Organismi di composizione della crisi - natura, funzioni, regolamento di attuazione -

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Dottore commercialista Revisore legale Organismi di composizione della crisi - natura, funzioni, regolamento di attuazione - Corso di formazione specifica per i gestori ex art 4, comma 5 lettera B, DM 24.09.2014 n. 202 Università di Verona Dipartimento di Scienze Giuridiche Verona, 29 Gennaio 2016

Organismi di composizione della crisi: natura, funzioni, regolamento di attuazione - Agenda - 2 Fonte normativa Legge n. 3/2012 Art. 15 e Decreto Ministeriale 202/2014 3 Istituzione degli Organismi di composizione della crisi 1 L iscrizione nel registro ministeriale art. 4 del regolamento 1 1 1 1 Caratteristiche principali degli Organismi di composizione della crisi Struttura dell Organismo (Referenti e Gestori della Crisi) a Principali adempimenti dell OCC nelle procedure di sovraindebitamento Organismi di composizione della crisi: Criticità 1 1 Organismi di composizione della crisi: Compenso Organismi di composizione della crisi: Sanzioni e responsabilità penale 1 Il soggetto non fallibile e sovraindebitato: doppio binario Verona, 29/01/2016 2

- Fonte Normativa - Legge n. 3/2012 Ha istituito le procedure per gestire le crisi da sovraindebitamento di soggetti non fallibili. L. 3 del 27.01.2012 come modificata dal DL n. 179 del 18.10.2012 convertito con modificazioni nella L. 221 del17.12.2012 Decreto ministero giustizia n. 202/2014 regolamento recante i requisiti di iscrizione che ha permesso istituzione degli OCC dettagliandone i requisiti di iscrizione In vigore dal 28.01.2015 Requisito soggettivo : possono ricorrere coloro che non sono soggetti ne assoggettabili alle procedure concorsuali ( imprenditori commerciali sotto soglia o che hanno cessato l attività da oltre un anno, imprenditori agricoli, associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, enti lirici, onlus etc.) Requisito oggettivo perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente Verona, 29/01/2016 3

- Legge n. 3/2012 Art. 15 - - Art. 15 legge 3/2012 definisce gli organismi di composizione della crisi- 1 è ente pubblico dotato di requisiti di indipendenza e professionalità 2 è iscritto in apposito registro tenuto presso il ministero di Giustizia: 3 I requisiti e le modalità di iscrizione sono stabiliti con regolamento ministeriale 4 dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica 5 assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e alla sua esecuzione 6 Verifica la veridicità dei dati contenuti nella prosposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano 7 Esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice 8 Se disposto dal giudice, svolge le funzioni di liquidatore 9 i compiti e le funzioni possono essere svolti anche da un professionista o società tra professionisti con requsiti art. 28 l.f. o da un notaio nominati tribunale 10 per lo svolgimento dei suoi compiti e attività il giudice e con la sua autorizzazione l organismo può accedere ai dati dell anagrafe tributaria, centrale rischi, banche dati pubbliche 11 i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti constestualmente alla sua coinclusione o cessazione Verona, 29/01/2016 4

- Istituzione degli Organismi di composizione della crisi (1/2) - Gli organismi possono essere istituiti nei seguenti modi: 1 Da Enti Pubblici 2 Facoltativamente 3 In ogni circondario di Tribunale Gli Enti Pubblici are Organismi: Art. 4 DM - Requisiti per l iscrizione dell organismo 1 comma - Gli organismi costituito dal comuni, dalle province, dalle città, dalle regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche sono iscritti a domanda 2 comma - Gli organismi di conciliazione istituiti presso le CCIAA, il segretariato sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e esperti contabili e dei notai anche se associati tra loro sono iscritti di diritto Verona, 29/01/2016 5

- Istituzione degli Organismi di composizione della crisi (2/2) - Gli organismi di composizione della Crisi hanno le seguenti caratteristiche: 1 Possono avere la forma del «dipartimento» L art. 2 DM definisce organismo un articolazione interna di ente pubblico individuato dalla legge e dal regolamento che anche in via non esclusiva è stabilmente destinata all erogazione dei servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento 2 Sono iscritti in un apposito registro Tenuto presso il Ministero di Giustizia Verona, 29/01/2016 6

- L iscrizione nel registro ministeriale art. 4 del regolamento (1/2) - Il registro ministeriale è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni: SEZIONE A Organismi iscritti di diritto Elenco gestori della crisi Gli enti previsti dall art 4 DM 2 comma tra i quali gli albi professionali si iscrivono di diritto a semplice richiesta nel registro ministeriale nella sezione A Per gli iscritti agli ordini non va provata la professionalità I gestori della sezione A non hanno alcun obbligo di esclusiva verso l Occ Non è richiesto un numero minimo di gestori SEZIONE B Altri organismi Elenco gestori della crisi Gli enti previsti dall art 4 DM 1 comma si iscrivono nella sezione B Il numero dei gestori che devono operare in via esclusiva deve essere almeno di 5 Verona, 29/01/2016 7

- L iscrizione nel registro ministeriale art. 4 del regolamento (2/2) - Il Responsabile della tenuta del registro ministeriale (art.2 DM lettera h) verifica che l organismo sia costituito quale articolazione interna di ente pubblico ( solo per la sezione B); L esistenza di un referente con un adeguato grado di indipendenza (si è discusso sul ruolo Presidente /Consigliere Ordine professionale) Il rilascio polizza assicurativa con massimale non inferiore a 1.000.000 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgiment del serzizio di getsione della crisi Il numero dei gestori della crisi ( non inferiore a 5 e con vincolo di esclusiva per la sezione B) e i requisiti di qualificazione professionale ( solo sezione B) La conformità del regolamento dell organismo La sede dell organismo ( solo sezione B) Dalla data della comunicazione ministeriale di istituzione l organismo è tenuto a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite del numero d ordine nonché della denominazione dell ente pubblico che lo ha costituito ( es. organismo n. 3 ODCEC di Verona) È prevista la cancellazione dell organismo che non svolga almeno tre procedimenti di gestione della crisi in un biennio, e tale organismo non può essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla sua cancellazione. Verona, 29/01/2016 8

- Caratteristiche principali degli Organismi di composizione della crisi - PROFESSIONALITA dell organismo e dei suoi componenti INDIPENDENZA dell organismo e dei suoi componenti NATURA PUBBLICISTICA dell organismo e dell ente che lo istituisce OCC* FACOLTATIVITA della sua costituzione ONEROSITA per il debitore delle prestazioni ricevute dall Occ CONCORRENZA con i professionisti di nomina giudiziale NECESSITA dell organismo nelle procedure di sovraindebitamento TERRITORIALITA dell organismo che segue quella del tribunale * Acronimo di Organismi di composizione della crisi Verona, 29/01/2016 9

- Struttura dell Organismo - REFERENTE L art 2 DM lettera d) definisce referente la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l attività dell organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi GESTORE DELLA CRISI L art. 2 DM lettera f) definisce gestore della crisi la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizoine della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio Il gestore può avvalersi sotto la sua responsabilità di ausiliari SEGRETERIA Ogni organismo può dotarsi al suo interno con la struttura che gli è più consona Organo dell Organismo è la segreteria che svolge funzioni amministrative La Segreteria tiene un registro anche informatico per ogni procedimento ( codice prog.,dati debitore, gestore, durata esito) Le domande saranno accettate se presentate personalmente o a mezzo pec all organismo Verona, 29/01/2016 10

- Struttura dell Organismo: Referente compiti e funzioni (1/2)- Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l attività dell organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi e svolge i seguenti compiti ( art.2 DM 1 comma lettera h) : 1 2 3 Il referente cura l organizzazione e la gestione dell organismo Esamina le domande di ammissione all elenco gestori della crisi delibera sulla loro ammissione Esamina il registro delle domande presentate 4 5 6 7 Delibera sull ammissibilità delle domande presentate Nomina o sostituisce il gestore della crisi E responsabile della tenuta e dell aggiornamento dell elenco dei gestori della crisi aderenti all organismo nonchè di tutti gli altri compiti attribuiti dal regolamento Presenta il conto consuntivo e la relazione sulla gestione. 8 E obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro ministeriale tutte le vicende modificative dei requisiti dell organismo, dei suoi elenchi nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate Verona, 29/01/2016 11

- Struttura dell Organismo: Referente compiti e funzioni (1/2)- 9 10 11 Il referente ha il compito di distribuire equamente gli incarichi tra i gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell importanza dell affare da comporre Prima di conferire l incarico il referente deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesta che l OCC non si trova in conflitto di interessi ( da allegarsi al deposito del piano in tribuanel) Al momento del conferimento di incarico al gestore della crisi,l organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell opera, fornendogli tutte le informazioni circa gli oneri cioè i costi ipotizzabili fino alla conclusione dell incarico e i dati della polizza assicurativa obbligatoria Il ruolo del referente è destinato quindi ad avere una funzione centrale all interno dell organismo stesso e una funzione di alta responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione La durata dell incarico non è stabilita dalla legge ma dal regolamento adottato dall organismo.e revocabile per gravi motivi desumibili dal regolamento di autodisciplina Il referente può essere estraneo all Albo professionale e può essere remunerato Verona, 29/01/2016 12

- Struttura dell Organismo: Gestore della Crisi requisiti (1/2) - Il gestore della crisi è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di gestione del patrimonio (art. 2 DM 1 comma lettera f): REQUISITI DI PROFESSIONALITA Laurea magistrale o titolo di studio equivalente in materie economiche o giuridiche; Sentenza TAR Lazio n. 12457 4.11.2015 ha esteso ai ragionieri ma è stata impugnata dal Consiglio di Stato Possesso di una specifica formazione della durata di almeno 200 ore (40 ore per gli iscritti agli albi di avvocati, commercialisti o notai) nelle materie della crisi d impresa o del sovraindebitamento Svolgimento tirocinio di almeno 6 mesi (non richiesto per gli iscritti agli albi sopra citati) presso Occ, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ex art. 67 lett d) e 182-bis L.Fall.; professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere le funzioni dell organismo o del liquidatore art. 15 Svolgere i compiti e le funzioni dell organismo Formazione continua biennale di almeno 40 ore nelle materie sopra citate. Art. 19 DM Disciplina transitoria: Per i tre anni di entrata in vigore del decreto (dal 28.01.2015) i professionisti appartenenti agli albi professionali sono esentati dall acquisizione dello specifico aggiornamento biennale di durata di 40 ore purchè documentino di essere stati nominati il almeno quattro procedure curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero di svolgere compiti e funzioni dell organismo o del liquidatore. Le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all entrata in vigore del decreto Verona, 29/01/2016 13

- Struttura dell Organismo: Gestore della Crisi requisiti (2/2) - REQUISITI DI ONORABILITA Non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall art. 2382 c.c.; Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall autorità giudiziaria ex D.Lgs. 159/2011; Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati indicati ai n. 1, 2, 3 e 4, lettera c), comma 8, articolo 4, D.M. 202/2014 Verona, 29/01/2016 14

- Struttura dell Organismo: Gestore della Crisi compiti e funzioni (1/2) - Il gestore della crisi sarà pertanto il professionista iscritto nell apposito elenco e designato dal referente Al momento della sua designazione sarà tenuto a comunicare l accettazione dell incarico all organismo unitamente alla dichiarazione di indipendenza che dovrà essere comunicata al Tribunale competente contestualmente al deposito della proposta di accordo, del piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione Nella dichiarazione di indipendenza il gestore dovrà attestare che: Non è legato al debitore a coloro che hanno interesse all operazione di composizone o di liquidazione da rapporti di natura personale e professionale tali da comprometterne l indipendenza; Non è in una delle situazione previste dall art. 2399 cc. non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall art. 2382 C.C.) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, degli amministratori della società o dell ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; non ha perso i requisiti dall ultimo comma dell art. 2397 cc. Verona, 29/01/2016 15

- Struttura dell Organismo: Gestore della Crisi compiti e funzioni (2/2) - 1 2 3 4 5 Assistenza al debitore nella redazione e proposizione del piano ai creditori Attestazione della fattibilità del piano Verifica preliminare dei requisiti di meritevolezza del debitore e della presenza del perdurante sovraindebitamento nel piano del consumatore Gestione delle comunicazioni con i creditori e con il giudice Esecuzione del piano e funzione di vigilanza sulla stesso Premessa : nella norma per OCC si intende si Gestore L Occ si pone quindi in una posizione intermedia tra il debitore e i creditori Nell esercizio delle sue funzioni e una volta ottenuta l autorizzazione del giudice, l Occ può consultare qualunque banca dati, anche tributaria, riguardante il debitore Quando la procedura si conclude, l Occ è tenuto alla distruzione di tutti i dati e informazioni ottenuti nell espletamento dell incarico L Occ è pubblico ufficiale? Sembra di no. 6 Svolgimento delle funzioni di liquidatore quando il giudice lo dispone Verona, 29/01/2016 16

- Principali adempimenti dell OCC nelle procedure di sovraindebitamento (1/2) - Principali adempimenti dell Occ durante le procedure di sovraindebitamento FASE DI PREDISPOSIZIONE PROCEDURA FASE DI DEPOSITO ACCORDO/ PIANO Interviene come struttura di supporto al debitore nella scelta della procedura e nella sua predisposizione verificando i presupposti di ammissibilità e assumendo ogni iniziativa funzionale. Verifica i dati contenuti nella proposta e i documenti allegati Attesta la fattibilità del piano Attesta l incapienza dei beni/ patrimonio posti a garanzia Predispone la relazione particoleraggiata nel piano del consumatore Accede a tutte le fonti informative Effettua la pubblicità della proposta e del piano e le comunicazioni disposte dalla legge e dal giudice. Riceve le dichiarazioni di consenso provenienti dai creditori; Verifica il raggiungimento del quorum (60%); Redige una relazione sui consensi espressi e la invia a tutti i creditori e al giudice delegato Verona, 29/01/2016 17

- Principali adempimenti dell OCC nelle procedure di sovraindebitamento (2/2) - Principali adempimenti dell Occ durante le procedure di sovraindebitamento FASE DI OMOLOGA/ ESECUZIONE LIQUIDATORE Vigila sulla corretta esecuzione del piano; Comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità; Risolve le difficoltà insorte nel corso di esecuzione Comunica al giudice eventuali contestazioni ricevute aventi ad oggetto la violazione di diritti soggettivi Propone la nomina di un liquidatore Quando il giudice lo dispone svolge le funzioni di liquidatore art.13, 1 comma 14 quinquies 2 comma L. 3 /2012 ( beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto nel piano o accordo) Gestore per la liquidazione ( art.7 1 comma L. 3 /2012) Il piano può prevedere l affidamento del patrimonio a un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori Verona, 29/01/2016 18

- Organismi di composizione della crisi: Criticità - L attività delineata dal legislatore è mutuata dai diversi ruoli rivestiti dal professionista nelle procedure concorsuali, l attestatore, il commissario giudiziale, il curatore fallimentare, il liquidatore CONFLITTO DI l attività delineata dal devi del professionista che redige il piano INTERESSE giudiziale e a tali funzioni si aggiunge quella del professionista consulente del debitore COLLEGIO DI GESTORI REGOLAMENTO Una possibile soluzione al conflitto di interesse è la nomina di più professionisti nella stessa procedura. Auspicabile l eliminazione di alcune funzioni nelle procedure più piccole (attestatore). Può il debitore indicare un professionista /gestore di sua fiducia? Ogni organismo dovrà dotarsi di un regolamento che disciplina la sua operatività dove individuare : i casi di decadenza e sospensione dei gestori privi di requisiti o che hanno violato gli obblighi previsti dal DM e derivanti dagli incarichi le procedure per l applicazione delle relative sanzioni I criteri di rinuncia e sostituzione dell incarico (OCC ODCEC VR rinuncia dall incarico se non per gravi e giustificati motivi). Verona, 29/01/2016 19

- Organismi di composizione della crisi: Compenso (1/3)- I compensi dell organismo in difetto di accordo con il debitore vengono disciplinati dagli articoli da 14 a 18 del DM 202 del 2014 I compensi comprendono i compensi per il gestore della crisi e le indennita e i rimborsi delle spese dell organismo. Sarà il regolamento che disciplinerà la suddivisione dei compensi nell organismo ( OCC ODCEC VR 80 e 20) L'organismo può derogarvi sia in termini riduzione anche sotto il minimo previsto dalla legge sia di maggiorazione per procedure di particolare complessità Il compenso è dovuto indipendentemente dall esito della attività. Verona, 29/01/2016 20

- Organismi di composizione della crisi: Compenso (2/3)- L art.14 DM prevede che l onorario sia calcolato secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi (artt. da 15 a 18 del DM) stabilendo, altresì, la condizione che allo stesso organismo di composizione della crisi spetti un rimborso spese forfettario delle spese generali nella misura ricompresa tra il 10% ed il 15% calcolato sul compenso ed il rimborso integrale per le spese effettivamente sostenute e puntualmente documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi nelle spese L art.15 regolamenta i criteri di determinazione dei compensi, tenuto conto dell opera prestata, dei risultati ottenuti, dei tempi di svolgimento, della complessità dell incarico e dell utilizzo di eventuali ausiliari. L art.16 definisce i parametri con i quali si determina il compenso dell Organismo. I parametri sono quelli di cui all art 1 comma 1 Decreto. Ministro Giustizia 25 gennaio 2012 n. 30 e successivi adeguamenti ( Il regolamento concernente l adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo) ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.(segue) In sintesi: Nelle ordinarie procedure di cui al capo II sezione I della legge ( le procedure senza liquidazione dei beni) e comprendendo anche l opera successiva all omologa i compensi saranno parametrati secondo una % sul ammontare dell attivo risultante dall accordo e dal piano del consumatore omologato e secondo una % sull ammontare del passivo risultante dall accordo o dal piano del consumatore omologato. Nelle procedure di cui al capo II sezione prima della legge ( le procedure con liquidazione dei beni) i compensi saranno parametrati secondo una % sul ammontare dell attivo realizzato e secondo una % sull ammontare del passivo risultante dall accordo o dal piano del consumatore omologato Verona, 29/01/2016 21

- Organismi di composizione della crisi: Compenso (3/3)- (segue) art. 16- segue Nell ipotesi di gruppo di imprese non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, da parte di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo. L ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Queste disposizioni non si applicano quando l ammontare attribuito ai creditori è inferiore a 20.000. In caso di successione nello stesso incarico di più OCC il compenso è unico ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità. Ciascun organismo nel proprio regolamento può prevedere ad esempio: che per le spese di avvio del procedimento vi sia un acconto sul compenso da versarsi al momento del deposito della domanda o in parte al momento del deposito e in parte dopo la verifica della documentazione che vi sia una misura minima di tale acconto ( 200 OCC ODCEC di VR) che il mancato pagamento dell acconto può costituire giusta causa di recesso Verona, 29/01/2016 22

- Organismi di composizione della crisi: La responsabilità penale - L art. 16 della legge 3/2012 prevede particolari e incisive sanzioni a carico dei debitore e dei componenti dell organismo In particolare al 2 e 3 comma prevede che il componente dell organismo risponde penalmente in caso di false attestazioni in ordine a) alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati b) alla fattibilità del piano ai sensi art. 9 2 comma c) ovvero alla relazione di cui agli art.li 9 comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter in caso di omissione o rifiuto ingiustificato di compiere atto del proprio ufficio La pena è reclusione da uno a tre anni con la multa da 1.000 a 50.000 Analoghe pene sono previste per il professionista facente funzioni dell organismo cioè nominato dal tribunale Verona, 29/01/2016 23

- Il soggetto non fallibile e sovraindebitato: doppio binario Il soggetto non fallibile e sovraindebitato è obbligato a fare domanda all Occ per avviare un procedimento per crisi da sovraindebitamento? NO Il Debitore ha due soluzioni percorribili Fare domanda al presidente del tribunale, che si occuperà di nominare il professionista (c.d. professionista ausiliario o professionista facente funzione di Occ) chiamato a gestire la crisi Fare domanda all Occ, il cui referente si occuperà di nominare il professionista, scegliendo tra uno degli iscritti all elenco dei gestori della crisi presente nell Occ Verona, 29/01/2016 24

Grazie dell attenzione DOMANDE? marina.cesari@studiocesari.net dottore commercialista - revisore legale Via dei Mutilati 3, Verona