proposto contro società cancellatasi dal registro delle imprese in pendenza di quest ultimo giudizio senza che l evento fosse

ivi dichiarato, per difetto della capacità processuale della società inesistente, e ha però condannato quest ultima al pagamento delle spese di lite. IV. - Ulteriore corollario legato alla cancellazione della società indicato da App. Milano in epigrafe (sull ordinanza ancorché erroneamente attribuita alla Corte d appello di Roma v. Società, 2012, 715) è l inesistenza della notifica dell atto di appello effettuata alla società estinta, pur se presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, a causa dell inesistenza del soggetto destinatario della notificazione (viene richiamata, in motivazione, Cass. 16 settembre 2011, n. 18983, id., 2011, 1339 (m), relativa però a fattispecie affatto differente di notifica effettuata a società incorporata). Attesa, poi, la conoscenza in capo all appellante della estinzione della società appellata, la corte milanese esclude che nel caso di specie trovi applicazione il principio sancito da Cass., sez. un., 14 settembre 2010, n. 19509, Foro it., 2011, I, 472, con nota di D. DALFINO, richiamata anche da Cass. n. 9943, per cui l impugnazione notificata presso il procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, si sia estinta per incorporazione (fattispecie anteriore alla modifica dell art. 2504 bis c.c. ad opera del d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6), deve ritenersi valida se l impugnante non abbia avuto notizia dell evento modificatore della capacità della persona giuridica, mediante notificazione di esso. Cfr. Cass. 7 gennaio 2011, n. 259, ibid., 2808, con note di M. D AMBROSIO e R. CAPONI. Vedi tuttavia Cass. 20 ottobre 2010, n. 21510, id., Rep. 2011, voce cit., n. 783, la quale e al riguardo si legga anche quanto affermato in motivazione sostiene che, dopo la modifica dell art. 2495 c.c., l atto di impugnazione non solo deve essere rivolto, così come è accaduto, direttamente nei confronti della società in liquidazione in realtà già cancellata in persona del suo liquidatore pro tempore, essendo quest ultimo il soggetto effettivamente legittimato in quanto, giusta l insegnamento delle sezioni unite, il processo di gravame deve essere instaurato tra i soggetti reali del rapporto; ma dovrebbe essere notificato presso la sede del soggetto effettivamente legittimato e non già presso il difensore della società in bonis; sicché, la notificazione di un atto di appello ad una società cancellata dal registro delle imprese, effettuata presso la sede del difensore domiciliatario in primo grado, è nulla, ma la nullità deve ritenersi sanata in virtù del raggiungimento dello scopo, ove la consegna sia avvenuta mediante rilascio di copia dell atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione, che mostri di aver avuto piena conoscenza dell atto costituendosi in giudizio. Parimenti inesistente, per App. Milano, deve considerarsi la costituzione in giudizio della società cancellata a mezzo del procuratore che ha ricevuto il mandato difensivo successivamente all estinzione della società, atteso il difetto di ius postulandi del detto professionista che consegue al difetto di soggettività giuridica della parte rappresentata al momento del rilascio della procura. Sulla nullità della procura conferita al difensore dalla società cancellata nella persona del suo ex liquidatore, v., oltre alla giurisprudenza richiamata sub III che anche sulla base di tale principio ha

dedotto l inammissibilità del ricorso proposto dalla società, anche C. GLENDI, Cancellazione delle società, cit., 752. V. - Così uniformemente risolta la questione dell estinzione della società e della sottrazione alla stessa di ogni capacità (sostanziale e) processuale, come conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, i provvedimenti in parola affrontano la problematica della eventuale prosecuzione del processo pendente in cui sia parte una società cancellata e dei soggetti ai quali spetti di proseguirlo. In relazione alla posizione del liquidatore, giurisprudenza e dottrina e con esse le pronunce in epigrafe hanno facilmente escluso che possa esservi una qualsivoglia successione nella posizione giuridica della società. Il liquidatore risponde, non già di somme trasmessegli dalla società, ma a titolo di responsabilità aquiliana derivante dall aver colposamente distribuito somme che erano destinate al soddisfacimento dei creditori sociali. Così cfr. G. NICCOLINI, Gli effetti della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese: recenti sviluppi e questioni ancora irrisolte (considerazioni sparse in occasione della presentazione di un volume), in Nuovo dir. soc., 2012, 25 s.; GLENDI, Cancellazione delle società, attività impositiva e processo tributario, in Corriere trib., 2010, 751; D. DALFINO, Le sezioni unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, in Società, 2010, 1012 s.; F. FIMMANÒ-L. TRAVERSA, Scioglimento, liquidazione, cit., 699; V. SANGIOVANNI, Cancellazione delle società di capitali, cit., 1140. Conformi, in giurisprudenza, Cass. 10 novembre 2006, n. 24039, Foro it., Rep. 2007, voce Competenza civile, n. 55; Trib. Prato 18 novembre 2010, <www.ilcaso.it>, per cui l azione nei confronti del liquidatore della società prevista dall art. 2495, 2 comma, c.c., non può di conseguenza essere introdotta nelle forme della riassunzione del processo instaurato nei confronti della società e poi interrotto a seguito di cancellazione, non essendovi alcuna successione del liquidatore nel rapporto originariamente dedotto in giudizio. Cfr., sulla responsabilità risarcitoria del liquidatore, anche Trib. Milano 8 marzo 2011, Foro it., Rep. 2011, voce Società, n. 779, e Società, 2011, 1138, con nota cit. adesiva di V. DE CAMPO. Tuttavia, nel senso che il 2 comma dell art. 2495 c.c. ha stabilito una vera e propria successione ex lege ai sensi dell art. 111 c.p.c. (dei soci e) dei liquidatori in via subordinata per l esercizio dei diritti facenti capo alla società, v. Trib. Torino 5 settembre 2008, Foro it., Rep. 2009, voce cit., n. 811, e Giur. merito, 2009, 1578, con nota di A. MIRENDA, Verso l eutanasia surrettizia della società di persone? In particolare, Cass. n. 7679 ha ritenuto inammissibile, a seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese, il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell ex liquidatore, atteso che questi non riveste la qualità di successore processuale dell ente estinto, ma risponde quale soggetto gravato da responsabilità risarcitoria per l illecito derivante dall aver chiuso la liquidazione senza aver provveduto al previo soddisfacimento di un creditore sociale. Per le medesime ragioni, App. Milano ha ritenuto inammissibile l appello proposto nei confronti dell ex liquidatore. Si noti la probabilistica ricostruzione di G. DELLA PIETRA, Fusione e cancellazione, cit., 587 s., il quale, presupponendo che vi sia successione, prospetta

l applicazione della rimessione in termini per gli ex amministratori/liquidatori, e gli ex soci, che, prima degli arresti della Suprema corte, rispettivamente abbiano intestato l impugnazione alla compagine societaria cancellata ovvero si siano astenuti dal proporre impugnazione, e, in generale, per quanti siano subentrati alla società nei rapporti oggetto del processo ed abbiano solo successivamente scoperto che spettava a loro di impugnare la sentenza per evitare il giudicato. VI. - Esclusa la legittimazione attiva o passiva della società cancellata e del liquidatore, tanto quale rappresentante della società medesima quanto in proprio, quale successore della società, residua esclusivamente la verifica dell ammissibilità della prosecuzione in capo al socio del processo azionato da o nei confronti della società, inscindibilmente connessa alla qualificazione del socio quale successore della società. Sul punto, non prende posizione Trib. Torino in epigrafe, adìto dall ex socio di società cancellata dal registro delle imprese con domande aventi ad oggetto l adempimento o il risarcimento del danno da relativo inadempimento di contratto stipulato dalla medesima società cancellata con un terzo. Il provvedimento aderisce alla decisione già assunta da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 777, e Società, 2011, 5, con nota adesiva di A. FUSI, Estinzione delle società di persone, azioni giudiziarie e legittimazione degli ex soci, richiamata da Cass. n. 9943 e Trib. Torino, per la quale, in caso di cancellazione di una società (di persone nel caso di specie) dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società, ma che questa ha scelto di non esperire sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, trattandosi di un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciarvi, facendo venir meno l oggetto stesso dell ipotizzata trasmissione successoria. In tal senso, anche in motivazione, Cass. n. 9943; App. Napoli 25 gennaio 2012, <http://pluriscedam.utetgiuridica.it/>. Una chiara posizione è invece assunta da App. Milano, che, alla luce della disciplina esistente, esclude la sussistenza di un fenomeno successorio a seguito della cancellazione della società (nel caso di specie si trattava di s.a.s. ma la conclusione viene estesa anche alle società di capitali). In particolare, nel caso considerato, a seguito di pronuncia di primo grado che l aveva vista vittoriosa, una società di persone si cancella dal registro delle imprese. Successivamente a tale cancellazione, il soccombente in prime cure notifica atto di appello nei confronti della estinta società presso il difensore in primo grado, nonché, dando atto della cancellazione in parola, della socia accomandataria e liquidatrice della società. La società estinta e appellata si costituisce in giudizio con mandato conferito al proprio difensore in tempo successivo alla cancellazione per eccepire l inammissibilità dell appello per intervenuta estinzione della società. D altro canto, la socia accomandataria si costituisce affermando l inammissibilità dell appello nei suoi confronti, non essendo stata parte del processo di primo grado, né potendo essere riconosciuta successore a titolo universale o particolare della società nei termini di cui agli art. 110 e 111 c.p.c.

Anche nel caso deciso da Cass. n. 7327, a fronte di una sentenza favorevole ad una s.r.l. appellata dall agenzia delle entrate, quest ultima propone ricorso per cassazione nei confronti della società contribuente già cancellatasi dal registro delle imprese, in persona del liquidatore pro tempore, della (ex) socia e legale rappresentante della società e del (ex) liquidatore. La Suprema corte accoglie la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nei controricorsi, poiché proposto allorquando la società aveva da tempo cessato di esistere ai sensi dell art. 2495 c.c. A fronte di tale decisione, la corte affronta la problematica inerente alla possibilità, paventata dall avvocatura dello Stato, che alla estinta società contribuente succedano ex lege l ex liquidatore e l ex socio-amministratore evocati in giudizio con la notifica del ricorso effettuata personalmente e regolarmente costituitisi con autonomo controricorso. Una simile successione è però esclusa dalla Suprema corte, in virtù delle disposizioni tanto civilistiche quanto tributarie. Per quanto attiene in particolare alle seconde, la corte rileva che con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società, è riconosciuta all amministrazione finanziaria dall art. 36 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al pagamento delle imposte. Tale responsabilità non è equiparabile all obbligazione derivante dalla responsabilità verso i creditori di cui all attuale art. 2495 c.c. mentre è riconducibile alle norme di cui agli art. 1176 e 1218 c.c. Nel senso che il cit. art. 36 non è stato implicitamente abrogato dal novellato art. 2495 c.c., rispetto al quale mantiene un suo proprio ambito di applicazione, v., oltre a Cass. n. 7327, in dottrina, C. GLENDI, Cancellazione delle società, cit., 752. A differenza della norma civilistica, quella fiscale prevede che l azione di recupero crediti del fisco possa essere esperita anche contro gli amministratori e variano i casi e le condizioni perché l azione possa essere esperita validamente: G. PAGANI, Estinzione di società. Modalità di azionamento della pretesa erariale, in Fisco 1, 2011, 368. Nel senso che la responsabilità per i crediti nei confronti del fisco è più ampia rispetto alle norme civilistiche, v. F. FIMMANÒ-F. ANGIOLINI, Gli effetti della cancellazione, cit., 1475 s. Date tali premesse, non essendovi a carico del liquidatore alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari, ma responsabilità per obbligazione propria ex lege, la corte conclude che il processo tributario non può proseguire nei confronti dell ex liquidatore della società estinta e dell ex amministratore. Ancora ad analoghe conclusioni giunge il giudice di legittimità in relazione ai soci, rispetto ai quali dagli art. 36, 3 comma, cit. e 2495 c.c. deduce che, una volta cancellata la contribuente società di capitali, non si realizza una semplice modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio con il fisco, dovendo questo accertare in capo ai soci i requisiti prescritti dalla legge per la responsabilità diretta, il che comporta un ampliamento del thema decidendum e del thema probandum del tutto non consentito nel giudizio di legittimità. Sicché, in tal caso la Cassazione

sembra escludere la successione a qualsiasi titolo dei soci prospettando l ammissibilità di un azione nuova nei loro confronti. Nel senso che il creditore erariale insoddisfatto a seguito della cancellazione della società dovrebbe attivarsi con un autonomo procedimento accertativo nei confronti del singolo socio, v. V. FICARI, Cancellazione dal registro, cit., 1042 ss., per il quale, peraltro, poiché l accertamento dell esistenza dell obbligazione tributaria può trovare risoluzione soltanto nella definitività dell atto correttamente notificato o nel passaggio in giudicato di una sentenza favorevole all erario, l inesistenza della società cancellata destinataria dell atto rende impossibile la definitività o il giudicato. Ciò, ritiene l a., emerge altresì dalla circostanza che l art. 36 cit. menziona le imposte dovute dalla società, determinandosi tale debenza non già in modo autoreferenziale da una delle parti ma come esito di un atto ritualmente notificato o di un processo ritualmente svoltosi e conclusosi con una sentenza passata in giudicato. Escludono che vi sia successione a titolo universale o particolare nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese, sicché non vi sono eredi e tali non sono certamente i soci, né tanto meno i liquidatori o gli ex amministratori, F. TEDIOLI, Riflessi processuali della equiparazione, cit., 2011, 1238 s.; C. GLENDI, Cancellazione-estinzione delle società, cit., 519, e Cancellazione delle società, cit., 751; F. CORSI, Le nuove società di capitali, Milano, 2003, 280. In giurisprudenza, conformi App. Napoli 28 maggio 2008, Foro it., Rep. 2009, voce cit., n. 810, richiamata da Trib. Torino; Trib. Torino 17 maggio 2010, <www.ilcaso.it>. All esclusione di ogni fenomeno successorio, App. Milano, qui riportata, e Trib. Bologna, infra, affiancano l ulteriore conclusione che dalla estinzione della società per i creditori sorge una nuova azione contro gli ex soci con riconducibilità agli estremi dell arricchimento senza causa ed ex liquidatori della società estinta, nella quale diversa è la fattispecie costitutiva, diverso il petitum formulabile e l obiettivo concretamente conseguibile dalla parte interessata. Ove la cancellazione avvenga in corso di giudizio, i soci acquistano l eventuale attivo che residua al termine della liquidazione non per successione a titolo universale, sia pur pro quota, o particolare nel patrimonio della società, ma in forza di un atto interno alla compagine sociale, di distribuzione del residuo attivo ovvero di assegnazione, proporzionale alle quote possedute, di beni nella titolarità della società. L art. 2495 c.c. contiene, pertanto, un riferimento alla sola proposizione ex novo della domanda giudiziale dei creditori sociali nei confronti dei soci e dei liquidatori, prevedendosi che, se essa è proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l ultima sede della società. Nel senso che trattasi di un azione iniziata ex novo, non già della prosecuzione di un processo in corso, v. F. TEDIOLI, Riflessi processuali della equiparazione, cit., 2011, 1239 ss.; C. GLENDI, Cancellazione-estinzione delle società, cit., 519; V. SANGIOVANNI, Cancellazione delle società di capitali, cit., 1143, e Estinzione delle società di capitali, cit., 687; R. WEIGMANN, La difficile estinzione delle società, in Giur. it., 2010, 1627; A. ZORZI, Sopravvenienze attive, cit., 1261; F. FIMMANÒ-F. ANGIOLINI, Gli effetti della cancellazione, cit., 1495; F. CORSI, Le

nuove società di capitali, cit., 280. L azione nei confronti degli ex soci sembra sussumibile piuttosto nell alveo dell indebito arricchimento o dell arricchimento senza causa, tanto che i soci rispondono esclusivamente nei limiti delle somme che indebitamente il liquidatore abbia loro distribuito nonostante l esistenza di crediti sociali insoddisfatti: in tal senso, G.P. ALLECA, Le sezioni unite e l estinzione delle società, cit., 650; ASSOCIAZIONE PREITE, Il nuovo diritto delle società, cit., 365. Cfr., anche, F. FERRARA JR.-F. CORSI, Gli imprenditori e le società, 14a ed., Milano, 2009, 1013 s. V., sul punto richiamata da Trib. Bologna (e da Trib. Torino che vi aderisce in motivazione), App. Napoli 28 maggio 2008, cit. Per riferimenti in ordine all inquadramento dell azione in esame, quale azione di arricchimento senza causa, o di indebito arricchimento ovvero derivante dalla responsabilità del socio nella compagine sociale, ovvero, come azione proponibile nei confronti degli ex soci in virtù di un fenomeno successorio rispetto alla società, v. A. ZORZI, Cancellazione della società, cit., 107 ss.; M. SPERANZIN, L estinzione delle società, cit., 532 n. 64; ID., Recenti sentenze in tema di estinzione di società: osservazioni critiche, in Giur. comm., 2000, II, 303 ss. Dalla precedente affermazione la relazione del Tribunale di Bologna (riportata infra) deduce che la cancellazione della società non determina l interruzione del processo e la sostituzione nel rapporto processuale degli ex soci. Il giudice dovrà, invece, dichiarare in relazione alle domande proposte da o nei confronti della società estinta la cessazione della materia del contendere. Va peraltro sottolineata la peculiarità del provvedimento bolognese, consistente in una relazione ex art. 47 quater ord. giud. del presidente della seconda sezione del Tribunale di Bologna, finalizzata a «provvedere alla predisposizione di un calendario delle attività decisionali coerente con il reale e concreto interesse delle parti alla sollecita definizione delle cause pendenti e del pari, con le risorse professionali ed organizzative ad oggi disponibili» e ad «addivenire ad un orientamento comune». La relazione evidenzia che attraverso l analisi di dati statistici predisposti dalla cancelleria, integrati dalle interrogazioni incrociate operate per il tramite della consolle del magistrato per materia del contendere, stato dei processi, produttività sentenziale e cautelare assicurata nel biennio, e l esperienza maturata, soprattutto nell ultimo anno, dalla sezione impegnata nello smaltimento di cause di risalente iscrizione (first in-first out), è emersa «la sempre maggiore incidenza del fenomeno ad oggi non governato della cancellazione dal registro delle imprese di società che sono costituite in giudizio. In particolare, si registra con sempre maggiore frequenza che: i) siano promossi giudizi da liquidatori di società per le quali sia già intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese; ii) in udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori richiedano la spedizione a sentenza nonostante la società da loro assistita sia stata cancellata dal registro delle imprese, circostanza questa che con rilevante frequenza, non gli è stata resa nota; iii) è difficile dare corso alla registrazione della sentenza emessa ex art. 8, tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, con aggravio ingiustificato per una delle parti, chiamata ad assolvere un tributo spesso elevato quand anche non giustificato dall intervenuta perdita della capacità e della legittimazione processuale di una delle parti in causa