REGOLAMENTO DELLA GILDA DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI DI BARI (Approvato dall Assemblea provinciale del 19 aprile 2016)

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REGOLAMENTO DELLA GILDA DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI DI BARI (Approvato dall Assemblea provinciale del 19 aprile 2016) Art. 1 La GILDA di Bari e la sua struttura territoriale Fanno parte della Gilda della provincia di Bari, tutti i docenti iscritti con delega e con tessera, docenti in pensione compresi, come previsto dal regolamento nazionale. Art. 2 Comitati di Base In ogni Istituzione scolastica, ove siano presenti almeno tre iscritti, è costituito un Comitato di Base della Gilda. Il delegato della Istituzione scolastica è il rappresentante della Gilda eletto nell R.S.U. Il delegato può anche non coincidere con il rappresentante RSU. In mancanza di costui gli iscritti eleggono, verbalizzando l elezione, un delegato Gilda dell Istituzione scolastica. Copia del verbale va trasmessa alla sede provinciale. Art. 3 Assemblea territoriale di zona Almeno una volta ogni quattro anni, prima dell assemblea provinciale in cui si rinnovano gli organismi statutari provinciali, su invito del delegato di zona o del coordinatore provinciale, gli iscritti partecipano alla assemblea territoriale di zona ordinaria. Oltre all assemblea ordinaria possono essere indette anche assemblee straordinarie convocate dal delegato di zona o dal coordinatore provinciale o da un terzo degli iscritti su richiesta scritta. L assemblea territoriale comprende tutti i docenti iscritti che prestano servizio nello stesso distretto scolastico, nello stesso comune, ovvero in uno stesso raggruppamento di più comuni secondo l acclusa tabella A, nonché i docenti pensionati residenti o domiciliati nei territori di cui sopra. L Assemblea territoriale fa riferimento al regolamento provinciale, ma può dotarsi di un proprio regolamento coerente con esso. La convocazione avviene, di norma, per posta, anche elettronica, o per fax, o per via telefonica con un anticipo di almeno 5 giorni. Al momento del suo insediamento i partecipanti eleggono per alzata di mano il Presidente dell Assemblea e il Segretario verbalizzante più un membro scrutatore nel caso in cui si debba procedere all elezione del delegato di zona e dei delegati a partecipare all assemblea provinciale della Gilda di Bari. L assemblea territoriale elegge a scrutinio segreto, a maggioranza dei presenti, il delegato di zona e i delegati per l assemblea provinciale. Spetta una delega ogni 10 iscritti. Se il numero degli iscritti è inferiore a 10, ma superiore a 4, si elegge comunque un delegato. In realtà territoriali superiori ai 30 iscritti ciascun delegato può avere al massimo 3 deleghe.

Presidente, segretario e un membro scrutatore della assemblea territoriale fungono da commissione elettorale. Art. 4 Delegato di zona Il delegato di zona è colui che cura i rapporti tra gli iscritti del suo territorio e la struttura provinciale. Egli fornisce una prima consulenza contrattuale, giuridica e normativa facendosi coadiuvare, ove richiesto dalle circostanze o dalla complessità della situazione, dalla direzione e/o dal coordinatore provinciale. Rappresentando l associazione a livello locale cura i rapporti con gli enti e le istituzioni e con la stampa territoriale concordando preventivamente con la direzione provinciale gli interventi. Art. 5 Assemblea provinciale L Assemblea provinciale della Gilda di Bari è costituita dai delegati eletti dalle assemblee territoriali. L Assemblea Provinciale stabilisce la linea politica e le forme organizzative provinciali. Essa elegge ogni quattro anni il coordinatore provinciale, la direzione provinciale, il collegio dei Controllori dei conti e il collegio dei Probiviri. È presieduta da due delegati, eletti di volta in volta per alzata di mano, e da un Presidente, eletto dall assemblea congressuale con carica quadriennale. Uno dei due delegati è il segretario verbalizzante. Ad essi si aggiunge un quarto membro, scelto con lo stesso criterio, con funzioni di presidente della commissione elettorale, nel caso in cui debbano svolgersi elezioni. Il presidente della commissione elettorale sarà affiancato da altri due commissari scelti dall assemblea per alzata di mano. L assemblea viene convocata, in via ordinaria per deliberare sul regolamento degli organismi della GILDA provinciale e per approvare documenti di indirizzo politico. L assemblea provinciale viene convocata ogni quattro anni, prima dell Assemblea nazionale di maggio che rinnova le cariche statutarie nazionali, al fine di rinnovare le cariche statutarie provinciali, cioè il Coordinatore Provinciale, la Direzione Provinciale, i Revisori dei Conti, i Probiviri. La convocazione dei delegati viene fatta a cura della direzione provinciale uscente nel mese di marzo o aprile e comunque prima della convocazione dell assemblea nazionale della Gilda a maggio. La convocazione viene affissa all albo della sede provinciale della Gilda, ovvero pubblicata sul sito web provinciale, almeno venti giorni prima della data stabilita e, tramite comunicazione personale rivolta a tutti i delegati di zona e oppure, in mancanza di questi, a tutti gli iscritti dei corrispondenti territori previsti dalla tabella A, per posta, anche elettronica, per fax o per via telefonica, almeno con cinque giorni di anticipo. L assemblea ha capacità deliberante in presenza della maggioranza delle deleghe previste. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice.

Art. 6 Assemblea provinciale straordinaria L assemblea viene convocata in via straordinaria nel caso in cui ricorrano necessità di modifiche del regolamento, difficoltà economiche dell organizzazione, dimissioni contemporanee di un terzo dei componenti della direzione provinciale, ovvero su richiesta di un terzo dei delegati. La convocazione viene fatta a cura della direzione provinciale in carica, con le medesime modalità della convocazione dell assemblea provinciale ordinaria. La convocazione viene eseguita mediante l affissione all albo della sede Gilda almeno dieci giorni prima ovvero con la pubblicazione nel sito web provinciale e comunque con la medesima prassi prevista per le convocazioni ordinarie. Art. 7 Direzione provinciale La direzione provinciale viene eletta dall assemblea provinciale ogni quattro anni almeno quindici giorni prima dell assemblea nazionale di maggio in cui si svolgono le elezioni nazionali. Fanno parte della direzione provinciale quindici membri eletti dall assemblea provinciale ordinaria tra i suoi membri di diritto. L elezione avviene in due fasi: 1) l assemblea provinciale dei delegati elegge il presidente e il coordinatore provinciale, che sono membri di diritto della direzione provinciale; 2) l assemblea provinciale dei delegati elegge, quindi, i tredici membri restanti con votazione a scrutinio segreto nella quale non sono esprimibili più di sei preferenze (50% degli eligendi). Per i seggi si applicheranno le norme previste per le elezioni delle RSU con la presentazione di liste che possono prevedere un numero di candidati pari al doppio degli eligendi. 3) il quoziente per l'attribuzione dei seggi viene calcolato tenendo conto dei voti validi. Il coordinatore provinciale e il presidente vengono eletti a scrutinio segreto con un solo voto di preferenza. Il presidente dell Assemblea Provinciale Congressuale è membro di diritto della Direzione provinciale in quanto garante del rispetto delle regole interne. In caso di dimissioni o decadenza anticipata, le sue funzioni rientrano nelle competenze del coordinatore fino alla nuova Assemblea congressuale. I candidati alla direzione provinciale e gli eletti non possono rivestire incarichi direttivi o di responsabilità in altre associazioni sindacali e professionali della scuola, nonché in partiti e organizzazioni politiche, né possono espletare al contempo incarichi di natura politico-amministrativa pena la decadenza dall incarico. Risulteranno eletti i tredici candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti sarà considerato eletto il candidato anagraficamente più anziano. L'assemblea provinciale elegge anche la delegazione provinciale che partecipa alle Assemblee provinciali e regionali della FGU. In ogni caso ne individua i criteri di

elezione. Il Coordinatore provinciale fa parte di diritto della delegazione nazionale Gilda e provinciale e regionale FGU. L assemblea che elegge la direzione provinciale verrà sciolta dal presidente solo dopo l avvenuta proclamazione di tutti gli eletti. La mancata partecipazione immotivata per tre riunioni consecutive ai lavori della direzione provinciale comporta la decadenza dalla carica. I membri decaduti e i membri dimissionari sono surrogati dai primi dei non eletti della medesima lista in cui sono stati eletti. Solo in caso di dimissioni presentate in contemporanea della maggioranza dei membri del direttivo, si procederà alla prevista convocazione straordinaria dell'assemblea provinciale. Art. 8 Compiti e competenze della direzione provinciale La direzione provinciale attua le delibere assembleari, prepara le riunioni delle assemblee istituzionalmente previste e ne redige l ordine del giorno, promuove e progetta lo sviluppo dell associazione, attua le delibere assembleari in materia di indirizzo politico, economico, amministrativo, mantiene attraverso il coordinatore e con suoi membri designati, i rapporti con le altre organizzazioni sindacali - politiche e con la stampa, con i Centri Scolastici Territoriali, con la struttura nazionale dell Associazione, predispone tutti gli elementi per la partecipazione alle elezioni degli organismi scolastici e organizza la relativa campagna elettorale. Nella sua prima riunione la direzione provinciale si insedia ed elegge il Tesoriere provinciale. Elegge, inoltre, il Vicecoordinatore provinciale che avrà funzioni di collaborazione con il Coordinatore e di facente funzioni in sua assenza. Quindi individua ed attribuisce altri incarichi individuali a carattere funzionale come, ad esempio, quello di responsabile dell ufficio stampa, di webmaster, di responsabile delle attività sociali, di responsabile dei rapporti con il Centro studi nazionale, di gestore dell archivio giuridico-contrattuale, ecc.. Questi incarichi potranno essere affidati anche a membri esterni alla direzione provinciale, docenti in pensione compresi. La Direzione provinciale indica il numero dei delegati a partecipare alle Assemblee nazionali Gilda e provinciali e regionali FGU tenendo conto delle norme previste e delle disponibilità finanziarie. La Direzione provinciale designa delegati per singoli rapporti con l esterno e per le contrattazioni decentrate, affida incarichi di responsabilità settoriale e territoriale, affida compiti organizzativi e di cura del contenzioso, regola nel complesso l apertura della sede e gli oneri d impegno che ne derivano. La direzione provinciale designa i nominativi dei titolari dei distacchi o degli esoneri sindacali. La direzione provinciale si riunisce di norma una volta al mese e nei casi in cui il coordinatore ne ravveda la necessità e l urgenza, ovvero su richiesta di un terzo della direzione stessa.

Si riunisce una volta all anno, entro il mese di febbraio, al fine di approvare il bilancio annuale, consuntivo e di previsione. Si approva a maggioranza degli aventi diritto. I membri della direzione vengono tutti convocati dal coordinatore con comunicazione dell o. d. g. per via telefonica, per fax o per posta anche elettronica almeno con cinque giorni di anticipo, solo in caso di particolare grave necessità 24 ore prima. La riunione di direzione è valida solo in presenza della maggioranza degli aventi diritto. I membri della direzione che non possono partecipare alle riunioni per personali impedimenti devono comunicare al coordinatore la mancata partecipazione, in caso contrario l assenza è ingiustificata. Il membro di direzione che cumuli tre assenze ingiustificate consecutive decade dalla carica ed è surrogato dal primo dei non eletti della sua lista. La surroga vale anche per il membro di direzione dimissionario. Art. 9 Assemblea provinciale dei delegati di zona La direzione provinciale si riunisce con i soli suoi membri per deliberare nelle sue competenze, e si riunisce come organismo allargato alla partecipazione dei delegati responsabili di zona, con diritto di voto, per esaminare le scelte di politica scolastica della Gilda, gli indirizzi di piattaforma contrattuale, i problemi di contenzioso con carattere d interesse generale, e tutte le questioni che presuppongono un coinvolgimento più ampio degli iscritti. Le delibere relative ai compiti suindicati vengono prese a maggioranza degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione. L assemblea provinciale dei delegati di zona può articolarsi in commissioni di lavoro o di studio. In tutti questi casi potranno essere invitati anche docenti e non docenti a cui siano stati affidati incarichi per favorire lo sviluppo e l organizzazione della Gilda, ma senza diritto di voto. Il presidente dell assemblea e il segretario sono designati dall assemblea stessa. L ordine del giorno e la sua convocazione vengono fatti tramite affissione all albo della sede Gilda con una settimana di anticipo e tramite comunicazione agli interessati con le stesse modalità previste per la convocazione della direzione. Art. 10 Coordinatore provinciale In caso di dimissioni o di decadenza del coordinatore provinciale non si procede a surroga, ma il Presidente convoca l assemblea provinciale congressuale, per procedere ad una nuova elezione del Coordinatore e della Direzione provinciale. In caso di assenza del Presidente, tale funzione viene espletata dal Vicecoordinatore. In caso di pensionamento il coordinatore provinciale permane nella carica fino alla scadenza del mandato. Art. 11 Compiti e competenze del coordinatore provinciale Attua le delibere della direzione provinciale.

Convoca la direzione provinciale, le assemblee di zona e le assemblee provinciali. Coordina i rapporti con le varie zone della provincia. Cura i rapporti con le altre Gilde provinciali, regionali e nazionali. Coordina le attività dell associazione, come le assemblee, l assistenza agli iscritti e il contenzioso. Cura i rapporti con la direzione nazionale, con le forze politiche, con le altre componenti sindacali e con la stampa nei limiti del mandato della direzione e in collaborazione con eventuali altri membri designati dalla stessa. Partecipa alla contrattazione decentrata provinciale e regionale, eventualmente insieme ad altri membri designati dalla direzione. Predispone tutti gli elementi utili per una corretta convocazione delle assemblee previste in questo regolamento e per una trasparente, corretta e tempestiva informazione utilizzando tutti gli strumenti a disposizione compresi quelli informatici.4 Art. 12 Tesoriere provinciale Il tesoriere provinciale viene eletto dalla direzione provinciale all atto del suo insediamento. La sua carica termina nel momento in cui la direzione provinciale eletta si insedia per la prima volta ed elegge il nuovo tesoriere. Il Tesoriere provinciale, sulla base degli indirizzi economici e amministrativi della direzione provinciale, redige il bilancio consuntivo e preventivo, in accordo con il coordinatore provinciale. Attua le delibere di spesa della direzione provinciale, e quelle che dovessero essere portate in approvazione nell assemblea provinciale. Redige in accordo con il coordinatore provinciale, almeno una volta ogni trimestre, la situazione di cassa e informa la direzione provinciale della situazione aggiornata di cassa. Custodisce nella sede provinciale della Gilda il registro delle entrate e delle uscite e la documentazione relativa. Cura, dopo averli sottoposti al visto del coordinatore provinciale, i conteggi e i versamenti alle Gilde territoriali, ai responsabili di zona, e i rimborsi spese a membri designati dalla direzione nei limiti delle delibere della stessa. Art. 13 Collegio dei Controllori dei conti Il Collegio provinciale dei Controllori dei conti, eletto dall assemblea provinciale fra gli iscritti, vigila sugli atti amministrativi e contabili dell Associazione, accompagna con una propria relazione il bilancio annuale ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di 3 membri tra effettivi e supplenti. I revisori dei conti non possono ricoprire altre cariche nell associazione. Si candidano con le stesse modalità previste per l elezione dei membri della direzione provinciale e vengono eletti a scrutinio segreto con un solo voto di preferenza.

Art. 14 Collegio dei Probi Viri Il collegio dei probiviri, eletto dall'assemblea provinciale fra gli iscritti, è l organo di garanzia della Gilda provinciale, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti. I membri del Collegio sono eletti dall'assemblea provinciale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Al Collegio Provinciale dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità al regolamento e allo statuto degli atti adottati dagli organi provinciali dell Associazione. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi territoriali della Gilda di Bari. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta. Esso è competente a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti sia all interno dell Associazione, sia quali rappresentanti della stessa in organismi esterni. Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni. Il Collegio emette la propria decisione entro 90 giorni dalla prima riunione. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale nell associazione. Le misure disciplinari, commisurate alla gravità dell infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi; l espulsione dall Associazione. Le decisioni sono appellabili al Collegio Nazionale dei probiviri. Art. 15 Rappresentanza nei contratti economici con terzi Ai fini dei contratti economici con terzi, compresi i rapporti di conto corrente postale, rappresentano pro tempore la Gilda provinciale di Bari il coordinatore provinciale e il tesoriere. Per l individuazione dei nomi dei responsabili fanno fede i verbali degli organismi che li hanno eletti. Art. 16 Iscrizione del personale in pensione Il tesseramento dei personale in pensione avviene con la quota di iscrizione fissata dal regolamento FGU di 42,00 annuali da versare, ad ottobre di ogni anno, sul conto corrente n. 78 00 30 01, intestato a Gilda Nazionale Comitati di Base Insegnanti, con la causale: Quota Associativa Pensionati.. Il personale in quiescenza, con tale modalità di tesseramento, gode di piena parità di diritti con tutti i soci, compreso l elettorato attivo e passivo. Art.17 Delegazioni della GILDA degli Insegnanti nelle assemblee provinciali e regionali della FGU Sono delegati all Assemblea Provinciale della FGU tutti i membri della Direzione Provinciale della Gilda degli Insegnanti (ed eventualmente i primi dei non eletti fino al raggiungimento del numero previsto dall organismo stesso), degli altri Organismi

Statutari (Controllori dei Conti e Probi Viri) e tutti i delegati di zona fino al raggiungimento del numero previsto dall organismo stesso. In caso di eccedenza, resteranno esclusi i delegati di zona con minore numero di iscritti. Sono delegati all Assemblea Regionale della FGU tutti i membri della Direzione Provinciale della Gilda degli Insegnanti e i primi dei non eletti fino al raggiungimento del numero previsto dall organismo stesso. Art. 18 Tutela del regolamento Questo regolamento può essere modificato dall assemblea provinciale a maggioranza semplice dei delegati.per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si rimanda al regolamento nazionale della Gilda. Approvato dall Assemblea provinciale del 19 aprile 2016