IL NUOVO CRITERIO: MOMENTO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE

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Sezione prima - Aspetti generali Momento impositivo medesimo periodo d imposta, presupposto indispensabile al fine di consentire agli Stati membri interessati di effettuare le necessarie verifiche incrociate. MOMENTO IMPOSITIVO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI TIPOLOGIA DI OPERAZIONE MOMENTO IMPOSITIVO ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO Prestazioni di servizi (regola generale) Prestazioni di servizi di cui all art. 3, terzo comma, primo periodo (autoconsumo o destinazione a finalità estranee all esercizio del-l impresa di servizi) ordinarie continuative o periodiche Prestazioni di servizi rilevanti territorialmente nello ordinarie Stato del committente soggetto in cui sono continuative o periodiche coinvolti soggetti passivi italiani e soggetti passivi esteri* di durata ultrannuale ria 2010 (legge del 15 dicembre 2011, n. 217). Pagamento del corrispettivo Momento di ultimazione della prestazione Mese successivo a quello in cui sono rese Momento di ultimazione della prestazione Momento di maturazione del corrispettivo Scadenza di ciascun anno solare Pagamento o fatturazione anticipata (limitatamente all importo versato o fatturato) Pagamento anticipato (limitatamente all importo versato) Tali novità in materia di individuazione del momento impositivo si applicheranno alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012, a norma dell articolo 8, comma 5, della Legge comunita- IL NUOVO CRITERIO: MOMENTO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE In base a quanto previsto dall articolo 8, comma 2, lett. a), n. 2), della Legge comunitaria 2010 (legge del 15 dicembre 2011, n. 217), le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto estero nei confronti di un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e quelle, aventi le stesse caratteristiche, rese da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato verso un soggetto che non è ivi stabilito si considerano effettuate non più nel momento in cui viene pagato il corrispettivo ma in quello in cui la prestazione viene ultimata o, laddove l operazione sia di carattere periodico o continuativo, nel momento di maturazione dei corrispettivi (cfr. articolo 6, sesto comma, primo periodo, D.P.R. n. 633/72). Articolo 6, sesto comma, primo periodo, D.P.R. n. 633/72 In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all articolo 7-ter, rese da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Laddove anteriormente a tale momento venga, in tutto o in parte, pagato il corrispettivo, l operazione si considera effettuata, limitatamente all importo pagato, all atto del pagamento. Articolo 6, sesto comma, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72 Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all importo pagato, alla data del pagamento. 26 La territorialità nella disciplina IVA

Sezione seconda - Cessione di beni Cessione di beni Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenzadel trasporto è ivi situato Parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri Fermata effettuata in Paesi terzi, nel corso della quale i viaggiatori possono sbarcare, anche per breve tempo (C-58/04) Primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità Ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità CESSIONI DI GAS, ENERGIA ELETTRICA, CALORE E FREDDO La necessità di individuare il luogo d imposizione ai fini IVA della cessione di energia elettrica, gas, calore, freddo e simili si è posta concretamente solo a seguito della realizzazione del processo di liberalizzazione nel campo della distribuzione del gas e dell elettricità. Ciò in quanto soltanto a partire da questo momento sono iniziate a svilupparsi le transazioni transfrontaliere aventi ad oggetto la fornitura di tali prodotti. DISCIPLINA COMUNITARIA La disciplina IVA relativa al gas, all energia elettrica, al calore e al freddo è contenuta essenzialmente nella direttiva 2003/92/CE. Nell introduzione di tale disciplina si è dovuto necessariamente tenere conto della specifica natura dei beni interessati. Innanzitutto, infatti, ai fini dell IVA, l energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili sono assimilati, a norma dell articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, a beni materiali. CESSIONE DI GAS, ENERGIA ELETTRICA, CALORE, ECC. Ai fi ni IVA sono cessioni di beni materiali Tuttavia, pur trattandosi di cessioni di beni, il luogo di effettuazione delle operazioni non può essere determinato in base al criterio generale del luogo in cui gli stessi si trovano fisicamente. Per l energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili, infatti, risulta impossibile stabilire un nesso tra la transazione e il flusso materiale dei beni in quanto questi ultimi sono fisicamente difficili da rintracciare. 40 La territorialità nella disciplina IVA

Sezione terza - Prestazioni di servizi Prestazioni di servizi relativi a beni immobili In base a tale disposizione, pertanto, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relativi a beni immobili (servizi relativi alla costruzione, ristrutturazione, modifica, manutenzione e riparazione dei beni stessi) situati in Italia, includendo anche le seguenti prestazioni di servizi: perizie; prestazioni di agenzia; fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio; concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili (es. concessione di spazi); prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell esecuzione dei lavori immobiliari. Le prestazioni di servizi in questione sono caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile (R.M. n. 48/2010). Sono tassate in Italia Prestazioni relative a beni immobili situati in Italia costruzione ristrutturazione modifi ca manutenzione e riparazione sono comprese: perizie intermediazioni fornitura alloggio nel settore alberghiero concessione di diritti preparazione e coordinamento lavori Occorre precisare, infine, che, a seguito dell introduzione della nuova disciplina in materia di territorialità IVA, la quale ha previsto criteri impositivi differenziati in rapporto alla natura del bene (mobile o immobile), è determinante individuare se il bene oggetto del servizio sia o meno un bene immobile. A tal fine, è sufficiente far riferimento alla disciplina comunitaria, la quale, all articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che si considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo, evidenziando, pertanto, che, per potersi individuare un bene immobile, occorre che lo stesso sia fissato stabilmente a terra. In particolare, si ha un bene immobile laddove (C.M. n. 38/2010): non è possibile separare il bene mobile dall immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso; o per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento. Tuttavia, in attesa di criteri generali volti a distinguere beni mobili da beni immobili da parte dell Unione Europea, per i beni situati in Italia occorrerà fare riferimento anche all eventuale accatastamento del bene (C.M. n. 37/2011). CRITERI DI RILEVANZA FISCALE NEL TERRITORIO DELLO STATO Tipologia di operazione Riferimento normativo Regola territorialità Prestazioni di servizi relativi a beni immobili Articolo 7-quater, comma 1, lettera a) Luogo di ubicazione del bene 78 La territorialità nella disciplina IVA

Sezione terza - Prestazioni di servizi Prestazioni di trasporto CRITERI DI RILEVANZA FISCALE NEL TERRITORIO DELLO STATO Prestazioni di trasporto passeggeri Prestazioni di trasporto di beni Tipologia di operazione verso committenti non soggetti passivi verso soggetti passivi stabiliti in Italia trasporto intra UE trasporto non intra UE Regola territorialità Criterio della distanza percorsa Luogo di stabilimento del committente Luogo di inizio della esecuzione della prestazione Criterio della distanza percorsa TRASPORTO DI PASSEGGERI Ai sensi dell articolo 48 della direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva 2008/8/CE, il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri corrisponde al luogo dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse. Tale regola, in deroga al principio generale di cui agli articoli 44 e 45 della menzionata direttiva 2006/112/CE, si applicherà sia in ordine ai servizi di trasporto resi nei confronti di soggetti passivi sia con riferimento a quelli effettuati verso persone che non sono soggetti passivi. PROBLEMI APPLICATIVI Il principio di tassazione proporzionale alla distanza percorsa, pur consentendo che l imposta relativa alle operazioni venga attribuita allo Stato membro in cui avviene il consumo, risulta, tuttavia, di difficile applicazione pratica per gli operatori interessati, i quali in linea generale sono tenuti ad iscriversi presso l amministrazione fiscale di ciascuno degli Stati membri interessati dal trasporto e a dover ivi pagare la relativa imposta (per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi, gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere l applicazione del sistema del reverse charge ). Ciò in contrasto con i criteri alla base dell adozione del principio della tassazione nel luogo di consumo, secondo i quali l applicazione di tale principio è accettabile soltanto qualora non comporti obblighi supplementari agli operatori commerciali. ESEMPIO Società di trasporto passeggeri, tratta Roma-Lisbona. In questo caso la società dovrà pagare l IVA in Italia, Francia, Spagna e Portogallo in proporzione alle distanze percorse in ciascuno di tali Stati, iscrivendosi ai fini IVA in ognuno di questi Stati. POSSIBILITÀ DI APPLICARE CRITERI ALTERNATIVI Nonostante questi problemi, tuttavia, il criterio delle distanze percorse costituisce, al momento, la migliore soluzione possibile, anche in virtù del fatto che l unica alternativa all applicazione di tale criterio, cioè la regola della tassazione dei servizi di trasporto passeggeri nel luogo di partenza, oltre a non essere in grado di eliminare le esistenti distorsioni della concorrenza tra i diversi mezzi di trasporto in termini di aliquote ed esenzioni d imposta applicate dagli Stati membri, è suscettibile di creare possibilità di elusione fiscale attraverso il trasferimento dei servizi di trasporto da uno Stato membro all altro o da Paesi extra UE verso Stati UE. 84 La territorialità nella disciplina IVA

Sezione terza - Prestazioni di servizi Locazione e noleggio di beni mobili In particolare, a disciplina IVA relativa al noleggio e alla locazione transfrontalieri di mezzi di trasporto viene differenziata in relazione alla durata delle relative prestazioni di servizi. Le problematiche sopra evidenziate, legate alla caratteristica dei mezzi di trasporto di poter passare agevolmente da uno Stato membro all altro, sorgono, infatti, per ovvi motivi, più frequentemente nel caso di locazione o noleggio a lungo termine degli stessi. LOCAZIONE E NOLEGGIO A BREVE TERMINE E NON Secondo l articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva 2008/8/CE, per noleggio a breve termine s intende il possesso o l uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni. SERVIZI A BREVE TERMINE E NON Mezzi di trasporto interessati Periodo di possesso o di uso ininterrotto Tipologia di noleggio Natanti > 90 giorni Non a breve termine Natanti = 90 giorni Breve termine Natanti < 90 giorni Breve termine Altri mezzi di trasporto > 30 giorni Non a breve termine Altri mezzi di trasporto = 30 giorni Breve termine Altri mezzi di trasporto < 30 giorni Breve termine La nozione di noleggio a breve termine è stata recepita secondo le sopra riportate indicazioni dal legislatore nazionale mediante la disposizione di cui all articolo 7, comma 1, lettera g), D.P.R. n. 633/72. Articolo 7, comma 1, lettera g), D.P.R. n. 633/72 1. Agli effetti del presente decreto: a)............; b)............; c)...............; d)................; e)..................; f)............; g) per locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto si intende il possesso o l uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti; In relazione alle tipologie di locazione e noleggio individuate (a breve termine e non a breve termine) sono stati adottati nell ordinamento nazionale criteri differenziati di tassazione, che tengono conto, altresì, della diversa natura dei committenti. CRITERI DI RILEVANZA FISCALE NEL TERRITORIO DELLO STATO Tipologia di servizio Norma di riferimento Natura del Committente Regola territorialità Locazione e noleggio a breve termine Articolo 7-quater, comma 1, lettera e) Articolo 7-quater, comma 1, lettera e) Soggetto Non soggetto Luogo della messa a disposizione del veicolo e luogo dell utilizzo Luogo della messa a disposizione del veicolo e luogo dell utilizzo Locazione e noleggio non a breve termine Articolo 7-ter, comma 1,lettera a) Articolo 7-sexies, comma 1, lettera e) Soggetto Non soggetto Luogo di stabilimento del committente Luogo di stabilimento del prestatore e luogo dell utilizzo - Luogo dell utilizzo La territorialità nella disciplina IVA 97

Sezione terza - Prestazioni di servizi Prestazioni relative a beni mobili materiali Le prestazioni di lavorazione relative alla produzione di un bene devono essere assoggettate alla stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione (o importazione) del bene stesso (nota dell Agenzia delle dogane prot. n. 54918 del 7 settembre 2011) TABELLA RIASSUNTIVA Committente Italiano Italiano Tedesco Tedesco Italiano USA USA Natura del committente Soggetto Committente non soggetto Soggetto Committente non soggetto Soggetto Soggetto Committente non soggetto Prestatore Francese Spagnolo Italiano Italiano Svizzero Italiano Italiano Luogo di esecuzione Spagna Francia Italia Italia Svizzera Spagna Italia IVA SI NO NO SI SI NO SI OPERAZIONI NON IMPONIBILI Le prestazioni relative a beni mobili materiali rilevanti nel territorio dello Stato assumono la natura di operazioni non imponibili qualora abbiano ad oggetto i trattamenti di cui all articolo 176, D.P.R. n. 43/1973 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (lavorazioni, trasformazioni, riparazioni ecc.) eseguiti: 1) su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati; ovvero, 2) su beni nazionali nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato. Conseguentemente, in virtù delle mutate regole in materia di individuazione della territorialità IVA relativa alle prestazioni di servizi in questione, per quanto concerne le operazioni rese verso soggetti passivi, gli operatori economici che forniscono servizi relativi a beni in temporanea importazione nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato potranno concretamente usufruire dell applicazione del regime di non imponibilità. Viene di fatto meno, invece, l applicazione del regime di non imponibilità di cui all articolo 9, primo comma, n. 9, D.P.R. n. 633/72, nel caso di cui al precedente n. 2). Per i servizi resi a committenti non soggetti passivi rilevanti ai fini IVA in Italia, il prestatore potrà, invece, beneficiare di entrambe le ipotesi di non imponibilità sopra riportate. TRATTAMENTI PREVISTI DALL ARTICOLO 176, D.P.R. N. 43/1973 Lavorazione, compresi il montaggio, l assiemaggio e l adattamento ad altre merci Trasformazione Riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto Utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche per facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, esclusa l utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi ed utensili Oltre alle operazioni aventi ad oggetto i trattamenti di cui all articolo 176, D.P.R. n. 43/1973, sono, infine non imponibili anche le lavorazioni su navi e aeromobili. La territorialità nella disciplina IVA 129

Sezione terza - Prestazioni di servizi Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale Articolo 7-septies, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/72 1. In deroga a quanto stabilito dall art 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: a).....; b) ; c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; In tutte le restanti ipotesi (prestazioni rese verso soggetti passivi stabiliti in Italia e prestazioni rese da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di committenti non soggetti passivi diversi da quelli domiciliati e residenti fuori della Comunità) si applicheranno rispettivamente i criteri generali di cui all articolo 7-ter, lettera a), D.P.R. n. 633/72 (luogo di stabilimento del committente) e 7-ter, lettera b), D.P.R. n. 633/72 (luogo di stabilimento del prestatore). PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSISTENTI NEL CHIEDERE O RISCUOTERE RIMBORSI IVA Il criterio del luogo del committente soggetto si applica anche con riferimento alle prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi IVA a titolo della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (articolo 27 del Reg. UE n. 282/2011). CRITERI DI RILEVANZA FISCALE NEL TERRITORIO DELLO STATO Tipologia di operazione Riferimento normativo Regola territorialità Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili verso soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato verso committenti non soggetti passivi (da soggetto stabilito in Italia) ITA UE EXTRA UE* Articolo 7-ter, comma 1, lettera a) Articolo 7-ter, comma 1, lettera b) Articolo 7-septies, comma 1, lettera c) Luogo di stabilimento del committente Luogo di stabilimento del prestatore Luogo di domicilio e residenza del committente * Operazione non rilevante nel territorio italiano OPERAZIONI RILEVANTI TERRITORIALMENTE IN ITALIA Pertanto, in base all attuale disciplina, devono considerarsi effettuate nel territorio dello Stato le seguenti operazioni: prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia; prestazioni rese da soggetti passivi nazionali nei confronti di committenti non soggetti passivi italiani o comunque comunitari. OPERAZIONI NON RILEVANTI TERRITORIALMENTE IN ITALIA Non rilevano ai fini IVA, invece, in Italia le prestazioni dei seguenti servizi: servizi resi da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi UE ed extra UE; servizi resi da soggetti passivi stabiliti in Italia nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità; 150 La territorialità nella disciplina IVA

Sezione quarta - Obblighi IVA Debitori d imposta STABILE ORGANIZZAZIONE Prima di affrontare la problematica della debenza d imposta in presenza di una stabile organizzazione di un soggetto estero, è necessario premettere che con riferimento alla situazione in cui un soggetto non residente stabilito in un determinato Stato possegga contemporaneamente in uno o più diversi Stati una stabile organizzazione, non è mai agevole capire quale dei due soggetti partecipi effettivamente all operazione. La distinzione non è di poco conto dal momento che prima di tutto per quanto concerne le prestazioni di servizi cd. generiche, per le quali, cioè, si applicano le regole generali in materia di individuazione del luogo di imposizione, l individuazione del luogo di stabilimento del committente nonché, in caso di operazioni nei confronti di persone non soggetti passivi, di quello del prestatore diventa determinante ai fini dell identificazione del luogo di imposizione relativo alle stesse. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE: IL COMMITTENTE Al riguardo, in ordine a tali prestazioni di servizi l articolo 21 del regolamento UE n. 282/2011 prevede che nel caso in cui il committente soggetto sia stabilito in più di uno Stato, l operazione deve considerarsi effettuata nello Stato in cui il committente ha fissato la sede della propria attività economica. Ciò, tuttavia, con esclusione dell ipotesi in cui la prestazione venga resa nei confronti di una stabile organizzazione del soggetto, nel qual caso varrà il luogo in cui quest ultima è ubicata. ESEMPIO La stabile organizzazione francese di un soggetto italiano acquista servizi di consulenza da un prestatore tedesco. L operazione è territorialmente rilevante in Francia. SOGGETTI CON PIÙ STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATI IN STATI DIVERSI Ancora più complessa è l individuazione del committente laddove quest ultimo sia un soggetto con più stabili organizzazioni localizzate in più Paesi. Relativamente a tale situazione, il prestatore, nell eventualità in cui si riscontri che il luo- effettivo di tassazione era diverso da quello preso in considerazione, può essere esonerato da ogni re- go sponsabilità esclusivamente nel caso in cui abbia effettuato una serie di indagini, elencate dall articolo 22 del regolamento del Consiglio UE n. 282/2011, e cioé: 1) indagine sulla natura e sull utilizzazione del servizio fornito; 2) laddove la precedente attività non sia sufficiente allo scopo: esame del contratto, dell ordinativo e del numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli da quest ultimo; verifica relativa alla circostanza che la stabile organizzazione sia o meno l entità che effettua il pagamento del servizio. Allorché attraverso tale attività di indagine non sia possibile determinare la stabile organizzazione destinataria del servizio o nel caso in cui nell ambito di un contratto globale a beneficio di più stabili organizzazioni del committente site in diversi Stati l utilizzazione dei servizi sia non identificabile o non quantificabile, il prestatore potrà legittimamente considerare che i servizi siano forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica. 180 La territorialità nella disciplina IVA

Sezione quarta - Obblighi IVA Autofatturazione e integrazione della fattura Proietti S.r.l. Fatturare a Spett.le Proietti S.r.l. Via Nomentana, n. 35 00141 ROMA Partita IVA 01537569596 Capitale sociale: 10.000 euro AUTOFATTURA N. 385 DATA: 24/3/2012 PER REGISTRO IVA ACQUISTI N. 521 ART. 17, 2 COMMA, D.P.R. n. 633/1972 Descrizione Fornitura di software da parte società Armstrong (USA), loro fattura. n. 345 del 15 ottobre 2011 Importo 200.000 Imponibile 200.000 IVA 21% 42.000 TOTALE AUTOFATTURA 242.000 Si ricorda che, in caso di beni la cui consegna o spedizione preveda l emissione del documento di trasporto di cui articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 472/1996, l autofattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione (C.M. n. 37/2011). Inoltre, nell ipotesi in cui nello stesso giorno vengano effettuate, tra le stesse parti, cessioni di beni e prestazioni di servizio di diversa natura, è possibile emettere un unica fattura, ai sensi dell articolo 21, comma 3, D.P.R. n. 633/72, (C.M. n. 43/2010). INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL PRESTATORE UE Come evidenziato in precedenza, in caso di prestazioni generiche rese da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di soggetti passivi nazionali, l inversione contabile deve essere operata attraverso l integrazione della fattura emessa dal prestatore estero, secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47, D.L. n. 331/1993. Tale disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012. Sino a tale data, l integrazione, da parte del soggetto stabilito in Italia, della fattura emessa dal prestatore UE costituisce una possibilità, in alternativa all emissione dell autofattura, concessa agli operatori economici in via interpretativa dall Agenzia delle entrate con la C.M. n. 12/2010. La territorialità nella disciplina IVA 215

Sezione quarta - Obblighi IVA Obblighi dichiarativi OBBLIGHI DICHIARATIVI Le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità (fuori dal campo di applicazione dell IVA ai sensi dell articolo 7-ter, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 633/72), pur essendo soggette agli obblighi di fatturazione, non concorrono alla formazione del volume di affari. In sede di dichiarazione annuale IVA, tali operazioni devono essere riportate nel rigo VE39 del quadro VE. Le cessioni di beni viaggianti allo Stato estero (beni in regime doganale di transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, quali depositi doganali, zone franche e luoghi franchi), invece, pur essendo escluse dal campo di applicazione dell IVA per carenza del presupposto territoriale, concorrono alla formazione del volume di affari (non, tuttavia, ai fini del plafond ) e devono essere riportate in dichiarazione annuale nel rigo VE32 del quadro VE, relativo alle operazioni non imponibili che non rilevano ai fini della formazione del plafond. 1 Sez. 4- Altre operazioni Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond Esportazioni Cessioni intracomunitarie VE30 2 3 Cessioni verso San Marino 4 VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento VE32 Altre operazioni non imponibili VE33 Operazioni esenti (art. 10) Operazioni con applicazione del reverse charge 1 Cessioni di rottami e altri materiali di recupero Cessioni di oro e argento puro 2 3 VE34 Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati strumentali 4 5 Cessioni di telefoni cellulari Cessioni di microprocessori 6 7 VE35 Operazioni non soggette all imposta effettuate nei confronti dei terremotati 1 Operazioni effettuate nell anno ma con imposta esigibile in anni successivi VE36 2 di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008 VE37 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011 VE38 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni Prestazioni di servizi rese a VE39 committenti comunitari (art. 7-ter) Sez. 5- Volume d affari VE40 VOLUME D AFFARI (somma dei righi VE24 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38), ACQUISTI Al momento della dichiarazione annuale IVA, gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti non residenti ai sensi dell articolo 17, secondo comma, D.P.R. n. 633/72, vanno esposti nel quadro VJ (rigo VJ3), concernente la determinazione dell imposta relativa a particolari tipologie di operazioni (non concorrono, quindi, alla determinazione del volume d affari del contribuente). Nel quadro VJ non devono essere, tuttavia, indicate le prestazioni di servizi non impo- o esenti dal momento che trattasi di operazioni per le quali non è prevista l esposizione dell IVA nibili (c.m. n. 12/2010). 222 La territorialità nella disciplina IVA