Prot. n. 67 LC/lc Torino, 14 luglio 2014

Documenti analoghi
Milano, 16 febbraio 2012 Dott. Norberto Arquilla

Prot. n. 10 LC/lc Torino, 16 febbraio 2015

LA DISCIPLINA FISCALE DEI FONDI

Audizione ASSOFONDIPENSIONE. VI Commissione (Finanze e Tesoro) Senato della Repubblica. Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:

MODIFICA DELL ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI PROVENTI FINANZIARI. Dott. Gianluca Odetto

I REDDITI DI CAPITALE: AMBITO DELL IMPONIBILE E REGIME DELLA DICHIARAZIONE

ALLEGATO 1 Documento sul regime fiscale

Documento sul regime fiscale Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Iscrizione Albo COVIP n 53

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

UBI Previdenza DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. Gruppo Aviva. Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato. Aviva Vita S.p.A.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015)

I fondi istituzionali e la tassazione dei partecipanti

PROGETTO PENSIONE SICURA

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in ordine all applicazione dell articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN TEMA DI TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE: ASPETTI OPERATIVI E CRITICITA

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. (aggiornato al 24/03/2016) SOMMARIO

Quadro SH REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

ASPETTI FISCALI DELLE NUOVE FORME DI FINANZIAMENTO. Dott. Gianluca Odetto

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Voluntary disclosure. Calcolo analitico dei redditi di natura finanziaria e semplificazioni per i soggetti delegati. Dott.

UniCredit Futuro P.I.P. Aviva

CAPITOLO SECONDO MODELLO CUPE

Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro

FONDO PENSIONE APERTO SOLUZIONE PREVIDENTE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA PENSIONE SICURA NEW PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

Documento sul regime fiscale

Atto modificativo al contratto di assicurazione Postafuturo Certo 2011

Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013.

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

RISOLUZIONE N. 302/E QUESITO

Tassazione delle rendite finanziarie

CIRCOLARE N. 19/E INDICE

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

730, Unico 2016 e Studi di settore

Disciplina delle perdite e degli ammortamenti tassazione redditi finanziari società di comodo

Le ultime modifiche di natura fiscale degli OICR e delle gestioni individuali di portafoglio

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

La nuova tassazione dei fondi comuni di investimento. Dott. Giuseppe A. Galeano

AIFI Seminario Tax & Legal

CIRCOLARE N. 19/E. Roma, 27 giugno 2014

Gentile Socio. Allegato: Documento sulla tassazione delle liquidazioni con riferimento ai Vecchi iscritti.

Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

postaprevidenza valore

Piano Individuale Pensionistico Vittoria

EMISSIONE DELLA NUOVA SERIE B96 DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI.

postaprevidenza valore

I quadri SH, SI e SK del Modello 770/2011

Prot. n. 38 LC/lc Torino, 20 maggio 2014

DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72%

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Articolo 2, commi del Dl 225/2010 (Dl milleproroghe)

Genova, 8 giugno 2016

Indicazioni in UNICO 2015

BILANCIO PER CAPITOLI Esercizio finanziario 2010 STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

I fondi non istituzionali e la tassazione per trasparenza

Segnalata con comunicazione L.STABILITA_COM_2014_121 e commentata con comunicazione L.STABILITA_COM_2015_010.

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

IntegrazionePensionisticaAurora

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

Il trattamento fiscale dei redditi finanziari dei non residenti (2)

Nota informativa Fondo Pensione PREVIBANK

La tassazione delle Attività Finanziarie - I parte

Il nuovo modello per la certificazione degli utili

Tassazione delle Attività Finanziarie (parte I)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DI HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO Helvetia Domani Fondo pensione Aperto è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP

La tassazione delle Attività Finanziarie - I parte

TASSAZIONE DELLE ATTIVITA FINANZIARIE

Servizio INFORMATIVA 730

Studio Tributario e Societario. Bonus Renzi. Avv. Alessio Vagnarelli

Direzione Centrale Entrate Contributive. Direzione Centrale Prestazioni

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. Documento aggiornato il 27 febbraio 2017

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL DIRITTO TRIBUTARIO PER IL NOTAIO CONSULENTE. Normativa

6- Mancata fatturazione compensi professionali e sospensione dell attività;

Risoluzione n. 80/E. Roma, 8 marzo Oggetto: Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici

La tassazione delle attività finanziarie II. Cod CLMG Scienza delle Finanze

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:

Associazione in partecipazione e Cointeressenza con i non residenti. Dott. Massimo Cremona

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

FON.TE. FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1 gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata.

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730

ASSOSIM. OGGETTO: Sintesi preliminare delle principali novità fiscali apportate dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1999, n. 505

F.P.G.G. Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Generali

Piano Individuale Pensionistico Vittoria

Documento sul regime fiscale

FONDO PENSIONE COOPERLAVORO

TASSAZIONE DELLE ATTIVITA FINANZIARIE IN ITALIA

ALLEGATO 1 Documento sul regime fiscale

Transcript:

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE Prot. n. 67 LC/lc Torino, 14 luglio 2014 Anno 2014 circ. n. 34 Agli Associati Loro sedi Oggetto: Nuove disposizioni in tema di tassazione dei redditi finanziari. A pochi anni di distanza dall entrata in vigore dell art. 2, commi 6 e ss. del d. l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 - con cui si erano unificate, al 20%, le aliquote di tassazione delle rendite finanziarie - il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con gli artt. 3 e 4 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89. La nuova normativa (salvo quanto si dirà in tema di innalzamento dell aliquota di tassazione dei fondi pensione dall 11% all 11,50%, in via temporanea, per il solo 2014), nello stabilire la nuova aliquota del 26%, ha sostanzialmente confermato l impianto della precedente riforma (su cui si vedano le Circolari associative nn. 6/2013 e 39/2011). L Agenzia delle entrate è altresì intervenuta in argomento con la circolare 27 giugno 2014, n. 19/E. Con riferimento all innalzamento dell aliquota della tassazione dei redditi (di capitale e diversi) di natura finanziaria, è ora previsto che le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all art. 44 del t.u.i.r. e sui redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del t.u.i.r. siano del 26%. Questa più alta aliquota si applica agli interessi, ai premi e a ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché ai redditi diversi, rispettivamente esigibili e realizzati dal 1 luglio 2014; per i dividendi e proventi a essi assimilati l aliquota unica si applica a quelli percepiti dal 1 luglio 2014, a prescindere dalla data di delibera di distribuzione Restano esclusi dall applicazione dell aliquota del 26% gli interessi, premi e ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché i redditi diversi, relativi a: obbligazioni e altri titoli del debito pubblico (si tratta dei titoli di Stato ed equiparati, tra i quali, anche quelli emessi da enti territoriali ed i buoni postali fruttiferi); obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list di cui all art. 168 bis t.u.i.r. e da loro enti territoriali (si tratta di un innovazione recata dal d.l. n. 66/2014, volta a eliminare una disparità di trattamento della precedente normativa, che tassava al 12,50% le obbligazioni degli enti territoriali italiani e non quelle di enti territoriali esteri); Assoprevidenza Telefono Fax: 011.51.85.814 Via Pomba, 23 Mobile: 338.63.44.356 10123 Torino E-Mail: laura.crescentini@assoprevidenza.com C.F.: 97081680585 www.assoprevidenza.it

titoli di risparmio per l economia meridionale. Non è stata invece confermata la deroga all innalzamento dell aliquota originariamente prevista per i piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti, in quanto la disciplina positiva di tali strumenti non ha mai trovato attuazione (così la citata circolare 27 giugno 2014, n. 19/E, para. 2). Come osservato in occasione della precedente riforma, le modifiche in discorso hanno indubbia rilevanza anche per i fondi pensione in considerazione della natura prettamente finanziaria dei loro investimenti. I redditi che i fondi conseguono rientrano tra i diversi, di cui alle lett. da c) a c-quinquies) dell art. 67 del t.u.i.r., oppure tra i redditi di capitale. Avuto riguardo ai redditi di capitale, concorrono a di gestione tutti i proventi per i quali è stata esclusa espressamente l applicabilità della ritenuta o dell sostitutiva a cui sarebbero stati altrimenti soggetti. Infatti, ai sensi dell art. 17, comma 3, del d. lgs. n. 252/2005, i fondi pensione sono soggetti «lordisti» e hanno il diritto a percepire i redditi di capitale «al lordo» dell imposte sostitutive ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. In sintesi, ne consegue che, come anticipato, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti ad eccezione di specifiche ipotesi, ove le ritenute operate sui redditi di capitale operano a titolo d. Invece, i redditi di capitale che non concorrono a della gestione, in quanto assoggettabili a titolo d o ad sostitutiva, ma sui quali il prelievo non è stato effettuato, sono soggetti a sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell sostitutiva. Per quanto concerne i redditi diversi di natura finanziaria, il loro confluire nel risultato di gestione fa venir meno l applicazione dell sostitutiva prevista dall art. 5 del d.lgs. n. 461/1997: in questo senso è esplicita la previsione dell art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 252/2005, allorché stabilisce che l ivi prevista è «sostitutiva delle imposte sui redditi». In dettaglio, il regime fiscale applicabile ai redditi di natura finanziaria (di capitale e diversi) percepiti dai fondi pensione aggiornato alle recenti modifiche è il seguente: 2

Tipologia di reddito Interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali Interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli rappresentati da certificati Interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all estero Proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine di cui all art. 44, comma 1, lettere g-bis) e g- ter), Tuir Interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari emessi da società non quotate residenti con scadenza non inferiore a 18 mesi obbligazioni e titoli similari di cui all art. 1, d.lgs. n. 239/1996 obbligazioni e degli altri titoli di cui all art. 31, d.p.r. n. 601/1973 ed equiparati emessi in Italia obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza non inferiore a 18 mesi Trattamento per il pensione ritenuta fino al 31/12/2011 partire dall 1/1/2012 partire dall 1/7/2014 27% 20% 26% 27% 20% 26% 27% o 12,50% 20% 26% 3

Tipologia di reddito obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi Utili distribuiti da società ed enti soggetti all IRES Utili distribuiti da società ed enti non residenti Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri armonizzati e collocati in Italia Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri non armonizzati percepiti tramite soggetti residenti incaricati del loro pagamento Redditi diversi Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad sostitutiva Trattamento per il pensione. ritenuta fino al 31/12/2011 partire dall 1/1/2012 partire dall 1/7/2014 27% 20% 26% 12,50% 20% 26% N/A Beneficiano di un credito di del 15% N/A Non beneficiano di un credito di del 15% N/A Non beneficiano di un credito di del 15% 4

Con riferimento all operatività dei fondi pensione, vale poi la pena ricordare che l innalzamento dell aliquota di tassazione delle rendite finanziarie riguarda la previdenza complementare non solamente per quanto concerne la tassazione dei fondi pensione (fase dell accumulazione), ma anche i rendimenti delle prestazioni previdenziali (fase della prestazione). Mentre, infatti, restano ferme le regole di tassazione stabilite dal d.lgs. n. 22/2005 in tema di tassazione delle prestazioni in rendita ed in capitale, invece, i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni periodiche delle forme di previdenza complementare, di cui all art. 44, lett. g-quinquies, del t.u.i.r., divenuti esigibili a far data dal 1 luglio 2014, vanno assoggettati a tassazione con l aliquota del 26%. Si tratta dei rendimenti della prestazione già maturata in corso di erogazione. Tuttavia, considerando che gli attivi posti a fronte delle prestazioni periodiche, da cui emergono i rendimenti in questione, possono essere costituiti da titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati white list - per i quali, come si è detto, resta valida l aliquota del 12,50% - continua a trovare applicazione il meccanismo già previsto nel 2011 e ora ribadito per consentire di mantenere, seppure in via mediata, la minor tassazione applicabile a siffatti strumenti finanziari. Ciò avviene attraverso la previsione dell abbattimento dell imponibile di cui all art. 44, lett. g-quinquies), del t.u.i.r., da assoggettare alla più alta aliquota del 26%, per il 51,92% dei proventi riferibili a titoli di Stato italiani ed equiparati, e obbligazioni emesse da Stati white list (di conseguenza, subisce una tassazione del 26% solo il 48,08% del loro ammontare). Questi proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell attivo investito in tali titoli, direttamente o indirettamente per il tramite di OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e OICVM esteri conformi ed equiparati (di cui all art. 10-ter, commi 1 e 2, della l. 23 marzo 1983, n. 77). Si richiama la necessità di dare atto dell intervenuta modifica nella sezione fiscale della nota informativa e nel documento sul regime fiscale che, per legge e secondo le indicazioni della COVIP, i fondi pensione sono tenuti a fornire ai propri iscritti. Occorre, infine, menzionare che il comma 6-ter, inserito nell art. 4 del d.l. n. 66/2014 in sede di conversione, ha aumentato, come anticipato, dall 11% all 11,50% la misura dell sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato per l anno 2014 dai fondi pensione. Si legge nella relazione illustrativa che detta misura è strettamente collegata all introduzione, in via transitoria, di un credito di in favore degli enti previdenziali di diritto privato, che gestiscono forme pensionistiche di base. È stato infatti riconosciuto a detti 5

enti un credito d pari alla differenza tra l ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo 1 luglio 2014-31 dicembre 2014 e l importo delle stesse ritenute ed imposte sostitutive computate (teoricamente) in base alla previgente aliquota del 20 per cento. Questo credito di è attribuito in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina della tassazione di natura finanziaria degli enti in oggetto con quella relativa alle forme pensionistiche complementari. L incremento, per il solo anno 2014, dall 11 all 11,50 per cento dell aliquota dell sostitutiva delle imposte sui redditi applicabile al risultato netto di gestione dei fondi pensione è inteso a fornire la copertura finanziaria del credito di summenzionato. Con i migliori e più cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Sergio Corbello) 6