DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 24. Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile

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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 24 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori ZELLER e BERGER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 24 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Secondo i dati La dimostrazione che la soluzione del forniti dall Istituto nazionale di statistica problema siano gli interventi a sostegno (ISTAT) sul bilancio demografico nazionale delle madri lavoratrici sono i Paesi nordici per l anno 2011, relativi alla popolazione re- e la Francia che, con le politiche familiari sidente in Italia al 31 dicembre 2010, il attuate negli ultimi anni, hanno ora tassi di tasso di natalità è molto basso; esso è sceso crescita più alti. rapidamente negli ultimi decenni e solo nel Il Governo, già nel corso della XV legislatura, all interno delle norme volte a rece- 2006 è tornato ad essere leggermente posi- tivo, per poi ritornare ad essere negativo pire il protocollo siglato il 23 luglio 2007 nel 2008. Tali dati hanno tuttavia eviden- con le Parti sociali su previdenza, lavoro e ziato che la tendenza positiva registrata nel competitività, si era impegnato ad intervenire attraverso lo strumento della delega le- 2006 è da mettere in relazione con la mag- giore presenza di stranieri regolari che met- gislativa per riordinare tutta la normativa vigente in materia di occupazione femminile, tono al mondo bambini, piuttosto che con l incremento della natalità nelle famiglie ita- enunciando dei criteri direttivi sicuramente liane. Basti sapere che l incidenza della na- condivisibili, in quanto ispirati al principio scita dei bambini stranieri sul totale dei della conciliazione tra lavoro e famiglia, nati in Italia è passata dal 4,8 per cento con l obiettivo di giungere a un modello del 2000 al 13,9 per cento del 2010. moderno di welfare per una società con li- Nel contesto europeo però l Italia resta velli di occupazione adeguati alle sfide de- tra i Paesi con la più bassa natalità (specie mografiche ed economiche del futuro. nell ultimo decennio), nonostante salga l a- Il nostro sistema pensionistico, come è spettativa di vita, che si attesta su una media noto, è congegnato in modo che siano i lavoratori a pagare le pensioni ad una popola- di oltre ottanta anni. Il saldo naturale, che è il parametro utilizzato dall ISTAT per regi- zione anziana sempre più numerosa e sempre più longeva, con gravi risvolti economici strare incrementi o decrementi, mette in re- lazione il numero dei nati con il numero per la spesa sociale. dei morti in Italia, evidenziando dunque un Il presente disegno di legge cerca quindi costante invecchiamento della popolazione di dare una risposta al bisogno di sostenere italiana. le famiglie, prevedendo benefìci previden- Con sempre più evidenza si dimostra che ziali per le madri lavoratrici, consistenti in le cause dell invecchiamento e del calo delle una riduzione dell età pensionabile, pari a nascite risiedono nella carenza di misure a un anno per ogni figlio nato, fino a un mas- sostegno della famiglia e, nello specifico, simo di cinque anni. delle madri lavoratrici: è necessario, per- Quanto all aspetto della riduzione dell età tanto, intervenire in modo consistente per pensionabile per le madri lavoratrici pari ad rendere conciliabile il lavoro delle donne, un anno per ogni figlio nato, il tasso di oc- indispensabile per il bilancio familiare, con cupazione femminile, che è attualmente pari l educazione dei figli e gli altri impegni al- al 47,6 per cento contro il 66,6 per cento di l interno della famiglia. quello degli uomini, anche a causa di feno-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 24 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI meni di pensionamento anticipato, è ben lontano non solo dall obiettivo previsto dall Agenda di Lisbona, che aveva stabilito al 60 per cento la soglia di occupazione per le donne entro il 2010, ma anche da quello contenuto nella Strategia Europa 2020, che auspica l innalzamento al 75 per cento del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni). L articolo 1 del presente disegno di legge prevede dunque la sostituzione della lettera c) del comma 40 dell articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico, elevando ad un anno per ciascun figlio, in luogo degli attuali quattro mesi, l anticipo di età per l accesso alla pensione di vecchiaia e innalzando anche il limite massimo entro il quale poter fruire di tale beneficio fino a cinque anni, in luogo degli attuali dodici mesi. In alternativa la lavoratrice madre può scegliere di ricorrere alla determinazione della pensione attraverso il moltiplicatore che, in tale caso, sarà maggiorato di un anno per ogni figlio, sempre fino ad un limite massimo di cinque anni. La legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha disposto le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l equità e la crescita sostenibili, ha già rideterminato i coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1º gennaio 2010. L articolo 2, attraverso l introduzione di un nuovo comma all articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dispone che sia riconosciuta l applicazione delle stesse disposizioni operanti nel settore pubblico (dipendenti statali, regionali, comunali eccetera) per l accredito dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro anche alle lavoratrici del settore privato (assicurate INPS, EN- PALS eccetera), integrando la differenza della retribuzione percepita (30 per cento della retribuzione ordinaria) all intera retribuzione corrisposta alla lavoratrice prima dell astensione facoltativa con una copertura figurativa. L articolo 3, al fine di finanziare gli interventi a sostegno della maternità, dispone la copertura finanziaria attraverso un aumento del 10 per cento delle accise su tutti i prodotti alcolici. L articolo 4, infine, stabilisce l entrata in vigore del disegno di legge nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 24 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Riduzione dell età pensionabile delle madri lavoratrici nella misura di un anno per ogni figlio) 1. All articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) indipendentemente dall assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell evento della maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19, pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di cinque anni. In alternativa a tale anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all allegata tabella A, relativo all età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni». Art. 2. (Estensione del trattamento riconosciuto ai fini contributivi per periodi di astensione facoltativa dal lavoro delle lavoratrici del settore pubblico anche alle lavoratrici del settore privato) 1. All articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dopo l ottavo comma è inserito il seguente: «Nei confronti delle lavoratrici dipendenti del settore privato, per l accredito contributivo dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro, si applicano le stesse disposizioni

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 24 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI operanti per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, integrando la differenza tra la retribuzione percepita e l intera retribuzione percepita dall interessata prima dell astensione facoltativa con una copertura figurativa». Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all alcol etilico previste dall Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui. Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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