GUIDA TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015

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TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e A/7) E PERTINENZE (cat. C/2 C/6 e C/7) ESENTE

COME SI CALCOLA L IMU?

Transcript:

GUIDA TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015 GUIDA TASI: Che cos è? A quali immobili si applica? Chi deve pagare? Come si calcola l imposta? Quali sono le aliquote da utilizzare per il calcolo dell acconto e del saldo? Quando si deve pagare? Come/Dove si paga? Come si denunciano le variazioni? Che cos è? Dal 1 Gennaio 2014 è in vigore il nuovo tributo per i servizi indivisibili, istituito dalla Legge di stabilità anno 2014 ( Legge n. 147/2013 ). La legge di stabilità ha istituito la IUC - imposta unica comunale, composta da tre componenti: l IMU ( imposta municipale propria ), la TARI ( tributo sui rifiuti ) e la TASI ( tributo per i servizi indivisibili ). La TASI è destinata alla copertura dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune di Suzzara: a. Servizio di polizia municipale b. Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi c. Servizio di illuminazione pubblica d. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela del verde. Si tratta di servizi non frazionabili poiché vanno a favore di tutta la città nel suo complesso ed indistintamente di tutta la collettività. A quali immobili si applica? La Tasi si può applicare a tutti i fabbricati e alle aree fabbricabili. Il Comune di Suzzara ha deciso di applicare la TASI solo alle abitazioni principali ed alle fattispecie assimilate per legge o per regolamento ( dal 2014 per questi immobili non è più dovuta l IMU ). In particolare la TASI è dovuta per: - l abitazione principale e le relative pertinenze. La definizione di abitazione principale è quella ai fini IMU, quindi è quella in cui il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Come nell IMU, si può considerare pertinenza, un immobile per ognuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7. In presenza di un ulteriore pertinenza questa non sarà soggetta a TASI ma a IMU.

- un unica unità immobiliare, posseduta e non locata, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti e iscritti all AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purchè non locata e non concessa in comodato d uso( con riduzione nella misura di due terzi); - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ( DM Infrastrutture 22.04.2008 ); - l unica unità immobiliare, non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. NOTA BENE: le abitazioni principali in categoria catastale A1 - A8 - A9 ( case di lusso ) non pagano la TASI ma versano l IMU. Chi deve pagare? Il soggetto tenuto al pagamento è il proprietario dell abitazione principale, anche nelle fattispecie assimilate per legge o per regolamento. Nulla è dovuto dagli inquilini. Nel caso di pluralità di possessori ognuno dovrà versare in relazione alla propria quota di possesso, fermo restando che l obbligazione è solidale, pertanto il Comune, in caso di accertamento, potrà richiedere l intero importo ad ognuno dei comproprietari. Caso particolare Abitazione assegnata dal giudice della separazione: ai fini TASI, il soggetto passivo è il coniuge assegnatario il quale dovrà versare l intera imposta anche se l abitazione è in comproprietà con l ex coniuge. Come si calcola l'imposta? L'imposta si calcola partendo dal valore dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, applicando l aliquota fissata annualmente e tenendo conto della detrazione, se spettante. Valore dei fabbricati Il valore dei fabbricati, detto base imponibile, si ottiene, a partire dalla rendita catastale. La rendita è un valore attributo al fabbricato dagli uffici del catasto. Come si calcola l imposta per i fabbricati Le operazioni da eseguire sono:

1. La base del calcolo è la rendita catastale risultante in catasto al 1 gennaio dell anno d imposta. Per effettuare la verifica della rendita catastale è possibile accedere gratuitamente al sito sister.agenziaentrate.gov.it, alla sezione servizi on line / servizi catastali e ipotecari/ servizi senza registrazione/ consultazione rendite catastali. 2. Questa rendita va aumentata del 5% (art. 3 comma 48 Legge n.662/96) 3. Alla rendita così determinata vanno applicati i nuovi coefficienti moltiplicatori stabiliti dal Decreto Monti: Coefficiente 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con l esclusione degli uffici privati (classificati nella categoria A/10); 4. Moltiplicata la rendita catastale, aumentata del 5%, per il coefficiente moltiplicatore, si ottiene il valore del fabbricato, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l imposta. Esempio di calcolo del valore di un fabbricato di categoria A/3 Rendita catastale x rivalutazione moltiplicatore cat. A/3 Valore del Fabbricato 350,00 + 5% = 367,50 x 160 = 58.800,00=. 5. Applicando alla base imponibile l aliquota fissata dal Comune si ottiene l imposta su base annua. 6. L imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto: a) della percentuale di possesso (quota) b) dei mesi di possesso (periodo) DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: che cos'è? Come si applica? La detrazione per abitazione principale pari a 100,00 euro è riconosciuta alle unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, con rendita catastale inferiore o uguale a 500,00 euro. In caso di rendita catastale dell abitazione principale superiore a 500,00 euro, non spetta alcuna detrazione. Per verificare se spetta la detrazione occorre far riferimento alla rendita catastale della sola abitazione principale; la rendita catastale di riferimento è quella di partenza non rivalutata. La detrazione va rapportata ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. Nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell immobile, la detrazione va suddivisa in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi dalle quote di proprietà. Qualora la detrazione sull abitazione principale fosse superiore all imposta dovuta, l eccedenza può essere scontata sulla eventuale pertinenza. Quali sono le aliquote da utilizzare per il calcolo dell acconto e del saldo? Il pagamento dell acconto e del saldo TASI 2015 deve essere effettuato sulla base delle aliquote già in vigore per l anno 2014 e confermate per l anno 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28 aprile 2015: - 2,5 per mille per l abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese quelle assimilate per legge e per regolamento; - zero per tutte le altre fattispecie imponibili.

N.B. Le aliquote e detrazioni sono le stesse in vigore per l anno 2014, pertanto se non sono intervenute variazioni nella posizione tributaria ( % possesso, mesi di possesso, rendita catastale, etc. ), l importo dovuto per l anno 2015 è uguale a quello dell anno 2014. Quando si deve pagare? La TASI dovrà essere versata in due rate alle seguenti scadenze: la prima, in acconto, entro il 16 giugno pari al 50% dell imposta dovuta calcolata in base alle aliquote stabilite dal Comune per l anno 2015 ( uguali a quelle del 2014 ); la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre a conguaglio dell imposta dovuta. E possibile pagare in un unica soluzione entro la scadenza prevista per l acconto. Come/Dove si paga? La TASI si versa in autoliquidazione. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali. Ai fini della compilazione del modello F24, alla sezione Imu e altri tributi locali occorre indicare: CODICE ENTE: L020 campo obbligatorio e da compilare con attenzione in quanto identifica il comune di ubicazione degli immobili ( SUZZARA ) al quale deve essere versata l imposta. CODICE TRIBUTO: 3958 TASI- tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze. Il modello F24 va presentato in Banca oppure all Ufficio Postale, non sono dovute commissioni. NOTA BENE: Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori a. 6,00 di imposta annua. Il limite non rappresenta una franchigia, nel caso in cui l importo dell imposta sia superiore al predetto limite, il versamento è dovuto per intero. Come si denunciano le variazioni? I modelli e i termini. La dichiarazione per le variazioni intervenute nell anno 2014 deve essere presentata entro il 30 giugno 2015. Per disposizione regolamentare, in sede di prima applicazione del tributo, si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l applicazione del tributo. Il Ministero delle Finanze ha emanato la risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015 nella quale ha chiarito che i Comuni non possono predisporre modelli autonomi, sostenendo che il modello deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale. Pertanto si è in attesa dell approvazione di un apposito modello ministeriale di dichiarazione TASI o dell eventuale modifica del modello di dichiarazione IMU.

Informazioni utili - Supporto al calcolo Sul sito istituzionale del Comune www.comune.suzzara.mn.it, attraverso una semplice applicazione, è possibile effettuare il calcolo guidato della TASI ed ottenere la stampa del modello F24 già compilato con i codici e gli importi da versare. Tutta la documentazione ( regolamento, delibera aliquote, ecc ) è reperibile sul sito del comune www.comune.suzzara.mn.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi all Ufficio Tributi il martedì e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30 (tel. 0376/513213-513267) NUOVO SERVIZIO DI CALCOLO TASI 2015 L Amministrazione Comunale, nell ottica della semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, intende offrire un servizio di calcolo del Tributo per i servizi indivisibili ( TASI ) anno 2015. Il servizio consiste nel calcolo dell imposta dovuta per l abitazione principale e relative pertinenze, predisposizione e stampa del modello F24 completo di dati anagrafici, codici tributo ed importi, da utilizzare per il versamento. Il servizio sarà svolto dal personale dell Ufficio Tributi su prenotazione, i soggetti interessati dovranno contattare l Ufficio Relazioni con il Pubblico per fissare un appuntamento nei giorni ed orari prestabiliti. Il contribuente deve presentarsi munito di un documento di riconoscimento valido e di una copia del modello di versamento F24 anno 2014 ( se disponibile ). Nel caso in cui sia intervenuta una successione nel 2014 è opportuno portare una copia dell atto di successione. E possibile richiedere il servizio di calcolo anche per famigliari e/o contitolari purchè in possesso della copia di un loro documento di riconoscimento valido. Per prenotare un appuntamento rivolgersi all Ufficio Relazioni con il Pubblico: (gg e orari tel. 0376/ 513201 ) Per ulteriori informazioni rivolgersi all Ufficio Tributi (tel. 0376/513213-513267)