Roma, 7 settembre Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

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Transcript:

Roma, 7 settembre 2011 Protocollo: Rif.: Allegati: 54819/RU Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI Alle Direzioni Provinciali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI e p.c.: All Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 ROMA Alla Direzione Centrale Tecnologie per l Innovazione Alla Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Alla Direzione Centrale Accertamenti e Controlli All Ufficio Centrale Antifrode All Ufficio Centrale Audit interno Alla CONFINDUSTRIA Confederazione Generale dell Industria Italiana V.le dell Astronomia n. 30 00144 ROMA dg@confindustria.it DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio applicazione tributi 00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 - Telefono +39 06 50245216 - e-mail: dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

Alla Confcommercio Imprese per l Italia Piazza G.G. Belli n. 2 00153 ROMA confcommercio@confcommercio.it All UNIONCAMERE Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato Piazza Sallustio n. 21 00187 ROMA segreteria.generale@unioncamere.it Alla CONFETRA Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica Via Panama n. 62 00198 ROMA confetra@confetra.com Alla FEDESPEDI Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali Via E. Cornalia n. 19 20124 MILANO fedespedi@fedespedi.it All ANASPED Associazione Nazionale Spedizionieri Doganali Via XX Settembre n. 3 00187 ROMA info@cnsd.it OGGETTO: Regime di perfezionamento passivo: modalità di assolvimento dell IVA all atto della reimportazione dei prodotti compensatori. La Direttiva 2008/8/CE del 28 novembre 2006, recepita nell ordinamento nazionale con il D.Lgs 11 febbraio 2010, n. 18, ha introdotto rilevanti modifiche alla Direttiva 2006/112/CE in tema di territorialità delle prestazioni di servizi. 2

In particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2010, fatte salve talune deroghe espressamente contemplate dalla norma, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese ad un soggetto passivo ivi stabilito. In applicazione di tale regola generale, il committente nazionale soggetto passivo è tenuto ad osservare tutti gli adempimenti relativi all applicazione dell IVA e deve assolvere l imposta secondo il meccanismo dell inversione contabile (c.d. reverse charge) per le prestazioni di servizio ricevute da un soggetto passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia. La suddetta modifica incide in modo sostanziale anche su talune operazioni di natura doganale. Sono infatti pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimento in merito alle modalità di assolvimento dell IVA relativa alla reimportazione dei prodotti compensatori risultanti da merce comunitaria sottoposta a lavorazione fuori dal territorio della Comunità (regime di perfezionamento passivo). Sulla base delle norme vigenti, in tale ipotesi si rischia infatti una duplicazione d imposta in quanto: - da un lato, la merce reintrodotta nel territorio comunitario a seguito di perfezionamento passivo deve essere dichiarata in dogana non soltanto, in base al Codice doganale comunitario, al fine del pagamento del dazio afferente ma anche, ai sensi dell art. 67 del D.P.R. n. 633/72, per l applicazione dell IVA relativa, da determinarsi secondo il successivo art. 69; - dall altro, come detto in premessa, la nuova disciplina IVA prevede che, sulla prestazione di servizi resa da un soggetto passivo non residente, l imposta sia assolta dal committente nazionale attraverso il suddetto meccanismo dell inversione contabile. Al fine di individuare una soluzione idonea a contemperare le esigenze di ordine doganale e quelle di tipo fiscale, è stato chiesto un parere all Agenzia delle Entrate la quale, con nota prot. n. 2011/49194 del 6 aprile 2011, ha espresso il seguente orientamento, successivamente dalla medesima riaffermato con circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 (cfr par. 5.1). La questione è stata dibattuta in seno al Comitato IVA che, nel maggio 2010, quasi all unanimità, ha stabilito, conformemente a quanto disposto dall art. 88 della Direttiva 2006/112/CE, che i Paesi membri, all atto della reimportazione dei beni temporaneamente esportati per la lavorazione, apportino i necessari aggiustamenti della base imponibile. A tale proposito, nell orientamento si precisa 3

che i servizi di lavorazione eseguiti in un Paese terzo su beni destinati ad essere reimportati non possono essere esentati nello stato membro nel quale i medesimi servizi devono essere assoggettati ad imposta conformemente alle nuove disposizioni (cfr. Documento TAXUD C.1.798575- Wp n. 681). Preso atto di tale parere, la scrivente ritiene opportuno che l IVA sulla lavorazione venga corrisposta dal committente al momento dell effettuazione della prestazione di lavorazione tramite emissione di autofattura ovvero integrazione della fattura del fornitore estero (cfr. Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, par. 3.2). Conseguentemente a detto parere dell Agenzia delle Entrate, al momento della reimportazione dei prodotti compensatori, ai fini dell applicazione dell imposta sul valore aggiunto: - in applicazione dell art. 69 del D.P.R. n. 633/72, dovrà essere calcolata l IVA in dogana determinandola in base ai metodi di tassazione previsti dalla normativa doganale in materia (art. 151 del Reg.to CEE 2913/92 e art. 591 del Reg.to CEE 2454/93). Da tale importo dovrà essere sottratto l ammontare dell IVA già assolto sulla prestazione di lavorazione risultante dalla autofattura emessa dal committente nazionale o dall integrazione della fattura del fornitore estero effettuata dal committente stesso; - qualora il committente nazionale non sia in grado di dimostrare l avvenuto assolvimento dell IVA sulla prestazione di lavorazione, continuerà ad essere applicata la procedura sinora seguita che prevede la liquidazione ed il pagamento dell IVA in dogana. In tale ipotesi, al fine di rispettare l obbligo imposto dalla disciplina fiscale, il committente nazionale provvederà ad emettere autofattura senza applicazione dell IVA indicando, in luogo dell aliquota e dell imposta, la dizione IVA assolta in dogana con documento doganale n. XY. Come posto in evidenza dall Agenzia delle Entrate, detta procedura scongiura anche la possibilità che, in caso di mancata reimportazione nel territorio dello Stato, l imposta sulla prestazione in questione non venga assolta. Con il parere citato l Agenzia delle Entrate ha precisato anche che, qualora l aliquota IVA del prodotto finito sia inferiore a quella ordinaria, si applicherà alla prestazione di lavorazione detta aliquota agevolata ai sensi dell art. 16, terzo comma, del DPR 633/72, ai sensi del quale per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni (..), l imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti (..). 4

Peraltro, la descritta procedura è idonea a risolvere il problema di una eventuale doppia imposizione anche con riferimento ad altre operazioni di natura doganale: - merce acquistata presso uno Stato non comunitario, sottoposta ad operazione di lavorazione/trasformazione in territorio extra-ue, e solo successivamente importata nella Comunità; - esportazione definitiva della merce al fine di una lavorazione/trasformazione in territorio extra-ue, senza trasferimento della proprietà, sulla scorta di una lista valorizzata ovvero di un documento di trasporto o di consegna operazione non valida ai fini dell art. 8 del D.P.R. n. 633/72 e successiva importazione nella Comunità. Tutto quanto sopra esposto, al fine di garantire uniformità di indirizzo, per l espletamento delle formalità doganali di reimportazione dei prodotti compensatori ovvero di importazione di merce precedentemente sottoposta a lavorazione/trasformazione in territorio extra-ue, la dichiarazione doganale deve essere compilata come segue: - la liquidazione dell IVA deve avvenire nei modi ordinari ai sensi dell art. 69 del D.P.R. n. 633/72 ed il relativo ammontare deve essere indicato nella casella 47 del DAU, utilizzando il codice tributo 405 (imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni); - dall ammontare a debito così determinato deve essere stornato l ammontare dell IVA relativa alla prestazione di lavorazione già assolta dal committente con il meccanismo del reverse charge, utilizzando a tal fine il codice tributo 407 da indicare nella casella 47 del DAU. A tale riguardo, la tabella n. 15 allegata alla Circolare n. 45/D dell 11 dicembre 2006, nella descrizione del codice tributo 407, deve considerarsi così integrata: Imposta sul valore aggiunto non dovuta perché assolta ai sensi dell art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da detrarre dal tributo 405. Inoltre, nella casella 44 del DAU devono essere indicati gli estremi del documento presentato in dogana (autofattura ovvero fattura estera appositamente integrata dal committente nazionale) che attesta l avvenuto assolvimento dell IVA sulla prestazione di lavorazione. * * * Codeste Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali sono pregate di contribuire alla massima diffusione della presente nota, segnalando alla 5

scrivente eventuali difficoltà che dovessero sorgere nel corso della sua applicazione. Il Direttore Centrale F.to Ing. Walter De Santis Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 6