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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CONSORZIO CREMA RICERCHE Società trasformanda in società a r. l. IN REINDUSTRIA AG.CRE.SVI.C.LE R.L Il Consiglio di Amministrazione di REINDUSTRIA AG.CRE.SVI.C.LE R.L (di seguito REINDUSTRIA o anche SOCIETA INCORPORANTE ) e il Consiglio di Amministrazione di CONSORZIO CREMA RICERCHE (di seguito CREMA RICERCHE o anche SOCIETA INCORPORANDA ) ed insieme anche PARTI hanno redatto e predisposto, ai sensi dell art. 2501-ter del Codice civile, il presente PROGETTO DI FUSIONE PREMESSE In data 26 e 15 maggio 2015 REINDUSTRIA e CREMA RICERCHE hanno avviato, su indirizzo dei Soci, i contatti funzionali a verificare i presupposti giuridici e di mercato per un eventuale integrazione societaria delle due realtà territoriali. Essendo CREMA RICERCHE un Consorzio con attività esterna, la fusione in oggetto implica la sua trasformazione nella forma giuridica della SOCIETA' INCORPORANTE, cioè in Società Consortile a Responsabilità Limitata. Trattandosi quindi di c.d. fusione trasformativa, CREMA RICERCHE ha già attivato le necessarie procedure affinché la fusione venga attuata applicando, oltre agli

adempimenti suoi propri, anche quelli previsti per la trasformazione da Consorzio in Società Consortile a Responsabilità Limitata, con particolare riferimento alla relazione di stima di cui al combinato disposto degli artt. 2465, 2501-sexies, penultimo comma, e 2500-ter Codice Civile, norme queste ultime che, sebbene facciano esplicito riferimento alle sole società di persone, si ritiene debbano essere applicate in ogni ipotesi di trasformazione o incorporazione di ente non societario in società (lucrativa o consortile) a responsabilità limitata. REINDUSTRIA detiene, attualmente, il 24,51% di CREMA RICERCHE, e quindi la Fusione sarà di tipo ordinario, mediante concambio tra i Soci delle rispettive PARTI. In conseguenza delle novità normative apportate dal D.L.gs 123/2012, pur non trattandosi di fusione semplificata, l operazione potrà beneficiare dell esenzione dalla predisposizione della Relazione dell Organo Amministrativo di cui all art. 2501-quinquies, Codice civile, nonché della Relazione degli Esperti relativa alla determinazione del rapporto di cambio di cui all art. 2501-sexies, Codice civile. In ogni caso e per quanto occorrer possa, i Soci di REINDUSTRIA e CREMA RICERCHE hanno già espresso l intenzione di rinunciare, come consentito dall art. 2501-sexies ultimo comma, alla Relazione degli Esperti relativa alla determinazione del rapporto di cambio di cui all art. 2501-sexies, Codice civile, in quanto supportati, ai 2

fini della valutazione economica delle PARTI, da un advisor di comprovata professionalità nominato da entrambe le PARTI stesse, e da un unico perito nominato volontariamente da REINDUSTRIA, e ai sensi degli artt. 2465, 2501-sexies, penultimo comma, e 2500-ter Codice Civile, da CREMA RICERCHE. Si dà, inoltre, atto che la Fusione in oggetto non presenta i presupposti di legge per l applicazione delle disposizioni di cui all art. 2501-bis Codice civile, non avendo contratto REINDUSTRIA alcun debito rispetto al quale il patrimonio di CREMA RICERCHE verrà assunto quale garanzia generica o fonte di rimborso. La Fusione si propone, tra l altro, il conseguimento dei seguenti obiettivi: o L ottimizzazione della gestione unitaria e del coordinamento delle attività, sfruttando pienamente il potenziale sinergico, al servizio del territorio, derivante dalla complementarietà delle aree di specializzazione delle PARTI; o La semplificazione della struttura societaria di REINDUSTRIA, con il conseguente migliore utilizzo dei beni e risparmio sui costi di gestione (con particolare riferimento ai costi relativi ai servizi prestati da terzi in materia societaria, contabile, fiscale ed amministrativa, nonché alle attività di revisione e consulenza); 3

o L'unificazione e l integrazione dei processi decisionali e di indirizzo dei Soci delle PARTI, con evidenti benefici in termini di maggiore flessibilità, efficienza, e rapidità nell'utilizzo delle risorse nell'ambito di un'unica organizzazione d'impresa; La Fusione avrà come conseguenza l automatica estinzione e cancellazione della SOCIETA INCORPORANDA. 1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SOCIETÀ INCORPORANTE: Denominazione: REINDUSTRIA AG.CRE.SVI.C.LE R.L Tipo: Società consortile a responsabilità limitata Sede legale: Cremona, via Lanaioli 1 Capitale sociale: Euro 103.292. = diviso in 200 quote da Euro 516,46 ciascuna. Luogo di iscrizione al Registro delle Imprese: Cremona Numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale: 01087440192 SOCIETÀ INCORPORANDA: Denominazione: CONSORZIO CREMA RICERCHE Tipo: Consorzio con attività esterna Sede legale: Crema, via G. Di Vittorio 2 Capitale sociale: Euro 10.536,60 diviso in 204 quote da Euro 51,65 ciascuna. Luogo di iscrizione al Registro delle Imprese: Cremona Numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale: 91017880195 4

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE Verrà adottato un nuovo statuto per la SOCIETA INCORPORANTE, il cui testo, che avrà efficacia dalla Data di Efficacia della Fusione (che, ai sensi dell art. 2504 bis, comma 2, codice civile potrà anche essere successiva alla data dell ultima iscrizione dell atto di fusione presso il Registro delle Imprese di cui all art. 2504, comma 2, codice civile.) si allega al presente Progetto di fusione sotto la lettera =A=. Lo statuto attualmente vigente è quello che si allega sotto =B=. 3. RAPPORTO DI CAMBIO La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali delle PARTI riferite alla data del 30 giugno 2015, situazioni approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Gli stessi Consigli di Amministrazione hanno quindi determinato un rapporto di cambio pari a Euro 725,09 (settecentoventicinque/09) di partecipazione al capitale di REINDUSTRIA per ogni quota (pari ad Euro 51,65) di CREMA RICERCHE. Non sono previsti conguagli in denaro. 4. MODALITA DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA RISULTANTE DALLA FUSIONE Il concambio sarà soddisfatto mediante quote di nuova emissione. Pertanto - tenuto conto che REINDUSTRIA possiede 50 quote di CREMA RICERCHE e che tali quote dovranno essere annullate senza concambio - la SOCIETA' INCORPORANTE, al servizio del concambio stesso, delibererà un 5

aumento di capitale pari a massimi Euro 111.663.86 = (centoundicimilaseicentosessantatre/86), da attribuire agli altri Soci di CREMA RICERCHE in base all'indicato rapporto. 5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE ASSEGNATE Le quote della SOCIETA INCORPORANTE, in concambio delle quote della SOCIETA INCORPORANDA, avranno data di godimento identica a quelle della stessa SOCIETA INCORPORANTE in circolazione alla data di Efficacia della Fusione. Per le quote detenute da REINDUSTRIA in CREMA RICERCHE la fusione avverrà mediante totale annullamento della partecipazione detenuta. 6. EFFETTI DELLA FUSIONE E IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE Le operazioni della SOCIETA INCORPORANDA saranno imputate al bilancio della SOCIETA INCORPORANTE a partire dal 1 giorno dell esercizio in corso alla Data di efficacia della Fusione. La data di decorrenza degli effetti della Fusione ai fini fiscali, ai sensi e per gli effetti dell articolo 172 del DPR 917/86, sarà il 1 giorno dell esercizio in corso alla Data di efficacia della Fusione. La data di decorrenza degli effetti della Fusione di cui all art. 2504 bis, comma 2, codice civile, nei confronti dei terzi, sarà stabilita nell'atto di fusione e potrà anche essere successiva alla data dell ultima delle iscrizioni del 6

medesimo atto di fusione nel Registro delle Imprese previste dall'art. 2504, comma 2, codice civile 7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE - VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI Non esistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote ordinarie in alcuna delle PARTI. Non sono previsti altresì vantaggi particolari a favore degli amministratori delle PARTI. 8 SITUAZIONI PATRIMONIALI DI FUSIONE Ai sensi dell art. 2501-quater, secondo comma, Codice civile, la situazione patrimoniale della SOCIETA INCORPORANTE e della SOCIETA INCORPORANDA sono riferite alla data del 30 giugno 2015. 9 DEPOSITO BILANCI PRESSO LE SOCIETA PARTECIPANTI ALLA FUSIONE A far data dalla sottoscrizione del presente Progetto di Fusione, come approvato rispettivamente dai Consigli di Amministrazione della SOCIETA INCORPORANTE e della SOCIETA INCORPORANDA, saranno depositati presso le sedi delle PARTI oltre al presente Progetto di Fusione i bilanci degli ultimi tre esercizi, chiusi al 31 dicembre 2014, 2013, e 2012, di entrambe le PARTI stesse. I soci delle società partecipanti alla Fusione hanno già unanimemente rinunciato ai termini previsti dagli artt. 2501-ter e 2501- septies del Codice Civile. 7

10 DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE Ai sensi dell art. 2501-ter, terzo comma, Codice Civile, il presente Progetto di Fusione e l allegato Statuto sociale della SOCIETA INCORPORANTE quale Società risultante dalla Fusione saranno depositati per l iscrizione nel Registro delle Imprese di Cremona. Si allega al presente Progetto di Fusione Sub A copia dello statuto della SOCIETA INCORPORANTE, quale società risultante dalla Fusione. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità. Crema, li 2015 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di REINDUSTRIA AG.CRE.SVI.C.LE R.L (Sig. Giuseppe Capellini) Il Presidente del Consiglio di amministrazione di CONSORZIO CREMA RICERCHE (Sig. Berlino Tazza) 8