ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE Prot. n. 67 LC/lc Torino, 14 luglio 2014 Anno 2014 circ. n. 34 Agli Associati Loro sedi Oggetto: Nuove disposizioni in tema di tassazione dei redditi finanziari. A pochi anni di distanza dall entrata in vigore dell art. 2, commi 6 e ss. del d. l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 - con cui si erano unificate, al 20%, le aliquote di tassazione delle rendite finanziarie - il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con gli artt. 3 e 4 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89. La nuova normativa (salvo quanto si dirà in tema di innalzamento dell aliquota di tassazione dei fondi pensione dall 11% all 11,50%, in via temporanea, per il solo 2014), nello stabilire la nuova aliquota del 26%, ha sostanzialmente confermato l impianto della precedente riforma (su cui si vedano le Circolari associative nn. 6/2013 e 39/2011). L Agenzia delle entrate è altresì intervenuta in argomento con la circolare 27 giugno 2014, n. 19/E. Con riferimento all innalzamento dell aliquota della tassazione dei redditi (di capitale e diversi) di natura finanziaria, è ora previsto che le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all art. 44 del t.u.i.r. e sui redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del t.u.i.r. siano del 26%. Questa più alta aliquota si applica agli interessi, ai premi e a ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché ai redditi diversi, rispettivamente esigibili e realizzati dal 1 luglio 2014; per i dividendi e proventi a essi assimilati l aliquota unica si applica a quelli percepiti dal 1 luglio 2014, a prescindere dalla data di delibera di distribuzione Restano esclusi dall applicazione dell aliquota del 26% gli interessi, premi e ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché i redditi diversi, relativi a: obbligazioni e altri titoli del debito pubblico (si tratta dei titoli di Stato ed equiparati, tra i quali, anche quelli emessi da enti territoriali ed i buoni postali fruttiferi); obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list di cui all art. 168 bis t.u.i.r. e da loro enti territoriali (si tratta di un innovazione recata dal d.l. n. 66/2014, volta a eliminare una disparità di trattamento della precedente normativa, che tassava al 12,50% le obbligazioni degli enti territoriali italiani e non quelle di enti territoriali esteri); Assoprevidenza Telefono Fax: 011.51.85.814 Via Pomba, 23 Mobile: 338.63.44.356 10123 Torino E-Mail: laura.crescentini@assoprevidenza.com C.F.: 97081680585 www.assoprevidenza.it
titoli di risparmio per l economia meridionale. Non è stata invece confermata la deroga all innalzamento dell aliquota originariamente prevista per i piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti, in quanto la disciplina positiva di tali strumenti non ha mai trovato attuazione (così la citata circolare 27 giugno 2014, n. 19/E, para. 2). Come osservato in occasione della precedente riforma, le modifiche in discorso hanno indubbia rilevanza anche per i fondi pensione in considerazione della natura prettamente finanziaria dei loro investimenti. I redditi che i fondi conseguono rientrano tra i diversi, di cui alle lett. da c) a c-quinquies) dell art. 67 del t.u.i.r., oppure tra i redditi di capitale. Avuto riguardo ai redditi di capitale, concorrono a di gestione tutti i proventi per i quali è stata esclusa espressamente l applicabilità della ritenuta o dell sostitutiva a cui sarebbero stati altrimenti soggetti. Infatti, ai sensi dell art. 17, comma 3, del d. lgs. n. 252/2005, i fondi pensione sono soggetti «lordisti» e hanno il diritto a percepire i redditi di capitale «al lordo» dell imposte sostitutive ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. In sintesi, ne consegue che, come anticipato, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti ad eccezione di specifiche ipotesi, ove le ritenute operate sui redditi di capitale operano a titolo d. Invece, i redditi di capitale che non concorrono a della gestione, in quanto assoggettabili a titolo d o ad sostitutiva, ma sui quali il prelievo non è stato effettuato, sono soggetti a sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell sostitutiva. Per quanto concerne i redditi diversi di natura finanziaria, il loro confluire nel risultato di gestione fa venir meno l applicazione dell sostitutiva prevista dall art. 5 del d.lgs. n. 461/1997: in questo senso è esplicita la previsione dell art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 252/2005, allorché stabilisce che l ivi prevista è «sostitutiva delle imposte sui redditi». In dettaglio, il regime fiscale applicabile ai redditi di natura finanziaria (di capitale e diversi) percepiti dai fondi pensione aggiornato alle recenti modifiche è il seguente: 2
Tipologia di reddito Interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali Interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli rappresentati da certificati Interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all estero Proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine di cui all art. 44, comma 1, lettere g-bis) e g- ter), Tuir Interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari emessi da società non quotate residenti con scadenza non inferiore a 18 mesi obbligazioni e titoli similari di cui all art. 1, d.lgs. n. 239/1996 obbligazioni e degli altri titoli di cui all art. 31, d.p.r. n. 601/1973 ed equiparati emessi in Italia obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza non inferiore a 18 mesi Trattamento per il pensione ritenuta fino al 31/12/2011 partire dall 1/1/2012 partire dall 1/7/2014 27% 20% 26% 27% 20% 26% 27% o 12,50% 20% 26% 3
Tipologia di reddito obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi Utili distribuiti da società ed enti soggetti all IRES Utili distribuiti da società ed enti non residenti Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri armonizzati e collocati in Italia Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri non armonizzati percepiti tramite soggetti residenti incaricati del loro pagamento Redditi diversi Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad sostitutiva Trattamento per il pensione. ritenuta fino al 31/12/2011 partire dall 1/1/2012 partire dall 1/7/2014 27% 20% 26% 12,50% 20% 26% N/A Beneficiano di un credito di del 15% N/A Non beneficiano di un credito di del 15% N/A Non beneficiano di un credito di del 15% 4
Con riferimento all operatività dei fondi pensione, vale poi la pena ricordare che l innalzamento dell aliquota di tassazione delle rendite finanziarie riguarda la previdenza complementare non solamente per quanto concerne la tassazione dei fondi pensione (fase dell accumulazione), ma anche i rendimenti delle prestazioni previdenziali (fase della prestazione). Mentre, infatti, restano ferme le regole di tassazione stabilite dal d.lgs. n. 22/2005 in tema di tassazione delle prestazioni in rendita ed in capitale, invece, i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni periodiche delle forme di previdenza complementare, di cui all art. 44, lett. g-quinquies, del t.u.i.r., divenuti esigibili a far data dal 1 luglio 2014, vanno assoggettati a tassazione con l aliquota del 26%. Si tratta dei rendimenti della prestazione già maturata in corso di erogazione. Tuttavia, considerando che gli attivi posti a fronte delle prestazioni periodiche, da cui emergono i rendimenti in questione, possono essere costituiti da titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati white list - per i quali, come si è detto, resta valida l aliquota del 12,50% - continua a trovare applicazione il meccanismo già previsto nel 2011 e ora ribadito per consentire di mantenere, seppure in via mediata, la minor tassazione applicabile a siffatti strumenti finanziari. Ciò avviene attraverso la previsione dell abbattimento dell imponibile di cui all art. 44, lett. g-quinquies), del t.u.i.r., da assoggettare alla più alta aliquota del 26%, per il 51,92% dei proventi riferibili a titoli di Stato italiani ed equiparati, e obbligazioni emesse da Stati white list (di conseguenza, subisce una tassazione del 26% solo il 48,08% del loro ammontare). Questi proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell attivo investito in tali titoli, direttamente o indirettamente per il tramite di OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e OICVM esteri conformi ed equiparati (di cui all art. 10-ter, commi 1 e 2, della l. 23 marzo 1983, n. 77). Si richiama la necessità di dare atto dell intervenuta modifica nella sezione fiscale della nota informativa e nel documento sul regime fiscale che, per legge e secondo le indicazioni della COVIP, i fondi pensione sono tenuti a fornire ai propri iscritti. Occorre, infine, menzionare che il comma 6-ter, inserito nell art. 4 del d.l. n. 66/2014 in sede di conversione, ha aumentato, come anticipato, dall 11% all 11,50% la misura dell sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato per l anno 2014 dai fondi pensione. Si legge nella relazione illustrativa che detta misura è strettamente collegata all introduzione, in via transitoria, di un credito di in favore degli enti previdenziali di diritto privato, che gestiscono forme pensionistiche di base. È stato infatti riconosciuto a detti 5
enti un credito d pari alla differenza tra l ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo 1 luglio 2014-31 dicembre 2014 e l importo delle stesse ritenute ed imposte sostitutive computate (teoricamente) in base alla previgente aliquota del 20 per cento. Questo credito di è attribuito in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina della tassazione di natura finanziaria degli enti in oggetto con quella relativa alle forme pensionistiche complementari. L incremento, per il solo anno 2014, dall 11 all 11,50 per cento dell aliquota dell sostitutiva delle imposte sui redditi applicabile al risultato netto di gestione dei fondi pensione è inteso a fornire la copertura finanziaria del credito di summenzionato. Con i migliori e più cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Sergio Corbello) 6