SENATO DELLA REPUBBLICA



Documenti analoghi
DONAZIONE SANGUE DA CORDONE OMBELICALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

La donazione del sangue da cordone ombelicale

OGGETTO: Istanza di interpello - IRPEF detrazione - spese sanitarie conservazione cellule staminali - art 15 - DPR 22 dicembre 1986, n.

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL REGIONE BASILICATA

USO APPROPRIATO DEL SANGUE DA CORDONE OMBELICALE

ALLEGATO _I _ Dgr n. del pag. 1/6

A COSA SERVONO LE CELLULE STAMINALI DEL CORDONE OMBELICALE?

l Allegato II Sala Cesari Casa del Donatore Bologna, sabato 16 gennaio 2016

CAMERA DEI DEPUTATI Proposta di legge 5097 XVI Legislatura

La donazione del sangue dal cordone ombelicale

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 23

Banca del Sangue Cordonale di Cagliari Una possibilità in più per tutti

SENATO DELLA REPUBBLICA

Prof. P. Curiel. Firenze

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

MODULO INFORMATIVO PER IL COUNSELLING SULLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEL SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE

REGIONE DEL VENETO AZIENDA ULSS N. 7 PIEVE DI SOLIGO (TV) MODULO INFORMATIVO SULLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEL SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GAVA, ANTONIONE, MISTRELLO DESTRO, SANTORI, SARDELLI

La donazione di sangue: una scelta libera e consapevole. XVII Assemblea Annuale Soci Avis Comunale Cariati. 2 Aprile 2011 Dott. Domenico Lorenzo Urso

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARANI


Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Residente a..in via.c.a.p.. Numero di telefono..n. di fax.. Cognome padre..nome padre.

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 289

Conferenza Stato Regioni

MODULO INFORMATIVO SULLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEL SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DI VIRGILIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BERNARDINI, BELTRANDI, MECACCI, ZAMPARUTTI

IL DONO È ALTRUISMO. UN AIUTO PER LA RICERCA È SOLIDARIETÀ. INSIEME DANNO UNA SPERANZA AL MONDO.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 28 GIUGNO 2012

MODULO INFORMATIVO SULLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEL SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 913

IL SEGRETARIO (dott.ssa Alessandra Forgiarini)

CORSO FORMATIVO RIVOLTO AI GIOVANI DIRIGENTI AVISINI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 4 SETTEMBRE 2006

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3461

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

UNISALUTE - Bologna, 30 settembre 2011

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 45/19 DEL

DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE. Lotta alle leucemie ed altre malattie ematologiche. Istituzione di una banca per la conservazione di cordoni ombelicali

(PROV.DIPESARO EURBINO) N.2delReg.Data Oggeto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

PROPOSTA DI LEGGE N" 167/9^^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE IMBALZANO RECANTE: "ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE SANGUE"

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Lions Clubs International

PUNTO DI RACCOLTA SANGUE CORDONALE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n MODULO DI ADESIONE

Articolo 8. Articolo 8. (Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 1. Finalità. Art. 2. Obiettivi prioritari

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

IN ITALIA. Infatti, una. precedenza

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA

Gazzetta Ufficiale n. 62 del LEGGE 6 marzo 2001, n.52 Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.

Il rimedio migliore contro la leucemia sei tu.

CHI DONA SANGUE HA CUORE.

D1: ORGANIZZAZIONE DEI CR (Centri Raccolta)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SPESA FACILE

Allegato. il giorno del mese di in. Tra. l Azienda Sanitaria (di seguito indicata Azienda) nella persona. del Direttore Generale pro tempore

SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONE DIRETTORE: DOTT. F. BERTOLA

C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 4 DEL 11/02/2015

Gentile/i Signora/i, R7122 Scheda Informativa relativa alla donazione. Ed. 1del 09/12/2010 Rev. 1 del 11/07/2011

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 255

Presidenza del Consiglio dei Ministri

5 per mille al volontariato 2007

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA a Commissione permanente (IGIENE E SANITÀ)

Il quadro normativo europeo e nazionale sulla conservazione delle CS del SCO

PROTOCOLLO D INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CONVENZIONE PER L ADESIONE ALLA RACCOLTA DEL SANGUE CORDONALE

Ministero della salute

Il Sistema di qualità. delle Unità di raccolta Avis

VISTO l Accordo 23 settembre 2004 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante:

- la donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita ;

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DONAZIONE ALLOGENICA DI SANGUE CORDONALE

NATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 529

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione del Museo del Risorgimento di Firenze. d iniziativa del senatore AMATO

Indice. 1. DDL S XVII Leg Dati generali Testi Testo DDL

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2139

Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo dedicato

I «mattoni» dei «mattoni»: Le cellule staminali. Tania Incitti, PhD

DOMANDE FREQUENTI RIGUARDO ALLA CONSERVAZIONE DEL SANGUE PLACENTARE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 658 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore CARELLA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2001 Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Atti parlamentari ± 2 ± Senato della Repubblica ± N. 658 Onorevoli Senatori. ± Dall'informazione scientifica eá risultato che la pratica terapeutica delle emopatie, specie di quelle oncologiche, mediante il trapianto di midollo osseo, eá quella elettiva, bencheâ la disponibilitaá dello stesso midollo osseo non copra il fabbisogno. Allo stesso tempo eá stato dimostrato dagli studi e dalla pratica clinica eseguiti in altri Paesi (Indiana University), che il sangue del cordone ombelicale eá ricco di cellule staminali, tanto che puoá essere utilizzato con successo nella terapia e cura dei pazienti che necessitano di un trapianto di midollo osseo. Infatti le cellule staminali ematopoietiche di origine placentare sono in grado di ricostituire il sistema emopoietico umano in alternativa alle cellule del midollo osseo. Per questo motivo il trapianto di cellule staminali del sangue di cordone ombelicale rappresenta una terapia efficace e sostitutiva specialmente per i pazienti che non dispongono di un donatore familiare HLA identico. I vantaggi offerti dalla disponibilitaá di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale sono cosõâ riassumibili: a) il sangue del cordone ombelicale eá facilmente ottenibile senza alcun rischio per la madre e il neonato e, una volta congelato nella banca, eá immediatamente disponibile per i pazienti; b) gli agenti infettivi, fra i quali, ad esempio, il citomegalovirus (CMV), sono meno frequenti nei neonati rispetto agli adulti; c) il sangue del cordone ombelicale puoá essere conservato allo stato di congelazione per molti anni, risulta quindi disponibile per essere utilizzato in pazienti compatibili; d) la frequenza di Graft-versus-Host-Disease (GvHD) eá minore dopo il trapianto con sangue del cordone ombelicale. Queste caratteristiche rendono il sangue del cordone ombelicale, una volta sottoposto alle procedure che consentono l'inclusione del medesimo nel registro delle donazioni, un'utile sorgente di cellule staminali che si affianca alla donazione di midollo e diviene preziosa soprattutto per i pazienti pediatrici. Per tutti i motivi sovraesposti, si propone un disegno di legge per autorizzare e favorire nel nostro Paese tale pratica, istituendo una rete di banche di sangue del cordone ombelicale, in modo da avere una disponibilitaá di circa ventimila campioni, sufficiente per tutti i pazienti che ne abbiano bisogno. Nell'articolo 1, in riferimento all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, che contempla la possibilitaá di trapianto di cellule staminali, si propone l'istituzione di una rete di banche di sangue del cordone ombelicale (SCO), complementare ai giaá esistenti registri di donatori di midollo osseo, che possa soddisfare un numero notevole di richieste di trapianto a livello nazionale ed internazionale. Tale rete prevede una banca ogni quattrocinque milioni di abitanti, ovvero una in ogni regione di maggiori dimensioni. I centri trasfusionali di riferimento saranno sede di banche di SCO. Ogni banca partecipante alla rete, eá responsabile della qualitaá delle proprie unitaá e dei propri sistemi organizzativi ed informativi. Inoltre, si fa carico delle procedure di raccolta, manipolazione, criopreservazione ed eá tenuta ad istituire un proprio registro del sangue prelevato. EÁ istituito inoltre un archivio nazionale che raccoglie e gestisce le unitaá conservate

Atti parlamentari ± 3 ± Senato della Repubblica ± N. 658 presso le banche della rete e provvede alla loro immissione nei registri nazionali ed internazionali. I centri di riferimento possono prevedere la raccolta presso strutture convenzionate accreditate. Nell'articolo 2 si illustra come arruolare le donne donatrici volontarie. Le future partorienti sono informate della possibilitaá di aderire al programma di donazione volontaria del SCO dal proprio medico specialista ostetrico ginecologo, che le indirizzeraá al centro di riferimento di competenza dove ha sede la banca. La donatrice potraá dare il proprio consenso scritto dopo aver ricevuto adeguate informazioni sulle procedure. Il consenso prevede l'obbligo da parte della donatrice, una volta che ha aderito al programma, di sottoporsi ad accertamenti, prima e dopo il parto, secondo i protocolli previsti. Nell'articolo 3 si prevede la partecipazione delle associazioni di volontariato alla diffusione dell'informazione sulla pratica di donazione del SCO. L'articolo 4 illustra la copertura finanziaria, con diretto riferimento ai fondi stanziati per la citata legge n. 107 del 1990 che concerne prevalentemente spese correnti.

Atti parlamentari ± 4 ± Senato della Repubblica ± N. 658 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Con riferimento all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, eá istituita una rete di banche di sangue di cordone ombelicale (SCO). 2. I centri trasfusionali di riferimento sono sede di banche di SCO. 3. In ciascuna regione eá istituita una banca di SCO che eá responsabile della procedura di raccolta, manipolazione e criopreservazione del SCO, noncheâ della qualitaá delle proprie unitaá. 4. Presso il Ministero della salute eá istituito un archivio nazionale con il compito di raccogliere i dati relativi alle unitaá di SCO conservate presso le banche facenti parte della rete. L'archivio provvede ad immettere i dati nei registri nazionali istituiti ai sensi della citata legge n. 107 del 1990, ed in quelli internazionali. Art. 2. 1. Per donazione di SCO si intende l'offerta gratuita di sangue da cordone ombelicale, previo consenso informato da parte delle donatrici partorienti. 2. Il consenso a donare il SCO comporta da parte delle donatrici l'obbligo di sottoporsi ad accertamenti prima e dopo il parto per appurare che il sangue sia idoneo ad essere utilizzato per il trapianto ed alla conseguente iscrizione nel registro delle donazioni. 3. Il reclutamento delle donatrici eá effettuato tramite i medici specialisti ostetrici ginecologi.

Atti parlamentari ± 5 ± Senato della Repubblica ± N. 658 Art. 3. 1. Le associazioni di volontariato concorrono alla promozione e allo sviluppo dell'informazione circa la donazione del SCO. Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per le attivitaá ordinarie si fa fronte a carico dei fondi stanziati per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.