AUDIZIONE VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO Senato Disegno di legge n. 1327 Delega al Governo in materia di riordino del sistema catastale Roma 30 Novembre 2005
Premessa L ANCI esprime la sua contrarietà alla ripresa dell iter parlamentare del disegno di legge n. 1327 recante delega al Governo in materia di riordino del sistema catastale. Il dissenso è motivato sia dalla mancata coerenza dell impianto della legge delega con la vigente normativa in materia catastale che dal forte arretramento della stessa rispetto ai principi di decentramento delle funzioni catastali ai Comuni con un ritorno alla gestione centralizzata dei dati immobiliari sul territorio nazionale. Non solo. L impianto della legge delega sembra essere in contrasto anche con la Risoluzione 7-00511 del 22 novembre 2004 della VI Commissione della Camera dei Deputati che impegnava il Governo ad adottare tutti i provvedimenti necessari al decentramento delle funzioni catastali. Va ricordato infine che il riconoscimento ai Comuni della gestione del catasto è contenuto nell art. 1 commi 335 336 della legge finanziaria 2005 ( legge n. 311 del 30 dicembre 2004) che disciplinano casi di revisione dei classamenti catastali. Il punto nodale della questione è proprio questo: cosa s intende per decentramento delle funzioni catastali. L ANCI ritiene che in materia di trasferimento delle funzioni e dei servizi catastali - non si è trattato solo di un decentramento di funzioni amministrative dallo Stato ai Comuni - ma della creazione di un nuovo sistema di gestione del catasto, la cui operatività è stata attribuita alla coesistenza di due soggetti, i Comuni e l Agenzia del Territorio, ma con responsabilità nettamente distinte. Il nuovo modello del catasto: la ripartizione delle competenze Per quanto riguarda il catasto, il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ha disciplinato il riparto di funzioni e competenze tra Stato e Comuni agli articoli 65, 66 e 67. In particolare l art. 65 ha individuato le funzioni mantenute allo Stato, che sono: a) lo studio e lo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane; 2
b) la predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento; c) la disciplina dei libri fondiari; d) la tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie; e) la disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell annullamento dei carichi connessi a tali imposte; f) l individuazione di metodologie per l esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali; g) il controllo di qualità delle informazioni e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento; h) la gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni e consentendo l accesso ai dati ai soggetti interessati. Per quanto riguarda invece le competenze Comunali, la lettera a) dell art. 66 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 fa riferimento alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall articolo 65 lettera h). La legge delega al Governo di cui si discute ridisegna le competenze fra Stato e Enti Locali riassegnando allo Stato le competenze in materia di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento. Ai Comuni invece affida la gestione dei soli servizi di visura e certificazione degli atti del catasto terreni e del catasti fabbricati, nonché alla consultazione gratuita delle banche dati dei registri immobiliari, per scopi fiscali e civilistici. Dunque, la legge delega considera i Comuni come sportelli dell Amministrazione Centrale. 3
Non è questo il decentramento, non è questo un impianto di norme coerente con le scelte già fatte in questa legislatura dal Governo in materia di funzioni catastali, non è questa la strada che consente di dare risposte efficaci ed efficienti al cittadino. La gestione diretta delle funzioni catastali può essere infatti lo strumento per allineare i dati catastali ad ogni singola realtà territoriale e perseguire obiettivi di trasparenza ed equità nell attribuzione e nella distribuzione del carico fiscale immobiliare. Occorre trasformare i Comuni per anni solo utilizzatori del dato catastale in gestori dello stesso. Questo è per l ANCI il decentramento delle funzioni catastali e questo i Comuni attendono dal 1998. IL QUADRO EVOLUTIVO DEL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI Tutti i Comuni, entro il 26 febbraio 2004, avrebbero dovuto assumere le funzioni catastali scegliendo le modalità di esercizio delle stesse. Non è stato così. Il Governo, con DPCM del 22 luglio 2004 e nonostante il parere contrario dell ANCI ha deciso di rinviare di due anni il termine fissato con il DPCM del 19 dicembre 2000. Il 26 febbraio 2006 è dunque il nuovo termine per il decentramento delle funzioni catastali ai Comuni. Le Azioni dell ANCI I due D.P.C.M., rispettivamente del 19.12.2000 e 21.3.2001, individuavano e ripartivano su base provinciale le risorse umane, economiche e strumentali per il decentramento delle funzioni catastali ai Comuni: 80 miliardi di lire e 4.000 unità di personale. L ANCI, al fine di governare la complessa fase di attuazione del decentramento aveva avviato un intensa attività di promozione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale sul tema del decentramento delle funzioni catastali. Inoltre, sempre l ANCI, aveva predisposto una bozza di D.P.C.M. recante Criteri di riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai Comuni per l esercizio delle funzioni catastali. La nostra proposta risolveva una serie di problemi legati 4
soprattutto al trasferimento del personale e al modello informatico per la trasmissione dei dati. Si proponeva infatti di iniziare con un decentramento flessibile e con una fase transitoria che coinvolgesse solo le città capoluogo di provincia. Purtroppo, tutte le soluzioni trovate hanno trovato l ostacolo della mancata volontà del Governo di procedere con il decentramento delle funzioni catastali. Come si intuisce, il nodo è ormai solo politico e l ANCI chiede al Governo di fare al più presto chiarezza su come intende procedere per accelerare il processo di decentramento delle funzioni catastali o su come viceversa intende procedere ad azzerare il percorso in atto con la ripresa della discussione della legge delega sul riordino del sistema catastale. 5