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Ministero dell Interno DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Padova I controlli di prevenzione incendi, il nuovo elenco delle attività e gli obblighi connessi con l esercizio dell attività PADOVA 03-02 - 2012

La classificazione delle attività Viene introdotto dalla norma il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi saranno diversificati sulla base della complessità del rischio. Le attività vengono pertanto classificate con tre categorie: A, B e C

La classificazione delle attività Categoria A, attività a basso rischio e standardizzate. attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento. Categoria B, attività a medio rischio. attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio. Categoria C, attività a elevato rischio. tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi Allegato I al D.P.R. 1/8/2011 n. 151 NUOVE ATTIVITA SOGGETTE 55) - Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m 2 73) - Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m 2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità 78) - Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m 2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee 79) - Interporti con superficie superiore a 20.000 m 2 80) - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

Procedura per le attività di Categoria A L imprenditore esegue tutti i lavori necessari alla realizzazione dell attività senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco. A lavori ultimati l imprenditore presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA consente di iniziare immediatamente l attività.

Procedura per le attività di Categoria B Valutazione del progetto da parte del Comando provinciale VV.F. L imprenditore esegue tutti i lavori necessari alla realizzazione dell attività senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco. A lavori ultimati l imprenditore presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA consente di iniziare immediatamente l attività.

Procedura per le attività di Categoria C VALUTAZIONE DEI PROGETTI (ART.3) DEVE ESSERE RICHIESTA PER I NUOVI IMPIANTI O COSTRUZIONI E PER LE MODIFICHE DI QUELLI ESISTENTI (che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza) PRESENTAZIONE EVENTUALE RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (30 gg.) VALUTAZIONE DEL PROGETTO (60 gg.) PRONUNCIA SULLA CONFORMITA

Procedura per le attività di Categoria C L imprenditore esegue tutti i lavori necessari alla realizzazione dell attività senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco. A lavori ultimati l imprenditore presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell attività alle norme di sicurezza antincendio. La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA consente di iniziare immediatamente l attività. A seguito del sopralluogo di controllo i Vigili del fuoco rilasciano il Certificato di prevenzione incendi

I controlli Categoria A e B Art. 4.2 il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto della normativa di prevenzione incendi. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l attività alla normativa antincendio entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita.

I controlli Categoria C Art. 4.3 il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto della normativa di prevenzione incendi. ESISTO POSITIVO RILASCIO CPI (PER CAT. C) ESITO NEGATIVO PRESCRIZIONI COMUNICAZIONE AUTORITA In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l attività alla normativa antincendio entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dal sopralluogo, il Comando rilascia il Certificato di prevenzione incendi.

I controlli I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

I controlli Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO (ART. 5) OGNI 5 ANNI, DEVE ESSERE PRESENTATA, DA PARTE DEL TITOLARE DELL ATTIVITA, DICHIARAZIONE ATTESTANTE L ASSENZA DI VARIAZIONI ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANTINCENDI Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I, la cadenza quinquennale è elevata a dieci anni.

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO (ART. 5) Attività con periodicità decennale 6) Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa 7) Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 8) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm 64) Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti 71) Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti 72) Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato 77) Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

NOF - nulla osta di fattibilità ( Procedimento volontario a titolo oneroso ) I titolari delle attività ad alto e medio rischio, in caso di progetti particolarmente complessi, hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando Provinciale VVF il rilascio di un nulla osta di fattibilità. Il nulla osta di fattibilità si sostanzia in un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell opera. Il rilascio del nulla osta è garantito dai Vigili del Fuoco entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta da parte del titolare dell attività.

NOF - nulla osta di fattibilità Gli aspetti dell opera rilevanti dal punto di vista antincendio che possono essere sottoposti all esame del Comando provinciale VVF e sui quali, dopo le opportune valutazioni, esprimerà il proprio parere, potranno riguardare: ubicazione; comunicazioni e separazioni; accesso all area e accostamento dei mezzi di soccorso; caratteristiche costruttive e layout (distanziamenti, separazioni, isolamento); resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; vie di esodo; sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico; aree e impianti a rischio specifico; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza; mezzi e impianti di estinzione degli incendi; impianti di rilevazione, segnalazione e allarme.

VERIFICHE IN CORSO D OPERA ( Procedimento volontario a titolo oneroso ) Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera. La richiesta di verifica va indirizzata al Comando Provinciale VV.F. con allegata la sola documentazione tecnica illustrativa e certificativa utile all espletamento della visita richiesta.

VERIFICHE IN CORSO D OPERA La documentazione tecnica illustrativa e certificativa dovrà fare riferimento al progetto approvato e potrà riguardare, ad esempio, i seguenti aspetti di prevenzione incendi: ubicazione; comunicazioni e separazioni; accesso all area e accostamento dei mezzi di soccorso; caratteristiche costruttive e layout (distanziamenti, separazioni, isolamento); resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; vie di esodo; sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico; aree e impianti a rischio specifico; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza; mezzi e impianti di estinzione degli incendi; impianti di rilevazione, segnalazione e allarme.

OBBLIGHI CONNESSI CON L ESERCIZIO DELL ATTIVITA (art. 6) Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del D.Lgs. 81/08, hanno l obbligo di: - mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione incendi o all atto del rilascio della ricevuta della presentazione della SCIA - assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l informazione, devono essere annotati in un apposito registro, a cura dei responsabili delle attività, mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza dei VV.F.

OBBLIGHI CONNESSI CON L ESERCIZIO DELL ATTIVITA (art. 6) I responsabili delle attività elencate nell Allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, e soggette inoltre alla disciplina sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non vengono contemplati in questo articolo, in quanto già assoggettati agli stessi obblighi, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

RESPONSABILITA DEI SOGGETTI Art. 20.- D.Lgs. 139/06 Sanzioni penali e sospensione dell'attività 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro,., da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 1. L elenco delle attività riportate nell Allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, è individuato ai sensi del 1 comma dell art. 16 del D.Lgs. 139/2006.

RESPONSABILITA DEI SOGGETTI Art. 20.- D.Lgs. 139/06 Sanzioni penali e sospensione dell'attività 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

RESPONSABILITA DEI SOGGETTI Art. 20.- D.Lgs. 139/06 Sanzioni penali e sospensione dell'attività 3., il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: - il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; - i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

RESPONSABILITA DEI SOGGETTI 1. Il titolare dell attività che rende una serie di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà. 2. Il tecnico iscritto all albo professionale che redige l asseverazione. 3. Il tecnico abilitato e iscritto negli elenchi del Ministero dell Interno che elabora e redige le certificazioni e/o le attestazioni attraverso la compilazione dei modelli elaborati ad hoc. 4. Le ditte installatrici che redigono le dichiarazioni di conformità per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

RESPONSABILITA DEI SOGGETTI In particolare per il tecnico abilitato che redige l asseverazione, assume valore decisivo la circostanza dell attribuzione della qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell art. 359 del c. p. e dell art. 481 c. p. (falsità ideologica in certificati ), con particolare riguardo alle connesse responsabilità.