Diritto di sciopero: alcune critiche all attuale sistema LeggiOggi.it. Pubblicato da Gregorio Marzano



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Diritto di sciopero: alcune critiche all attuale sistema LeggiOggi.it Pubblicato da Gregorio Marzano A distanza di 22 anni dalla sua emanazione, la nostra disciplina sullo sciopero sta mostrando le prime crepe: mentre i lavoratori subordinati hanno mostrato molta responsabilità durante la crisi nell utilizzare questo diritto, altre categorie hanno mostrato invece una certa aggressività Testo Chiamiamo gli oggetti di questa premessa con un nome solo funzionale all uso del relativo concetto durante la riflessione: sottopotere è ogni centro di imputazione sostanziale di una decisione, nonostante esso sia difficile da ricercare; livello decisionale è uno degli scalini dai quali può derivare una decisione politica (o con tratti politici); voce diventa la titolarità di un idea a rappresentare, in una precisa discussione, un gruppo di persone. La più difficile delle icone sopra illustrate apparirà, giustamente, quella di sottopotere, in primo luogo per la difficoltà di accreditamento/addebitamento di una decisione o di una proposta, ed in secondo luogo per la conseguente irresponsabilità che essa lega a sé. Con chi prendersela se la sostanza di una decisione è solo ascrivibile alla sua forma, nonostante la realtà faccia apparire la forma come irrisoria nel computo del livello decisionale di una scelta? Questa introduzione è necessaria per capire che, nonostante nel diritto sindacale e nel mondo sindacale la comprensione delle icone a cui una scelta sia ascrivibile, assieme ai suoi effetti, sia normalmente refrattaria ad arrivare ad una comprensione sostanziale, essa è fondamentale per chi si avvicini allo studio del mondo di diritti attinenti alla c.d. libertà sindacale.

È dagli anni 70 che possiamo notare come, seppur quasi infioccate, le decisioni della politica sindacale, e del diritto sindacale, quasi mai abbiano avuto come forma i veri centri decisionali. Dalla maggiore rappresentatività alla comparativamente maggiore rappresentatività delle sigle sindacali che avessero voce in capitolo nelle decisioni contrattuali, fino alla efficacia erga omnes di un contratto collettivo, passando per i giudici che si sono trovati a dirimere le controversie nate, l unica cosa certa è che ogni tesi sostenuta in questo genere di discussioni abbia sempre conservato una certa carica di strumentalità, tutta protesa non alla sostanza e come potrebbe la sostanza essere incisa da discussioni tanto vorticose ma alla resistenza della sua forma alle possibili obiezioni che il mondo sindacale sempre leva con sé, visto che è il livello decisionale per forza di cose più prossimo all universo del lavoro. Seppur alla Sociologia del Lavoro il rappresentare una parte del suo universo di ricerca più come un monstrum che come una res potrebbe non piacere, non si potrà non riconoscere che, partendo dall assunto che il referendum sulla scala mobile sia avvenuto nel 1985, ma, nonostante la pronuncia della maggioranza dei cittadini italiani sia stata di conferma del taglio voluto dal primo Governo Craxi, l abolizione sia stata un processo lentissimo che è durato quasi 10 anni. La legge che aboliva la scala mobile era del 1984, il referendum venne svolto l anno seguente ma la vera abolizione dell istituto, a seguito di fiumi inutili di discussioni, avvenne nel 1992 ad opera di un altro socialista, Giuliano Amato. Quasi 10 anni per abolire un istituto giuridico che, a detta di chi lo ha combattuto e di chi ne ha voluto l abolizione, compresa la maggioranza dei cittadini italiani, era colpevole di concorrere all inflazione, è la rappresentazione plastica di ciò che è stata la nostra politica, la nostra politica sindacale, il nostro diritto ed il nostro diritto sindacale lungo molto tempo. E non ci sono troppi elementi per asserire che questo sistema di conduzione delle relazioni industriali sia effettivamente terminato. Una discussione simile, che ci ha messo 10 anni per arrivare a statuire che la politica dei salari si esercitasse meglio se fondasse sulla contrattazione collettiva l aumento dei salari che non sugli automatismi legali, che è iniziata con pretese così piccole che

il primo taglio all indennità di contingenza (il nome tecnico della scala mobile) fosse di soli 4 punti percentuali sul totale, riesce anche a darci la misura dell overdose de rien a cui bisogna abituarsi quando si analizzano certe politiche italiane di una certa fase storica. Come in occasione del Patto per l Italia, anche per la scala mobile fu solo la CGIL ad opporsi, visto che CISL e UIL sottoscrissero l accordo da cui è partita la lentissima abolizione della scala mobile. Poi, come si sa, arrivò la stagione di politiche salariali che seguivano meno le discussioni ideologiche e più le ragioni economiche ed arrivò anche un diverso sistema di organizzare le rappresentanze sindacali, anzi, ne arrivarono due diversi, visto che le famose RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) seguirono due percorsi così diversi nel pubblico e nel privato che nessuno si sorprende se, 20 anni dopo, il concetto di produttività aziendale è rimasto lontano dal settore dei dipendenti pubblici, ma ha interessato solo i dipendenti privati. Sperando che questa introduzione sia sufficiente a capire la vorticosità ed a volte l irresponsabilità propria dell ambito di cui si sta discutendo nel presente testo, bisogna fare un ulteriore premessa settoriale prima di concludere riguardo al diritto di sciopero. Il diritto di sciopero nacque, seppur bisogni riconoscere che ci troviamo presenza di varie tesi ed interpretazioni, allorquando il secolo 800 iniziò a convergere verso il secolo 900. Quello è considerato il momento di inizio della cultura del diritto di sciopero. L Italia, come la Francia ad esempio, ha vissuto simbioticamente a tutti gli Stati moderni che magari troppo moderni non erano ancora la fase che ha portato alla nascita del diritto di sciopero. Il fatto di essere nato così tardi, per i francesi, fa del diritto di sciopero un diritto di seconda generazione, per distinguerlo dai quei diritti, come la proprietà, che vennero studiati da almeno due millenni prima. Lo sciopero in Italia era considerato reato fino al codice penale Zanardelli (1889), ed anche dopo quel codice penale non è stato pienamente compreso fino al 1904,

quando la Camera del Lavoro di Milano organizzò uno sciopero generale (di tutte le categorie lavorative) per partecipare ad una discussione politica di quel momento. All epoca i liberi professionisti e gli artigiani non solo non facevano parte di chi scioperava ma sembra che combattessero anche il diritto di sciopero, visto che si opposero frontalmente all ensamble socialista di allora, per il sostegno delle cui tesi lo sciopero del 1904 era stato organizzato. Il mondo operaio di allora era molto attento alla letteratura del periodo ed autori come Zola, che in Francia aveva animato con i suoi romanzi la presa di coscienza per bocca di quelli che venivano definiti gli intellettuali, che parlavano frequentemente, pur appartenendo alla c.d. borghesia, con il mondo operaio, erano collettori di immagini per i poveri e sfruttati contadini o minatori. Durante tutta la rivoluzione industriale, tutto l Occidente scoprì la sua potenzialità produttiva ed alla fine del 1800, finita la curiosità che era durata un secolo verso la capacità produttiva, i lavoratori tutti, complice anche il pensiero di alcuni intellettuali (Karl Marx in testa), si resero conto di essere in pesante credito verso la borghesia produttiva. Ed allora arrivarono ad astenersi collettivamente dal lavoro, per creare un argomento di trattativa con il proprietario dell industria o, addirittura, con la politica. Magari non si chiamava ancora sciopero politico, visto che quello che importava a tutti all epoca erano solo le condizioni economiche, ma le categorie che sono venute nella seconda metà del 900 per classificare gli scioperi sono state illustrate per rappresentare l esistente, quindi nessuna sorpresa se adesso lo sciopero venga chiamato bianco o a singhiozzo ed in decine di altri modi differenti o economico o politico : la sostanza del concetto di sciopero nacque fin da quando lo sciopero non venne più punito penalmente ma conservava in capo al datore un legittimo potere di ritorsione verso gli scioperanti. Sorse all epoca, sulla scorta dell esperienza zarista, a anche il concetto di krumiro, che era quel lavoratore che, pur rendendosi conto che tutti i suoi compagni di lavoro stessero a scioperare, decideva di svolgere ugualmente la propria giornata lavorativa, anche, a volte, solo per compiacere il datore di lavoro.

Il diritto di sciopero è ancora giovanissimo, ed in piena pubertà, al punto che qualunque cosa si possa scrivere su di esso difficilmente potrebbe trovare autorevoli smentite. Tutto ciò a maggior ragione se adesso, ma solo in Italia, ci siamo trovati tutti a dover riflettere persino sul diritto di sciopero dei liberi professionisti (nel caso particolare gli avvocati) che fin dagli anni 90 hanno iniziato ad avvalersi anch essi di una cosa che hanno chiamato diritto di sciopero, nonostante, per forza di cose, sia più simile alla serrata che non allo sciopero. La giustizia colombiana è stata recentemente interessata da una lunga stagione di scioperi, appena finita a seguito dell intervento della Corte Costituzionale della Colombia, lo stesso organo che ha richiamato il Presidente della Repubblica per aver precettato i lavoratori della giustizia in sciopero. La Corte Costituzionale della Colombia, tuttavia, ha imposto a tutti i lavoratori del sistema giudiziario Colombia di interrompere lo sciopero economico che per mesi ha bloccato la giustizia di quello Stato, ribadendo che si trattasse di uno sciopero selvaggio in un servizio minimo essenziale. Senza chiederci cosa possano pensare gli avvocati scioperanti italiani della qualifica della loro opera come sevizio pubblico essenziale, dipendendo la giustizia, in sé, per due terzi dagli avvocati, è bene domandarci in Italia, una volta sfatato il mito del libero professionista che non sciopera perché chi ne risente dello sciopero è il proprio cliente, da cosa possa essersi originata la millantata capacità degli avvocati di effettuare uno sciopero. La risposta è rinvenibile nel computo degli eventi sociali del nostro Paese: tanta ideologia proferita non si è fermata solo all ambito per il quale essa veniva proferita (nel caso particolare il lavoro subordinato) ma è rimasta a muoversi nella socialità italiana ed è stata colta al balzo dagli avvocati che la hanno utilizzata per giustificare, pur essendo la categoria più rappresentata nel nostro Parlamento, la loro legittimità a trattare con la politica utilizzando il blocco della giustizia.

Se la giustizia è stata definita un servizio pubblico essenziale, non occorre neanche chiedersi come possa essere definita la sanità. E la responsabilità penale di chi non paga le tasse qualifica l obbligo del commercialista a non scioperare. Questo breve carotaggio in alcune libere professioni impone, tuttavia, di effettuare un ragionamento quasi aristotelico attorno al diritto di sciopero. Bisogna classificare, non come il diritto sindacale ha classificato gli scioperi, ma in una maniera finalizzata realmente a muoversi tra il diritto e gli abusi del diritto. L ipotesi, che non troverà una effettiva dimostrazione entro la fine del testo, è che il diritto di sciopero, essendo un interruzione della normalità su cui si possono fondare diritti, debba essere rimesso al considerare da chi ne venga l esercizio. Bisogna anche considerare la capacità di indizione e le formalità che da ciò derivino, ma soprattutto la capacità legale di scioperare. Nel mondo latino (considerando anche la Spagna parte, in questo caso, di quel mondo) hanno visto, tutto poche settimane fa, sia lo sciopero dei funzionari della giustizia che lo sciopero dei medici, e quelle società non hanno affatto considerato bene che servizi pubblici tanto essenziali si astenessero dal lavoro, senza parlare della moda italiana degli avvocati di scioperare (chi c è più latino di noi?). Sembrerebbe un impasse destinato a sopravvivere per decenni questo della capacità legale di scioperare, ma, forse, se consideriamo chi ha voce e chi non avrebbe, senza lo sciopero, voce, il ragionamento potrà non risolversi ma semplificarsi, nella speranza che una soluzione possa arrivare entro non troppi decenni. Il corpo legislativo sembra destinato ad essere composto per larga parte di avvocati, cosa che può escludere da subito la titolarità degli avvocati a svolgere uno sciopero. Così come si può essere certi, non foss altro perché quando succede se ne sente parlare dai media, che il lavoro subordinato semplice non troverà mai rappresentanza e voce. Un operaio ha più titolarità del diritto di scioperare di un avvocato, perché senza lo sciopero, altrimenti, non troverà mai voce. A ragione maggiore in un universo sociale che dipende troppo da poteri non occulti ma neanche troppo appariscenti (sottopoteri). In simile ambiente anche la voce diventa passibile di diventare voce altrui, e diventa possibile qualunque ipotesi ricostruttiva che tenti di scavare un po più a fondo del normale, per cui, pur nella coscienza che una voce può venire sia da un potere perfettamente responsabile che da un sottopotere, non

si può non partire dalla apparenza, e restando sull apparenza, o sull icona, è chiaro che ci sono lavoratori per i quali lo sciopero ha più importanza che per altre. Chiaro come il fatto che la nostra disciplina sullo sciopero stia mostrando le prime crepe a distanza di 22 anni dalla sua emanazione, visto che i lavoratori subordinati, almeno in Italia, hanno mostrato molta responsabilità durante la crisi presente (compresa la CGIL) nell utilizzare questo diritto e, nel contempo, si sono affacciate altre categorie che hanno mostrato, invece, una certa aggressività nell utilizzare quel diritto. La Corte Costituzionale Italiana è intervenuta dopo poco tempo dall emanazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (entro cui era compresa anche la giustizia) per disciplinare, pur trattando la legge sullo sciopero anche lo sciopero dei liberi professionisti, lo sciopero degli avvocati, stralciandone l astensione collettiva dal novero degli scioperi a cui fa riferimento la Costituzione e, conseguentemente, la legge sullo sciopero italiana (L 146/1990). Rimane che l astensione dal lavoro (in Italia come nel resto dell Occidente, ingranditosi) è ancora un ambito quasi privo di disciplina, ed altresì che l organo che è disceso in Italia dalla disciplina sullo sciopero la Commissione di Garanzia debba essere per forza investito di nuovi e più risolutivi poteri, visto che, finita la crisi, non si faranno passi in avanti sociali, ma si ritornerà alla normalità, una normalità che nel frattempo si è arricchita di nuove è più raffinate necessità. E forse fare domande d esame agli studenti che hanno preparato Diritto Sindacale rimane anche un offesa alle loro intelligenze visto che i francesi, pur ragionando sui limiti interni al diritto di sciopero quando noi ancora ci preoccupavamo della scala mobile, fanno notare che tuttora non è possibile trovare un solo servizio minimo che metta in discussione il diritto di sciopero, e considerato quello che sta succedendo in alcuni servizi minimi, come si potrà dare loro torto?