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Decreto del 02/08/1969. Titolo del provvedimento: Caratteristiche delle abitazioni di lusso. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27/08/1969) Preambolo. Preambolo IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che revoca provvedimenti per la proroga dei termini per l'applicazione tributaria in materia edilizia; Ritenuto ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del citato decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, nel testo modificato in sede di conversione nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, occorre fissare nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in particolare, della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il costo dell'area; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza del 18 ottobre 1968; Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4 luglio 1969; 1

A termine delle vigenti disposizioni; Decreta Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso: art. 1 Caratteristiche abitazioni di lusso. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a ville, parco privato ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come di lusso. art. 2 Caratteristiche delle abitazioni di lusso. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali. art. 3 Caratteristiche delle abitazioni di lusso. 2

Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati. art. 4 Abitazioni dotate di piscina 80 mq. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq. art. 5 Costruzioni aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta. Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta. art. 6 Unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine). art. 7 Abitazioni su aree destinate all'edilizia residenziale. 3

Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione. art. 8 Abitazioni che hanno 4 caratteristiche della tabella del presente decreto. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto. art. 9 Entrata in vigore. Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. art. 10 Applicazione DM 4-12-1961. Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961. art. 11 Precisazione della destinazione urbanistica da parte dei comuni. 4

I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tabella delle caratteristiche. Tabella in vigore dal 27/08/1969 Caratteristiche Specificazione delle caratteristiche Superficie dell'appartamento Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine. Terrazze a livello coperte e scoperte Quando la loro superficie utile e balconi complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana. Ascensori Quando vi sia piu' di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in piu' conta per una caratteristica se la 5

scala serve meno di 7 piani sopraelevati. Scala di servizio Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta a necessità di prevenzione di infortuni od incendi. Montacarichi o ascensore di servizio Quando sono a servizio di meno di 4 piani. Scala principale a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media; b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato. Altezza libera netta del piano Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori. Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna a) in legno pregiato o massello e lastronato; b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato; c) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese. Infissi interni Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie 6

complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale. Pavimenti Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento: a) in materiale pregiato; b) con materiali lavorati in modo pregiato. Pareti Soffitti Piscina Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano: a) eseguite con materiali e lavori pregiati; b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati. Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti. Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o 7

di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. Campo da tennis Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. 8