Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 21 16.06.2014 Studi di settore: news nella compilazione Categoria: Studi di settore Sottocategoria: Adeguamento L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato, il software Gerico 2014, i modelli e le istruzioni ufficiali agli studi di settore (sia la parte comune per tutti i 205 studi, che quella specifica suddivisa nelle categorie servizi, commercio, manifatture e professionisti). I settori interessati sono il manifatturiero, dei servizi, professionale e del commercio. Nel dettaglio i modelli sono così costituiti: 51 studi del comparto manifatturiero; 60 studi del settore dei servizi; 24 studi riguardanti le attività professionali; 70 studi del settore del commercio. Anche quest anno ci sono alcune novità da considerare per redigere i modelli in questione. Quadro A Il primo quadro degli studi di settore che presenta delle novità è il quadro A. In tale quadro sono fornite le informazioni relative al personale (lavoratori dipendenti, apprendisti, ecc.) che presta servizio nell attività. In particolare, a rigo A03 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite degli apprendisti, anche a tempo parziale, desumibili dai modd. UNI- EMENS relativi al 2013. numero complessivo delle giornate retribuite degli apprendisti 1
Quest anno le istruzioni alla compilazione di tale rigo sono state aggiornate al fine di specificare per gli apprendisti che il numero complessivo delle giornate retribuite con contratto a tempo parziale va determinato applicando gli stessi criteri previsti per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, ossia, moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il numero complessivo delle settimane utili comunicate per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche. Inoltre da quest anno le istruzioni alla compilazione precisano che: per determinare il numero giornate retribuite del personale addetto all attività, si fa riferimento (come usuale) ai modelli di denuncia UNIEMENS inviati all Ente Previdenziale, nonché, ove tale modello non fosse disponibile, ai registri e ad altra documentazione in materia. Con tale previsione, si risolvono le problematiche inerenti l indicazione del dato richiesto in assenza della denuncia UNIEMENS. Si pensi ad esempio, alle imprese site in comunità montane che assumono part-time coltivatori diretti, senza oneri previdenziali: il numero delle giornate retribuite, in tale caso, non è reperibile nella citata denuncia. Quadro F Circa le novità del quadro F si fa presente che: nel rigo F18 è stato aggiunto un campo, al fine di recepire le novità apportate dall art. 4-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 in materia di deducibilità dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette (contratti stipulati dal 29 aprile 2012). In particolare, il citato disposto normativo, intervenendo direttamente sul comma 2 dell art. 54 e sul comma 7 dell art. 102, TUIR ha disposto che i canoni di leasing non dedotti alla scadenza del contratto possono essere dedotti fiscalmente anche oltre tale termine, fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi. Al fine di evitare anomalie con riguardo all indicatore di normalità economica Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi è stato inserito il nuovo campo 5 nel quale riportare i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali non riscattati al termine del contratto di leasing, fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto. Detto valore non deve essere quindi compreso nel precedente campo 4. 2
È stato aggiunto un rigo al fine di recepire le novità apportate dall art. 4-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 in materia di deducibilità dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette (contratti stipulati dal 29 aprile 2012). In sostanza al rigo F18 sono presenti cinque campi nei quali deve essere indicato rispettivamente: nel campo 1, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali: canoni di locazione finanziaria e non, derivanti dall utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni (con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi veicoli utilizzati per l attività di impresa vanno considerate le disposizioni di cui all art. 164, TUIR); canoni di noleggio; canoni d affitto d azienda; costi sostenuti per il pagamento di royalties, sempreché gli stessi non siano riconducibili ad emolumenti corrisposti al titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale e strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall attività di impresa esercitata (da indicare nel rigo F15); nel campo 2, la quota parte di campo 1 relativa ai canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, per beni immobili; nel campo 3, la quota parte di campo 1 relativa ai canoni di locazione non finanziaria e di noleggio per beni mobili strumentali; nel campo 4, la quota parte di campo 1 relativa ai canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali, ad esclusione delle quote di canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto. Si tratta dei canoni di leasing da parte dell impresa che abbia optato per il riscatto del bene al termine del contratto. Non rileva l assenza del parallelo valore dei beni 3
strumentali in leasing; nel nuovo campo 5, i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto (tale valore, conseguentemente, deve essere escluso dalla voce di costo indicata nel precedente campo 4). Inoltre in caso di affitto d azienda l affittuario compila i seguenti righi: F18, campo 1 Vanno indicati i relativi canoni. Non vanno compilati gli altri campi di dettaglio di tale rigo in considerazione della difficoltà di distinguere la quota del canone riferita all immobile e la quota riferita ai beni mobili strumentali. F29, campo 1 Va indicato il valore dei beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto d azienda. Coerentemente alla compilazione di rigo F18 non vanno compilati gli altri campi di dettaglio in quanto ciò potrebbe comportare possibili anomalie nel funzionamento dell indicatore di normalità economica che confronta le quote di ammortamento eventualmente dedotte dall affittuario con il valore dei beni in proprietà. Pertanto: a campo 2 di rigo F18 non va indicato il canone di locazione riferito all immobile compreso nel contratto di affitto; a campo 3 di rigo F18 non va indicato il canone di locazione riferito ai beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto; a campo 2 di rigo F29, non deve essere indicato il valore dei beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto. 4
AFFITTO D AZIENDA non va indicato il canone di locazione riferito all immobile compreso nel contratto di affitto non va indicato il canone di locazione riferito ai beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto non deve essere indicato il valore dei beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto Elementi contabili necessari alla determinazione dell IVA Nella sezione Elementi contabili necessari alla determinazione dell IVA, il rigo F33 è stato implementato di due campi, per permettere il corretto calcolo dell aliquota media IVA applicabile ai maggiori ricavi/compensi stimati dagli studi di settore, per i contribuenti che applicano il regime di IVA per cassa (cd. cash accounting ) introdotto dall art. 32bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 il quale prevede che:... per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell esercizio di impresa, arte o professione, l imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l esercizio del diritto alla detrazione dell imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. 5
Detto regime, entrato in vigore dal 1 dicembre 2012 (D.M. 11 ottobre 2012) ha sostituito il regime di IVA per cassa di cui all art. 7, D.L. n. 185/2008, che era applicabile nei confronti dei soggetti con volume d affari non superiore ad 200.000. IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nel 2013 (già ricompresa a campo 1). IVA relativa alle operazioni effettuate nel 2013 ed esigibile in anni successivi. I nuovi campi 2 e 3 vanno compilati indicando: campo 2: l imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell anno (detto valore è compreso nell importo indicato nel campo 1); campo 3: l imposta relativa alle operazioni effettuate nell anno ed esigibile negli anni successivi. L introduzione di detti campi permette di mantenere il controllo telematico tra i campi del Modello IVA 2014 (rigo VE26) ed i campi del modello studi di settore (rigo F33) e parametri (rigo P28) evitando il calcolo di un aliquota media IVA non corrispondente a quella effettiva, che si verificherebbe in caso di comparazione tra due valori non omogenei (volume d affari di competenza ed IVA esigibile per cassa ). In pratica, il volume d affari realizzato dal contribuente che ha adottato il citato regime di cui al D.L. n. 83/2012, viene rapportato all IVA esigibile per cassa al fine di determinare l aliquota media applicabile ai maggiori ricavi/compensi stimati dagli studi di settore. 6
Quadro G Al pari di quanto previsto nel quadro F, anche nella sezione IVA del quadro G sono stati aggiunti due campi (rigo G18) per permettere il corretto calcolo dell aliquota media IVA applicabile ai maggiori ricavi/compensi stimati dagli studi di settore, per i contribuenti che applicano il regime di IVA per cassa (cd. cash accounting ) introdotto dall art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83. IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nel 2013 (già ricompresa a campo 1) IVA relativa alle operazioni effettuate nel 2013 ed esigibile in anni successivi. Inoltre circa le altre novità del quadro si evidenzia che nel rigo G17 va indicato l ammontare delle altre operazioni effettuate nell anno 2013, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali: operazioni fuori campo di applicazione dell IVA (ad esempio, art. 2, ultimo comma, art. 3, comma 4, e art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 633/72. La novità è data dal fatto che non vanno indicate in questo rigo (bensì nel rigo G16, in quanto concorrono alla formazione del volume d affari) le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/72 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell articolo 21, comma 6-bis. Comunicazione anomalie Per quanto riguarda le modifiche sul modello Unico si fa presente che nel Frontespizio del mod. UNICO 2014 nel riquadro FIRMA DELLA DICHIARAZIONE è presente la casella Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all intermediario. 7
Casella Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all intermediario Con la barratura della stessa il contribuente richiede che la (eventuale) comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei modelli studi di settore sia inviata all intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione. L intermediario, qualora accetti la scelta del contribuente di ricevere le predette comunicazioni di anomalia, deve barrare la casella Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore inserita nel riquadro IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA. Casella Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore La mancata barratura delle 2 predette caselle comporta che la presenza di una segnalazione di anomalia potrà essere conosciuta soltanto attraverso la consultazione del Cassetto fiscale. - Riproduzione riservata - 8