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AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital Milano, 30 aprile 2014 CIRCOLARE N. 29/2014 ASSOCIATI AIFI Oggetto: consultazione sul decreto attuativo Fatca e atti incontro 16 aprile Cari soci, vi informo che è stata avviata dal Dipartimento delle Finanze la consultazione pubblica sul decreto attuativo dell accordo Italia-USA finalizzato ad applicare la normativa Fatca (link: http://www.finanze.gov.it/export/download/consultazioni/fatca_dm_masterfile_18_04_2014_clean. pdf, in allegato una sintesi). AIFI sta raccogliendo quesiti e osservazioni da inviare entro la scadenza dell 8 maggio, nonché da presentare in occasione di un prossimo incontro, per il quale lo stesso Dipartimento si è reso disponibile con l associazione. Vi invitiamo, dunque, a farci pervenire eventuali osservazioni (a.bechi@aifi.it) entro il 6 maggio. A valle del seminario di aggiornamento del 16 aprile, di cui si allega la presentazione a cura di Francesco Capitta (Di Tanno e Associati) e Sergio Sottocasa (TFP & Associati), sono stati raccolti i primi dubbi sull ambito soggettivo della disciplina e, in particolare, sul duplice assoggettamento da parte delle Sgr e degli Oicr gestiti, nonché sulla natura degli adempimenti a carico delle holding companies. Di seguito ricordo il quadro delle tempistiche per gli adempimenti Fatca: - 1 luglio 2014: termine ultimo per l attivazione delle procedure per l identificazione della clientela all apertura di ogni nuovo rapporto (compresa la richiesta di autocertificazione sulla cittadinanza o residenza fiscale USA del titolare); - 30 novembre 2014: scadenza per la registrazione sul portale del fisco americano IRS al fine di ottenere il numero identificativo (GIIN); - 30 aprile 2015 (salvo eventuali proroghe): prima segnalazione annuale all Agenzia delle Entrate, relativa ai rapporti con soggetti statunitensi intrattenuti nel 2014; - 30 giugno 2015: termine per il completamento dell adeguata verifica fiscale sui titolari dei rapporti preesistenti al 30 giugno 2014 di valore superiore ad 1 milione $; - 30 giugno 2016: termine per il completamento dell adeguata verifica fiscale sui titolari dei rapporti nei restanti casi. Si segnala che, per semplificare gli adempimenti, AIFI ha richiesto all Agenzia delle Entrate di unificare, all interno di un unico tracciato, i flussi informativi ai fini Fatca con le segnalazioni dei rapporti all anagrafe tributaria. Vi terremmo informati sulle attività e gli incontri che organizzeremo sul tema. Cordiali saluti Anna Gervasoni Via Pietro Mascagni,7-20122 Milano Tel 02-7607531 Fax 02-76398044 Web site: www.aifi.it e-mail: info@aifi.it

A I F I Sintesi del decreto di recepimento Facta attualmente in consultazione QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO STATO DELL ARTE La normativa Fatca, approvata dal Congresso USA nel 2010 e completata con le Final Regulations del 2013 e il package informativo USA del 20 febbraio 2014, entrerà in vigore il 1 luglio 2014. Detta normativa introduce l obbligo, per le istituzioni finanziarie straniere, di comunicare al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS) le informazioni, anagrafiche e finanziarie, su conti esteri detenuti da clienti statunitensi. La firma, in data 10 gennaio 2014, dell accordo intergovernativo Italia-USA ha reso possibile lo scambio automatico e reciproco di informazioni tra le rispettive autorità fiscali nazionali, prevedendo, in particolare, che gli intermediari italiani comunichino le informazioni sui conti statunitensi all autorità fiscale nazionale (Agenzia delle Entrate), che, a sua volta, le trasmetterà all IRS. Ad oggi, per completare il quadro normativo d implementazione nazionale, mancano la legge di ratifica dell accordo, il decreto ministeriale di attuazione (attualmente posto in consultazione) e il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate che potrà contenere ulteriori disposizioni sulle modalità di applicazione del decreto attuativo, sulla trasmissione delle comunicazioni e sulle eventuali proroghe del primo termine di invio. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E OBBLIGHI IN CAPO ALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE Tra le istituzioni finanziarie italiane tenute agli obblighi di comunicazione (Reporting Italian Financial Institution, RIFI) rientrano le Sgr e gli Oicr. Questi soggetti devono: - registrarsi, entro il 30 novembre 2014, presso il portale IRS, al fine di ottenere il codice identificativo globale Fatca (GIIN: Global Intermediary Identification Number), in modo da essere inclusi nella lista degli intermediari adempienti che sarà predisposta dall IRS; - per i nuovi rapporti, aperti dal 1 luglio 2014, acquisire una attestazione riguardo la cittadinanza o la residenza fiscale USA del titolare in forma di autocertificazione (o, solo per le persone fisiche, anche mediante certificato di residenza fiscale rilasciato dalla competente autorità fiscale); - identificare, attraverso un apposita procedura di adeguata verifica fiscale, i rapporti finanziari intrattenuti con una o più persone fisiche o giuridiche statunitensi; - comunicare annualmente all Agenzia delle Entrate, per ogni rapporto statunitense intrattenuto: il nome o la denominazione, l indirizzo e il TIN (codice fiscale USA) di ciascun titolare, la denominazione, il codice fiscale e il GIIN della stessa istituzione finanziaria, il numero e il saldo del rapporto (ulteriori informazioni, quali, ad esempio, l importo totale lordo accreditato sul conto nel corso dell anno, saranno progressivamente richieste a partire dagli anni 2015 e 2016). Tra le istituzioni finanziarie che non sono tenute a registrarsi presso l IRS e non sono soggette agli obblighi di comunicazione, si annoverano: a) le istituzioni finanziarie locali italiane, che non abbiano una sede fissa d affari all estero e che non sollecitino clienti titolari di conto all estero, con rapporti intrattenuti, per almeno il 98%, con soggetti residenti in Italia o in altro stato UE, e che non intrattengano, dal 1 luglio 2014, rapporti con persone statunitensi specificate, con istituzioni non Fatca compliant e con entità non finanziarie estere passive aventi come soggetti controllanti cittadini o residenti statunitensi;

A I F I b) taluni organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), le cui quote o azioni siano detenute per il tramite di istituzioni finanziarie che sono Fatca compliant, non abbiano emesso quote o azioni al portatore dopo il 31 dicembre 2012, stabiliscano procedure per rimborsare, prima del 1 gennaio 2017, le quote o azioni al portatore già emesse e adempiano, prima di procedere alla distribuzione dei proventi o al rimborso di tali quote o azioni, agli obblighi di adeguata verifica fiscale. Non sono, allo stato, chiare le implicazioni in relazione ai fondi di investimento gestiti da SGR già di per sé soggette all obbligo di comunicazione, nonché con riguardo alle special purpose entities ed alle holding companies, elencati tra le istituzioni finanziarie. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO In generale, formano oggetto di comunicazione i c.d. US reportable account, vale a dire i conti finanziari intrattenuti presso una istituzione finanziaria soggetta all obbligo di reporting detenuti da una o più persone statunitensi specificate ovvero da entità non statunitensi controllate da una o più persone statunitensi specificate. Il termine persona statunitense specificata designa ogni cittadino statunitense, persona fisica residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, società di persone o società di capitali organizzate negli Stati Uniti e trust a certe condizioni (oltre a talune esclusioni espressamente previste, quali le società quotate). Per quanto di maggiore interesse per le Sgr, devono ritenersi comprese le partecipazioni in fondi di investimento detenute da una o più persone statunitensi specificate ovvero da entità non statunitensi controllate da una o più persone statunitensi specificate. PROCEDURA DI ADEGUATA VERIFICA FISCALE In generale, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione sono obbligate ad assoggettare i rapporti da loro intrattenuti ad un apposita procedura di adeguata verifica fiscale che consenta di individuare i rapporti che sono oggetto di comunicazione. Sono previste eccezioni e differenze a seconda della natura del titolare (persona fisica/soggetto diverso da persona fisica) e del periodo al quale risale l apertura del rapporto (rapporti preesistenti al 30 giugno 2014/nuovi rapporti). A) Nel caso in cui il titolare sia una persona fisica: - non sussiste l obbligo (ma la facoltà) di verifica, identificazione o comunicazione per i conti preesistenti al 30 giugno 2014 di valore pari o inferiore a 50 mila $, purché non divengano di importo rilevante al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno solare successivo; - per i conti preesistenti di valore compreso tra 50 mila e 1 mln $ (cosiddetti di importo non rilevante ), l istituzione finanziaria deve verificare nei (soli) propri archivi elettronici la presenza o meno di uno o più indizi di presunta residenza fiscale statunitense : status di cittadino o residente USA, luogo di nascita USA, indirizzo di residenza o indirizzo postale USA, indirizzo c/o o di fermo posta come unico indirizzo del titolare del conto, numero di telefono USA, procure o deleghe conferite a soggetti statunitensi, ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli USA. Qualora dalla verifica dovesse emergere la presenza di alcuni indizi, l obbligo di comunicazione può essere escluso se l istituzione finanziaria si fa rilasciare, per ogni indizio rilevato, un autocertificazione attestante che il titolare del rapporto non è cittadino statunitense né fiscalmente residente USA. Tale attività di verifica è da effettuarsi entro il 30 giugno 2016;

A I F I - per i conti preesistenti di valore superiore ad 1 mln $ (cosiddetti di importo rilevante ) al 30 giugno 2014 o al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno solare successivo, l istituzione finanziaria è tenuta ad una procedura di verifica rafforzata (ricerca anche negli archivi cartacei oltre che elettronici, attraverso prove documentali acquisite negli ultimi cinque anni), da effettuarsi entro il 30 giugno 2015 per quei conti il cui valore è superiore ad 1 mln $ già alla data del 30 giugno 2014 (ovvero da effettuarsi entro i 6 mesi successivi alla fine dell anno solare in cui detto saldo o valore supera 1 mln $). Anche in questo caso, qualora dalla verifica dovesse emergere la presenza di alcuni indizi, l obbligo di comunicazione può essere escluso se l istituzione finanziaria si fa rilasciare, per ogni indizio rilevato, un autocertificazione; - per i conti aperti dal 1 luglio 2014, le istituzioni finanziarie devono acquisire un autocertificazione, un certificato di residenza o un documento di identità e verificarne la coerenza con le informazioni sul titolare acquisite in sede di apertura del conto, compresa la documentazione ottenuta ai sensi della normativa antiriciclaggio. B) Nel caso in cui il titolare sia un soggetto diverso da persone fisiche: - non sussiste l obbligo (ma la facoltà) di verifica, identificazione o comunicazione per i conti preesistenti di valore non superiore a 250 mila $; - per i conti preesistenti il cui valore superi 250 mila $ al 30 giugno 2014 o 1 mln $ al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno solare successivo, l istituzione finanziaria deve applicare una procedura per verificare se il conto è detenuto da una o più persone statunitensi specificate ovvero da società non finanziarie passive controllate da una o più persone fisiche cittadini o residenti statunitensi. Vengono, a tale fine, utilizzate le informazioni già acquisite sulla clientela, ivi incluse quelle acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio. La verifica va fatta entro il 30 giugno 2016 sui conti il cui valore sia superiore a 250 mila $ già alla data del 30 giugno 2014; sui conti di valore inferiore a 250 mila $ al 30 giugno 2014, ma superiore a 1 mln $ al 31 dicembre 2015 o di un anno solare successivo va fatta entro i sei mesi successivi alla fine dell anno solare in cui detto saldo o valore supera 1 mln $; - per i nuovi conti aperti dal 1 luglio 2014, l istituzione finanziaria deve effettuare verifiche sul titolare del conto sulla base di informazioni pubbliche o mediante la richiesta di un attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione. Se il titolare non è una persona statunitense specificata, è un istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione partner, è una istituzione Fatca compliant ovvero un altro soggetto esente per il fisco americano, è una società non finanziaria attiva o una società passiva non controllata da cittadini o residenti USA, il conto non è US Reportable Account.

FATCA Aggiornamento sugli sviluppi e recepimento in Italia AIFI, 16 aprile 2014 Francesco Capitta Sergio Sottocasa 1

PARTE GENERALE 2

FATCA = FORIGN ACCOUNTING TAX COMPLIANCE ACT SCOPO: IDENTIFICAZIONE POTENZIALI EVASORI STATUNITENSI CON CAPITALI ALL ESTERO 3

FATCA: CRONISTORIA (update) 2010: NASCE FACTA 2011 2013: 2014: - CHIARIMENTI E MODIFICHE (REGULATION IRS) - IDENTIFICAZIONE DEI PARTNERS FATCA - STIPULA ACCORDI INTER-GOVERNATIVI - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO ITALIA U.S.A. (10 Gennaio 2014) - PUBBLICAZIONE FINAL PACKAGE NORMATIVO U.S.A. (20 febbraio 2014) - INIZIA FATCA (N.B. GRANDFATHERING) 2017: APPLICAZIONE SU PASSTHRU PAYMENTS 4

COS È FATCA? FATCA E UN SISTEMA DI REPORTISTICA E APPLICAZIONE DI RITENUTE POSTO A CARICO DI ENTI FINANZIARI NON STATUNITENSI (FFIs): INFORMAZIONI SU INVESTITORI US: DIRETTI INDIRETTI RITENUTA 30% SU CAPITALE E INTERESSI CORRISPOSTI A: RECALCITRANT HOLDERS NON-FACTA COMPLIANT 5

SCAMBIO INFORMAZIONI PRINCIPIO BASE: NEGOZIARE ACCORDI ISTITUZIONI FINANZIARIE DEVONO SINGOLI CON USA PARTNER FATCA: SCAMBIO STATI ACCORDI A LIVELLO GOVERNATIVO CON AUTOMATICO DI INFORMAZIONI TRA 6

ACCORDI INTER-GOVERNATIVI MODELLO ACCORDO INTER-GOVERNATIVO DEFINITO DA USA E PARTNER FATCA (UK, ITALIA, FRANCIA, SPAGNA E GERMANIA) I IGA RECIPROCITÁ SCAMBIO INFORMAZIONI NO RECIPROCITÁ SCAMBIO INFORMAZIONI MODELLO ACCORDO INTER-GOVERNATIVO DEFINITO DA USA, GIAPPONE, SVIZZERA II IGA INTERFACCIA DIRETTA TRA ISTITUZIONI FINANZIARIE E IRS 7

I IGA RECIPROCO ACCORDI INTER- GOVERNATIVI I IGA NON RECIPROCO II IGA 19 PAESI TRA CUI: CAYMAN SVIZZERA ITALIA BERMUDA CILE REGNO UNITO DANIMARCA MESSICO SPAGNA NORVEGIA PAESI BASSI GERMANIA IRLANDA 8

ACCORDI INTER-GOVERNATIVI: PRINCIPALI EFFETTI PER LE ISTITUZIONI FINANZIARIE NO ACCORDO SU BASE INDIVIDUALE CON IRS NO RITENUTA FATCA SU PAGAMENTI RICEVUTI NO OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE RITENUTA FATCA (CON ECCEZIONI) CONFLITTI NORMATIVI RISOLTI A MONTE 9

LO STATO DELL ARTE IN ITALIA: AGGIORNAMENTI SUL MODELLO DI ACCORDO ITALIANO 10

BACKGROUND 8 FEBBRAIO 2012 DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI STATI UNITI, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA E REGNO UNITO PER APPROCCIO INTERGOVERNATIVO 26 LUGLIO 2012 PUBBLICAZIONE DEL MODELLO DI ACCORDO INTERGOVERNATIVO (MODEL I IGA) 11

PROCEDURA DI ADOZIONE DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI NEGOZIATO PARAFATURA FIRMA RATIFICA ENTRATA IN VIGORE 12

ACCORDO TRA ITALIA E STATI UNITI 24 GENNAIO 2013 PARAFATURA DELL ACCORDO 10 GENNAIO 2014 FIRMA DELL ACCORDO ENTRATA IN VIGORE AUSPICABILE SOLLECITA RATIFICA E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO E DEI CHIARIMENTI UFFICIALI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE 13

ACCORDO TRA ITALIA E STATI UNITI CONTENUTO AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO I DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE LA TEMPISTICA DELLA COMUNICAZIONE GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA 14

ACCORDO TRA ITALIA E STATI UNITI CONTENUTO ANNEX II E PARTE CRUCIALE E CONTIENE ELENCO DI: EXEMPT BENEFICIAL OWNERS DEEMED COMPLIANT FINANCIAL INSTITUTIONS EXEMPT PRODUCTS 15

ACCORDO TRA ITALIA E STATI UNITI ANNEX II FLESSIBILITÁ PER FUTURI AGGIORNAMENTI INSERIMENTO DI NUOVI SOGGETTI, CONTI O STRUMENTI RIMOZIONE DI SOGGETTI, CONTI O STRUMENTI 16

ACCORDO TRA ITALIA E STATI UNITI ANNEX II SOGGETTI ESENTI (EXEMPT BENEFICIAL OWNERS): - STATO ED ENTI PUBBLICI - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALI - BANCA D ITALIA - ENTI PREVIDENZIALI E FONDI PENSIONE (A CERTE CONDIZIONI) 17

ACCORDO TRA ITALIA E STATI UNITI ANNEX II SOGGETTI DEEMED COMPLIANT: - ONLUS - INTERMEDIARI FINANZIARI LOCALI (A CERTE CONDIZIONI) - TALUNI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO (A CERTE CONDIZIONI) PROBABILE DISTINZIONE TRA SOGGETTI «CERTIFIED DEEMED COMPLIANT» E SOGGETTI «REGISTERED DEEMED COMPLIANT» 18

ACCORDO TRA ITALIA E STATI UNITI ANNEX II CONTI O STRUMENTI ESENTI (EXEMPT PRODUCTS): - PIANI PREVIDENZIALI INDIVIDUALI (A CERTE CONDIZIONI) - POLIZZE COLLETTIVE TFR A FAVORE DEI DIPENDENTI 19

EVCA PRINCIPALI SPUNTI EMERSI: RESIDENZA AI FINI FATCA CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI DI INVESTIMENTO MULTIPLE REPORTING SPONSORED FFIS FUND MANAGERS 20

ALTRI OBBLIGHI DI INFORMATIVA / ADEGUATA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO ANAGRAFE TRIBUTARIA - rinvio della scadenza del 20 aprile COMMON REPORTING STANDARD OCSE - 44 stati early adopters - scambio automatico di informazioni su piattaforma FATCA - entrata in vigore: a partire dal 2017 DIRETTIVA RISPARMIO - i 28 Paesi della UE hanno firmato accordo per rinnovo della direttiva - ampliamento dell ambito oggettivo e soggettivo di applicazione 21