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Allegato alla deliberazione n. 233 del 19/10/2004 Comune di Sassuolo Provincia di Modena SETTORE 3 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PUBBLICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA COPERTURA DEL POSTO IN DOTAZIONE ORGANICA DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE 3 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE L'anno duemilaquattro, il giorno. del mese di ottobre nella residenza Comunale, con il presente contratto, redatto in duplice originale, TRA Il Comune di Sassuolo (Provincia di Modena), codice fiscale 00235880366, qui rappresentato dal Sindaco nella persona di Graziano Pattuzzi, nato a Pavullo nel Frignano (Mo) il 18/12/1955, il quale agisce, quale rappresentante legale, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n... del., dichiarata immediatamente eseguibile E Il dott. Cristiano Annovi, nato a Modena (Mo) il 25/03/1965 e residente a Formigine in Via Galilei n. 24 - c.f. NNVCST65C25F257S, di seguito denominato più brevemente "dipendente", il quale dichiara espressamente di accettare le disposizioni di cui al presente contratto, di cui ne sottoscrive una copia SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Il Comune di Sassuolo assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato di diritto pubblico a tempo determinato, il Dott. Cristiano Annovi, come sopra identificato, che accetta, alle seguenti condizioni: 1) MANSIONI E SEDE DI LAVORO 1. Al dipendente sono affidate le funzioni di "Dirigente Amministrativo previste da norme di legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dai provvedimenti d'organizzazione, dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria nonché dalle disposizioni del Sindaco e dell Assessore di riferimento.

2. Al dipendente sono affidate le funzioni di direzione del Settore 3 Sviluppo e Gestione Risorse. 3. Il dipendente è inquadrato nella qualifica dirigenziale ed opererà in conseguenza allo specifico incarico dirigenziale assegnato dal Sindaco, ai sensi del vigente Regolamento sull Ordinamento degli uffici e dei servizi. 4. Il dipendente è tenuto, per l'intera durata del presente contratto, alla esclusività delle proprie prestazioni professionali nei confronti del Comune di Sassuolo, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione. 5. La sede dell'attività lavorativa del dipendente è individuata presso gli uffici e i locali dell Amministrazione comunale di Sassuolo, siti nel territorio comunale di competenza. 2) DURATA 1. Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 3/11/2004 e si risolverà automaticamente il 31/10/2009 (ultimo giorno di lavoro), senza diritto a preavviso, senza necessità di comunicazioni tra le parti e senza possibilità di rinnovo tacito. 2. Si dà atto tra le parti che impregiudicata resta per l'amministrazione Comunale la facoltà di risolvere il contratto a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il rapporto di pubblico impiego. 3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, dovrà essere dato preavviso, per iscritto, di 2 mesi e si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contrattuali vigenti. 4. Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto; in caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo adeguatamente comprovato, da comunicarsi all'amministrazione entro i due giorni successivi alla data di decorrenza medesima, il presente contratto, in relazione al disposto dell'art. 1456 del Codice Civile, si intende risolto di diritto. 5. Il dipendente è sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi. 3) MANSIONI, OBIETTIVI E RISULTATI 1. Oltre allo svolgimento delle funzioni attinenti in modo specifico alle attività di Dirigente, il dipendente è tenuto al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Sindaco nonché di quelli che annualmente la Giunta Comunale fisserà nel Piano Esecutivo di Gestione quali obiettivi specifici da conseguire nell'anno di riferimento. 2. In particolare nel corso del primo bimestre di lavoro gli obiettivi da raggiungere in relazione al presente contratto sono come di seguito individuati: - Redazione bilancio di previsione 2005-2007; - Piano finanziario pluriennale per copertura piano degli investimenti; - Analisi ed eventuale gestione della trasformazione a tariffa della tassa rifiuti. 3. Nell'espletamento delle proprie mansioni il dirigente opererà in ottemperanza delle direttive impartite dagli organi di governo dell Ente, cui risponde direttamente. 4. Anche ai fini della determinazione della retribuzione di risultato spettante annualmente, le parti concordano di sottoporre gli obiettivi annualmente individuati ed assegnati al Dirigente e le attività espletate nel proprio operato alla valutazione del Nucleo di Valutazione, secondo gli strumenti e la metodologia vigenti. 4) ORARIO DI LAVORO 1. L orario di lavoro è quello stabilito per il personale dirigenziale del Comune di Sassuolo. Il dirigente dovrà assicurare la propria presenza quotidiana in servizio ed organizzare il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze dell incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. Il dirigente è tenuto alla timbratura del cartellino marcatempo.

5) FERIE 1. Le ferie sono fissate in n. 32 giorni lavorativi annui, comprensivi delle due giornate previste dall art. 1 comma 1, lett. a) della legge 23 dicembre 1977 n. 937. Oltre alle ferie, in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5/3/1977, n. 54, il dipendente ha diritto di fruire nell anno solare delle 4 giornate di riposo di cui alla precitata legge 937/1977, alle condizioni ivi previste. 6) DIRITTI E OBBLIGHI. 1. Il dipendente è soggetto a tutti i diritti e correlati obblighi propri dei dirigenti degli enti locali, ivi compreso il rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. La posizione giuridica del dipendente verrà regolata dalle norme dettate per i dirigenti degli enti locali in materia di responsabilità, funzioni e competenze dalle leggi (D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 165/2001), dallo Statuto, dalle norme dei contratti di lavoro collettivi nazionali in vigore, in quanto compatibili con la particolare natura a tempo determinato del presente contratto. 2. Al dipendente si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile previste per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (art.55 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165). L'Amministrazione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi alle funzioni di servizio esercitate, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere la dipendente da un legale di comune gradimento. 3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'amministrazione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. 7) TRATTAMENTO ECONOMICO. 1. Al dipendente è corrisposta, e dal medesimo accettata, alle specifiche condizioni del presente contratto a tempo determinato, la retribuzione complessiva annua iniziale lorda di Euro 77.000,08 così determinata: a) Stipendio base della qualifica dirigenziale (Euro 33.371,04); il trattamento segue la dinamica salariale del comparto della dirigenza Regioni- Autonomie Locali; b) Retribuzione di posizione annua (Euro 15.972,00); tale retribuzione non è finanziata dal fondo di cui all'art. 26 del C.C.N.L. Area Dirigenza del 23/12/1999, non è automaticamente adeguata ai nuovi valori scaturenti da eventuali ripesature delle posizioni dirigenziali e risulta fissa per l'intero periodo contrattuale; c) Indennità ad personam annua, erogata ai sensi dell art. 60 del vigente Regolamento disciplinante le forme selettive per l accesso all impiego, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 229 del 2/12/2003, stabilita per compensare la specifica qualificazione professionale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, oltre che il particolare impegno richiesto anche eccedente l ordinario orario di lavoro (Euro 16.545,12); d) Tredicesima mensilità, alla cui costituzione concorrono gli elementi di cui alle lett. a) e b) (Euro 4.111,92); e) Retribuzione di risultato annua (Euro 7.000,00), da erogare sulla base della valutazione annuale condotta dal Nucleo di Valutazione nei modi fissati dalla metodica vigente per i dirigenti a tempo determinato. Tale retribuzione non è finanziata dal fondo di cui all'art. 26 del C.C.N.L. Area Dirigenza del 23/12/1999, è fissa per l'intero periodo contrattuale nonché onnicomprensiva di qualsiasi voce di salario accessorio prevista da norme e/o contratti vigenti o futuri (indennità di risultato dei CCNL per i dirigenti a tempo indeterminato, compensi Merloni, ecc.).

2. Al dipendente viene applicato il CCNL del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni - Autonomie Locali. Eventuali modifiche ed integrazioni future del contratto collettivo saranno applicate se relative agli aspetti giuridici del rapporto di lavoro e al trattamento tabellare base. 3. Il compenso economico è onnicomprensivo per le prestazioni lavorative rese e non compete alcun compenso per le prestazioni di carattere straordinario eventualmente rese. 4. Sulla retribuzione gravano le ritenute vigenti per i lavoratori dipendenti degli Enti Locali in materia previdenziale, assistenziale ed erariale. 5. I suddetti emolumenti verranno corrisposti in dodici mensilità con cadenza alla stessa data di corresponsione delle retribuzioni del personale di ruolo presso l'ente. La tredicesima mensilità verrà corrisposta nel mese di dicembre o anticipatamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità di risultato è corrisposta in una soluzione unica ed erogata contestualmente a quella dei dirigenti a tempo indeterminato. 8) CONDIZIONE RISOLUTIVA, RECESSO E RISOLUZIONE CONSENSUALE 1. E' condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento degli atti di reclutamento, che ne costituiscono il presupposto. 2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recesso dal contratto per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, con le modalità di cui all art. 27 del CCNL 10/4/1996 per i Dirigenti. 3. In caso di risoluzione anticipata ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile l'amministrazione dovrà dare un preavviso di mesi due. 4. Il dipendente dimissionario dovrà dare un preavviso di mesi due. 5. L'inosservanza dei suddetti termini comporta il pagamento all'altra parte (con onere a carico della parte inadempiente) di una indennità sostitutiva equivalente all importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso, comprensivo dell indennità aggiuntiva. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità di servizio agli effetti del trattamento di fine rapporto. 6. Se in capo al dirigente è stata riscontrata una responsabilità particolarmente grave e reiterata, si applicano le disposizioni contenute nell art. 21 del D.Lgs. 165/2001. 7. Le clausole relative al periodo di preavviso sono inapplicabili in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui ai commi successivi. 8. Il dipendente o l'amministrazione Comunale possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora siano pregiudicate le condizioni organizzative e di fiducia per il buon andamento dell'esercizio delle funzioni dirigenziali. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dai CCNL vigenti per i dirigenti a tempo indeterminato. 9. Nel caso di risoluzione consensuale il dipendente ha diritto, a decorrere dalla data successiva a quella di registrazione all'ufficio protocollo dell'accordo di rescissione consensuale, alla retribuzione fissata, con esclusione della retribuzione di risultato, per un periodo di nove mensilità comprensive dei ratei di tredicesima. 10. Nel caso di risoluzione consensuale il dipendente è tenuto a lasciare il posto di lavoro dalla data successiva a quella di registrazione all'ufficio protocollo dell'accordo di rescissione di cui al punto precedente. 11. L'eventuale ricorso in sede di giudizio libera l'amministrazione Comunale dagli obblighi di cui al comma 9 del presente articolo. 9) CLAUSOLA DI RINVIO. 1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti degli enti locali ed alle disposizioni del Codice Civile. 10) CONTROVERSIE

1. Le controversie relative al presente contratto ed al rapporto sottostante sono devolute alla competenza del Foro di Modena. 11) AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 1. Il dipendente autorizza la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, con riferimento anche a quelli sensibili, ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei Decreti Legislativi di attuazione della stessa, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, in base agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. 12) REGIME FISCALE DEL CONTRATTO 1. Il presente contratto è redatto in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi della disposizione del punto 25, tabella B), allegata al D.P.R.26.10.1972, n.642, e dell'imposta di registro, ai sensi della disposizione del punto 10 della Tabella allegata al D.P.R.26.4.1986, n. 131. Letto, approvato e sottoscritto in Sassuolo il.. IL DIRIGENTE PER L AMMINISTRAZIONE COMUNALE